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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 96/2025
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati:
dott. Guido Federico Presidente
dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
A scioglimento della riserva assunta in data 26.03.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Esaminata l'istanza proposta ai sensi dell'art. 373 c.p.c. da
, volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione Parte_1 della sentenza n. 1528 pubblicata da questa Corte d'Appello in data 28.10.2024;
Preso atto che l'istante ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza;
rilevato che: ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza di secondo grado non si può tener conto della fondatezza o meno del ricorso, essendo la valutazione giudiziale limitata al solo riscontro del danno grave ed irreparabile conseguenza dell'esecuzione, come emerge dall'univoco tenore letterale dell'art. 373 c.p.c. e dalla circostanza che la Corte d'Appello – a differenza di quanto accade per la delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'esecuzione della
Pagina 1 sentenza di primo grado, disciplinata dall'art. 283 c.p.c. – non ha alcun potere decisorio in ordine all'interposta impugnazione;
la ricorrenza del danno grave ed irreparabile va verificata all'esito di una valutazione che deve riguardare – sotto il profilo soggettivo – la sussistenza di un'eccezionale sproporzione tra il vantaggio che può ricavare il creditore dall'esecuzione della decisione e il pregiudizio che ne deriva all'altra parte, tale da apparire superiore a quello che di norma consegue all'esecuzione forzata e – sotto il profilo oggettivo – la ricorrenza di una situazione di pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di restitutio in integrum nel caso che la sentenza venga poi cassata;
preso atto che gli eventi paventati dal risultano essersi già Pt_1 realizzati, secondo quanto risulta dalla documentazione allegata alle note depositate in data 21.03.2025; ritenuto pertanto che non sussistano ragioni che possano giustificare la sospensione della sentenza pronunciata da questa
Corte; rilevato da ultimo che non occorre provvedere sulle spese della presente fase poiché la loro liquidazione spetta al Giudice di legittimità, salve le ipotesi di cassazione con rinvio al giudice del merito (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 16121/2011);
P.Q.M.
RIGETTA l'istanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26 marzo
2025
Il Presidente
dott. Guido Federico
Pagina 2
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati:
dott. Guido Federico Presidente
dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
A scioglimento della riserva assunta in data 26.03.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Esaminata l'istanza proposta ai sensi dell'art. 373 c.p.c. da
, volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione Parte_1 della sentenza n. 1528 pubblicata da questa Corte d'Appello in data 28.10.2024;
Preso atto che l'istante ha proposto ricorso per Cassazione avverso la predetta sentenza;
rilevato che: ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza di secondo grado non si può tener conto della fondatezza o meno del ricorso, essendo la valutazione giudiziale limitata al solo riscontro del danno grave ed irreparabile conseguenza dell'esecuzione, come emerge dall'univoco tenore letterale dell'art. 373 c.p.c. e dalla circostanza che la Corte d'Appello – a differenza di quanto accade per la delibazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'esecuzione della
Pagina 1 sentenza di primo grado, disciplinata dall'art. 283 c.p.c. – non ha alcun potere decisorio in ordine all'interposta impugnazione;
la ricorrenza del danno grave ed irreparabile va verificata all'esito di una valutazione che deve riguardare – sotto il profilo soggettivo – la sussistenza di un'eccezionale sproporzione tra il vantaggio che può ricavare il creditore dall'esecuzione della decisione e il pregiudizio che ne deriva all'altra parte, tale da apparire superiore a quello che di norma consegue all'esecuzione forzata e – sotto il profilo oggettivo – la ricorrenza di una situazione di pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di restitutio in integrum nel caso che la sentenza venga poi cassata;
preso atto che gli eventi paventati dal risultano essersi già Pt_1 realizzati, secondo quanto risulta dalla documentazione allegata alle note depositate in data 21.03.2025; ritenuto pertanto che non sussistano ragioni che possano giustificare la sospensione della sentenza pronunciata da questa
Corte; rilevato da ultimo che non occorre provvedere sulle spese della presente fase poiché la loro liquidazione spetta al Giudice di legittimità, salve le ipotesi di cassazione con rinvio al giudice del merito (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 16121/2011);
P.Q.M.
RIGETTA l'istanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26 marzo
2025
Il Presidente
dott. Guido Federico
Pagina 2