Sentenza 7 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di rilevanza dei risultati di indagini storico-sociologiche ai fini della valutazione, in sede giudiziaria, dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tener conto, con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione, anche dei predetti dati come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, dopo averne vagliato, caso per caso, l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza senza che ciò, peraltro, lo esima dal dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta oggetto del giudizio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che il riferimento alla nozione di "imprenditore colluso" - inteso come quello che è entrato in un rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi - non elimini la necessità di una rigorosa disamina del materiale probatorio ai fini della qualificazione del fatto come concorso esterno o partecipazione, atteso che la predetta nozione è stata richiamata in relazione ad entrambe le fattispecie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/10/2016, n. 47574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47574 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2016 |
Testo completo
47 5 7 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1266/2016 ANIELLO NAPPI - Presidente - REGISTRO GENERALE SILVANA DE BERARDINIS N.24866/2016 MARIA VESSICHELLI EDUARDO DE GREGORIO -Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LC DR nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 08/04/2016 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO;
lette/sentite le conclusioni del PG ENRICO DELEHAYE Udit i difensor Avv.; Uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. E. Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso, e, per il ricorrente, gli avv.ti P. Trofino e A. Gaito, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza deliberata il 30/11/2015, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di RO AL in relazione all'imputazione provvisoria di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (capo A: per aver partecipato al gruppo capeggiato da HE ZA, con il compito di gestire il più rilevante investimento della famiglia ZA, ossia il centro commerciale denominato MB del valore di oltre 60 milioni di euro, essendo, insieme con il fratello OR, prestanome e fiduciario di ZA, con il quale, durante la latitanza, si incontrava per stabilire le strategie commerciali del centro commerciale e al quale inviava periodicamente le ingenti somme generate dall'attività, fungendo anche da cassiere e custode della liquidità della famiglia ZA e gestore dei rapporti imprenditoriali e politici al più alto livello per conto degli stessi ZA), con i connessi reati fine di intestazione fittizia (capo B), estorsione aggravata in danno di Di IO (capo H) e di concorso in abuso di ufficio, falso e truffa pluriaggravati (capi O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, BB). Con ordinanza del 25/01/2016, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, per quanto è qui di interesse, rigettava la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare applicata ad RO AL. Investito dell'appello dell'indagato contro questa seconda ordinanza, il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza deliberata in data 08/04/2016, in parziale riforma del provvedimento impugnato, ha accolto l'appello limitatamente alle imputazioni provvisorie sub H) e AA), rigettando nel resto l'impugnazione.
2. Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione RO AL, attraverso i difensori avv. A. Gaito e avv. P. Trofino, articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. e dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla I. 12 luglio 1991, n. 203, nonché manifesta illogicità della motivazione. Dalla ricostruzione dei fatti operata dall'ordinanza impugnata si evince che HE ZA sarebbe intervenuto quale "mediatore" per risolvere i dissidi insorti tra RO AL e SA VO, titolari di C.I.S. Meridionale: l'intervento 2 avrebbe consentito a ZA di ingerirsi negli affari della società, diventandone l'assoluto proprietario avendo versato al socio cedente SA VO la somma di un miliardo e mezzo di lire: è palesemente illogico ritenere che AL, in luogo di SA VO, che gli avrebbe comunque consentito un'utile gestione dell'azienda, avesse cooptato un pericoloso criminale che, in un breve lasso di tempo, lo aveva esautorato dalla gestione e privato dell'effettiva proprietà del 50% della partecipazione alla società. Dalle dichiarazioni dei collaboratori emerge la particolare attenzione di ZA nel "manlevare" e "schermare" AL e, di conseguenza, il MB dalle pretese estorsive provenienti dalle varie articolazione del clan dei SA operanti nel territorio di Trentola Ducenta, tanto da inibire a chiunque di ingerirsi nell'attività commerciale: AL non ha mai avuto alcun ruolo all'interno della cosca diretta dal coindagato, essendo stato da questi relegato in una sorta di "quarantena", con divieto assoluto di avere rapporti con gli altri associati, che di converso non traevano dall'asserito rapporto "privilegiato" alcun vantaggio, né diretto né mediato. Le estorsioni contestate ai capi G) e I) sono state ritenute insussistenti dal G.i.p. e quella sub H) dal Tribunale del Riesame, sicché è tramontata l'ipotesi che vedeva in AL un imprenditore colluso in quanto percettore di benefici consistiti nelle illecite pressioni ai danni dei venditori di terreni necessari per lo sviluppo del MB. Né è sostenibile l'ulteriore articolazione del sinallagma tra AL e ZA avente ad oggetto l'appoggio prestato dal secondo per consentire l'adozione dei provvedimenti asseritamente illegittimi di cui ai capi da O) a BB), posto che AL poteva vantare personali e stretti rapporti con il politico più in vista, HE RI. Non può argomentarsi sulla base dell'inerzia di AL nel denunciare le ripetute estorsioni di HE ZA dopo il suo arresto del 07/12/2011, posto che, malgrado la cattura del capo, la "famiglia ZA" aveva continuato ad operare attribuendo a Venosa, negli anni 2010/2012, il compito di tenere la contabilità delle estorsioni. Il ricorrente ha avuto rapporti solo con HE ZA, unico beneficiario delle periodiche rimesse corrispostegli in pagamento del "pizzo", laddove la condotta di interposizione fittizia di persona, posta in essere da AL ad esclusivo interesse di ZA, non può, per ciò solo, essere "eletta" a fatto di partecipazione all'associazione camorristica, per il connotato dell'esclusività in testa all'organo apicale del sodalizio della ritenuta cointeressenza nell'esercizio commerciale, rimasto volutamente estraneo a qualsiasi interferenza con gli altri soggetti gravitanti all'interno della cosca.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione, elusione ingiustificata degli apporti difensivi e infedeltà ai protocolli di causa. La corposa 3 documentazione contabile prodotta dalla difesa ricostruiva provenienza e la tracciabilità dei denari utilizzati per la liquidazione della "quota VO", laddove il Tribunale ha sollevato perplessità circa la completezza della contabilità esibita, adducendo pretese omissioni che ne minerebbero la coerenza, ma tali dubbi non possono risolversi in una sorta di presunzione di illecita disponibilità.
2.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e ingiustificata elusione delle ragioni difensive circa la riqualificazione del fatto in termini di concorso esterno. L'ordinanza impugnata ha rilevato che la protezione offerta da ZA alla crescita del MB si era indirizzata non solo verso l'esterno, ma anche verso l'interno dell'organizzazione, tenendo l'azienda e lo stesso AL al riparo degli affiliati ai quali il rapporto con ZA non fosse noto: tali rilievi evidenziano l'erroneità della qualificazione giuridica della condotta attribuita al ricorrente in termini di partecipazione alla cosca camorristica, piuttosto che di mero concorso esterno. AL, abile imprenditore, pur potendo rappresentarsi le finalità criminose del clan cui appartiene ZA, agisce per motivi diversi, propri e personali, dettati da ragioni economico- imprenditoriali, sicché non possono ravvisarsi i connotati dello svolgimento di un "ruolo" all'interno dell'organizzazione, né gli elementi del dolo specifico di perseguire i fini dell'associazione. AL non ha mai avuto alcun contatto con altri componenti del sodalizio camorristico, è sempre stato estraneo all'attuazione del suo oggetto sociale, disinteressandosi delle "fortune" della cosca e pur avendo fornito, secondo la tesi accusatoria, un contributo al capo dell'organizzazione, non ne ha mai fatto parte.
2.4. Il quarto motivo denuncia, in relazione alle esigenze cautelari, mancanza dei presupposti applicativi e vizi di motivazione. La difesa aveva segnalato lo iato temporale tra le condotte ascritte al ricorrente (incentrate sui rapporti con HE ZA, arrestato nel dicembre del 2011) e l'adozione dell'ordinanza applicativa, ma il Tribunale del riesame non ha verificato la sussistenza dell'attualità del pericolo di recidiva e di fuga. Era stata altresì segnalata la circostanza che la pressione di ZA era consistita non solo in dazioni di denaro, ma anche in una serie di assunzioni di persone, laddove, una volta arrestato ZA, AL aveva prontamente agito per la cessazione di tali rapporti lavorativi, come comprovato da due lettere di licenziamento. L'eventuale collegamento con il clan camorristico traeva linfa esclusivamente dal rapporto con HE ZA ed è venuto meno con l'arresto di questi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 4 2. In premessa, mette conto ribadire che, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013 - dep. 08/07/2013, Cardella, Rv. 256657): il riferimento alla qualificata probabilità di colpevolezza – già delineato da Sez. U, - n. 11 del 21/04/1995 - dep. 01/08/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002 rende ragione della sintonia della giurisprudenza di questa Corte rispetto a quella costituzionale, che ha sottolineato come le valutazioni compiute in relazione all'adozione di una misura cautelare personale debbano indurre il giudice a ritenere l'esistenza di una ragionevole e consistente probabilità di colpevolezza (Corte cost., sent. n. 131 del 1996). In questo quadro, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che, ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, è necessario l'esame globale ed unitario dei singoli elementi indiziari, essendo illegittima una loro valutazione frazionata ed atomistica (Sez. F, n. 38881 del 30/07/2015 - dep. 24/09/2015, Pmt. in proc. Salerno, Rv. 264515; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 16548 del 14/03/2010 - dep. 29/04/2010, P.M. in proc. Bellocco, Rv. 246935) e dovendosi, invece, verificare se essi, coordinati ed apprezzati globalmente, assumano la valenza richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 9269 del 05/12/2012 - dep. 27/02/2013, Della Costa, Rv. 254871).
3. Sempre in premessa, deve sottolinearsi come, tra le finalità dell'associazione di stampo mafioso, che hanno carattere alternativo e non cumulativo e, ai fini della configurabilità del delitto, non devono essere effettivamente e concretamente raggiunte (Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996 - dep. 30/07/1996, P.M. in proc. Alleruzzo, Rv. 206599), rientri il controllo delle attività economiche, scopo, questo, che «mira ad ampliare l'ambito della fattispecie, estendendolo anche al perseguimento di attività in sé formalmente lecite» (Sez. 6, n. 1793 del 03/06/1993 - dep. 11/02/1994, De Tommasi, Rv. 198576). All'allargamento della sfera applicativa della norma di cui all'art. 416 bis cod. pen. derivante dall'inclusione, tra le finalità associative, di attività (formalmente) lecite, si accompagna, in una prospettiva di recupero 5 dell'offensività della fattispecie incriminatrice, una definizione normativa del tipo criminoso che rende necessario un minimo di operatività dell'associazione o, comunque, postula l'esistenza di una sua concreta carica intimidatoria (Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253457; Sez. I, n. 40835 del 24/06/2013 - dep. 02/10/2013, Fontana); è necessario, in altri termini, che il sodalizio mafioso sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile (Sez. 1, n. 25242 del 16/05/2011 - dep. 23/06/2011, Baratto, Rv. 250704), ossia che si sia esteriorizzata un'effettiva forza intimidatrice (Sez. 6, n. 30059 del 05/06/2014 - dep. 09/07/2014, P.G. in proc. Bertucca, Rv. 262398): profili, questi, che, con riguardo al gruppo camorristico capeggiato da HE ZA, non hanno formato oggetto di rilievi critici da parte del ricorrente. Con riguardo allo scopo di controllo delle attività economiche, può fin d'ora osservarsi (su un piano generale e salvo, naturalmente, lo specifico esame delle varie censure portate alla cognizione di questa Corte) che il ricorso mostra, in alcuni passaggi argomentativi, di non tenere in adeguata considerazione l'inclusione normativa di detto scopo tra le finalità tipiche del delitto di associazione di stampo mafioso: ad esempio, la prospettata contrapposizione tra l'attività connessa al centro commerciale e il core business del sodalizio costituito esclusivamente dall'attività estorsiva (oltre a trascurare le indicazioni dei giudici cautelari, che, come si vedrà, hanno, invece, delineato la specificità del gruppo ZA nell'acquisizione e nella gestione diretta di importanti realtà economiche) svilisce il dato normativo che, nei termini appena sintetizzati, assegna al controllo delle attività economiche attività "formalmente" lecite - natura di finalità tipica (e autonoma) dell'associazione di stampo mafioso. Il ricorrente, d'altra parte, richiama la figura dell'imprenditore colluso", contrapposta, nella giurisprudenza di questa Corte, a quella di "imprenditore vittima": in questa prospettiva, si considera «"imprenditore colluso" quello che è entrato in rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità» e «"imprenditore vittima" quello che soggiogato dall'intimidazione non tenta di venire a patti col sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno», sicché il criterio distintivo tra le due figure è nel fatto che l'imprenditore colluso, a differenza di quello vittima, ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione col sodalizio mafioso» (Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008 - dep. 16/10/2008, Sama', Rv. 242318, in tema di partecipazione ad 6 associazione di stampo mafioso;
conf. Sez. 1, n. 46552 del 11/10/2005 - dep. 20/12/2005, D'RI, Rv. 232963). Sulle figure, di matrice socio-criminologica, dell'imprenditore colluso" e dell'imprenditore necessarie alcune puntualizzazioni. E' vittima" sono necessario, infatti, ribadire il limite invalicabile entro il quale dati di esperienza forniti dalle discipline socio-criminologiche possono essere valorizzati nel giudizio penale: come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, centrale, su questo terreno, è la «piena esplicazione del principio del "prudente apprezzamento" e [la] rigida osservanza del dovere di motivazione, integranti il nucleo essenziale del precetto enunciato dall'art. 192 [cod. proc. pen.], dall'applicazione dei quali deriva che la valutazione del giudice non deve uniformarsi a teoremi e ad astrazioni, ma deve fondarsi sul rigoroso vaglio dell'effettivo grado di inferenza delle massime di esperienza elaborate dalle discipline socio-criminologiche e deve, soprattutto, stabilire la piena rispondenza alle specifiche e peculiari risultanze probatorie, che, sul piano giudiziario, rappresentano l'imprescindibile e determinante strumento per la ricostruzione dei fatti di criminalità organizzata dedotti nel singolo processo»; di conseguenza, se «una adeguata comprensione dei fenomeni associativi di stampo mafioso non può prescindere dai risultati di serie ed accreditate indagini di ordine socio-criminale», tuttavia, deve senz'altro escludersi che «la massima di esperienza che può ricavarsene possa esimere il giudice dall'osservanza del dovere di ricerca delle prove indispensabili per l'accertamento della fattispecie concreta che forma oggetto della singola vicenda processuale che egli è chiamato a definire» (Sez. 1, n. 84 del 05/01/1999 - dep. 18/02/1999, P.M. in proc. Cabib, Rv. 212579). In questa prospettiva ermeneutica, se le nozioni di "imprenditore colluso" e di "imprenditore vittima" offrono all'accertamento giudiziario un punto di riferimento per tracciare il confine dell'area dei fatti penalmente rilevanti, non può che restare imprescindibile la ricostruzione della fattispecie concreta alla luce del fatto tipico, secondo le direttive interpretative offerte dalla giurisprudenza di legittimità e in forza del rigoroso vaglio dei dati conoscitivi acquisiti accompagnato dalla «rigida osservanza del dovere di motivazione»: la ricostruzione della fattispecie concreta e la sua qualificazione sulla base delle risultanze probatorie possono sì essere collocate, secondo un'appropriata espressione dottrinale, sullo sfondo empirico- sociale disegnato dalle discipline socio-criminologiche, ma non possono essere svincolate dalle regole e dagli strumenti propri, tipicamente, dell'accertamento giurisdizionale. Il rilievo giova anche ai fini dell'esame di un'ulteriore questione: infatti, all'interno dell'area della rilevanza penale delimitata dalla figura dell'imprenditore colluso", la nozione stessa non si rivela univoca, poiché essa è 7 stata richiamata tanto sul terreno della partecipazione all'associazione mafiosa, quanto con riguardo ad ipotesi di concorso esterno nell'associazione stessa. In quest'ultima prospettiva, la "collusione" dell'imprenditore entrato in un rapporto sinallagmatico di cointeressenza con la cosca mafiosa è stata associata alla condotta di concorso esterno del soggetto privo di affectio societatis e non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio (Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013 - dep. 15/07/2013, Orobello, Rv. 256740; in analoga prospettiva, Sez. 2, n. 24771 del 03/06/2015 - dep. 11/06/2015, US). Altre pronunce di questa Corte, invece, hanno associato il riferimento all'imprenditore colluso" a fatti di partecipazione all'organizzazione di stampo mafioso dell'imprenditore collegato con un «legame sostanzialmente societario» alla famiglia mafiosa (Sez. 5, n. 50130 del 17/07/2015 - dep. 21/12/2015, Annunziata, Rv. 265584; in analoga prospettiva, oltre alle sentenze AM e D'RI sopra citate, Sez. 2, n. 49093 del 01/12/2015 - dep. 11/12/2015, Cangiano, Rv. 265286). Osserva al riguardo il Collegio che le diverse prospettive nelle quali la nozione di "imprenditore colluso" è stata valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità confermano il rilievo secondo cui tale nozione può contribuire, nei termini indicati, all'accertamento della rilevanza penale del fatto attribuito all'imprenditore, ma resta comunque imprescindibile la valutazione, saldamente ancorata alla rigorosa disamina del compendio probatorio (o indiziario ex art. 273 cod. proc. pen.), della fattispecie concreta in relazione al fatto tipico (e alla giurisprudenza di legittimità che ne ha messo in luce la portata), valutazione, deve aggiungersi, del tutto decisiva sul terreno della qualificazione dello stesso fatto quale partecipazione all'associazione di stampo mafioso o concorso esterno in essa: rilievo, questo, sostanzialmente in linea con la considerazione che, una volta provato il rapporto sinallagmatico di cointeressenza con il sodalizio mafioso, la condotta dell'imprenditore "colluso" sarà configurabile come partecipazione ovvero come concorso eventuale nel reato associativo a seconda dei casi e conformemente ai parametri stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità» (Sez. 1, n. 46552 del 11/10/2005, D'RI, cit.; conf. Sez. 1, n. 84 del 05/01/1999, P.M. in proc. Cabib, cit.). Sul punto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, laddove assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente 8 nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo esplichi un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231670 - 1); in questa prospettiva, la distinzione tra la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, sicché deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'extraneus, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015 - dep. 04/08/2015, P.G in proc. Agostino e altri, Rv. 264625). Lungo le coordinate appena tracciate sarà svolto l'esame dei motivi di ricorso.
4. Il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento.
4.1. In premessa, mette conto richiamare, in sintesi, i rilievi svolti dall'ordinanza impugnata in ordine alle specifiche connotazioni del sodalizio camorristico facente capo a HE ZA, sodalizio del quale AL è accusato di far parte (in «posizione molto vicina a quella apicale», sottolinea il Tribunale di Napoli). Nell'ambito di quella che il giudice dell'appello cautelare definisce la galassia di organizzazioni e gruppi che compongono il clan dei SA», la specificità del gruppo ZA è rappresentata dall'acquisizione e dalla gestione diretta di importanti realtà economiche, in una prospettiva che attribuisce interesse prioritario alla «realizzazione di strutture imprenditoriali, rispetto alle quali le attività classiche di raccolta del denaro, come le estorsioni, hanno funzione servente»: facendo leva non solo sulla liquidità di illecita provenienza, ma anche sui vantaggi offerti dalle «relazioni instaurate con organi politici e amministrativi», il gruppo ZA ha come scopo principale «fare impresa e realizzare importanti investimenti economici». A questa peculiare fisionomia del gruppo ZA si ricollega il fatto che la realizzazione dello scopo prioritario del gruppo stesso deve essere affidata, con stabilità, non solo a chi è deputato alla raccolta dei proventi delle estorsioni o al controllo militare del territorio, ma anche agli imprenditori che offrono, altrettanto stabilmente, piena collaborazione 9 alla gestione delle attività imprenditoriali in cui si traduce la potenza economica del clan», imprenditori, questi, che, sottolinea il Tribunale del riesame di Napoli, rivestono un ruolo per nulla marginale, partecipando con apporto causale qualificato alla realizzazione del programma associativo», in una «perfetta sintesi tra potere economico e criminale». Una sintesi assicurata, in particolare, dal "carisma" e dalla capacità di "persuasione" di ZA, «che non aveva bisogno di minacciare, ma al quale "non si poteva dire di no", pena la perdita della "sua amicizia">>, come in una delle vicende ricostruite dai giudici cautelari, e che, per ottenere rilascio dei terreni necessari a garantire la straordinaria espansione del centro commerciale MB, poteva contare anche sulla «riconosciuta capacità di influenzare il ceto amministrativo», oltre che sulle "induzioni" a non ostacolare il progetto espansionistico poste in essere da emissari di ZA nei confronti di proprietari e conduttori dei fondi: osserva, al riguardo, l'ordinanza impugnata che, pur non essendo emerse nelle indagini vere e proprie estorsioni con riferimento al rilascio dei terreni, «era sufficiente che a chiederlo fosse ZA». La specifica caratterizzazione del sodalizio camorristico facente capo a HE ZA, che non ha formato oggetto di puntuali censure da parte del ricorrente, costituisce il necessario punto di riferimento per l'esame delle questioni relative alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di RO AL.
4.2. Ciò posto, l'esame delle doglianze articolate dal ricorrente può prendere le mosse da quelle relative alle origini, nel 1997, della vicenda, con la fittizia intestazione delle quote della società proprietaria del centro commerciale. Al riguardo, il secondo motivo denuncia vizi di motivazione con riferimento alle valutazioni dei giudici cautelari in ordine alla documentazione prodotta dalla difesa a sostegno della prospettata ricostruzione della provenienza e della tracciabilità delle somme impiegate per la liquidazione della "quota VO", ricostruzione tesa, in sintesi, ad escludere l'intervento di HE ZA. Le doglianze non meritano accoglimento. Lungi dal risolversi in una sorta di presunzione di illecita disponibilità, in capo a AL, della provvista necessaria ad acquisire la quota del socio con il quale era entrato in contrasto, la motivazione dell'ordinanza impugnata esamina diffusamente la documentazione difensiva, giungendo ad escludere l'attribuzione ad essa della valenza invocata dalla difesa sulla base di molteplici rilievi: l'inadeguatezza di una parte della documentazione (in merito, ad esempio, ai 100 milioni di lire in vaglia tratti dal conto corrente di AL); l'esistenza di frequenti e importanti versamenti in contanti, dei quali non è dimostrata la riferibilità ad incassi piuttosto che a rimesse in denaro ad opera di terzi, non risultando, in ogni caso, adeguatamente documentata la causale sottostante a tali operazioni;
il versamento di 330 milioni di lire in contanti nel 10 periodo in cui venivano versati gli assegni sul conto di AL;
la capacità finanziaria dell'indagato all'epoca, del tutto incompatibile con l'entità dell'investimento. Il ricorso non sottopone a specifica disamina critica i puntuali rilievi del Tribunale del riesame, risultando, sotto questo profilo, carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). La conferma, così argomentata dall'ordinanza impugnata, della tesi accusatoria con riguardo al momento genetico dell'ingresso di HE ZA nella società si accompagna, nel percorso argomentativo del giudice dell'appello cautelare, al rilievo che l'apporto dello stesso ZA alla gestione e allo sviluppo della società non si è certo risolto in detto momento, ma si è concretizzato nella «messa a disposizione della propria forza criminale e delle collusioni con le amministrazioni locali per assicurare il rapido sviluppo dimensionale, commerciale, finanziario e, in definitiva, reddituale del centro commerciale MB». Il rilievo giova a dar conto dell'infondatezza delle doglianze, articolate nel corpo del primo motivo, volte, in sintesi, a prospettare la manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla cooptazione da parte di AL, al posto dell'ex socio (che, secondo il ricorso, avrebbe comunque consentito un'utile gestione della società), di un pericoloso criminale: la tesi circa la scarsa plausibilità dell'impostazione accusatoria non si confronta né con la situazione di contrasto tra AL e il cognato/socio VO (un contrasto aspro, secondo la descrizione offertane dal collaboratore ON VI, che impediva la prosecuzione del rapporto societario, come riferito dal collaboratore MI CA), né con la notevole espansione conosciuta dal centro commerciale, che ha visto moltiplicare di ben 40 volte il proprio valore rispetto a quello del 1997 (da circa 3 miliardi di lire a circa 60 milioni di euro nel 2011), sicché, svincolata dal necessario ancoraggio al compendio indiziario segnatamente, alla causa (la rottura intervenuta tra AL e l'ex socio) e agli effetti (l'imponente sviluppo del centro commerciale) dell'ingresso di ZA, la doglianza difensiva risulta tesa a delineare in termini di plausibilità logico- argomentativa rilievi articolati in modo sostanzialmente congetturale.
4.3. Anche le ulteriori censure articolate con il primo motivo di ricorso non meritano accoglimento. Come si è in parte anticipato, l'ordinanza impugnata, con riferimento all'espansione del centro commerciale, ha rimarcato, sulla base del compendio indiziario esaminato, i vantaggi offerti da ZA a AL nella fase di acquisizione dei terreni e del rilascio dei titoli abilitativi;
in particolare, quanto al primo aspetto, ha rilevato che la repentina espansione del centro commerciale è 11 stata favorita - «anche "convincendo" i numerosi coloni ad abbandonare i terreni che avevano in fitto>>> - con l'acquisizione di ogni appezzamento di terreno utile a fornire spazi per parcheggi e viabilità: «conduttori e proprietari dei fondi sono stati "indotti" da emissari di ZA a non ostacolare il progetto espansionistico di AL, pur non essendo emerse dalle indagini vere e proprie estorsioni: era sufficiente che a chiederlo fosse ZA»; in alcuni casi, inoltre, il consenso a liberare il terreno fu ottenuto con la promessa di esercitare pressioni sull'amministrazione comunale per ottenere l'edificabilità di un terreno diverso da quello lasciato a disposizione del centro commerciale. Sotto questo profilo, le censure del ricorrente basate sulla valutazione dei giudici cautelari circa l'insussistenza di fatti estorsivi non colgono nel segno: infatti, l'ordinanza impugnata, con motivazione immune da cadute di conseguenzialità logico- argomentativa, ha delineato un modus agendi del gruppo criminoso capeggiato da ZA caratterizzato (oltre che dal ricorso, quando necessario, a reazioni estremamente "esplicite" quanto alla valenza minacciosa, come, ad esempio, nell'episodio narrato dal collaboratore Emilio Di CA) dal dispiegarsi anche in termini non necessariamente integranti gli estremi della fattispecie estorsiva - della forza intimidatoria associata alle iniziative del clan, che «non aveva bisogno di minacciare», ma poteva limitarsi a "convincere", con vari mezzi, i destinatari delle richieste funzionali ad accrescere la sua potenza economica nel territorio sul quale, per riprendere le espressioni del Tribunale del riesame, il clan era egemone. Del resto, a conferma dell'assenza, nel ragionamento dell'ordinanza impugnata, di vizi logici, deve rimarcarsi che se, nel delitto di estorsione, la condotta di violenza o di minaccia deve determinare la costrizione della vittima (cfr. Sez. 2, n. 37515 del 11/06/2013 - dep. 13/09/2013, Miranda, Rv. 256658), nel delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. «non necessariamente la violenza e la minaccia esauriscono la categoria delle condotte di intimidazione» (Sez. 6, n. 1612 del 11/01/2000 - dep. 10/02/2000, Ferone). Agli interventi di ZA e dei suoi uomini per ottenere, in particolare, la rinuncia dei coloni ai rispettivi diritti sui vari appezzamenti verso i quali si indirizzava l'espansione del centro commerciale si accompagnavano quelli sulle pubbliche amministrazioni per ottenere i necessari titoli abilitativi, interventi, questi ultimi, ai quali si riferiscono le varie imputazioni provvisorie relative, tra l'altro, a contestazioni di abuso di ufficio (puntualmente ricostruite dall'ordinanza impugnata e non oggetto di censure da parte del ricorrente): in questa prospettiva, il giudice dell'appello cautelare ha individuato elementi di conferma del racconto dei numerosi collaboratori di giustizia circa i «rapporti di "compenetrazione criminal-imprenditoriale" tra AL e ZA» nelle vicende contrassegnate da illegittimità amministrative dimostrative, secondo il Tribunale 12 del riesame, della «capacità del clan di infiltrarsi in un ganglio essenziale della vita dell'ente locale, cioè quello del governo del territorio e dell'esercizio dell'attività edificatoria, piegando a proprio favore le procedure previste dalla legge»; grazie alle collusioni delle amministrazioni locali, osserva ancora l'ordinanza impugnata, «l'impresa ZA AL ha potuto (...) ottenere in - tempi rapidissimi e in ripetuta violazione di legge, i permessi edilizi necessari all'ampliamento della struttura», compresa la realizzazione di un'opera infrastrutturale. Si tratta della realizzazione dello svincolo di una superstrada in corrispondenza del centro commerciale, realizzazione finalizzata ad assicurare un più agevole flusso di clienti allo stesso centro: la vicenda descrive un altro aspetto del modus agendi del gruppo criminoso, che vede il sodalizio, nella sue diverse componenti, attivarsi nell'opera di "convinzione" di pubbliche amministrazioni sulla base delle direttive frutto della «"compenetrazione criminal-imprenditoriale" tra AL e ZA» (e scaturite, nel caso dello svincolo, da «un'idea particolarmente intelligente di AL», secondo le parole, riportate dall'ordinanza impugnata, di MI CA, che si era occupato della cosa su ordine di HE ZA, il quale «a sua volta aveva ricevuto l'input da DR AL»). Il quadro sinteticamente delineato rende ragione oltre che del «legame sostanzialmente societario» dell'imprenditore rispetto alla famiglia mafiosa (Sez. 5, n. 50130 del 17/07/2015, Annunziata, cit.) - anche dell'infondatezza delle deduzioni basate sulla prospettata "esclusività" dei rapporti di AL con HE ZA, deduzioni non correlate, peraltro, alla completa e specifica - individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349) e, per certi aspetti, articolate in termini assertivi che risultano smentite dalla motivazione dei giudici cautelari: a parte il rilievo che l'evocata "esclusività" non sarebbe, di per sé, necessariamente incompatibile con la condotta di partecipazione, l'ordinanza impugnata, infatti, ha dato sì atto dello stretto rapporto tra i due indicati come "soci" nel centro commerciale dalle numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia, precisando, tuttavia, con rilievo non oggetto di specifiche censure di travisamenti del materiale indiziario che AL aveva un rapporto continuativo con il capo - (HE ZA), ma anche con altri importanti associati, quali ER TI, ET VO, NI US e MI CA (quest'ultimo, come si è visto, protagonista della vicenda relativa alla realizzazione dello svincolo della superstrada funzionale all'espansione del MB). Del resto, a confutare ulteriormente l'assunto del ricorrente circa l'estraneità rispetto agli appartenenti al gruppo capeggiato da ZA giovano i molteplici passaggi della motivazione in esame, che danno conto dell'attivazione dei suoi "uomini” per la 13 realizzazione delle diverse iniziative tese all'espansione del centro commerciale, fino a farlo diventare, come sottolinea il Tribunale di Napoli, uno dei più grandi della regione;
rilievo, questo, in linea con la descrizione di AL offerta dalle dichiarazioni di ON VI (parigrado ZA nella conduzione del clan del SA, secondo l'indicazione offerta dai giudici cautelari), che include il ricorrente nel novero degli imprenditori in rapporti con ZA che hanno avuto il controllo per conto del clan delle attività economiche di Trentola Ducenta». Tali rilievi danno conto anche dell'infondatezza della censura difensiva circa la mancata individuazione di un ruolo del ricorrente all'interno della cosca capeggiata da ZA: nell'ampio quadro degli elementi valorizzati dal Tribunale del riesame al fine di escludere la fondatezza della prospettazione difensiva di un imprenditore il ricorrente vittima delle richieste del latitante, l'ordinanza - - impugnata ha valorizzato non solo i molteplici dati indiziari posti a fondamento della richiamata ricostruzione dei rapporti tra i due svolta dal Tribunale del riesame in termini di «"compenetrazione criminal-imprenditoriale" tra AL e ZA» (e quelli relativi alle intestazioni fittizie contestate al capo B), ma anche, ad esempio, gli elementi relativi al ruolo di cassiere della famiglia ZA svolto dal ricorrente, custode, in questa veste, di massicci flussi di denaro (oltre che destinatario dei "pizzini" inviati dal latitante), ruolo, questo, del tutto trascurato dalla disamina critica svolta dal ricorso. L'esame del ruolo di AL all'interno del gruppo camorristico sarà ripreso in sede di esame del terzo motivo (concernente la configurabilità della fattispecie di concorso esterno), ma le considerazioni fin qui svolte sono sufficienti a rendere ragione della manifesta infondatezza della doglianza concernente il rilievo dell'ordinanza impugnata relativo alla mancata denuncia da parte di AL, successivamente alla cattura di ZA, delle condotte estorsive asseritamente subite;
detto rilievo, infatti, deve essere collocato nel più ampio quadro degli elementi valorizzati dal Tribunale del riesame al fine di escludere la fondatezza dell'indicata prospettazione difensiva: esaminata all'interno del complessivo compendio indiziario valorizzato dai giudici cautelari nella ricostruzione della «"compenetrazione criminal-imprenditoriale" tra AL e ZA», la censura risulta imperniata su un'erronea valutazione frazionata ed atomistica degli elementi delineati dall'ordinanza impugnata (vd. supra i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza richiamata al par. 2 del Considerato in diritto). Né la motivazione del provvedimento impugnato è inficiata dai rilievi difensivi circa la "schermatura" offerta a AL dalle pretese estorsive delle varie articolazioni del clan dei SA. L'ordinanza in esame ha rilevato che l'impresa ZA AL>> ha assicurato periodiche dazioni di denaro per il sostentamento del sodalizio, dazioni il cui importo, come riferito da molteplici 14 dichiarazioni di collaboratori, era irrisorio rispetto al volume degli affari del centro commerciale;
allo stesso tempo, ha osservato ancora il Tribunale di Napoli (con il rilievo valorizzato dal ricorrente), la protezione offerta da ZA all'espansione del MB si indirizzava non solo verso l'esterno, garantendo tutele politiche e facilitando l'acquisto dei terreni verso i terzi, ma anche verso l'interno dell'organizzazione, tenendo il centro commerciale al riparo dagli affiliati ai quali il rapporto con ZA non fosse noto. Nei termini sinteticamente riportati, la motivazione resa dai giudici dell'appello cautelare è esente dai vizi denunciati. Valutato all'interno del percorso motivazionale seguito dall'ordinanza impugnata, il rilievo richiamato dal ricorrente, infatti, non rivela vizi logico- argomentativi: il pagamento di una somma in favore della cassa del clan si colloca, infatti, nell'ambito delle relazioni interne alla «galassia di organizzazioni e gruppi che compongono il clan dei SA» (e in linea con «la necessità di tenere buoni rapporti con il gruppo CH, come riferisce VI nelle dichiarazioni riprese dal Tribunale del riesame). E' in tale ambito, ossia nell'ambito dei rapporti intercorrenti tra le varie aggregazioni criminali della "galassia", che si inserisce la protezione "verso l'interno" segnalata dal Tribunale del riesame, una protezione, peraltro, destinata ad operare come puntualizza la stessa ordinanza impugnata nei confronti di chi non fosse stato a - conoscenza del ruolo di ZA rispetto al centro commerciale, ossia dell'impresa ZA AL». Lungi, dunque, dall'evidenziare cadute di conseguenzialità logico-argomentativa, il dato oggetto del rilievo si ricollega alla complessa realtà all'interno della quale era necessario non alimentare tensioni con le varie componenti della «galassia» dei "SA". Quanto alle doglianze relative ai rapporti con esponenti politici finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi necessari all'espansione del centro commerciale, i rilievi del ricorrente in ordine allo "stretto rapporto" con l'esponente locale più in vista sono articolati in assenza di individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349) e, comunque, a fronte della diffusa ricostruzione operata al riguardo dall'ordinanza impugnata e dei plurimi elementi indiziari presi in considerazione, le censure risultano prive della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
5. Anche le censure articolate con il terzo motivo non meritano accoglimento. Esaminando diffusamente motivo dell'appello cautelare teso alla qualificazione del fatto di cui all'imputazione provvisoria sub A) in termini di 15 concorso esterno nel reato associativo, l'ordinanza impugnata ha messo in evidenza l'organico inserimento di AL nell'organizzazione camorristica, valorizzando plurimi elementi (già evidenziati nell'esame dei precedenti motivi, sicché, in questa sede, possono essere richiamati in termini sintetici), tra i quali il rapporto continuativo con il capo e con altri importanti esponenti del gruppo criminoso e il contributo essenziale alla realizzazione dello scopo sociale, rappresentato in ciò consistendo la peculiarità del clan ZA - - dall'acquisizione e dalla gestione diretta di importanti realtà economiche: in questo contesto, osserva l'ordinanza impugnata, la realizzazione di strutture imprenditoriali (rispetto alle quali le classiche attività di raccolta del denaro, come le estorsioni, hanno funzione servente), ossia lo scopo principale del gruppo ZA, deve essere affidata, con stabilità, non solo a chi è addetto alla raccolta dei proventi delle estorsioni o al controllo militare del territorio, ma anche agli imprenditori che offrono stabilmente piena collaborazione nella gestione delle attività imprenditoriali in cui si traduce la potenza economica del clan, imprenditori tra i quali spicca la figura di AL, che più di ogni altro realizza con HE ZA una perfetta sintesi tra potere economico e criminale». Rileva il Collegio che, nei termini sintetizzati ed alla luce dello standard indiziario richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. e dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza richiamata supra ai paragrafi 2 e 3 del Considerato in diritto, l'ordinanza impugnata ha congruamente motivato, da un lato, l'attribuzione al ricorrente di un ruolo dinamico e funzionale al perseguimento della finalità di controllo delle attività economiche propria del gruppo facente capo a ZA e, dall'altro, l'organicità del rapporto tra AL e il gruppo stesso (in una posizione di estremo rilievo, quasi apicale, sottolineano i giudici cautelari). Le censure proposte dal ricorso non compromettono la tenuta logico- argomentativa della motivazione resa dal Tribunale del riesame. Quanto al ruolo svolto da AL all'interno del gruppo, oltre ai rilievi già formulati (supra par. 4.3.), deve osservarsi che la «"compenetrazione criminal-imprenditoriale" tra AL e ZA» rimarcata dai giudici cautelari si esprimeva, nella ricostruzione offerta dal Tribunale del riesame, nell'«impresa camorristica» cui la società di AL e di ZA aveva dato vita, impresa che, per un verso, è stata caratterizzata da una crescita connessa alla capacità tipicamente camorristica di infiltrazione nel tessuto sociale, economico e burocratico e, per altro verso, veniva utilizzata anche per finalità di immediato sostegno dell'organizzazione (come per la corresponsione di uno "stipendio" al congiunto di un sodale arrestato). D'altra parte, la «"compenetrazione criminal-imprenditoriale" tra AL e ZA», di cui la vicenda della realizzazione di uno svincolo stradale "a 16 servizio" del centro commerciale offre una significativa testimonianza (anche con riguardo alla peculiare sinergia tra i due), si accompagna, nella ricostruzione dei giudici cautelari, al già richiamato ruolo di cassiere della famiglia ZA svolto dal ricorrente. Nel quadro sinteticamente ripercorso, le doglianze del ricorrente, oltre ad omettere di confrontarsi con specifici profili del ruolo del ricorrente delineati dall'ordinanza impugnata, muovono da un'individuazione delle finalità del sodalizio che svilisce il rilievo rivestito, nella configurazione della fattispecie associativa ex art. 416 bis cod. pen., dallo scopo di controllo delle attività economiche e, allo stesso tempo, svalutano la peculiare fisionomia del gruppo facente capo a ZA diffusamente delineata dall'ordinanza impugnata (e, anch'essa, non oggetto di puntuali deduzioni critiche da parte del ricorrente). Rilievo, questo, che investe anche le doglianze relative al dolo specifico. Il ruolo dinamico e funzionale del ricorrente nel gruppo ZA delineato dall'ordinanza impugnata rende ragione, alla luce delle considerazioni svolte supra al par. 3, dell'inidoneità dei riferimenti difensivi alla figura dell'imprenditore colluso” a dar corpo ai vizi motivazionali denunciati, laddove, quanto alla protezione assicurata al centro commerciale anche "verso l'interno", valgono i rilievi già formulati con riguardo alle relazioni interne alla «galassia di organizzazioni e gruppi che compongono il clan dei SA».
6. Il quarto motivo è manifestamente infondato. A fronte dell'imputazione provvisoria ex art. 416 bis cod. pen. e del relativo regime cautelare dettato dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., l'ordinanza impugnata ha escluso che sia intervenuta una condotta di dissociazione da parte dell'indagato, argomentando sulla base della fuga di notizie, realizzata a beneficio del clan camorristico, che gli ha consentito di sottrarsi all'esecuzione della misura cautelare e di scegliersi tempi e luoghi della costituzione. Lungi dall'aver omesso di pronunciarsi sulla sussistenza del presupposto cautelare, l'ordinanza impugnata ha reso sul punto, una motivazione non scalfita dai rilievi del ricorrente incentrati sulle lettere di licenziamento nei confronti di due dipendenti (la cui collocazione criminale, ha osservato peraltro il Tribunale del riesame, è del tutto indimostrata, mentre il licenziamento è intervenuto a distanza di due anni dalla cattura di ZA) e sul rapporto con ZA venuto meno con l'arresto di questi, argomento, quest'ultimo, del tutto inidoneo a compromettere la tenuta logico-argomentativa del ragionamento del giudice cautelare basato su un dato temporalmente contestuale all'esecuzione del provvedimento coercitivo. 17 7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali;
la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso il 07/10/2016. In Consigliere estensore Il Presidente Ampelo Caputo CANCELLERIA 10 NOV 2016 addl IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO palele Lanzinge Rejun 18