Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2003, n. 7828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7828 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 11275/0007 & 2 8/03 REPUBBL IT IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: (rou. 17181 Dep.2052 Dott. Antonio VELLA Presidente Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Dott. Giovanna SERILLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 11275/00 proposto Oggetto: Opposizione da decreto ingiuntivo. TEVEICO S.p.A., in persona del liquidatore Sig. OM OR, e MORO TEVEICO S.p.A., in persona del legale rappre- sentante p.t. Sig.ra Loredana Capozzo, entrambe elettivamente domiciliate in Roma, Via Golametto n. 2, presso lo studio dell'Avv. Roberto De Martino che unitamente all'Avv. Leonardo Mangione le difende come da procura a margine del ricorso. RICORRENTIAlfath
contro
PP EN - Impresa Costruzioni Tecno Servizi- polos INTIMATO per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 51/2000 del 10.12.1999 / 15.02.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.01.2003 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vin- cenzo Marinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 17.06.1985, l'impresa EN IL proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Pordenone, al decreto ingiuntivo con il quale le era stato intimato il paga- mento della somma di £. 12.142.813, oltre interessi e spese, a favore della IC s.p.a. a saldo della fornitura di un mac- chinario montato su autocarro per la pulizia di gallerie auto- stradali. Deduceva l'opponente la non conformità del macchi- nario al progetto convenuto e l'inidoneità dello stesso allo sco- po previsto. Chiedeva, pertanto, la risoluzione del contratto per colpa della soc. IC e per quant'altro risultasse in cor- so di causa (inadimplenti non est adimplendum); nonché la condanna della soc. IC al risarcimento dei danni per il mancato uso del macchinario e alla rifusione delle spese so- stenute per l'acquisto di altra macchina pulitrice. Concludeva, quindi, per la revoca e annullamento del de- creto ingiuntivo. 2 Costituitasi, la soc. IC istava per il rigetto dell' opposi- zione, deducendo la corrispondenza del macchinario a quanto pattuito, precisando che con il consenso del IL si era proceduto alla sostituzione dello spazzolone a telescopio di cui alla commissione con uno spazzolone a "cerniera”. Espletata l'istruttoria anche mediante c.t.u., il Tribunale re- spingeva l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e con- dannava l'opponente alle spese. La Corte d'appello di Trieste, con la sentenza ora impugnata (n. 51/2000 del 10.12.1999 / 15.02.2000), in accoglimento del gravame proposto dal IL e in riforma della decisione del Tribunale, dichiarava che il IL non doveva più nulla alla OR IC s.p.a. in esecuzione del contratto concluso tra le parti il 13.06.1984 e per l'effetto revocava e annullava l' oppo- sto decreto ingiuntivo, condannando la soc. OR IC al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Osservava la Corte distrettuale che la soc. OR IC, attrice in senso sostanziale, non aveva fornito la prova su di lei incombente circa il tipo di contratto concluso con il Filip- poni, sicché non poteva dirsi dimostrato l'assunto della natura sperimentale della prestazione convenuta, cioè che il macchi- nario era di tipo "sperimentale". Parimenti nessuna prova, pu- re su di lei gravante, la soc. OR IC aveva fornito circa l' intervenuta accettazione del macchinario da parte del Filippo- 3 ni. Risultava, invece, accertato il non funzionamento del mac- chinario, vale a dire la sua inidoneità a pulire in modo uni- forme e sufficiente le pareti delle gallerie stradali. Sicché dove- va ritenersi acclarato l'inadempimento della soc. OR IC e, in forza di ciò, legittimamente il IL aveva sollevato l' eccezione di inadempimento;
conseguentemente egli nulla do- veva per il titolo dedotto col decreto ingiuntivo. Contro tale sentenza la soc. IC (che peraltro ha dedotto l'errore materiale in cui è incorsa la Corte d'appello per aver emesso la pronuncia nei confronti della soc. OR IC sul presupposto errato che questa fosse la nuova denominazione) e la soc. OR IC hanno proposto ricorso per cassazione in base a un solo motivo. Il IL non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo si deduce violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si censura l' impu- gnata sentenza laddove ha ritenuto acquisita la prova dell' inadempimento della soc. IC per avere questa fornito una macchina per pulizia delle pareti delle gallerie stradali difetto- una Allah sa, in quanto "non in grado di esercitare sulle dette pareti una pressione costante e tale da pulirle dallo sporco, uniforme- mente e soddisfacentemente”. Si sostiene che la Corte d'ap- 4 pello sarebbe giunta a tale conclusione perché avrebbe operato un'indebita scissione del contenuto della prova testimonialė, senza considerare che queste debbono essere valutate global- mente e non separatamente, e perché avrebbe interpretato l' aggettivo "regolare" - riferito da un teste (US NE) al funzionamento della macchina - nel senso che il congegno non subi rotture o interruzioni, ma non nel senso che la galleria restò pulita. Viene riportata la deposizione di tale teste per so- stenere che l'aggettivo “regolare" stava proprio a significare che la galleria, all'esito della prova, risultò pulita. Si aggiunge che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che a favore della tesi della soc. IC aveva deposto “un unico teste" (il Nerla- ti), completamente ignorando la deposizione (che pure viene riportata) del teste LA RA GI. Il motivo è infondato. Trattasi all'evidenza di doglianza di merito tendente alla ri- valutazione delle risultanze processuali, non deducibile in se- de di legittimità, se non nei limiti della mancanza, insufficien- za o contraddittorietà di motivazione, che nel caso specifico non ricorre avendo i giudici di merito correttamente giustifi- cato il loro convincimento, allorché hanno rilevato che, in base alla prova orale e agli accertamenti del c.t.u., era risultato che il macchinario non era idoneo a pulire in modo uniforme e sufficiente le pareti delle gallerie stradali. 5 Al riguardo non ha senso sostenere che sarebbe stata male interpretata la deposizione di US NE, ovvero l' espressione “regolare" da lui riferita al funzionamento del macchinario, nonchè trascurata la testimonianza di GI LA RA, perché è principio costantemente affermato da questa Corte che la valutazione delle risultanze processuali nonchè della prova testimoniale insieme al controllo sulla loro concludenza - come la scelta, fra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la decisione - invol- gono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della sua decisione una fonte di prova ad esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni avverse (ex plurimis: Cass.
8.11.1996 n. 9744; 6.9.1995 n. 9384; Cass. 14.4.1994 n. 3498); onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cas- sazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da con- sentire una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui so- stenuta. Nel resto la censura tende a dare prevalenza, nella ricostru- zione dei fatti, e peraltro sulla base di considerazioni persona- li, ad ulteriori elementi rispetto a quelli, invece, esaminati e 6 valutati dalla Corte d'appello e che, quindi, devono ritenersi da questa implicitamente considerati non decisivi. Sotto quest'ultimo profilo la censura si risolve in una sog- gettiva ricostruzione dei fatti, contrastante con quella adottata dal giudice di merito, la quale, in quanto corretta logicamente e giuridicamente, è insuscettibile di sindacato in sede di legit- Лівно timità, essendo il giudice di merito solo che ne dia adeguata giustificazione, d'individuare gli elementi che esso ritiene deci- sivi della controversia a preferenza di altri. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, rigettato. Non si deve provvedere sulle spese perché l'intimato Filip- poni non ha svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 17 gennaio 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Ambuin repork IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITAT MAD: 2003TO IN CANCEL PERHA Roma IL CANCELLIERE C1 01 Francesc atania