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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. ON BL Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito della trattazione cartolare, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 374/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 24/6/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. DOMENICO NASO appellante
E
Controparte_1
appellato contumace
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
1300/2022 pubblicata in data 10/2/2022.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da , la quale, premesso che con sentenza n. Parte_1
16814/2012 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto il diritto della ricorrente, per il periodo pre-ruolo, alla medesima progressione stipendiale attribuita ai dipendenti di ruolo, ha chiesto la ricostruzione della carriera, a seguito dell'immissione in ruolo successiva al periodo di lavoro sulla base di plurimi contratti a termine, con l'inclusione dell'intero periodo pre-ruolo, secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del Comparto scuola 2006/2009, con inquadramento, a decorrere dal 1.9.2013, nella fascia stipendiale 3-8 anni, con la qualifica professionale di “Collaboratore scolastico” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 6, mesi
8 e giorni 15 e condanna dell'amministrazione al pagamento della somma di € 8.947,25, oltre ai ratei di 13^ mensilità , oltre all'aumento di € 158,57 sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento raggiunto e fino al raggiungimento del nuovo gradone stipendiale, con ordine di regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Nella contumacia del convenuto, il primo giudice ha respinto il ricorso evidenziando che:
- l'anzianità di servizio deve essere riconosciuta anche a parte ricorrente rispetto al servizio effettivo prestato con contratto a tempo determinato e deve essere la medesima progressione stipendiale riconosciuta dal ccnl comparto scuola al personale con qualifica di docente a tempo indeterminato;
2 - devono essere applicate alla ricorrente, che è stata assunta a tempo indeterminato dal 1.9.2013, con retrodatazione giuridica al 1.9.2012, le nuove tabelle del CCNL Scuola con la prima fascia di anzianità servizio 0-8 anni e non le fasce stipendiali del ricorso;
- invero, il CCNL Comparto Scuola del 4.8.2011, all'art 2, prevede un unico gradone retributivo per i primi otto anni di servizio e si applica ai docenti assunti dal 1.9.2010;
- proprio in quanto dipendente a tempo indeterminato, alla ricorrente deve essere applicato il CCNL richiamato concordato dalle parti sociali e non la precedente normativa.
- nel caso di specie, avendo la contrattazione collettiva concordato sulla necessità di tenere conto dei limiti di spesa del bilancio pubblico e di rimodulare per i nuovi assunti a tempo indeterminato le fasce retributive, è a tali fasce retributive che deve essere fatto riferimento in sede di ricostruzione di carriera secondo i giorni di effettivo lavoro prestato come servizio pre-ruolo non sussistendo alcuna discriminazione avendo le parti sociali valutato anche la necessità di rispettare il criterio di invarianza finanziaria;
- emerge dal provvedimento di ricostruzione carriera che parte ricorrente aveva chiesto con l'istanza di ricostruzione il riconoscimento del servizio prestato pre-ruolo per anni 6 mesi 6 e giorni 8 (vedasi decreto di ricostruzione);
- in particolare, a differenza dei periodi indicati nel presente ricorso, la stessa aveva indicato come servizio pre-ruolo il periodo 12.9.2011-
30.6.2012 (periodo che è stato invece indicato nel presente ricorso come 12.9.2011-31.8.2012);
- detta annualità scolastica è stata quindi computata come servizio di ruolo e, al riguardo, nessuna discriminazione può quindi essere individuata tra il trattamento riconosciuto alla ricorrente nel computo di detto periodo e quello riconosciuto al personale a tempo
3 indeterminato, essendo tale periodo stato computato dalla amministrazione come periodo di ruolo a tempo indeterminato;
- pertanto, il periodo pre-ruolo, che ha termine con il periodo dal
12.9.2011 al 30.6.2012, risulta essere stato correttamente calcolato dalla amministrazione che lo ha inserito nella fascia corrispondente a 5 anni (e quindi la prima fascia 0-8);
- inoltre, nel decreto di ricostruzione è evidenziato che la ricostruzione ha tenuto conto del blocco degli automatismi stipendiali prevista anche a fini dell'anzianità di servizio peer l'anno 2013 dal DPR 122/2013 e dal decreto-legge 3/2014 che ha mantenuto il blocco per il 2013;
- pertanto, nel provvedimento di ricostruzione della carriera per l'anno scolastico 2012/2013, periodo considerato di ruolo, sono stati computati correttamente solo 4 mesi (relativi all'anno 2012);
- l'inquadramento alla data del 1.9.2013 nella prima fascia retributiva
(0-8) è quindi corretto così come corretto è dal 21.8.2017
l'inquadramento nella fascia retributiva superiore avendo maturato 9 anni di servizio, così come indicato nel decreto di ricostruzione;
- le differenze richieste da parte ricorrente, che ritiene applicabili le precedenti fasce retributive e soprattutto che ha calcolato come corrispondente ad un anno l'anzianità di ruolo a.s. 2012/2013, senza tenere conto del blocco degli scatti, e ha indicato un periodo di pre- ruolo superiore a quello risultante dagli atti non è quindi corretto.
Parte appellante censura la sentenza di primo grado per omessa valutazione ed erronea valutazione delle allegazioni processuali e violazione della direttiva 1999/70/CE della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 18.2.1999, nonché per errata applicazione della contrattazione collettiva di comparto.
Nonostante la ritualità della notifica, il convenuto è rimasto CP_1 contumace.
4 All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
La ricorrente è stata dipendente del con contratto a tempo CP_2 determinato dal 2005 al 2012, con qualifica di Collaboratore scolastico,
e assunta a tempo indeterminato dal 1.9.2012, con la medesima qualifica.
La dipendente ha presentato istanza per la ricostruzione della carriera e l'amministrazione ha provveduto ad inquadrarla nella fascia retributiva 0-8 anni introdotta dal CCNL del Comparto scuola 2011, mentre la ricorrente rivendica l'inquadramento nello scaglione 3-8 anni di cui al CCNL 2006/2009 che ritiene applicabile nei propri confronti ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, CCNL 2011, con conseguente diritto alle differenze stipendiali derivanti, sulla base dei criteri normativi previsti per gli ATA.
L'impostazione difensiva di parte appellante appare corretta.
Giova richiamare l'art. 2 CCNL Comparto scuola, ai sensi del quale:
“1° COMMA: “Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al
CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A”;
2° COMMA: “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”;
3° COMMA: “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della
5 pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Fermo il principio, riconosciuto anche dal primo giudice, di applicabilità alla fattispecie in esame della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, con conseguente disapplicazione delle norme interne confliggenti, non essendo ravvisabili nel caso in questione le suddette ragioni oggettive (né prospettate stante la contumacia dell'amministrazione), anche in considerazione della sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e quelli immessi nei ruoli, devono essere inclusi ai fini del calcolo dell'anzianità del lavoratore i periodi di servizio svolti con contratto di lavoro a tempo determinato.
Quanto alla dedotta applicabilità dei parametri previsti dal CCNL
2006/2009, in riferimento alla previsione di cui all'art. 2, commi 2 e 3,
CCNL 2011, si osserva che già con la pronuncia n. 2924/2020 la Corte di cassazione aveva stabilito che in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione.
Tale orientamento è stato di recente confermato con sentenza n.
6132/2025, con la quale la Corte di legittimità, nel respingere il ricorso del , ha precisato quanto segue: “3. … correttamente la CP_1
6 sentenza impugnata ha deciso la controversia sulla base del principio di diritto enunciato da Cass. 7 febbraio 2020 n. 2924, ribadito da successive pronunce conformi (cfr. fra le più recenti Cass. 11 giugno
2024 n. 16144), secondo cui la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non consente alle parti collettive di prevedere, nel caso di passaggio fra sistemi diversi di sviluppo professionale rilevante ai fini del trattamento economico, di riservare ai soli assunti a tempo indeterminato la conservazione ad personam degli effetti, più favorevoli, del regime previgente. Si tratta di un principio alla cui enunciazione questa Corte è pervenuta alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale anche nel recente arresto del 17 ottobre 2024, in causa C-322/23, nel ribadire quanto già affermato a partire da CGUE 8 settembre 2011,
, in causa C-177/10, ha evidenziato che «norme, come Persona_1 quelle di cui trattasi nel procedimento principale, relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di «condizioni di impiego»» e, pertanto, non si sottraggono al divieto «di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive.»
(punti 33 e 34 della pronuncia citata).
3.1. Il ricorrente non CP_1 contesta in questa sede il principio affermato né adduce l'esistenza di differenziazioni oggettive fra la prestazione resa, in ambito scolastico, dagli assunti a tempo determinato rispetto a quella assicurata dai docenti di ruolo, bensì, come si è evidenziato nella sintesi del motivo, fa leva unicamente sulla «discriminazione alla rovescia» che
l'applicazione congiunta della clausola di salvaguardia e dell'istituto della ricostruzione della carriera, come disciplinato dagli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994, determinerebbe in danno dell'assunto ab origine a tempo indeterminato, nei casi in cui ai fini dell'inserimento
7 nelle fasce stipendiali previste dal sistema previgente, venga fatto valere, non il servizio effettivamente prestato, bensì l'anzianità riconosciuta in base alla fictio iuris prevista dal citato art. 489. Sulla premessa che l'estensione della clausola di salvaguardia anche ai docenti assunti a tempo determinato alla data del 1° settembre 2010
e poi immessi in ruolo consentirebbe agli stessi una progressione stipendiale più favorevole rispetto a quella degli insegnanti assunti ab origine a tempo indeterminato, deduce che, per ciò solo, la disposizione contrattuale non potrebbe essere disapplicata, risultando giustificata da una ragione oggettiva. La tesi, seppure suggestiva, non merita condivisione, innanzitutto perché fa leva su un principio, che questa
Corte ha affermato nella motivazione della sentenza 28 novembre 2019
n. 31149, che non si attaglia alla fattispecie. In quel caso, infatti, si discuteva unicamente della conformità alla clausola 4 dell'Accordo quadro della disciplina nazionale dettata in tema di riconoscimento del servizio prestato dai docenti assunti a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, disciplina che nel testo all'epoca vigente
(l'articolo 14, comma 1, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 103 ha riformulato gli artt.
485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994 prevedendo il riconoscimento, senza abbattimenti, della sola anzianità effettiva) se, da un lato, prevedeva all'art. 485 un abbattimento dell'anzianità, dall'altro, sulla base dell'interpretazione autentica dettata dall'art. 11, comma 14, l. 3 maggio 1999, n. 124 (anch'esso riformulato dal citato d.l. n. 69/2023), equiparava ad un anno di servizio la supplenza prestata per almeno
180 giorni o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine delle attività didattiche. A fronte, quindi, di una disciplina della ricostruzione di carriera che introduceva una discriminazione in danno dell'assunto a tempo determinato (l'abbattimento) ma, al tempo stesso, lo favoriva quanto al computo dell'anno di servizio, questa Corte nell'occasione ha affermato che la natura discriminatoria della stessa poteva essere ritenuta solo apprezzando la disciplina nel suo complesso e, quindi,
8 valutando l'anzianità effettiva del docente assunto a tempo determinato, non potendo, quest'ultimo, domandare la disapplicazione del solo abbattimento e pretendere, al contempo, di avvalersi della fictio iuris.
Il riferimento alla “commistione di regimi”, quindi, è stato fatto in relazione al medesimo istituto della ricostruzione della carriera ed alle modalità attraverso le quali, in base alla disciplina all'epoca vigente, si perveniva ad individuare l'anzianità da riconoscere al docente, poi immesso in ruolo, a fini giuridici ed economici.
3.2. Nel caso di specie, al contrario, vengono in rilievo due diversi istituti, che, seppure incidenti entrambi sul trattamento retributivo da riservare al personale assunto a tempo indeterminato dopo un periodo di pre-ruolo, restano distinti, perché il primo attiene all'anzianità di servizio, da attribuire a fini giuridici ed economici, e l'altro alla individuazione della fascia stipendiale nella quale il docente, con l'anzianità risultante all'esito della ricostruzione, deve essere collocato. Si tratta, quindi, di distinte
“condizioni di impiego” e, pertanto, come questa Corte ha già affermato
(cfr. Cass. 29 dicembre 2022 n. 38100) il carattere discriminatorio o meno delle stesse deve essere valutato in relazione alla condizione che viene in rilievo e non all'esito di una comparazione globale dell'intero trattamento riservato all'assunto a termine rispetto a quello a tempo indeterminato.
3.3. Ciò detto, nel richiamare integralmente la motivazione delle pronunce citate al punto 3, non si può dubitare della natura discriminatoria della disciplina dettata dal CCNL 4 agosto 2011, con la quale le parti collettive, dopo aver rimodulato le fasce stipendiali prevedendo un'unica nuova fascia da 0 a 8 anni di servizio, in luogo delle preesistenti 0-2 e 3-8, implicanti un incremento stipendiale al momento del passaggio dall'una all'altra, hanno limitato ai soli assunti
a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, non solo il diritto a conservare il maggiore valore stipendiale 3-8 già acquisito a quella data (art. 2, comma 2), ma anche il diritto a conseguire ad
9 personam, pur dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema, l'incremento in precedenza previsto al partire dal terzo anno di servizio.
Si tratta di un beneficio economico dal quale gli assunti a tempo determinato sono stati esclusi per il solo fatto che alla data indicata al contratto fosse stato apposto un termine di durata, sicché la disparità di trattamento non appare in alcun modo giustificata per le ragioni che questa Corte ha in più occasioni indicato a partire da Cass. 23 novembre 2016 n. 23868”.
Conseguentemente, la Corte di legittimità ha enunciato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende dare seguito: «L'art.
2 del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto della scuola contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire, sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2. La disposizione deve essere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data del 1° settembre 2010, ai quali, dopo
l'immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 13 giugno 2023 n.
69. La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito».
Quanto al prospetto contabile inserito nell'originario ricorso, si osserva, anche in riferimento ai rilievi mossi dal primo giudice, che l'a.s.
10 2011/12 - per il quale risultava una incongruenza del termine finale del servizio richiesto in sede di istanza di ricostruzione della carriera
(30.6.2012) e in sede di ricorso (31.8.2012) - non è inserito nei conteggi, mentre occorre detrarre dall'importo finale la somma di €
289,40 relativa all'a.s. 2012/2013 poiché, come risulta dal decreto di ricostruzione della carriera (all. 1), l'annualità è stata già considerata dall'amministrazione come servizio di ruolo per effetto della retrodatazione della nomina e pertanto rispetto ad essa la ricorrente non può vantare alcuna pretesa.
Possono essere presi a base della decisione, per le restanti annualità, i conteggi rielaborati da parte ricorrente che hanno tenuto conto, su sollecitazione del Tribunale, rispetto a quelli originariamente depositati con l'atto introduttivo del giudizio, degli arretrati percepiti (v. nota depositata il 26.11.2021), per un importo complessivo di 3.320,1 (€
3.609,50 - € 289,40, come da ricalcolo), oltre ai ratei di 13^ mensilità dovuta a titolo di arretrati maturati a decorrere dall'immissione in ruolo a seguito dell'inquadramento della fascia stipendiale 3-8 anni con l'anzianità di servizio maturata.
Deve essere, infine, disattesa la richiesta di corresponsione di €
158,57, non essendo ammissibile una pronuncia di condanna “de futuro”, se non nelle ipotesi tipizzate dalla legge, dovendo essere sottoposti a verifica, per i successivi periodi, le condizioni di permanenza dei fatti costitutivi del diritto azionato e dell'inadempimento della parte debitrice.
Conclusivamente l'appello va accolto nei termini anzidetti.
Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede: 11 - condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 3.320,1, oltre ai ratei di 13^ Parte_1 maturati e agli accessori di legge;
- condanna il al rimborso delle spese del doppio grado che liquida CP_2 in complessivi € 900,00, quanto al primo grado, e in complessivi €
970,00, quanto al grado d'appello, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, come per legge, da distrarsi.
Roma, 24/6/2025
Il Presidente Estensore
ON BL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. ON BL Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
all'esito della trattazione cartolare, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 374/2022 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 24/6/2025, vertente
TRA
Parte_1
Avv. DOMENICO NASO appellante
E
Controparte_1
appellato contumace
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
1300/2022 pubblicata in data 10/2/2022.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da , la quale, premesso che con sentenza n. Parte_1
16814/2012 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto il diritto della ricorrente, per il periodo pre-ruolo, alla medesima progressione stipendiale attribuita ai dipendenti di ruolo, ha chiesto la ricostruzione della carriera, a seguito dell'immissione in ruolo successiva al periodo di lavoro sulla base di plurimi contratti a termine, con l'inclusione dell'intero periodo pre-ruolo, secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL del Comparto scuola 2006/2009, con inquadramento, a decorrere dal 1.9.2013, nella fascia stipendiale 3-8 anni, con la qualifica professionale di “Collaboratore scolastico” e con l'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 6, mesi
8 e giorni 15 e condanna dell'amministrazione al pagamento della somma di € 8.947,25, oltre ai ratei di 13^ mensilità , oltre all'aumento di € 158,57 sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento raggiunto e fino al raggiungimento del nuovo gradone stipendiale, con ordine di regolarizzazione contributiva e previdenziale.
Nella contumacia del convenuto, il primo giudice ha respinto il ricorso evidenziando che:
- l'anzianità di servizio deve essere riconosciuta anche a parte ricorrente rispetto al servizio effettivo prestato con contratto a tempo determinato e deve essere la medesima progressione stipendiale riconosciuta dal ccnl comparto scuola al personale con qualifica di docente a tempo indeterminato;
2 - devono essere applicate alla ricorrente, che è stata assunta a tempo indeterminato dal 1.9.2013, con retrodatazione giuridica al 1.9.2012, le nuove tabelle del CCNL Scuola con la prima fascia di anzianità servizio 0-8 anni e non le fasce stipendiali del ricorso;
- invero, il CCNL Comparto Scuola del 4.8.2011, all'art 2, prevede un unico gradone retributivo per i primi otto anni di servizio e si applica ai docenti assunti dal 1.9.2010;
- proprio in quanto dipendente a tempo indeterminato, alla ricorrente deve essere applicato il CCNL richiamato concordato dalle parti sociali e non la precedente normativa.
- nel caso di specie, avendo la contrattazione collettiva concordato sulla necessità di tenere conto dei limiti di spesa del bilancio pubblico e di rimodulare per i nuovi assunti a tempo indeterminato le fasce retributive, è a tali fasce retributive che deve essere fatto riferimento in sede di ricostruzione di carriera secondo i giorni di effettivo lavoro prestato come servizio pre-ruolo non sussistendo alcuna discriminazione avendo le parti sociali valutato anche la necessità di rispettare il criterio di invarianza finanziaria;
- emerge dal provvedimento di ricostruzione carriera che parte ricorrente aveva chiesto con l'istanza di ricostruzione il riconoscimento del servizio prestato pre-ruolo per anni 6 mesi 6 e giorni 8 (vedasi decreto di ricostruzione);
- in particolare, a differenza dei periodi indicati nel presente ricorso, la stessa aveva indicato come servizio pre-ruolo il periodo 12.9.2011-
30.6.2012 (periodo che è stato invece indicato nel presente ricorso come 12.9.2011-31.8.2012);
- detta annualità scolastica è stata quindi computata come servizio di ruolo e, al riguardo, nessuna discriminazione può quindi essere individuata tra il trattamento riconosciuto alla ricorrente nel computo di detto periodo e quello riconosciuto al personale a tempo
3 indeterminato, essendo tale periodo stato computato dalla amministrazione come periodo di ruolo a tempo indeterminato;
- pertanto, il periodo pre-ruolo, che ha termine con il periodo dal
12.9.2011 al 30.6.2012, risulta essere stato correttamente calcolato dalla amministrazione che lo ha inserito nella fascia corrispondente a 5 anni (e quindi la prima fascia 0-8);
- inoltre, nel decreto di ricostruzione è evidenziato che la ricostruzione ha tenuto conto del blocco degli automatismi stipendiali prevista anche a fini dell'anzianità di servizio peer l'anno 2013 dal DPR 122/2013 e dal decreto-legge 3/2014 che ha mantenuto il blocco per il 2013;
- pertanto, nel provvedimento di ricostruzione della carriera per l'anno scolastico 2012/2013, periodo considerato di ruolo, sono stati computati correttamente solo 4 mesi (relativi all'anno 2012);
- l'inquadramento alla data del 1.9.2013 nella prima fascia retributiva
(0-8) è quindi corretto così come corretto è dal 21.8.2017
l'inquadramento nella fascia retributiva superiore avendo maturato 9 anni di servizio, così come indicato nel decreto di ricostruzione;
- le differenze richieste da parte ricorrente, che ritiene applicabili le precedenti fasce retributive e soprattutto che ha calcolato come corrispondente ad un anno l'anzianità di ruolo a.s. 2012/2013, senza tenere conto del blocco degli scatti, e ha indicato un periodo di pre- ruolo superiore a quello risultante dagli atti non è quindi corretto.
Parte appellante censura la sentenza di primo grado per omessa valutazione ed erronea valutazione delle allegazioni processuali e violazione della direttiva 1999/70/CE della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 18.2.1999, nonché per errata applicazione della contrattazione collettiva di comparto.
Nonostante la ritualità della notifica, il convenuto è rimasto CP_1 contumace.
4 All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
La ricorrente è stata dipendente del con contratto a tempo CP_2 determinato dal 2005 al 2012, con qualifica di Collaboratore scolastico,
e assunta a tempo indeterminato dal 1.9.2012, con la medesima qualifica.
La dipendente ha presentato istanza per la ricostruzione della carriera e l'amministrazione ha provveduto ad inquadrarla nella fascia retributiva 0-8 anni introdotta dal CCNL del Comparto scuola 2011, mentre la ricorrente rivendica l'inquadramento nello scaglione 3-8 anni di cui al CCNL 2006/2009 che ritiene applicabile nei propri confronti ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, CCNL 2011, con conseguente diritto alle differenze stipendiali derivanti, sulla base dei criteri normativi previsti per gli ATA.
L'impostazione difensiva di parte appellante appare corretta.
Giova richiamare l'art. 2 CCNL Comparto scuola, ai sensi del quale:
“1° COMMA: “Le posizioni stipendiali di cui alla tabella B allegata al
CCNL sottoscritto il 23/1/2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui all'allegata tabella A”;
2° COMMA: “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”;
3° COMMA: “Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della
5 pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Fermo il principio, riconosciuto anche dal primo giudice, di applicabilità alla fattispecie in esame della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, con conseguente disapplicazione delle norme interne confliggenti, non essendo ravvisabili nel caso in questione le suddette ragioni oggettive (né prospettate stante la contumacia dell'amministrazione), anche in considerazione della sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e quelli immessi nei ruoli, devono essere inclusi ai fini del calcolo dell'anzianità del lavoratore i periodi di servizio svolti con contratto di lavoro a tempo determinato.
Quanto alla dedotta applicabilità dei parametri previsti dal CCNL
2006/2009, in riferimento alla previsione di cui all'art. 2, commi 2 e 3,
CCNL 2011, si osserva che già con la pronuncia n. 2924/2020 la Corte di cassazione aveva stabilito che in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione.
Tale orientamento è stato di recente confermato con sentenza n.
6132/2025, con la quale la Corte di legittimità, nel respingere il ricorso del , ha precisato quanto segue: “3. … correttamente la CP_1
6 sentenza impugnata ha deciso la controversia sulla base del principio di diritto enunciato da Cass. 7 febbraio 2020 n. 2924, ribadito da successive pronunce conformi (cfr. fra le più recenti Cass. 11 giugno
2024 n. 16144), secondo cui la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non consente alle parti collettive di prevedere, nel caso di passaggio fra sistemi diversi di sviluppo professionale rilevante ai fini del trattamento economico, di riservare ai soli assunti a tempo indeterminato la conservazione ad personam degli effetti, più favorevoli, del regime previgente. Si tratta di un principio alla cui enunciazione questa Corte è pervenuta alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale anche nel recente arresto del 17 ottobre 2024, in causa C-322/23, nel ribadire quanto già affermato a partire da CGUE 8 settembre 2011,
, in causa C-177/10, ha evidenziato che «norme, come Persona_1 quelle di cui trattasi nel procedimento principale, relative ai periodi di servizio necessari per poter essere classificato in una categoria retributiva rientrano nella nozione di «condizioni di impiego»» e, pertanto, non si sottraggono al divieto «di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che un diverso trattamento non sia giustificato da ragioni oggettive.»
(punti 33 e 34 della pronuncia citata).
3.1. Il ricorrente non CP_1 contesta in questa sede il principio affermato né adduce l'esistenza di differenziazioni oggettive fra la prestazione resa, in ambito scolastico, dagli assunti a tempo determinato rispetto a quella assicurata dai docenti di ruolo, bensì, come si è evidenziato nella sintesi del motivo, fa leva unicamente sulla «discriminazione alla rovescia» che
l'applicazione congiunta della clausola di salvaguardia e dell'istituto della ricostruzione della carriera, come disciplinato dagli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994, determinerebbe in danno dell'assunto ab origine a tempo indeterminato, nei casi in cui ai fini dell'inserimento
7 nelle fasce stipendiali previste dal sistema previgente, venga fatto valere, non il servizio effettivamente prestato, bensì l'anzianità riconosciuta in base alla fictio iuris prevista dal citato art. 489. Sulla premessa che l'estensione della clausola di salvaguardia anche ai docenti assunti a tempo determinato alla data del 1° settembre 2010
e poi immessi in ruolo consentirebbe agli stessi una progressione stipendiale più favorevole rispetto a quella degli insegnanti assunti ab origine a tempo indeterminato, deduce che, per ciò solo, la disposizione contrattuale non potrebbe essere disapplicata, risultando giustificata da una ragione oggettiva. La tesi, seppure suggestiva, non merita condivisione, innanzitutto perché fa leva su un principio, che questa
Corte ha affermato nella motivazione della sentenza 28 novembre 2019
n. 31149, che non si attaglia alla fattispecie. In quel caso, infatti, si discuteva unicamente della conformità alla clausola 4 dell'Accordo quadro della disciplina nazionale dettata in tema di riconoscimento del servizio prestato dai docenti assunti a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, disciplina che nel testo all'epoca vigente
(l'articolo 14, comma 1, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 103 ha riformulato gli artt.
485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994 prevedendo il riconoscimento, senza abbattimenti, della sola anzianità effettiva) se, da un lato, prevedeva all'art. 485 un abbattimento dell'anzianità, dall'altro, sulla base dell'interpretazione autentica dettata dall'art. 11, comma 14, l. 3 maggio 1999, n. 124 (anch'esso riformulato dal citato d.l. n. 69/2023), equiparava ad un anno di servizio la supplenza prestata per almeno
180 giorni o continuativamente dal 1° febbraio sino al termine delle attività didattiche. A fronte, quindi, di una disciplina della ricostruzione di carriera che introduceva una discriminazione in danno dell'assunto a tempo determinato (l'abbattimento) ma, al tempo stesso, lo favoriva quanto al computo dell'anno di servizio, questa Corte nell'occasione ha affermato che la natura discriminatoria della stessa poteva essere ritenuta solo apprezzando la disciplina nel suo complesso e, quindi,
8 valutando l'anzianità effettiva del docente assunto a tempo determinato, non potendo, quest'ultimo, domandare la disapplicazione del solo abbattimento e pretendere, al contempo, di avvalersi della fictio iuris.
Il riferimento alla “commistione di regimi”, quindi, è stato fatto in relazione al medesimo istituto della ricostruzione della carriera ed alle modalità attraverso le quali, in base alla disciplina all'epoca vigente, si perveniva ad individuare l'anzianità da riconoscere al docente, poi immesso in ruolo, a fini giuridici ed economici.
3.2. Nel caso di specie, al contrario, vengono in rilievo due diversi istituti, che, seppure incidenti entrambi sul trattamento retributivo da riservare al personale assunto a tempo indeterminato dopo un periodo di pre-ruolo, restano distinti, perché il primo attiene all'anzianità di servizio, da attribuire a fini giuridici ed economici, e l'altro alla individuazione della fascia stipendiale nella quale il docente, con l'anzianità risultante all'esito della ricostruzione, deve essere collocato. Si tratta, quindi, di distinte
“condizioni di impiego” e, pertanto, come questa Corte ha già affermato
(cfr. Cass. 29 dicembre 2022 n. 38100) il carattere discriminatorio o meno delle stesse deve essere valutato in relazione alla condizione che viene in rilievo e non all'esito di una comparazione globale dell'intero trattamento riservato all'assunto a termine rispetto a quello a tempo indeterminato.
3.3. Ciò detto, nel richiamare integralmente la motivazione delle pronunce citate al punto 3, non si può dubitare della natura discriminatoria della disciplina dettata dal CCNL 4 agosto 2011, con la quale le parti collettive, dopo aver rimodulato le fasce stipendiali prevedendo un'unica nuova fascia da 0 a 8 anni di servizio, in luogo delle preesistenti 0-2 e 3-8, implicanti un incremento stipendiale al momento del passaggio dall'una all'altra, hanno limitato ai soli assunti
a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, non solo il diritto a conservare il maggiore valore stipendiale 3-8 già acquisito a quella data (art. 2, comma 2), ma anche il diritto a conseguire ad
9 personam, pur dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema, l'incremento in precedenza previsto al partire dal terzo anno di servizio.
Si tratta di un beneficio economico dal quale gli assunti a tempo determinato sono stati esclusi per il solo fatto che alla data indicata al contratto fosse stato apposto un termine di durata, sicché la disparità di trattamento non appare in alcun modo giustificata per le ragioni che questa Corte ha in più occasioni indicato a partire da Cass. 23 novembre 2016 n. 23868”.
Conseguentemente, la Corte di legittimità ha enunciato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende dare seguito: «L'art.
2 del CCNL 4 agosto 2011 per il personale del comparto della scuola contrasta con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui limita al solo personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010 la conservazione ad personam della fascia stipendiale 3-8 e riconosce al medesimo personale il diritto a percepire, sempre ad personam, l'incremento stipendiale previsto dalla predetta fascia al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2. La disposizione deve essere, pertanto, disapplicata, nella parte in cui esclude gli assunti a tempo determinato in servizio alla medesima data del 1° settembre 2010, ai quali, dopo
l'immissione in ruolo, va estesa la clausola di salvaguardia anche qualora il docente faccia valere l'anzianità riconosciuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 197/1994, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 13 giugno 2023 n.
69. La diversità nella condizione di impiego va verificata al momento in cui si realizza la dedotta disparità e non può essere esclusa facendo leva su un trattamento, anche se eventualmente più favorevole, che sia futuro, incerto e non idoneo a compensare integralmente il trattamento discriminatorio subito».
Quanto al prospetto contabile inserito nell'originario ricorso, si osserva, anche in riferimento ai rilievi mossi dal primo giudice, che l'a.s.
10 2011/12 - per il quale risultava una incongruenza del termine finale del servizio richiesto in sede di istanza di ricostruzione della carriera
(30.6.2012) e in sede di ricorso (31.8.2012) - non è inserito nei conteggi, mentre occorre detrarre dall'importo finale la somma di €
289,40 relativa all'a.s. 2012/2013 poiché, come risulta dal decreto di ricostruzione della carriera (all. 1), l'annualità è stata già considerata dall'amministrazione come servizio di ruolo per effetto della retrodatazione della nomina e pertanto rispetto ad essa la ricorrente non può vantare alcuna pretesa.
Possono essere presi a base della decisione, per le restanti annualità, i conteggi rielaborati da parte ricorrente che hanno tenuto conto, su sollecitazione del Tribunale, rispetto a quelli originariamente depositati con l'atto introduttivo del giudizio, degli arretrati percepiti (v. nota depositata il 26.11.2021), per un importo complessivo di 3.320,1 (€
3.609,50 - € 289,40, come da ricalcolo), oltre ai ratei di 13^ mensilità dovuta a titolo di arretrati maturati a decorrere dall'immissione in ruolo a seguito dell'inquadramento della fascia stipendiale 3-8 anni con l'anzianità di servizio maturata.
Deve essere, infine, disattesa la richiesta di corresponsione di €
158,57, non essendo ammissibile una pronuncia di condanna “de futuro”, se non nelle ipotesi tipizzate dalla legge, dovendo essere sottoposti a verifica, per i successivi periodi, le condizioni di permanenza dei fatti costitutivi del diritto azionato e dell'inadempimento della parte debitrice.
Conclusivamente l'appello va accolto nei termini anzidetti.
Le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede: 11 - condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 3.320,1, oltre ai ratei di 13^ Parte_1 maturati e agli accessori di legge;
- condanna il al rimborso delle spese del doppio grado che liquida CP_2 in complessivi € 900,00, quanto al primo grado, e in complessivi €
970,00, quanto al grado d'appello, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA, come per legge, da distrarsi.
Roma, 24/6/2025
Il Presidente Estensore
ON BL
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