Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/08/2002, n. 11470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11470 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DIUJASSASUPREMEDIA /02 getto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo MILEO R.G.N. 23443/01 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Cron. 29078 Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 29/05/02 Dott. Saverio TOFFOLI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM SO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEULADA 55, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE NOSCHESE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO NAPOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNA BIONDI, 2463 -1- CAD PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 42/00 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 27/09/00 R.G.N. 119/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato ALBINI per delega NOSCHESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- G SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Salerno, Orsola AM chiedeva nei confronti dell'Inps il riconoscimento del suo diritto a percepire il trattamento di maternità per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, in relazione al parto avvenuto il 6.1.1994, previo accertamento della sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato agricolo per 101 giornate nel 1992. La domanda era rigettata con sentenza del 17.2.1999, che la AM appellava davanti alla Corte d'appello di Salerno. Quest'ultima dichiarava improcedibile l'appello, sulla base del rilievo che il relativo ricorso era stato depositato in termini, in data 7.2.2000, ma non era stato notificato alla controparte. Osservava la Corte d'Appello, consapevolmente discostandosi dall'orientamento affermatosi in materia nella giurisprudenza della Cassazione, che, ammessa anche la configurabilità, nel rito del lavoro, da un lato, di una distinzione tra la fase del deposito dell'impugnazione e quella della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, e, dall'altro, della rilevanza complessiva degli atti destinati a realizzare la vocatio in ius, non ne consegue la perdita di rilevanza di ciascuno degli atti come elementi essenziali della fattispecie. In caso di completa omissione della notificazione assume quindi rilevanza il principio che non può darsi luogo alla rinnovazione di un atto inesistente e in particolare di una notificazione inesistente, come confermato dalla previsione, da parte dell'art. 291 c.p.c., della rinnovazione della notificazione nulla. Di conseguenza, in caso di inesistenza della notificazione del ricorso in appello deve adottarsi una pronuncia di mero rito relativa all'improcedibilità del ricorso. 3 La AM ricorre per cassazione. L'Inps ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 435 e 291 c.p.c., lamentando la violazione del principio secondo cui, nel rito del lavoro, in caso di mancanza, nullità o inesistenza della notificazione del ricorso in appello, tempestivamente depositato, il vizio può essere sanato dalla costituzione dell'appellato e, in mancanza di costituzione, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione, con salvezza degli effetti derivanti dal tempestivo deposito dell'atto di impugnazione. Il ricorso è fondato. Il contrasto di giurisprudenza manifestatosi in merito alle conseguenze della omissione o inesistenza giuridica della notificazione del ricorso in appello tempestivamente depositato è stato composto dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 29 luglio 1996 n. 6841, seguita dalla conforme pronuncia 25 ottobre 1996 n. 9331, che hanno enunciato il principio secondo cui, nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem, che impedisce ogni decadenza dell'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione, ormai perfezionatasi, ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso-decreto. In adesione a tale orientamento, confermato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 28 settembre 1999 n. 10745, 6 novembre 1999 n. 12388, 10 aprile 2000 n. 4529, 24 marzo 2001 n. 4291), il ricorso deve essere indicate im Dispositivo, accolto e la causa deve essere rinviata ad altro giudice, cui spetterà di attivare il contraddittorio sul merito dell'impugnazione, provvedendo ai fini della rinnovazione omessa dal giudice che ha pronunciato la sentenza cassata, in applicazione del suindicato principio di diritto. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Napoli, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 29 maggio 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Vincenzo M iles Saeno твы. ވނ IL CANCEL GAZ Depositate 5106 2082 CANCELLIERE кон за ко 5