Ordinanza collegiale 1 febbraio 2022
Sentenza 8 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 1 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 01/02/2022, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/02/2022
N. 01294/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1294 del 2018, proposto da
Torre Castiglione Camping S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani n. 36;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
Comune di Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della nota AOO_180/PROT prot. n. 50561 del 10.8.2018 con cui la Regione Puglia ha comunicato alla ricorrente il preavviso ex art. 10- bis , l. n. 241/’90, di « parere idrogeologico sfavorevole » per il progetto presentato dalla stessa Torre Castiglione camping;
- del parere idrogeologico sfavorevole formatosi per silentium rispetto alla predetta comunicazione regionale ex art. 10- bis AOO_180/PROT (prot. n. 50561 del 10.8.2018), nella quale si legge che – decorsi i dieci giorni senza l’invio di memorie e documenti da parte degli interessati – « questa comunicazione varrà da diniego definitivo, senza l ’ ulteriore produzione di atti e la pratica verrà archiviata »;
- ove occorra, della nota prot. n. 6396 del 21.3.2018 con cui l’Amministrazione comunale di Porto Cesareo ha richiesto agli Enti interessati (ivi inclusa l’Amministrazione regionale, per quanto d’interesse) il rilascio dei pareri di competenza in relazione all’intervento proposto dalla ricorrente;
- ove occorra, della nota AOO_180/PROT prot. n. 0019668 dell’11.4.2018 con cui l’Amministrazione regionale ha richiesto alla ricorrente di fornire un’integrazione documentale;
nonché ove occorra e nei limiti dell ’ interesse fatto valere:
- della Del. G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23.3.2015 con cui la Regione Puglia ha approvato « il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) costituito dalla Relazione e dalle Norme Tecniche di Attuazione […] e dagli altri elaborati elencati » nella narrativa di quell’atto giuntale;
- del P.P.T.R. medesimo, nella parte in cui erroneamente individua un’area a bosco sui terreni di proprietà dalla ricorrente;
- dell’esito della valutazione delle osservazioni (la cui pubblicazione è stata deliberata con il gravato atto giuntale n. 176/’15 cit.) presentate nei confronti del P.P.T.R. adottato;
- di tutti gli altri atti relativi al procedimento di formazione del citato P.P.T.R.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 19, 63 e 66 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi e della Soprintendenza Archeologica delle Belle Arti e del Paesaggio di Lecce;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.ti P. L. e G. Portaluri per la parte ricorrente e avv. F.sco Zizzari per la P.A.;
Premesso che:
- la società ricorrente, titolare di una struttura turistico-ricettiva denominata “Campeggio Torre Castiglione” sita in Torre Lapillo (Porto Cesareo), ha adito questo Tribunale, chiedendo l’annullamento del provvedimento formatosi per silentium con cui la Regione Puglia ha reso parere idrogeologico sfavorevole al progetto presentato dalla stessa società per l’esecuzione di opere in ampliamento della predetta struttura, nonché - ove occorra e nei limiti dell’interesse fatto valere - degli atti, in epigrafe indicati, con cui la Giunta della Regione Puglia ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Tegionale (c.d. P.P.T.R.);
- nel ricorso la parte, con unico ed articolato motivo di ricorso, deduce i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere sotto i profili sintomatici della carenza di istruttoria e di motivazione, sostenendo che: a ) l’Amministrazione Regionale non avrebbe analizzato quale sia la reale natura della vegetazione presente sull’area, né quali siano le concrete ed effettive ricadute delle opere sulla vegetazione ivi esistente e sui valori tutelati dal vincolo idrogeologico, in contrasto con il disposto di cui all’art. 26 Reg. Reg. Puglia n. 9/2015; b ) la stessa P.A. avrebbe compiuto le proprie valutazioni su un piano astratto ed errato, ovvero sulla base delle risultanze del P.P.T.R., che individua sulle aree d’intervento un bosco, mentre, in realtà, le aree de quibus non potrebbero essere definite “bosco” dal punto di vista qualitativo; c ) conseguentemente sarebbe stato necessario un approfondimento istruttorio della P.A. circa le reali caratteristiche idro-geomorfologiche dell’area in questione e della relativa vegetazione in concreto esistente, oltreché sui contenuti della relazione idro-geomorfologica prodotta in sede procedimentale dalla parte, con cui era stata dimostrata la piena sostenibilità idro-geomorfologica dell’intervento; d ) inoltre, il preavviso di diniego impugnato avrebbe errato nel ritenere che gli interventi interessino le particelle 280, 928, 948 e 784 (cartografate nel P.P.T.R. come “coperte da bosco” ), omettendo di rilevare che alcuni degli interventi di ampliamento progettati ricadono sulle particelle n. 266 e 483, ove insistono attualmente le strutture destinate a campeggio e per le quali neppure il P.P.T.R. prevede il bosco;
- costituitisi in giudizio, la Regione Puglia, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologica per le Belle Arti ed il Paesaggio di Lecce hanno resistito al gravame, eccependone l’inammissibilità, l’irricevibilità e l’infondatezza;
- si è costituito anche il Ministero della Transizione Ecologica, chiedendo che sia disposta la sua estromissione dal giudizio, in quanto avente ad oggetto la legittimità dei provvedimenti con cui la Regione ha rilasciato parere idrogeologico sfavorevole;
Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a, intesa ad accertare, previa ricognizione dei luoghi ed in contraddittorio tra le parti, le caratteristiche idro-geomorfologiche delle aree oggetto del prefato parere regionale (caratterizzate dal vigente P.P.T.R. a bosco), avuto particolare riguardo al rapporto tra le opere progettate dalla ricorrente e la vegetazione che caratterizza quel bosco, e di dover individuare, a tal fine, un organo verificatore cui demandare il suddetto accertamento;
Ritenuto che per l’espletamento di detta verificazione, ai sensi dell’art. 66 del cod. proc. amm., debba essere incaricato il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Lecce, con facoltà di delega e di nomina di un ausiliario;
Ritenuto altresì di disporre, quanto alle modalità di espletamento della verificazione, nei termini seguenti:
a ) la verificazione dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla notificazione della presente ordinanza, a cura della parte ricorrente, alle Amministrazioni resistenti presso la loro sede reale e presso l’organo accertatore, sopra indicato;
b ) alla verificazione potranno partecipare i difensori delle parti in causa, nonché consulenti tecnici di loro fiducia, che dovranno essere preavvertiti almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l’incombente istruttorio;
c ) a seguito della verificazione dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso – oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti – che sarà depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 5 giorni;
Ritenuto, infine, di fissare per la prosecuzione della trattazione della causa l’udienza pubblica del 12 luglio 2022;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa, per il prosieguo, l’udienza pubblica del 12 luglio 2022.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO