Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/1999, n. 8403
CASS
Sentenza 3 agosto 1999

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Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, non essendo possibile la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/1999, n. 8403
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8403
Data del deposito : 3 agosto 1999

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