Sentenza 3 agosto 1999
Massime • 1
Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, non essendo possibile la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..
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- 3. Nullità della notifica ex 140 c.p.c. per mancato deposito dell'avviso di ricevimentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/1999, n. 8403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8403 |
| Data del deposito : | 3 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - rel. Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA BARBUTO, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PATRIZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE CABIBBO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 515/94 del Tribunale di LECCE, depositata il 26/02/94, R.G.N. 763/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/99 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'estinzione del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'INPS ricorre, con un solo motivo. per la cassazione della sentenza del Tribunale di Lecce n. 515 del 1994, resa nella controversia fra esso Istituto e AM AR e notificata il 19 marzo 1994, la quale (per quanto interessa in questa sede) ha ritenuto applicabile anche nell'ipotesi di titolarità di più pensioni la disciplina della cd. cristallizzazione di cui all'art. 6 del d.l. 12 settembre 1983 463, convertito (con modificazioni) in legge il 11 novembre 1983 n.638.
La AM, in data 4 novembre 1994, ha depositato procura (rilasciata su foglio unito alla copia del ricorso notificatole). MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 3, 5, 6 e 7 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983 n. 638, come autenticamente interpretato dall'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 - sostiene che la "cristallizzazione" (ossia il diritto a conservare, fino a riassorbimento, l'integrazione della seconda pensione nell'importo percepito alla data del 30 settembre 1983) non è operante nei casi di concorso di pensioni;
delle quali, invero, una sola può essere integrata al trattamento minimo, mentre l'altra, per il periodo successivo al 30 settembre 1983, deve essere ricondotta al suo importo "a calcolo", con definitiva cessazione del regime integrativo in atto a quella data.
2. Il Collegio deve rilevare (d'ufficio) l'inammissibilità del ricorso, che è stato notificato a mezzo posta mediante raccomandata spedita il 7 maggio 1994, non risultando prodotto il relativo avviso di ricevimento.
È stato, infatti, più volte affermato da questa Corte (v. sentenze 7 aprile 1988 n. 2746, 26 maggio 1994 n. 5141, 29 marzo 1995 n. 3764, 16 settembre 1995 n. 9782) che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento;
che va allegato all'originale dell'atto notificato ed al quale bisogna fare riferimento ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione notificato mediante il predetto servizio, essendo determinante la data della consegna (anziché della spedizione) della raccomandata.
L'inammissibilità dell'impugnazione, che necessariamente deriva dalla mancata allegazione dell'avviso suindicato, potrebbe essere esclusa - non essendovi possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. - solo dalla costituzione del destinatario, sempreché la stessa, in quanto attuata entro il termine (breve o lungo) d'impugnazione, fosse idonea provare non solo il fatto della notifica ma anche la tempestività della stessa. Nella specie, però, il dispositivo, da parte dell'intimata, del ricorso con allegata procura per resistervi (ricorso che, oltretutto, è stato alla AM notificato in Tricase anziché in Lecce presso il procuratore domiciliatario), mentre dimostra l'avvenuta effettuazione della notifica dell'impugnazione, non costituisce altresì prova certa della tempestività della notifica stessa, essendo avvenuto (in data 4 novembre 1994) quando ormai (rispetto al 19 marzo 1994, data di notifica della sentenza) era già scaduto il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso. Di questo va perciò dichiarata l'inammissibilità, con conseguente esclusione della possibilità di una pronuncia estintiva ai sensi dell'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n.448, atteso che tale pronuncia presuppone la pendenza di un giudizio d'impugnazione validamente instaurato (cfr. Cass. 22 dicembre 1998 n. 12792).
3. Si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso, in Roma, il 3 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 1999