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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/05/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc tenutasi all'udienza del 15.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7500 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
(cod.fisc. ) Parte_1 C.F._1
(cod.fisc. Parte_2 C.F._2
con l'avv. Leonardo Scardigli
- opponenti -
e
(p.iva. ) CP_1 P.IVA_1
con gli avv.ti Carlo e Gianluca De Simoni
- opposta –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione avverso il precetto notificato in data Pt_1 Parte_2
26.11.24 con il quale aveva loro intimato il pagamento della somma di euro 19.298,05 CP_1
sulla scorta di titolo esecutivo costituito da sentenza del Tribunale di Padova n. 1776/24 pubblicata in data 15.11.2024, notificata unitamente al precetto ed emessa all'esito di giudizio tra la stessa e la di cui è socio accomandatario e CP_1 CP_2 Parte_1 [...]
è socia accomandante (cfr docc. 1 e 2 di parte opponente). Parte_2
A fondamento dell'opposizione gli opponenti hanno eccepito:
a) la mancata prova da parte di della preventiva escussione infruttuosa del patrimonio CP_1
della società (o, comunque, il difetto di prova in ordine all'incapienza del patrimonio sociale), con conseguente impossibilità per l'opposta di agire esecutivamente in via sussidiaria nei confronti dei soci ai sensi dell'art. 2304 cc;
b) in ogni caso, il fatto che alla socia accomandante sia stato intimato il Parte_2
pagamento dell'intero importo di euro 19.298,05 e non quello minore di euro 10.000,00,
corrispondente alla quota di partecipazione al capitale della società.
Con decreto inaudita altera parte in data 16.1.25, questo Giudice ha accolto l'istanza di sospensiva formulata dagli opponenti (sul rilievo che, allo stato, non risultava comprovata l'incapienza del patrimonio della società) ed ha sollevato d'ufficio (come consentito: cfr Cass. Cass. 16610/11,
Cass. 22430/04) la questione relativa alla insussistenza in radice di titolo esecutivo nei confronti di
, trattandosi di socia accomandante. Parte_2
ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo l'inammissibilità dell'opposizione (in CP_1
quanto il beneficio di preventiva escussione potrebbe essere opposto dal socio solo dopo il concreto inizio dell'esecuzione con il pignoramento e non mediante opposizione avverso il precetto) e – comunque – la sua infondatezza nel merito, sostenendo che risulterebbe in realtà
comprovata l'incapienza del patrimonio della società, con conseguente legittimazione dell'opposta ad aggredire il patrimonio dei soci per realizzare coattivamente la propria pretesa creditoria.
2 Quanto alla posizione di , ha affermato che la stessa si sarebbe Parte_2 CP_1
ingerita nella gestione della società in tal modo divenendo anch'essa CP_2
illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali ai sensi dell'art. 2320, c. 1 cc, con conseguente diritto dell'opposta ad agire esecutivamente anche nei suoi confronti.
Quanto al motivo di opposizione sub. a) va in primo luogo evidenziato che – come chiarito da
Cass. SU 28709/20 (nonché dalla successiva conforme Cass. 2981/21) – il socio può eccepire il beneficio della preventiva escussione già a seguito della notifica del precetto (mediante l'opposizione ex art. 615, c. 1 cpc), senza necessità di attendere a tal fine l'inizio dell'esecuzione con il pignoramento.
Pertanto, l'opposizione sul punto deve ritenersi ammissibile, come peraltro ha da ultimo riconosciuto anche l'opposta nella memoria ex art 171ter, n. 3 cpc depositata il 5.5.25.
Co Va poi evidenziato che il precetto per cui è causa era stato intimato anche nei confronti di
(è sufficiente leggerne il testo) nei cui confronti – a seguito di errori commessi nel CP_2
primo tentativo di notifica via PEC del 20.11.24 (a causa dell'erronea indicazione dell'indirizzo PEC
della società: cfr docc. 3, 4 e 5 di parte opposta) – l'atto è stato infine notificato in data 23 e
30.12.24 (doc. 6 di parte opposta), senza che la società abbia poi proposto opposizione ex art 615,
c. 1 cpc.
Contrariamente a quanto affermato dagli opponenti deve quindi ritenersi dimostrato che l'inizio dell'esecuzione (con la notifica del titolo esecutivo e del precetto) sia stato preannunciato anche nei confronti di essendo del tutto irrilevante il fatto che titolo esecutivo e precetto CP_2
siano stati notificati prima ai soci e solo dopo alla società, posto che nessuna norma impone che tale notifica debba avvenire prima nei confronti della società e solo successivamente verso i soci.
Nel merito, il motivo in esame deve ritenersi infondato, posto che – su cui incombeva il CP_1
relativo onere probatorio stante la natura di società in accomandita semplice di (cfr CP_2
ancora Cass. SU 28709/20) – ha dimostrato l'effettiva incapienza del patrimonio della società.
3 Ed invero, a seguito della notifica del precetto alla società, ha proceduto a verificare CP_1
tramite l'ufficiale giudiziario e ai sensi dell'art 492bis cpc la sussistenza di beni e rapporti intestati a suscettibili di pignoramento (cfr doc. 8 di parte opposta). CP_2
Da tale verifica è emerso che la società è priva di beni immobili (un immobile di proprietà è stato alienato nel 2016 ed il relativo prezzo è stato a suo tempo già pagato, come si evince anche dalla dichiarazione negativa resa dal terzo acquirente RI SN a seguito del pignoramento presso terzi attivato da anche nei suoi confronti: cfr docc. 11, 12, 18 e 21 di parte opposta) e CP_1
che la stessa è esclusivamente titolare di due conti correnti presso le banche CC TA e BV
di ON.
A seguito del pignoramento tentato nei confronti di tali banche è stata resa dichiarazione negativa da parte di BV di ON (doc. 16 di parte opponente), mentre CC TA ha dato atto della giacenza sul conto del solo importo di euro 54,29 (doc. 17 di parte opponente).
D'altra parte, già prima della notifica del precetto, a fronte della richiesta di di CP_1
spontaneo pagamento della somma portata dal titolo esecutivo, l'allora legale di CP_2
aveva risposto dando atto che tale società non aveva disponibilità delle risorse sufficienti per far fronte al pagamento (cfr docc. 2 e 25 di parte opposta), circostanza che come sopra evidenziato ha trovato piena conferma negli accertamenti svolti dalla creditrice ai fini dell'esecuzione.
Pertanto, tenuto conto anche del fatto che non risulta neppure che le dichiarazioni negative rese dai terzi RI SN, CC TA e BV di ON siano state oggetto di contestazione ex art 549 cpc da parte di con richiesta al GE di accertamento di un maggior debito dei CP_1
terzi pignorati verso (invero si è limitata a iscrivere a ruolo CP_2 CP_1
l'esecuzione), deve ritenersi sufficientemente dimostrato che la sia effettivamente CP_2
priva di patrimonio proficuamente aggredibile dall'opposta al fine soddisfare il proprio credito di euro 19.298,05, con conseguente suo diritto ad agire in via esecutiva sussidiaria nei confronti dei soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 2304 cc.
Il motivo sub. a) è quindi infondato e ha perciò diritto ad agire esecutivamente sul CP_1
patrimonio del socio accomandatario . Parte_1
4 Il motivo di opposizione sub. b) è invece superato ed assorbito dal rilievo d'ufficio – operato dal
Giudice con il provvedimento del 16.1.25 – che la qualità di socia accomandante di Parte_2
preclude in radice la possibilità per di agire esecutivamente sul patrimonio
[...] CP_1
personale della medesima, neppure per il più ridotto importo di euro 10.000,00 (come pareva invece ritenere l'opponente, laddove con il motivo in esame si era limitata a contestare la possibilità per di agire esecutivamente per importo superiore all'importo di euro CP_1
10.000,00).
Deve poi escludersi che abbia diritto ad agire esecutivamente per l'intero credito di CP_1
euro 19.298,05 anche verso (oltre che nei confronti del socio accomandatario) in Parte_2
ragione del fatto che tale socia accomandante si sarebbe ingerita nella gestione della società, in tal modo divenendo anch'essa ai sensi dell'art. 2320, c. 1 cc illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, ivi compresa quella verso l'opposta ed azionata con il precetto.
Deve infatti escludersi che l'opposta, su cui incombeva il relativo onere probatorio, abbia dato prova di tale ingerenza, atteso che:
a) il fatto che sia titolare di ditta individuale avente la medesima denominazione Parte_2
e lo stesso oggetto sociale della (cfr docc. 10 e 13 di parte opposta), nonché CP_2
operante nei medesimi luoghi (docc. 14 e 15 di parte opposta), non vale di per sé a dimostrare
Con l'ingerenza della socia accomandante nell'attività di gestione riferibile in modo specifico alla dovendosi anzi presumere (in assenza di altri elementi che comprovino il contrario) che eventuale attività commerciale nella produzione e nel commercio degli stampi posta in essere personalmente dalla predetta sia riferibile alla impresa individuale della medesima, proprio in Parte_2
ragione del fatto che tale impresa ha il medesimo oggetto sociale della (detto CP_2
altrimenti, in difetto di imputazione espressa dell'attività svolta all'uno o all'altro soggetto giuridico, non può certo sostenersi che l'attività commerciale della sia stata necessariamente Parte_2
svolta a nome della società, piuttosto che a nome della impresa individuale);
b) i capitoli di prova orale formulati al fine di dimostrare l'ingerenza della nell'attività Parte_2
commerciale riferibile in modo specifico alla (cfr memoria 24.4.25, in particolare il CP_2
5 capitolo 3 di pagina 5) sono assolutamente generici (e quindi inammissibili), in quanto non sono stati indicati gli specifici rapporti commerciali con i clienti di cui la predetta si sarebbe occupata e difetta inoltre anche la specifica collocazione nel tempo di tale attività.
Pertanto, solo rispetto a – stante la sua qualità di socia accomandante – deve Parte_2
ritenersi insussistente il diritto di ad agire esecutivamente per debiti contratti dalla CP_1 [...]
. CP_2
L'accoglimento solo parziale dell'opposizione (limitatamente alla posizione di e Parte_2
non anche rispetto a quella di ) – e quindi la reciproca soccombenza delle parti Parte_1
– giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Si dà infine atto che la presente sentenza, decidendo in via definitiva sull'opposizione, supera e sostituisce il decreto in data 16.1.25 con cui l'istanza di sospensiva era stata totalmente accolta anche nei confronti di . Parte_1
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento solo parziale dell'opposizione:
1) accerta e dichiara che ha diritto di agire in via esecutiva, per l'intero importo del CP_1
precetto opposto, sul patrimonio personale del socio accomandatario , sulla Controparte_3
scorta del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 1776/24 del Tribunale di Padova pubblicata in data 15.11.24;
2) accerta e dichiara che, per il medesimo titolo, non ha invece diritto ad agire CP_1
esecutivamente sul patrimonio della socia accomandante;
Parte_2
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Verona il 15.5.2025
Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca 6