Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2009, n. 15548
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Sentenza 27 febbraio 2009

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Integra il reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., la condotta del primario ospedaliero che ometta di redigere la cartella clinica relativa ad un paziente temporaneamente sottoposto a cure di mantenimento e in attesa di trasferimento ad altra, più attrezzata, struttura ospedaliera, trattandosi di un atto d'ufficio da compiere senza ritardo per ragioni di sanità. (Fattispecie relativa al transito ospedaliero di un neonato, le cui condizioni cliniche sono state oggetto di previa informativa telefonica tra i medici responsabili dei relativi reparti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2009, n. 15548
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15548
    Data del deposito : 27 febbraio 2009

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