Ordinanza collegiale 27 giugno 2024
Ordinanza collegiale 28 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 17 aprile 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 23/07/2025, n. 14651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14651 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14651/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01927/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1927 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GI AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Serpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Civitavecchia, via Bernini 10, nonché dall'avvocato Francesco Cigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tarquinia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della comunicazione n. 32673 del 15.11.2017;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente in data 12.09.2018:
- dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, Registro Generale n. 38 del 19.03.2018, notificata al ricorrente in data 15.05.2018, con cui è stata ordinata “la riduzione in pristino dei luoghi e la demolizione di opere eventualmente nel frattempo abusivamente realizzati, entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento”, in relazione al “fabbricato residenziale con annessa veranda e volume di pertinenza ad uso magazzino con annessa tettoia”, ubicato in Tarquinia alla località San Giorgio, distinto in catasto al foglio 111 p.lla n. 1614 (ex 399);
- di ogni atto ad essa presupposto, antecedente, consequenziale o comunque connesso a detta ordinanza;
- in via subordinata, per la condanna del Comune di Tarquinia alla restituzione di tutte le somme corrisposte dal ricorrente a titolo di oneri oblatori e concessori.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 14.06.2023:
- dell'ordinanza ingiunzione, inerente la particella 1614, registro generale n. 65 del 04.04.2023, al pagamento della sanzione di euro 20.000,00, ex art. 31, co. 4 bis, d.p.r. 380/2001, notificata in data 12.04.2023;
- per l'annullamento di ogni atto ad essa presupposto, antecedente, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Sig. GI AN è insorto:
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio, spedito a mezzo posta in data 20 gennaio 2018 e depositato il 19 febbraio 2018, avverso l’atto prot. n. 32673 del 15 novembre 2017, notificato in data 22 novembre 2017, con cui il Comune di Tarquinia aveva rigettato la domanda di condono ex l. n. 326/2003 e L.R. n. 12/2004, presentata dal Sig. AN in data 1° luglio 2024 per la sanatoria di un abuso consistente nella “ realizzazione di un fabbricato residenziale con annessa veranda e volume di pertinenza ad uso magazzino con annessa tettoia ”, ubicato in loc. San Giorgio e censito in catasto al fg. 111, p.lla 1614 (ex 399). Il diniego è motivato in ragione della circostanza che “ parte dell’intervento, limitatamente al nuovo porticato ” è riconducibile tra le tipologie di abuso “sostanziale” non ammesse a condonabilità;
- con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 14 luglio 2018 e depositato il 12 settembre 2018, avverso l’ordinanza n. 38 del 19 marzo 2018, notificata il 15 maggio 2008, con la quale il prefato Comune, preso atto del diniego di sanatoria precedentemente adottato, ingiungeva la demolizione del citato fabbricato nei confronti di diversi soggetti, tra cui anche il Sig. AN;
- con un secondo ricorso per motivi aggiunti con “ contestuale comparsa di intervento adesivo ” dei Sig.ri TI LI, RT AL, FR AL e CA AL, notificato e depositato rispettivamente nelle date 5 e 14 giugno 2023, avverso l’ordinanza n. 65 del 4 aprile 2023, con cui il Comune ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31, co. 4- bis d.P.R. n. 380/2001, il pagamento della sanzione di euro 20.000,00 per l’inottemperanza all’ordinanza n. 38/2018. In tale atto il ricorrente richiama il parallelo ricorso proposto dal sig. RT AL e pendente dinanzi a questo Tribunale sub R.G. n. 1932/2018.
2. Nelle more si è costituito in giudizio, quale ulteriore difensore di parte, l’Avv. Francesco Cigliano (con atto depositato in data 12 settembre 2018).
3. In allegato alla memoria depositata in data 20 ottobre 2018, presentata in vista della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta con il primo atto di motivi aggiunti, poi cancellata dal ruolo, il ricorrente ha depositato “ Comunicazione del Comune di Tarquinia datata 18.07.2018, avente ad oggetto “Piano di lottizzazione del Consorzio Lottisti Villaggio San Giorgio” ”, precisando in memoria che esso “ si pone ontologicamente in contrasto con i provvedimenti ablativi adottati ”.
4. Il Comune di Tarquinia, pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.
5. In corso di causa il Collegio ha disposto incombenti istruttori a carico di entrambe le parti (cfr. ord. nn. 12888/2024, 23637/2024 e 7654/2025), che vi hanno ottemperato (cfr. per il ricorrente il deposito del 15 luglio 2024, con cui è stata versata in atti, nel termine assegnato dal giudice, la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso introduttivo, e per il Comune il deposito effettuato in data 5 maggio 2025, con cui è stato prodotto in giudizio il provvedimento di diniego della domanda di condono, oltre a ulteriore documentazione).
6. In data 28 maggio 2025 il ricorrente ha depositato la delibera di Giunta del Comune di Tarquinia n. 155 del 14 agosto 2020, avente ad oggetto “ PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATO LOCALITÀ SAN GIORGIO - CONSORZIO LOTTISTI VILLAGGIO SAN GIORGIO - ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE PER COMPRENSORIO DI ZONA C-ESPANSIONE RESIDENZIALE - APPROVAZIONE AI SENSI DELLA L.R. N.36/1987 E SS.MM.II. ”, precisando nella relativa nota di deposito che “ Il Piano di Lottizzazione (strumento attuativo del PRG ai sensi dell’art. 28 L. n. 1150/1942), una volta approvato, ha natura provvedimentale e negoziale, costituendo un titolo legittimante non solo la pianificazione urbanistica attuativa, ma anche le conseguenti attività edilizie nel rispetto delle previsioni del piano medesimo. Pertanto, l’esistenza e l’efficacia del piano di lottizzazione avrebbero dovuto costituire elemento imprescindibile di valutazione da parte dell’Amministrazione prima dell’adozione di provvedimenti demolitori, repressivi e sanzionatori interessanti i soggetti ricadenti nel Consorzio San Giorgio, quale il Sig. AN ”.
7. All’udienza pubblica dell’8 luglio 2025 la causa è stata chiamata in discussione e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento “adesivo” ad adiuvandum spiegato dai Sig.ri TI LI, RT AL, FR AL e CA AL, veicolato in seno al secondo ricorso per motivi aggiunti, in quanto tale intervento avrebbe dovuto essere formalizzato a mezzo di un atto separato, contenente “ le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e (…) sottoscritto ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d) ”, da notificarsi alle altre parti in causa, giusta il disposto dell’art. 50, co. 1 e 2 cod. proc. amm.
2. In punto di fatto giova precisare che è incontestato che il manufatto abusivo, per il quale è stato denegato il condono, dando la stura alla successiva attività repressivo-sanzionatoria posta in essere dal Comune di Tarquinia, sorge in area gravata da vincolo paesaggistico.
3. Ciò assodato, il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati.
A tale riguardo il Collegio ritiene assolutamente condivisibile l’accertamento operato nelle more dal giudice amministrativo in relazione al ricorso proposto dal sig. RT AL e pendente dinanzi a questo Tribunale sub R.G. n. 1932/2018, invocato dal ricorrente e concernente una fattispecie assimilabile a quella che oggi occupa (diniego di condono per fabbricato ad uso abitativo sito in Tarquinia, nella medesima località San Giorgio, attinto da successiva ordinanza di demolizione e provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria per accertata inottemperanza all’ingiunzione demolitoria), che è stato rigettato integralmente con sentenza del 25 novembre 2024, n. 21030, alla quale è possibile rinviare anche ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d) cod. proc. amm.
4. Procedendo con ordine e principiando dall’esame del ricorso introduttivo, esso è affidato ad un unico motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, deducendo che la domanda di sanatoria era stata presentata nel 2004, con il versamento dei relativi oneri concessori e oblatori, in un momento in cui vigevano le regole e condizioni dettate dal legislatore per i primi due condoni (“ quello del 1987 e quello del 2003 ”), in virtù delle quali sarebbe stato possibile ottenere la sanatoria previo rilascio del nulla osta paesaggistico, come peraltro verificatosi per numerosi immobili ubicati nella medesima località San Giorgio. La parte lamenta che si sarebbe registrato un “cambiamento di rotta” – da parte del Comune di Tarquinia – in epoca successiva alla presentazione della propria domanda di condono, a seguito dell’intervento dell’Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e le attività culturali, su richiesta di parere della Regione Lazio (prot UDC9150 del 31 marzo 2005), pregiudicando così la posizione del richiedente, che aveva riposto un legittimo affidamento sul buon esito della pratica. Il ricorrente rappresenta, inoltre, che il fabbricato sorge su un terreno non classificato come agricolo e in una zona altamente urbanizzata e dunque priva di pregio paesaggistico.
4.1. Egli chiede, nelle conclusioni del ricorso, l’annullamento del gravato diniego e, in subordine, la restituzione delle somme corrisposte a titolo di oblazione e oneri concessori.
5. Il motivo è infondato.
6. Come rilevato dalla sopra citata sent. n. 21030/2024, secondo l’orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. VI, 21 dicembre 2023, n. 11069; Consiglio di Stato, sez. VII, 28 febbraio 2023, n. 2081), e più volte affermato da questo Tribunale, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 26, lett. a) , del d.l. n. 269 del 2003, da un lato, e al comma 27, lett. d) , del medesimo articolo, dall’altro, gli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono suscettibili di sanatoria solo ove si tratti di interventi di minore rilevanza e sempre che essi siano stati realizzati prima dell’imposizione del vincolo, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e vi sia il previo parere dell’autorità preposta alla relativa tutela.
La condonabilità è, invece, in ogni caso, esclusa per le opere riconducibili alle tipologie 1, 2 e 3 dell’allegato 1 alla l. 326/2003 (come nel caso di specie, trattandosi di intervento di nuova edificazione), “ ciò a prescindere dal fatto che il vincolo paesaggistico comporti o meno l’inedificabilità assoluta dell’area ”.
L’indirizzo giurisprudenziale che afferma l’insanabilità di tali interventi (cd “abusi maggiori”) laddove realizzati in area vincolata è pressoché granitico ed è stato ribadito anche di recente: cfr. ex multis , tra le numerosissime, T.A.R. Lazio, sez. IV ter, 6 giugno 2025, nn. 11088 e 11083; id., 6 giugno 2025, id. 13 maggio 2025, n. 9154; Cons. Stato, sez. VII, 18 giugno 2025, n. 5305; id. 17 giugno 2025, n. 5279; 21 maggio 2025, n. 4379; 15 maggio 2025, n. 4178; 6 maggio 2025, n. 3861; 24 aprile 2025, n. 3560 e n. 3553.
Di conseguenza, il diniego di condono gravato con il ricorso introduttivo (rilasciato previo presupposto parere paesaggistico non favorevole del medesimo Comune di Tarquinia) è esente da mende, trattandosi di atto vincolato, con cui l’amministrazione procedente ha preso atto dell’assenza delle condizioni di legge per la concessione della sanatoria.
Nessuna tutela può, poi, essere assicurata al presunto affidamento riposto dal ricorrente sulla condonabilità del bene abusivo, essendo la concessione della sanatoria subordinata alla sussistenza dei presupposti di legge ed essendo, comunque, il semplice trascorrere del tempo inidoneo “a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo” (cfr. Adunanza Plenaria n. 9/2017).
7. Quanto alla domanda di restituzione degli oneri oblatori, proposta in via subordinata, si osserva che le controversie sulla domanda di restituzione dell'oblazione corrisposta per la sanatoria di un immobile abusivo, ai sensi della l. n. 47 del 1985, non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 35 comma 16, della medesima legge, dato che questa è limitata “ alle controversie sulla regolarità del procedimento di sanatoria e sul rimborso delle somme in eccedenza rispetto alla conclusiva determinazione dell'oblazione ”. Quando, invece, l'amministrazione conclude il procedimento, adottando un definitivo diniego sull'istanza, la sua azione non è qualificata da alcun potere autoritativo, per cui le parti si trovano in una posizione di sostanziale parità, con devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario, dovendosi, più specificamente, qualificare la fattispecie in esame come ipotesi di ordinario indebito oggettivo (così Cassazione Civile, SS.UU., 15 dicembre 2008, n. 29291, nonché, in termini confermativi, ex multis, TAR Lazio, sez. II, 28 marzo 2022, n. 3513).
8. Con il primo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 38/2018, con cui il Comune, facendo seguito al diniego di condono, ha ingiunto la demolizione del fabbricato abusivo, deducendo le seguenti censure:
i) con il primo motivo, intervenuta formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono del 2004, ai sensi dell’art. 35 l. n. 47/85, avendo provveduto l’istante al pagamento di tutte le somme dovute a titolo di oneri concessori e oblazione, oltre che all’integrazione documentale richiesta;
ii) con il secondo motivo, difetto di motivazione dell’ordinanza di demolizione impugnata, con particolare riferimento al notevole lasso temporale trascorso dall’epoca di realizzazione del manufatto abusivo (anno 2002) e all’interesse pubblico sotteso all’emissione della misura demolitoria, in violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, avendo il ricorrente riposto un legittimo affidamento “ circa la legittimità del manufatto de quo e (la) positiva conclusione dell’istanza di condono ” ed avendo versato gli ingenti concessori richiesti dall’amministrazione (addirittura con un incremento del 10%);
iii) con il terzo motivo, l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata, in quanto emessa in pendenza del ricorso avverso il diniego della domanda di condono, in violazione degli artt. 38 e 44 della l. n. 47 del 1985, che imporrebbero la sospensione dei procedimenti amministrativi sanzionatori sino alla definizione del procedimento di condono edilizio, oltre che dei generali principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, nonché di buon andamento;
iv) con il quarto e quinto motivo, l’illegittimità del diniego e del conseguente ordine di demolizione per violazione degli artt. 3 l. 241/1090 e 32 d.lgs. 269/2003, dei principi del contradditorio e della partecipazione al procedimento amministrativo, nonché di proporzionalità, e ancora per indeterminatezza dell’atto e abnormità delle determinazioni adottate, poiché il diniego di sanatoria avrebbe contraddittoriamente affermato, da un lato, la non condonabilità del solo “nuovo porticato”, avendo confessoriamente ammesso “ che solo parte dell’intervento, ovvero «limitatamente al nuovo porticato» sarebbe riconducibile alle tipologie di abuso di carattere «sostanziale», non ammesse a condonabilità ”, per poi, dall’altro, rigettare la domanda di condono per l’intero edificio abusivo, ordinandone successivamente la demolizione, senza tener conto che si tratterebbe di “difformità parziale” ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001 rimuovibile a cura del proprietario, conservando integra la restante parte dell’immobile.
9. Ciò premesso, il Collegio rileva, in primo luogo, la tardività delle censure esperite avverso il diniego di condono (segnatamente, quelle dedotte con il primo mezzo, con le quali si deduce l’intervenuta formazione del silenzio-assenso, nonché con il quarto e quinto motivo, con cui è stata denunciata la contraddittorietà e “abnormità” del comportamento dell’amministrazione comunale, per aver rigettato integralmente la domanda di sanatoria pur ritenendo non condonabile soltanto il “nuovo porticato”).
Invero, trattasi di censure che avrebbero dovuto essere dedotte entro il termine decadenziale di cui all’art. 29 cod. proc. amm., decorrente dalla notifica del provvedimento di diniego (che nel caso di specie si è perfezionata in data 22 novembre 2017), laddove il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato il 14 luglio 2018, e dunque ben oltre i 60 giorni previsti da tale disposizione.
Sul punto si rimanda sempre a T.A.R. Lazio, n. 21030/2024, che ha dichiarato la tardività di censure analoghe a quelle oggi dedotte “ poiché con la proposizione di motivi aggiunti non è possibile veicolare nuove censure (che il ricorrente avrebbe dovuto formulare ab origine contro il provvedimento già originariamente impugnato), trattandosi di un artificioso aggiramento del principio della tassatività del termine ”, comunque precisando per incidens l’infondatezza sia del primo motivo, alla luce del “ consolidato indirizzo giurisprudenziale, che esclude la configurabilità del meccanismo del silenzio assenso in presenza di un vincolo ambientale e paesistico preesistente e di un aumento volumetrico non consentito ”, sia delle altre “nuove” censure veicolate con il quarto e quinto motivo, poiché “ il ricorrente non ha precisato per quale ragione l’abuso realizzato (anche con riferimento al solo “nuovo porticato”) sarebbe riconducibile ad una mera violazione formale, in presenza di un vincolo paesaggistico sull’area e stante l’assenza di alcun titolo legittimante, edilizio, paesaggistico e ambientale. Né, più in generale, è prospettabile una valutazione separata degli interventi edilizi effettuati, allorché essi facciano parte di un disegno sostanzialmente unitario volto a realizzare una determinata complessiva opera, priva di titolo (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 14 settembre 2023, n. 8318) ”.
9.1. Ad ogni buon conto non può disconoscersi che, quantunque il diniego faccia espresso riferimento al solo “porticato”, è innegabile che l’intero fabbricato residenziale oggetto della domanda di condono integri gli estremi di un abuso “sostanziale”, trattandosi di un intervento che ha creato nuova cubatura e superficie, come tale comunque non sanabile ai sensi della normativa sul cd terzo condono, correttamente richiamata nella parte motiva del provvedimento.
10. Le restanti doglianze, che si appuntano invece sull’ordinanza di demolizione, sono manifestamente infondate.
11. Invero, con riferimento a quelle sollevate con il secondo motivo, è sufficiente rilevare che l’ordine di demolizione costituisce atto dovuto, avente natura vincolata, poiché dipende esclusivamente dall’accertamento dell’abuso edilizio e dalla riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito contemplate dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
Ne consegue che tale provvedimento sanzionatorio non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la descrizione e rappresentazione del carattere illecito dell’opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell’interesse pubblico alla repressione dell’abuso (che è in re ipsa ) con l’interesse del privato proprietario del manufatto; e ciò anche se l’intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 16 settembre 2022, n.8044).
Nel caso di specie, pertanto, la mancata concessione della sanatoria comporta, quale conseguenza automatica e doverosa ai sensi del richiamato art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione dell’opera (risultando quest’ultima realizzata sine titulo ).
12. Da ultimo, risulta privo di pregio anche il terzo motivo.
L’ingiunzione demolitoria, infatti, è stata correttamente e legittimamente emessa una volta concluso il procedimento di condono con l’adozione di un provvedimento di diniego, trovando il suo fondamento e presupposto nella reviviscenza dei poteri sanzionatori spettanti all’amministrazione comunale: sul punto si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale (peraltro evocato anche nel precedente di cui alla sent. n. 21030/2024) secondo cui “una volta esitata negativamente l’istanza di condono sarà possibile disporre la demolizione del bene” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 22 novembre 2023, n. 10035, che fa proprie sul punto le motivazioni espresse da Consiglio di Stato, sez. VI, 28 aprile 2023 n. 4275)”.
13. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti il Sig. AN è insorto avverso il provvedimento con cui il Comune ha ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria (quantificata in euro 20.000,00) per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 38/2018, giusta il disposto dell’art. 31, co. 4- bis d.P.R. n. 380/2001, anche considerata l’intervenuta cancellazione dal ruolo della domanda cautelare presentata con il ricorso per motivi aggiunti esperito avverso detta prodromica ordinanza.
14. Anche tale ulteriore impugnativa va rigettata.
15. In particolare, con il primo motivo il ricorrente deduce vizi di nullità ai sensi dell’art. 21- septies l. n. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e motivazione, in quanto il provvedimento sanzionatorio sarebbe stato emesso:
- in pendenza del ricorso esperito avverso gli atti presupposti;
- nonostante la sentenza del T.A.R. Lazio del 26 giugno 2020, n. 7248, resa su ricorso R.G. n. 4128/2020, con la quale era stato annullato un precedente diniego opposto dal Comune di Tarquinia sulla domanda di sanatoria edilizia presentata dal ricorrente in data 22 febbraio 1995, prot. n. 2813 fascicolo 277, per “ lo stesso manufatto - oggetto del successivo condono del 2004, di cui al presente procedimento ” (particelle 1613 e 1614), non avendo l’amministrazione considerato che “ il manufatto, asseritamente abusivo, oggetto della domanda di condono del 2004, relativo alla medesima particella, ha una diversa configurazione giuridica amministrativa – non esistendo più quello preesistente alla sentenza – cui l’amministrazione era vincolata ai fini di ogni determinazione ”.
Il motivo è infondato, alla luce della natura vincolata e doverosa del provvedimento gravato, da un lato, e della non afferenza rispetto al caso di specie del precedente invocato dal ricorrente, in quanto relativo ad altre opere abusive: ancora una volta è utile rinviare al precedente di cui alla sent. n. 21030/2024, secondo cui “ la definizione con esito sfavorevole al ricorrente del procedimento avviato con la domanda di condono legittima l’amministrazione comunale ad ingiungerne la demolizione e, successivamente, ad esercitare i poteri sanzionatori previsti, in caso di mancata ottemperanza ” e “ Quanto (…) alla citata sentenza del TAR Lazio del 26 giugno 2020, n. 7248, essa ha ad oggetto opere diverse (un manufatto in legno adibito a wc, un manufatto metallico adibito a magazzino/deposito ed una tettoia in profilati metallici), rispetto a quelle oggetto del presente giudizio e, pertanto, da essa non può conseguire la legittimità di queste ultime ”.
16. Per quanto appena argomentato va rigettata anche la doglianza dedotta con l’ultimo motivo, rubricato “ ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUDICATO ”, in relazione alla medesima sentenza del Tar Lazio n. 7248/2020.
17. Sono state poi riproposte le censure dedotte avverso l’ordinanza di demolizione con i “ motivi sub I-V, oggetto del ricorso per motivi aggiunti ”, le quali risultano infondate (oltre che tardive), per le ragioni già esposte.
18. Da ultimo, sono inammissibili, in quanto trattasi di censure nuove dedotte con semplice memoria e/o atto non notificato, le doglianze con cui il ricorrente invoca il sopravvenuto iter urbanistico interessante la località ove sorge il fabbricato abusivo ( i.e. , il Piano di lottizzazione del Consorzio Lottisti Villaggio San Giorgio), fermo restando, peraltro, che con la citata sent. n. 21030/2024 il giudice amministrativo ha accertato che “ non risulta che l’iter procedimentale si sia concluso con esito favorevole, mentre pronunce giurisprudenziali relative a casi analoghi a quello in esame confermerebbero, al contrario, l’assenza di uno strumento attuativo per il comprensorio di cui trattasi (cfr. TAR Lazio, sezione II quater, 2 luglio 2024 n. 13396) ”, e che comunque questa Sezione, con riferimento a fattispecie analoghe, in cui è stato invocato il piano di lottizzazione per la località San Giorgio al fine di far dichiarare l’illegittimità delle misure demolitorie e sanzionatorie precedentemente disposte dal Comune di Tarquinia, ha fatto applicazione del principio tempus regit actum , secondo cui “la legittimità di un provvedimento va valutata sulla scorta delle circostanze di fatto, della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti al momento della sua emanazione: ne consegue che le vicende dipanatesi sul piano urbanistico in data successiva non possono rifluire sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione già emanata, la quale trova il proprio corretto fondamento nell’assenza di un titolo edilizio (essendo stata rigettata la precedente domanda di condono)” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II quater, 21 marzo 2024, n. 5656).
19. In conclusione, il ricorso e i successivi ricorsi per motivi aggiunti vanno rigettati.
20. Nulla si dispone sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Tarquinia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO