Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/04/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa Antonella Izzo , presidente rel dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6533/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
(C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore , rappresentato e difeso giusta procura in Parte_2 calce all'atto di appello dagli avv.ti Erik Cicione e Valerio Sorrenti appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante , CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di risposta in primo grado dall'avv. Roberto Cacioni appellata
oggetto: appello avverso la sentenza n. 16388/2022 del Tribunale ordinario di Roma, pubblicata il
3.11.2022.
FATTO E DIRITTO
§ 1 – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata narrata come di seguito nella sentenza impugnata.
“Con atto di opposizione a precetto in rinnovazione debitamente notificato il Controparte_3
chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Voglia il Tribunale adito, in integrale
[...] accoglimento della presente opposizione: accertare e dichiarare la nullità del precetto di pagamento notificato dalla al – C.F. – in persona CP_1 Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., stante l'illegittimità della pretesa creditoria in esso avanzata, per i motivi sopra esposti. In via subordinata: dichiarare la parziale nullità del precetto notificato da CP_1 il 30.12.2021, stante l'illegittimità della pretesa creditoria quantomeno in ordine agli importi richiesti in misura maggiore rispetto a quanto previsto dal tariffario. Con vittoria di spese di procedura e compensi di avvocato, oltre spese generali 15% e cpa.
Si costituiva la DI , contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo CP_1 l'integrale rigetto della domanda, in considerazione della mancata richiesta dell'opponente, in via
e all'udienza del 18.10.2022 la stessa veniva rinviata e trattata in forma scritta, per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia della decisione ex art. 281 sexies c.p.c., udienza questa in cui l'opponente non compariva, non avendo depositato note scritte;
di contro, parte opposta con le proprie note, introduceva l'eccezione di difetto della procura rilasciata dall'amministratore di Parte_1 opponente al legale costituito, in quanto non corredata della documentazione attestante i poteri dell'amministratore in ordine al conferimento del mandato”.
§ 2 – All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva: “accoglie l'opposizione limitatamente ai compensi portati dal precetto da commisurarsi nella misura media della fascia di valore di riferimento di cui al D.M. n. 55/14 e così per euro 225,00; condanna il Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese di lite in favore
[...] dell'opposta in persona del suo legale rappresentante p.t., per l'importo di euro 1.533,00 CP_1 oltre oneri di legge”.
§ 3 – Il Tribunale, preliminarmente, qualificata la domanda presentata come opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c., in quanto contestata dal creditore istante per il soddisfacimento del proprio credito, rigettava l'eccezione sollevata dalla parte opposta riguardo al difetto di procura rilasciata dall'amministratore di opponente al legale costituito, in quanto non corredata della Parte_1 documentazione attestante i poteri dell'amministratore in ordine al conferimento del mandato. Gli artt. 1130 e 1131 c.c., nella formulazione introdotta dalla L. n. 220/2012, riconoscono all'amministratore di condominio un'autonoma legittimazione attiva e passiva in sede giudiziale, sia nei confronti dei condòmini sia verso terzi. Tale attribuzione di poteri, in quanto strettamente connessa alla rappresentanza dell'ente di gestione condominiale, assume carattere inderogabile, vincolando sia l'assemblea che i singoli condòmini e garantendo l'effettività della tutela dei diritti e degli obblighi connessi alla gestione del condominio. Pertanto, l'amministratore di condominio può decidere se avviare una causa o difendere il condominio da un'azione intrapresa da altri, senza richiedere l'autorizzazione all'assemblea. Nella fattispecie, peraltro, la DI aveva riconosciuto l'amministratore, sig. come legale rappresentante del Parte_2 Parte_1 [...]
. Per quanto attiene ai compensi di precetto quantificati dal creditore, questi dovevano Parte_1 essere riferiti alla somma portata dal titolo, in questo caso il decreto ingiuntivo n. 17490/2021 emesso dal Tribunale di Roma. La fascia di valore adottata dalla DI, pur risultando corretta, doveva essere ricondotta al valore medio di 225,00 euro, tenendo conto di vari fattori come l'importanza dell'opera prestata, l'urgenza, la complessità delle questioni trattate e le condizioni soggettive del cliente. In relazione alle spese successive all'emissione del decreto ingiuntivo, queste potevano essere desunte dalla debenza dei diritti di copia e dalle annotazioni della notifica in calce al titolo. Dunque, per il giudice la contestazione formulata dall'opponente riguardo ai compensi del procuratore risultava generica e non supportata da alcun principio di prova.
§ 4 – Con atto di appello contenente quattro motivi, il , in Parte_1 persona dell'Amministratore p.t. , ha impugnato la sentenza emessa dal Parte_2
Tribunale di Roma, domandando, di: a) accertare e dichiarare che il valore di causa per la determinazione dei compensi di precetto deve essere determinato dal valore di causa dichiarato dal proponente;
b) accertare e dichiarare che il valore di causa dichiarato dal ricorrente è di euro 5.130;
c) dichiarare che si doveva applicare il primo scaglione;
d) dichiarare l'erronea applicazione di legge nella sentenza oggi appellata e, per l'effetto, riformare la sentenza dichiarando dovuti per l'atto di precetto la somma di euro 135,00 in luogo di quella di euro 225,00 come stabilito dal Tribunale di
Roma; e) accertare e dichiarare che controparte nulla ha provato circa le spese effettivamente anticipate, nonostante l'opposizione fosse fondata proprio sull'eccezione che l'IVA non fosse dovuta;
f) e per l'effetto riformare la sentenza oggi appellata, accogliendo la domanda attorea in merito alle spese vive;
g) accertare e dichiarare che controparte nulla ha provato circa il proprio regime fiscale nonostante l'opposizione fosse fondata proprio sull'eccezione che l'IVA non fosse dovuta;
h) e per l'effetto riformare la sentenza oggi appellata, accogliendo la domanda attorea in merito alla dovutezza dell'IVA solo se si aderisce al regime fiscale ordinario;
i) accertare e dichiarare la preminente soccombenza di controparte nel giudizio di primo grado;
l) accertare e dichiarare che le spese di lite dovevano essere liquidate in favore dell'attore e, per l'effetto, riformare la sentenza oggi impugnata, condannando a sostenere le spese del giudizio di primo grado;
m) in via subordinata, CP_1 qualora la Corte di Appello ritenga non sussistente la soccombenza preminente della convenuta, riformare la sentenza di primo grado, compensando le spese di giudizio;
n) in ogni caso, condannare la convenuta alla refusione dei compensi di causa, oltre a spese generali 15% e Cpa e spese vive per il presente giudizio di appello. In data 13.2.2023 con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la , in persona CP_1 del suo legale rappresentante p.t., , chiedendo, di respingere l'appello avverso la Controparte_2 sentenza n. 16388/2022 emessa dal Tribunale di Roma, così come proposto dal Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., in quanto infondato in fatto e/o in diritto per
[...]
i motivi esposti in narrativa, con la condanna del opponente alla rifusione delle spese Parte_1 legali del presente grado giudizio da liquidarsi in favore del difensore antistatario e con salvezza di ogni diritto. All'esito della prima udienza, la causa era rinviata per conclusioni al 5.4.2024. Dopo altri rinvii d'ufficio e il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024).
§ 5 – Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Sulla base della descrizione dei motivi di appello si CP_1 evincono chiaramente le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni a base delle censure e l'incidenza dei vizi riscontrati sulla decisione. La Corte di Cassazione si è pronunciata a tal proposito affermando che l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. n. 18307/2015).
§ 6 – L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 6.1. – Con il primo motivo, il censura la sentenza di Parte_1 primo grado laddove avrebbe erroneamente interpretato e applicato il D.M. n. 55/2014 ai fini della liquidazione dei compensi portati dal precetto. Statuisce l'art. 5 di tale decreto che, al fine di liquidazione del compenso, si debba tener conto del valore di causa. Secondo l'appellante, per stabilire il valore di causa, occorrerebbe fare riferimento a quanto previsto dall'art. 14 c.p.c., che nelle cause relative a somme di denaro o beni mobili prevede che il valore si determini in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore. Tale principio deve essere applicato anche per la determinazione del precetto, poiché il D.M. n. 55/2014 non distingue tra atto di precetto e procedimento giurisdizionale riguardo al valore. Pertanto, lo scaglione da considerare sarebbe quello corrispondente al valore dichiarato (€ 5.130,00), ricadente nella fascia fino a € 5.200. Di conseguenza, i compensi di precetto avrebbero dovuto essere liquidati in € 135 e non in € 225, come erroneamente stabilito dal giudice di prime cure, che ha applicato lo scaglione successivo. Se si seguisse la logica della sentenza, si dovrebbe ammettere che il giudice, nel liquidare i compensi di causa del procedimento monitorio, debba considerare la nota spese, alterando così il valore della domanda. Tale ricostruzione sarebbe supportata anche dalla natura stessa dell'importo che viene e modalità di calcolo dell'imposta di registro, che viene calcolata solo sulla sorte effettivamente liquidata e non anche sulle somme accessorie riconosciute.
Il motivo è infondato.
Il valore della causa, ai fini della determinazione delle spese processuali inerenti a un atto di precetto, è il valore del credito portato dall'atto. Se l'atto di precetto si basa su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, il credito portato dall'atto include sia la somma oggetto della condanna sul merito che la somma oggetto della condanna alla rifusione delle spese processuali, poiché entrambe sono oggetto dell'azione esecutiva che il precettante intende proporre. Dunque, i compensi di precetto sono stati correttamente quantificati dal creditore assumendo come parametro di riferimento la somma portata da entrambe le condanne (indicate come “sorte” e “compensi professionali”) contenute nel titolo esecutivo, che nel caso specifico è costituito dal decreto ingiuntivo n. 17490/2021. Il cumulo dei suddetti valori ha determinato il valore della controversia in € 5.859,92 al quale corrisponde il valore medio del compenso per le attività professionali di redazione e notifica del precetto, esattamente individuato dal primo giudice in € 225,00.
§ 6.2. – Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado in relazione alla liquidazione delle spese vive, sostenendo che il giudice abbia errato nel riconoscere tali spese senza un adeguato supporto probatorio. Il ha eccepito che la somma richiesta da Parte_1 non è supportata da alcuna prova, poiché nel giudizio di primo grado non ha CP_1 CP_1 prodotto documenti giustificativi degli importi relativi alle spese vive. Il Giudice, nella sentenza, ha ritenuto che tali spese successive all'emissione del decreto ingiuntivo fossero desumibili dalla debenza dei diritti di copia e annotazioni. Tuttavia, l'appellante evidenzia che in atti non è stato prodotto alcun documento che comprovi tali spese, ad eccezione di una ricevuta di € 10,65. Pertanto, ritiene che le spese vive possano essere considerate provate solo per tale somma.
Il motivo è fondato. La liquidazione delle spese vive impone alla parte soccombente il rimborso delle spese sostenute dalla controparte, purché adeguatamente documentate. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che le spese vive debbano essere specificamente provate attraverso elementi giustificativi
(ricevute, fatture, etc.).
Nel caso in esame, ha richiesto il riconoscimento delle spese vive sostenute dopo CP_1 l'emissione del decreto ingiuntivo, producendo in atti soltanto una ricevuta di € 10,65. Il giudice di primo grado ha ritenuto tali spese "desumibili dalla debenza dei diritti di copia e annotazioni", senza ulteriore documentazione. Deve, tuttavia, osservarsi che, in caso di richiesta generica, il giudice non può riconoscere spese superiori a quelle minime giustificabili, salvo casi eccezionali legati alla complessità del caso. Ciò posto, la produzione di una sola ricevuta di € 10,65 non soddisfa l'onere probatorio richiesto per le spese vive, che devono essere specificate e giustificate (cfr. Cass. sent. n. 14006/2023). Desumendo le spese da elementi generici ("debenza dei diritti di copia"), si viola il principio secondo cui la liquidazione non può basarsi su mere presunzioni. Pertanto, le spese vive devono essere limitate a €
10,65, unico importo documentato.
§ 6.3. – Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta la richiesta di IVA avanzata da CP_1
sostenendo che tale pretesa sia priva di adeguato fondamento giuridico e probatorio. L'avv.
[...]
Cacioni Roberto richiede il pagamento dell'IVA sui propri compensi senza fornire prova del proprio regime fiscale, nonostante l'eccezione sollevata dal Condominio. In assenza di tale dimostrazione, non sarebbe possibile accertare la debenza dell'IVA, con il rischio che egli percepisca somme non spettanti.
Il motivo non merita accoglimento. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che l'IVA sui compensi professionali è automaticamente dovuta ai sensi del DPR n. 633/1972, salvo che non sia dimostrato che il professionista non è soggetto all'imposta (cfr. Cass. n. 22074/2015). Nel caso in esame, l'appellante ha eccepito la mancanza di prove riguardo al regime fiscale dell'avv. Cacioni Roberto e all'effettivo versamento dell'IVA. Tuttavia, l'onere della prova di tale eccezione grava sulla parte che la solleva, in ossequio al principio generale secondo cui chi eccepisce un fatto deve dimostrarlo (art. 2697 c.c.). Poiché l'appellante non ha fornito elementi probatori che dimostrino l'assenza di debenza dell'IVA, il motivo di appello appare privo di fondamento.
§ 6.4. – Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui gli ha addebitato le spese processuali, deducendo l'erronea interpretazione e applicazione della normativa in materia di condanna alle spese di lite, in violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c.. che prevede che, in caso di soccombenza reciproca, le spese di giudizio possano essere compensate tra le parti. Nel caso specifico, il giudice, accogliendo la domanda attorea relativa ai compensi di precetto, avrebbe determinato una soccombenza reciproca. Pertanto, avrebbe dovuto compensare le spese di lite o, addirittura, condannare la controparte alla rifusione delle stesse.
Il motivo è fondato.
La domanda subordinata si differenziava dalla principale solamente perché con essa si deduceva la nullità parziale e non totale del precetto opposto, sicché la formulazione della cosiddetta subordinata era pleonastica e il suo accoglimento non si è differenziato dal parziale accoglimento della domanda principale. Secondo Cass.n.20374/2016 “In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente”. Ne discende l'erroneità della condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali. Occorre poi considerare che con la successiva pronuncia n. 32061/2022 le Sezioni Unite hanno stabilito il principio per cui “L'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (cfr. Cassazione civile, SS.UU. n. 32061/2022). Pertanto, l'accoglimento parziale dell'opposizione a precetto, anche per un importo di poco inferiore a quello del credito precettato, comporta che le spese processuali non possano nemmeno essere compensate per reciproca soccombenza. L'opposta, oggi appellata, dovrà rifondere all'opponente le spese processuali, commisurate però al valore dell'opposizione accolta, in applicazione analogica del criterio, sancito dall'art.5 D.M.n.55/2014 per i giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, secondo il quale si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
§ 7. – Le spese dei due gradi di giudizio, in conseguenza del parziale accoglimento dell'appello e in applicazione dei criteri sopra indicati, si pongono a carico dell'appellata secondo i valori minimi, considerata la semplicità delle questioni che hanno dato luogo all'accoglimento parziale dell'opposizione, di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore fino a € 1100,00.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza n. 16388/2022 del Tribunale ordinario di Roma, pubblicata il 3.11.2022, così decide:
- accoglie parzialmente l'appello del e, in parziale Parte_1 riforma della sentenza impugnata, limita le spese vive portate dal precetto alla somma di 10,65 euro e condanna al pagamento a favore del CP_1 Parte_1 delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida, per compensi professionali, per tutte le fasi, in € 332,00 oltre spese generali, iva e cpa.
- condanna al pagamento a favore del delle CP_1 Parte_1 spese processuali del giudizio di appello che liquida per compensi professionali, per tutte le fasi, in € 337,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma, 4 aprile 2025
Il presidente est.
Antonella Izzo