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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/11/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
LA IA AM Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
EN Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 191/2023 R.G. promossa da pi: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Sorce;
appellante contro
(cf: ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Giaconia e Antonino Gitto;
appellata
e
(cf: e per essa la Controparte_2 P.IVA_3
mandataria (p.iva ), rappresentata Controparte_3 P.IVA_4
e difesa dall'avv. Patrizia Montalbano;
interveniente ex art. 111 c.p.c.
All'udienza collegiale del 20 giugno 2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto notificato il 22.11.2016, citava Parte_1
innanzi al Tribunale di Siracusa lamentando Controparte_1
di intrattenere con la convenuta, sin dal 2006, un rapporto di conto corrente (n.
5171.44) ed un conto anticipi (n. 30394206.32), in relazione ai quali erano stati, a suo dire, applicate commissioni, spese e interessi passivi ultralegali senza pattuizione scritta, e comunque superiori al tasso soglia usura, nonché la capitalizzazione trimestrale in violazione dell'art. 1283 c.c., sicchè chiedeva, previa rielaborazione dei saldi effettivi depurati delle somme illegittimamente addebitate ai suddetti titoli, accertarsi e dichiararsi che il conto corrente n. 5171.44 presentava, alla data del
31.12.2013, in luogo del saldo a debito della correntista di €. 50.297,09, un saldo a credito di €. 30.430,00 e che il conto anticipi, alla data del 31.12.2011, presentava, in luogo del saldo zero indicato negli estratti conto, un saldo a suo credito di €.
19.780,00 e, quindi, condannarsi la banca alla restituzione delle somme a credito su indicate, pari a complessivi €.50.210,00.
Nella resistenza della banca convenuta, con sentenza n. 27/2023, il tribunale rigettava ogni domanda. A sostegno della decisione, per quanto qui d'interesse, esponeva:
i) la domanda di ripetizione d'indebito era inammissibile, essendo, al tempo della proposizione dell'azione, i rapporti ancora aperti;
in tal caso era pertanto consentito l'esame della sola domanda di accertamento, fondata sulla dedotta applicazione di clausole nulle o non concordate tra le parti;
ii) l'eccezione relativa alla carenza di pattuizione scritta dei rapporti bancari dedotti in giudizio era stata smentita dalla produzione documentale della convenuta, che aveva versato in atti le lettere contratto afferenti al conto corrente e al conto anticipi richiamati in domanda, contenenti la precisa indicazione di tassi, commissioni massimo scoperto, giorni valuta e altre spese, nonchè la previsione della capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità, in conformità alla delibera
CICR del 9.2.2000, resa in esecuzione di quanto disposto dal novellato art. 120 comma 2 Tub;
2 iii) del tutto generica era poi la doglianza relativa al carattere usurario dei tassi di interesse, in mancanza di specifica allegazione dei tassi applicati e dei periodi in cui il tasso soglia sarebbe stato superato;
sicchè la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dall'attrice risultava sul punto esplorativa e quindi inammissibile.
Avverso detta pronunzia proponeva appello la società attrice, con atto notificato in data 8.2.2023, cui resisteva . Controparte_1
Con comparsa depositata il 7.6.2023 proponeva atto di intervento, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria in blocco del credito litigioso, e per essa la CP_2
mandataria insistendo per il rigetto del gravame. Controparte_3
Posta in decisione, maturati i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che essa attrice, con la proposizione del giudizio in oggetto, ha inteso ottenere, in via principale, la declaratoria di nullità di tutte le clausole illegittimamente applicate e di tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dalla la corretta rielaborazione e la CP_1
correzione dei saldi dei conti correnti oggetto di causa, e solo come conseguenza del primo accertamento la restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate, ricevute e/o incassate dalla su cui comunque insiste. Ne consegue - aggiunge CP_1
- che la statuizione del giudice di primo grado risulta palesemente errata e va riformata, avendo il tribunale travisato le principali richieste di accertamento proposte da parte attrice, tenendo conto erroneamente della sola richiesta di condanna alla restituzione delle somme illegittimamente incassate dalla banca.
1.2) Il motivo in esame non si confronta con le ragioni della decisione, avendo il primo giudice - contrariamente a quanto assume l'appellante - espressamente ritenuto ammissibili, ed esaminato, le domande di accertamento proposte dall'attrice
(pag. 4, terzo cpv. della sentenza: “va osservato che la rilevata inammissibilità della domanda di restituzione non solleva il giudice adito dal valutare la fondatezza della domanda volta alla declaratoria di nullità del contratto di conto corrente per le plurime ragioni dedotte, dovendosi comunque ravvisare un interesse concreto ex art.
3 100 cpc di parte attrice alla statuizione dichiarativa della nullità”), giudicandole, tuttavia, infondate nel merito, per le ragioni analiticamente esposte nella sentenza - sopra sinteticamente riassunte - le quali non sono state oggetto di alcuna censura in gravame.
2.) Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, in violazione degli artt. 113, 115 e 116 C.P.C., ha travisato ed errato nella lettura e nella valutazione delle prove e degli elementi di fatto e di diritto assunti in giudizio;
ha errato nel non ammettere la CTU contabile richiesta da parte attrice, omettendo di fornire una motivazione sul diniego di CTU;
ha omesso una motivazione sul merito della controversia, ed ha omesso l'esame di fatti decisivi. Aggiunge che il giudice, senza dimostrare di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, ed anzi senza entrare minimamente nel merito delle questioni tecniche rilevate dall'attrice, si è limitato a disattendere la richiesta di CTU contabile sul presupposto, errato, della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Per tal modo ponendosi in aperta violazione dei principi costantemente affermati in materia dalla
Suprema Corte di cassazione.
2.1) Anche il secondo motivo omette di confrontarsi con le motivazioni della sentenza appellata. Contrariamente a quanto in assunto, detta sentenza si è infatti espressamente pronunciata sulla richiesta di ctu contabile dell'attrice, assumendone, per un verso, l'irrilevanza, avendo escluso la sussistenza della dedotta applicazione di clausole nulle o non concordate tra le parti e, per altro verso, la natura esplorativa, ciò quanto alla dedotta usurarietà degli interessi, per difetto di specificità della relativa doglianza.
Tale articolata motivazione non è stata censurata in gravame, e va qui comunque ribadita, avendo l'appellante dedotto apoditticamente esigenze di ricalcolo, tramite ctu, dei saldi dei rapporti bancari, in relazione a vizi esclusi dal tribunale, in forza di ragioni specifiche non censurate in gravame, ovvero a vizi reputati inammissibili dal tribunale, siccome genericamente dedotti (così il superamento dei tassi soglia), senza che sul punto la sentenza sia stata idoneamente criticata.
4 Infine, il gravame apoditticamente deduce l'errata valutazione di prove e di elementi di fatto, tuttavia mai specificati.
Pertanto, ed in definitiva, l'impugnazione va respinta.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate applicati i parametri dettati dalle vigenti tabelle, in relazione al valore della domanda.
L'inammissibilità e la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione giustificano la condanna, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. di parte appellante al pagamento alla appellata di una somma equitativamente determinata in CP_4
misura pari alla metà delle spese di lite. Integra, infatti, mala fede o colpa grave - e, quindi, abuso del diritto - la proposizione di una impugnazione senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza manifesta o inammissibilità della propria posizione (Cass. S.U. 32001/2022).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del grado che liquida, per ciascuna, in €.5.000,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge, nonché al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'ulteriore somma di €.2.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3,
[...]
c.p.c.; ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di impugnazione.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
EN Rao LA IA AM
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
LA IA AM Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
EN Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 191/2023 R.G. promossa da pi: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Sorce;
appellante contro
(cf: ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Giaconia e Antonino Gitto;
appellata
e
(cf: e per essa la Controparte_2 P.IVA_3
mandataria (p.iva ), rappresentata Controparte_3 P.IVA_4
e difesa dall'avv. Patrizia Montalbano;
interveniente ex art. 111 c.p.c.
All'udienza collegiale del 20 giugno 2025 i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto notificato il 22.11.2016, citava Parte_1
innanzi al Tribunale di Siracusa lamentando Controparte_1
di intrattenere con la convenuta, sin dal 2006, un rapporto di conto corrente (n.
5171.44) ed un conto anticipi (n. 30394206.32), in relazione ai quali erano stati, a suo dire, applicate commissioni, spese e interessi passivi ultralegali senza pattuizione scritta, e comunque superiori al tasso soglia usura, nonché la capitalizzazione trimestrale in violazione dell'art. 1283 c.c., sicchè chiedeva, previa rielaborazione dei saldi effettivi depurati delle somme illegittimamente addebitate ai suddetti titoli, accertarsi e dichiararsi che il conto corrente n. 5171.44 presentava, alla data del
31.12.2013, in luogo del saldo a debito della correntista di €. 50.297,09, un saldo a credito di €. 30.430,00 e che il conto anticipi, alla data del 31.12.2011, presentava, in luogo del saldo zero indicato negli estratti conto, un saldo a suo credito di €.
19.780,00 e, quindi, condannarsi la banca alla restituzione delle somme a credito su indicate, pari a complessivi €.50.210,00.
Nella resistenza della banca convenuta, con sentenza n. 27/2023, il tribunale rigettava ogni domanda. A sostegno della decisione, per quanto qui d'interesse, esponeva:
i) la domanda di ripetizione d'indebito era inammissibile, essendo, al tempo della proposizione dell'azione, i rapporti ancora aperti;
in tal caso era pertanto consentito l'esame della sola domanda di accertamento, fondata sulla dedotta applicazione di clausole nulle o non concordate tra le parti;
ii) l'eccezione relativa alla carenza di pattuizione scritta dei rapporti bancari dedotti in giudizio era stata smentita dalla produzione documentale della convenuta, che aveva versato in atti le lettere contratto afferenti al conto corrente e al conto anticipi richiamati in domanda, contenenti la precisa indicazione di tassi, commissioni massimo scoperto, giorni valuta e altre spese, nonchè la previsione della capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità, in conformità alla delibera
CICR del 9.2.2000, resa in esecuzione di quanto disposto dal novellato art. 120 comma 2 Tub;
2 iii) del tutto generica era poi la doglianza relativa al carattere usurario dei tassi di interesse, in mancanza di specifica allegazione dei tassi applicati e dei periodi in cui il tasso soglia sarebbe stato superato;
sicchè la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata dall'attrice risultava sul punto esplorativa e quindi inammissibile.
Avverso detta pronunzia proponeva appello la società attrice, con atto notificato in data 8.2.2023, cui resisteva . Controparte_1
Con comparsa depositata il 7.6.2023 proponeva atto di intervento, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale cessionaria in blocco del credito litigioso, e per essa la CP_2
mandataria insistendo per il rigetto del gravame. Controparte_3
Posta in decisione, maturati i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta che essa attrice, con la proposizione del giudizio in oggetto, ha inteso ottenere, in via principale, la declaratoria di nullità di tutte le clausole illegittimamente applicate e di tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dalla la corretta rielaborazione e la CP_1
correzione dei saldi dei conti correnti oggetto di causa, e solo come conseguenza del primo accertamento la restituzione di tutte le somme illegittimamente addebitate, ricevute e/o incassate dalla su cui comunque insiste. Ne consegue - aggiunge CP_1
- che la statuizione del giudice di primo grado risulta palesemente errata e va riformata, avendo il tribunale travisato le principali richieste di accertamento proposte da parte attrice, tenendo conto erroneamente della sola richiesta di condanna alla restituzione delle somme illegittimamente incassate dalla banca.
1.2) Il motivo in esame non si confronta con le ragioni della decisione, avendo il primo giudice - contrariamente a quanto assume l'appellante - espressamente ritenuto ammissibili, ed esaminato, le domande di accertamento proposte dall'attrice
(pag. 4, terzo cpv. della sentenza: “va osservato che la rilevata inammissibilità della domanda di restituzione non solleva il giudice adito dal valutare la fondatezza della domanda volta alla declaratoria di nullità del contratto di conto corrente per le plurime ragioni dedotte, dovendosi comunque ravvisare un interesse concreto ex art.
3 100 cpc di parte attrice alla statuizione dichiarativa della nullità”), giudicandole, tuttavia, infondate nel merito, per le ragioni analiticamente esposte nella sentenza - sopra sinteticamente riassunte - le quali non sono state oggetto di alcuna censura in gravame.
2.) Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il giudice di primo grado, in violazione degli artt. 113, 115 e 116 C.P.C., ha travisato ed errato nella lettura e nella valutazione delle prove e degli elementi di fatto e di diritto assunti in giudizio;
ha errato nel non ammettere la CTU contabile richiesta da parte attrice, omettendo di fornire una motivazione sul diniego di CTU;
ha omesso una motivazione sul merito della controversia, ed ha omesso l'esame di fatti decisivi. Aggiunge che il giudice, senza dimostrare di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, ed anzi senza entrare minimamente nel merito delle questioni tecniche rilevate dall'attrice, si è limitato a disattendere la richiesta di CTU contabile sul presupposto, errato, della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Per tal modo ponendosi in aperta violazione dei principi costantemente affermati in materia dalla
Suprema Corte di cassazione.
2.1) Anche il secondo motivo omette di confrontarsi con le motivazioni della sentenza appellata. Contrariamente a quanto in assunto, detta sentenza si è infatti espressamente pronunciata sulla richiesta di ctu contabile dell'attrice, assumendone, per un verso, l'irrilevanza, avendo escluso la sussistenza della dedotta applicazione di clausole nulle o non concordate tra le parti e, per altro verso, la natura esplorativa, ciò quanto alla dedotta usurarietà degli interessi, per difetto di specificità della relativa doglianza.
Tale articolata motivazione non è stata censurata in gravame, e va qui comunque ribadita, avendo l'appellante dedotto apoditticamente esigenze di ricalcolo, tramite ctu, dei saldi dei rapporti bancari, in relazione a vizi esclusi dal tribunale, in forza di ragioni specifiche non censurate in gravame, ovvero a vizi reputati inammissibili dal tribunale, siccome genericamente dedotti (così il superamento dei tassi soglia), senza che sul punto la sentenza sia stata idoneamente criticata.
4 Infine, il gravame apoditticamente deduce l'errata valutazione di prove e di elementi di fatto, tuttavia mai specificati.
Pertanto, ed in definitiva, l'impugnazione va respinta.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate applicati i parametri dettati dalle vigenti tabelle, in relazione al valore della domanda.
L'inammissibilità e la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione giustificano la condanna, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. di parte appellante al pagamento alla appellata di una somma equitativamente determinata in CP_4
misura pari alla metà delle spese di lite. Integra, infatti, mala fede o colpa grave - e, quindi, abuso del diritto - la proposizione di una impugnazione senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza manifesta o inammissibilità della propria posizione (Cass. S.U. 32001/2022).
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del grado che liquida, per ciascuna, in €.5.000,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge, nonché al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'ulteriore somma di €.2.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3,
[...]
c.p.c.; ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di impugnazione.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
EN Rao LA IA AM
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