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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1564/2025 depositato il 16/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministeri Ministero Dell'Economia E Delle Finanze Dipartimento Del Tesoro - Avvocatura Dello Stato
00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250005585033000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memorie di costituzione, in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
- Letti il ricorso e gli atti allegati;
- Letta la memoria di costituzione delle parti resistenti Agenzia delle Entrate SI e del
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Esaminato l'atto impugnato, cartella di pagamento n. 068 2025 00055850 33 000, notificata in data
19.09.2025, per la somma di euro 1.591,94, relativa al recupero del contributo unificato;
- Visto il decreto presidenziale in data 22.12.2025, col quale è stata fissata l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione (ritualmente comunicato a mezzo pec alle parti), evidenziando alle parti la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47 ter del D.Lgs.
n. 546/1992, e contestuale invito alle stesse a dichiarare la loro intenzione di proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Rilevato che, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata (decorso del termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria); che le parti, inoltre, non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Ritenuto che il ricorso è manifestamente inammissibile.
Invero, dagli atti allegati dal resistente Ministero risulta che all'odierna ricorrente sono stati notificati due inviti al pagamento, relativi ai giudizi n. 0734/2024 e n. 1290/24 R.G., rispettivamente in data 25.06.2024 e in data 17.12.2024 (cfr. all. nn. 2, 3 e 4 del fascicolo telematico di parte), circostanza, peraltro, non oggetto di contestazione da parte della ricorrente: inviti al pagamento non oggetto di impugnazione, a quanto risulta dalla documentazione allegata e dalle difese svolte dalla parte ricorrente.
Ebbene, alla luce di quanto sopra, la pretesa tributaria dell'Ufficio oramai si è definitivamente cristallizzata ovvero è divenuta definitiva, rendendo del tutto inammissibili le doglianze sollevate dalla ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio. Infatti, come giustamente rilevato dal resistente Ministero, la Suprema
Corte ha più volte affermato l'autonoma impugnabilità dell'invito al pagamento del contributo unificato, benché tale atto non sia ricompreso nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. In particolare, la Corte ha affermato che “non può condividersi l'assunto generale per cui l'invito al pagamento di cui all'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002 sia atto solo facoltativamente impugnabile. La facoltatività - suscettibile di esser desunta dal non essere tale atto compreso tra quelli espressamente indicati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 implicherebbe la possibilità da parte del contribuente di proporre l'impugnazione una volta ricevuta la notifica della pretesa a mezzo della reiterazione della stessa in uno degli atti tipici espressamente previsti dall'art. 19 (v. Sez. 5^ n. 17010-12 e molte altre conf.). Ma una simile possibilità è contraddetta dal rilievo che nessun altro atto liquidatorio dell'imposta di registro prenotata a debito è previsto dalla legge, se non l'invito al pagamento di cui all'art. 212 del d.P.R. n. 115-02. Atto liquidatorio certamente non è la cartella di pagamento, la quale, in rapporto alla procedura prevista dal d.P.R. n. 115 del 2002, assume (cfr. l'art. 213) la mera (ordinaria) funzione esattoriale. In altre parole, solo l'invito al pagamento è l'atto che, divenuto definitivo il provvedimento giudiziario da cui sorge l'obbligazione, assume, quanto alla fattispecie in esame, la funzione di liquidazione del tributo. La cartella rileva come semplice atto di notifica dell'iscrizione a ruolo e d'intimazione di precetto ad adempiere la relativa obbligazione. Donde quel primo atto - giustappunto di liquidazione del tributo - una volta notificato al contribuente va necessariamente impugnato, posto che altrimenti l'obbligazione si cristallizza negli esatti termini della liquidazione. Più volte è stato affermato che, in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, e sono quindi impugnabili ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, tutti quegli atti con cui l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione a tipo "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" (cfr. Sez. un. n. 16293-07, cui adde Sez. 5^ n. 14373-10 e n. 16293-08)” (cfr. Cass. n. 23061/2015; in tal senso anche Cass. n. 40233/2021);
ed ancora: “l'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è
l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento” (cfr. Cass. n. 21027/2022);
“Né è consentito dubitare sull'autonoma impugnabilità del primo atto, costituendo orientamento già espresso da questa Corte, cui questo Collegio intende dare continuità, che "L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento” (cfr. Cass. n. 40233 del 2021; Cass. n. 21538/2022).
Quindi, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta inammissibile e, pertanto, va disatteso, con conseguente conferma dell'atto impugnato;
- Ritenuto, quanto alle spese di lite, che alla soccombenza segue ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della parte ricorrente al pagamento delle stesse in favore delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando, con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992, sul ricorso proposto in data 17.11.2025 da Ricorrente_2ei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di VI Valentia, ritualmente notificato e depositato in data 15.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, le quali vengono liquidate, per ciascuna di esse parti resistenti costituite, in euro 350,00 per compenso, oltre Iva,
Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge. Così deciso in VI Valentia in data 15.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1564/2025 depositato il 16/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministeri Ministero Dell'Economia E Delle Finanze Dipartimento Del Tesoro - Avvocatura Dello Stato
00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250005585033000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2024 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso, in atti.
Resistente: come da memorie di costituzione, in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
- Letti il ricorso e gli atti allegati;
- Letta la memoria di costituzione delle parti resistenti Agenzia delle Entrate SI e del
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Esaminato l'atto impugnato, cartella di pagamento n. 068 2025 00055850 33 000, notificata in data
19.09.2025, per la somma di euro 1.591,94, relativa al recupero del contributo unificato;
- Visto il decreto presidenziale in data 22.12.2025, col quale è stata fissata l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione (ritualmente comunicato a mezzo pec alle parti), evidenziando alle parti la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47 ter del D.Lgs.
n. 546/1992, e contestuale invito alle stesse a dichiarare la loro intenzione di proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Rilevato che, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata (decorso del termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria); che le parti, inoltre, non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione;
- Ritenuto che il ricorso è manifestamente inammissibile.
Invero, dagli atti allegati dal resistente Ministero risulta che all'odierna ricorrente sono stati notificati due inviti al pagamento, relativi ai giudizi n. 0734/2024 e n. 1290/24 R.G., rispettivamente in data 25.06.2024 e in data 17.12.2024 (cfr. all. nn. 2, 3 e 4 del fascicolo telematico di parte), circostanza, peraltro, non oggetto di contestazione da parte della ricorrente: inviti al pagamento non oggetto di impugnazione, a quanto risulta dalla documentazione allegata e dalle difese svolte dalla parte ricorrente.
Ebbene, alla luce di quanto sopra, la pretesa tributaria dell'Ufficio oramai si è definitivamente cristallizzata ovvero è divenuta definitiva, rendendo del tutto inammissibili le doglianze sollevate dalla ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio. Infatti, come giustamente rilevato dal resistente Ministero, la Suprema
Corte ha più volte affermato l'autonoma impugnabilità dell'invito al pagamento del contributo unificato, benché tale atto non sia ricompreso nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. In particolare, la Corte ha affermato che “non può condividersi l'assunto generale per cui l'invito al pagamento di cui all'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002 sia atto solo facoltativamente impugnabile. La facoltatività - suscettibile di esser desunta dal non essere tale atto compreso tra quelli espressamente indicati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 implicherebbe la possibilità da parte del contribuente di proporre l'impugnazione una volta ricevuta la notifica della pretesa a mezzo della reiterazione della stessa in uno degli atti tipici espressamente previsti dall'art. 19 (v. Sez. 5^ n. 17010-12 e molte altre conf.). Ma una simile possibilità è contraddetta dal rilievo che nessun altro atto liquidatorio dell'imposta di registro prenotata a debito è previsto dalla legge, se non l'invito al pagamento di cui all'art. 212 del d.P.R. n. 115-02. Atto liquidatorio certamente non è la cartella di pagamento, la quale, in rapporto alla procedura prevista dal d.P.R. n. 115 del 2002, assume (cfr. l'art. 213) la mera (ordinaria) funzione esattoriale. In altre parole, solo l'invito al pagamento è l'atto che, divenuto definitivo il provvedimento giudiziario da cui sorge l'obbligazione, assume, quanto alla fattispecie in esame, la funzione di liquidazione del tributo. La cartella rileva come semplice atto di notifica dell'iscrizione a ruolo e d'intimazione di precetto ad adempiere la relativa obbligazione. Donde quel primo atto - giustappunto di liquidazione del tributo - una volta notificato al contribuente va necessariamente impugnato, posto che altrimenti l'obbligazione si cristallizza negli esatti termini della liquidazione. Più volte è stato affermato che, in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, e sono quindi impugnabili ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, tutti quegli atti con cui l'amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione a tipo "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" (cfr. Sez. un. n. 16293-07, cui adde Sez. 5^ n. 14373-10 e n. 16293-08)” (cfr. Cass. n. 23061/2015; in tal senso anche Cass. n. 40233/2021);
ed ancora: “l'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è
l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento” (cfr. Cass. n. 21027/2022);
“Né è consentito dubitare sull'autonoma impugnabilità del primo atto, costituendo orientamento già espresso da questa Corte, cui questo Collegio intende dare continuità, che "L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento” (cfr. Cass. n. 40233 del 2021; Cass. n. 21538/2022).
Quindi, per i motivi sopra esposti, il ricorso risulta inammissibile e, pertanto, va disatteso, con conseguente conferma dell'atto impugnato;
- Ritenuto, quanto alle spese di lite, che alla soccombenza segue ex art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 la condanna della parte ricorrente al pagamento delle stesse in favore delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. I, definitivamente pronunziando, con sentenza in forma semplificata ex art. 47 ter D.Lgs. n. 546/1992, sul ricorso proposto in data 17.11.2025 da Ricorrente_2ei confronti dell'Agenzia delle Entrate SI, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di VI Valentia, ritualmente notificato e depositato in data 15.12.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti costituite, le quali vengono liquidate, per ciascuna di esse parti resistenti costituite, in euro 350,00 per compenso, oltre Iva,
Cassa e rimborso spese generali 15%, se dovute, come per legge. Così deciso in VI Valentia in data 15.01.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico
dott. Luigi Barrella