Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
In tema di delitto di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si ha solo tentativo nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al "facere" ingiunto.
Commentario • 1
- 1. Sostituzione di persona e account di posta (Cass. 42572/18/https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 ottobre 2018
Integra il reato di sostituzione di persona la creazione ed utilizzazione un "account" ed una casella di posta elettronica o l'iscrizione su un sito e-commerce servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto. In tema di reati contro il patrimonio, qualora l'elemento dell'ingiusto profitto sia costituito dall'accreditamento di una somma di denaro su una carta di pagamento ricaricabile (nella specie "postepay") dell'agente, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto alla ricarica, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente l'effettivo conseguimento della somma - e non di un mero …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/06/2013, n. 37515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37515 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO TO - Presidente - del 11/06/2013
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1551
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 43744/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO SE, nato a [...] l'[...];
RA AE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno in data 8 maggio 2012;
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentiti l'avv.to De Simone Ciro del foro di Napoli, in qualità di sostituto processuale dell'avv.to Michele Cerabona, di fiducia per il ricorrente FO SE, e l'avv.to RA Andrea, del foro di Nocera Inferiore, di fiducia per RA AE, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
FO SE e RA AE, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno in data 8 maggio 2012, con la quale, in parziale riforma della sentenza del il Tribunale di Nocera Inferiore in data 4 giugno 2008,concesse ai predetti le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti di cui al cpv. dell'art. 629 c.p., e con il ritenuto vincolo della continuazione con i reati già giudicati con sentenza emessa dalla Corte di assise di Napoli, n. 26 del 16 ottobre 2000, è stata rideterminata la pena in aumento rispetto a quella loro inflitta con la citata sentenza della Corte di assise di Napoli, in quella di mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 c.p.. Ciò premesso FO SE ha dedotto:
a) Violazione dell'art. 606 c.p.p. lett. B) e E) Inosservanza ed erronea applicazione delle norme penali - Mancanza e o manifesta illogicità della motivazione. Violazione del principio del "ne bis in idem". Violazione degli artt. 15 e 629 c.p.. Con riferimento al processo definito con sentenza della Corte d'assise di Napoli in data 16 ottobre 2000, il ricorrente deduce la violazione del principio del ne bis in idem, con riferimento alla contestazione di cui all'art. 513 bis c.p., per un fatto avente il medesimo ambito soggettivo, oggettivo e temporale, e i fatti oggetti del presente procedimento. In ogni caso sarebbero insussistenti gli elementi ritenuti idonei ad affermare la sussistenza del reato de quo, sia sotto il profilo psicologico che dell'elemento oggettivo, in quanto la condotta a lui addebitata poteva concretizzare esclusivamente il reato concorrenza sleale di cui all'art. 513 bis c.p., anche in base alle dichiarazioni della stessa p.o. AS.
Il ricorrente censura l'assenza di motivazione in ordine ai criteri di dosimetria della pena utilizzati nei suoi confronti, per addivenire alla pena in concreta inflitta in continuazione. RA AE ha dedotto:
a) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) in relazione all'art.533 c.p.p. e art. 15 c.p.. Errore in iudicando. Inosservanza ed erronea applicazione delle norme penali e di altre norme giuridiche - Violazione ed errata interpretazione degli artt. 187, 192 e 211 e ss. c.p.p.. Inosservanza delle norme processuali penali. Mancanza e o manifesta illogicità della motivazione. Concorso formale - Sussidiarietà - Specialità - Violazione del principio del "ne bis in idem sostanziale".
Il ricorrente censura il rapporto di concorso formale ritenuto sussistente dai giudici di merito del concorso formale tra i reati a lui ascritti nel presente procedimento con quello di cui all'art. 513 bis c.p. in violazione dell'art. 15 c.p., ragionando erroneamente sulla diversità dei beni giuridici cui è accordata la tutela penale.
b) Contraddittorietà, illogicità, travisamento dei fatti. Errata valutazione del materiale probatorio con riferimento agli artt. 187 e 192 c.p.p., manifesta illogicità. Il ricorrente censura la valutazione degli elementi utilizzati per affermare la sua responsabilità, limitati sostanzialmente alle dichiarazioni della p.o. AS TO e dei suoi figli AS CA e AS FR, che in realtà non potrebbero essere utili per la condanna in assenza del requisito della gravità, non potendo essere qualificate come certe.
c) Mancanza di danno patrimoniale. Errata valutazione. Manifesta illogicità.
Il ricorrente deduce l'impossibilità di configurazione del reato di estorsione a suo carico per mancanza di danno patrimoniale, in quanto non sarebbe stata fornita la prova della perdita di chance subita dal AS.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva La Corte che i ricorsi sono infondati.
2. Ragioni di organicità espositiva, e valutazioni comuni alle singole censure, consigliano di affrontare unitariamente i motivi dedotti.
Preliminarmente deve ritenersi infondata la dedotta violazione del "ne bis in idem" sostanziale sollevata. La doglianza è stata già risolta in modo condivisibile dal giudice di primo grado e confermata da quello d'appello; nel caso in esame i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale, che la Corte condivide, secondo il quale il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513 bis cod. pen. e avente natura di reato complesso, non può essere assorbito nel delitto di estorsione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi. (Sez. 1, n. 24172 del 31/03/2010 - dep. 23/06/2010, Viscolo, Rv. 247946; Sez. 2, n. 46992 del 10/12/2008 - dep. 18/12/2008, Padula e altro, Rv. 242301); D'altra parte in tema di delitto di estorsione, la costrizione, che deve seguire alla violenza o minaccia, attiene all'evento del reato, mentre l'ingiusto profitto con altrui danno si atteggia a ulteriore evento, sicché si ha solo tentativo, come correttamente è stato ritenuto nel caso di specie, nel caso in cui la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere una persona al "facere" ingiunto. Nel caso in esame i giudici di merito hanno precisato che il danno era quello che in prospettiva poteva realizzarsi attraverso l'imposizione all'acquirente di rinunciare a determinate situazioni potenzialmente produttive di benefici economici, cioè curare il trasporto della merce per una specifica Ditta, senza la possibilità di godere dei vantaggi economici della concorrenza. (Sez. 2, n. 24068 del 10/06/2008 - dep. 12/06/2008, P.G. in proc. Molinari e altri, Rv. 240625). L'azione delittuosa era diretta ad eliminare infatti un concorrente ed a limitarne i guadagni, con l'obiettivo di conseguire il profitto dell'incremento degli affari della ditta di cui i due imputati erano titolari. La circostanza che il danno non si sia verificato è stata giustamente ritenuta irrilevante essendo stato contestato il tentativo. D'altra parte ai fini della configurabilità della censura basata sull'ipotesi di "ne bis in idem", anche alla luce della disciplina prevista dalle Convenzioni internazionali (si veda ad esempio l'art. 9 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957), occorre avere riguardo al criterio della identità sostanziale dei fatti oggetto dei relativi procedimenti, indipendentemente dall'eventuale diversa qualificazione giuridica attribuita all'episodio; tale condizione per quanto sopra esposto non sussiste sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo;
infatti, mentre nel reato di estorsione il dolo è generico (Sez. 2, n. 18380 del 17/03/2004 - dep. 21/04/2004, P.M. in proc. De Maria ed altri, Rv. 229048), nel reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza il dolo è specifico, essendovi incluso il fine di eliminare o scoraggiare la altrui concorrenza. (Sez. 3, n. 27681 del 21/04/2010 - dep. 16/07/2010, Sapia, Rv. 247916).
3. Per quanto riguarda i motivi proposti dai ricorrenti in ordine alla sussistenza degli elementi in base ai quali è stata affermata la loro responsabilità, la Corte osserva che la sentenza impugnata ha sottoposto ad articolata valutazione gli elementi motivazionali della decisione di primo grado sul punto, segnatamente la presenza, negli episodi delittuosi, di entrambi i ricorrenti, elemento supportato non solo dalle dichiarazioni della parte offesa, ma anche del collaboratore di giustizia Giordano FR e dalle affermazioni dello stesso FO.
Osserva la Corte che le valutazioni operate dai giudici di merito trovano conforto anche nei fatti accertati nella sentenza della Corte di assise di Napoli, con cui il presente episodio si pone in diretta continuazione. Il quadro a carico dei due prevenuti assume dunque una qualificata valenza probatoria, proprio perché si inserisce in uno scenario complessivo, ben articolato nei suoi elementi strutturali, relativamente all'ipotesi accusatoria contestata, in relazione alle altre fattispecie criminose ritenute sussistenti. Queste valutazioni, nel soddisfare adeguatamente l'onere che grava sul giudice d'appello anche nella conferma della sentenza di primo grado, attraverso la confutazione delle censure dei motivi d'impugnazione, evidenziano l'infondatezza della censura di carenza motivazionale proposta a tale riguardo dai ricorrenti, e risponde efficacemente ai rilievi sollevati (v. pagg. 8 e 9 della sentenza d'appello).
4. Più in generale, osserva la Corte che, per quanto riguarda i punti sopraenunciati, nella sentenza risultano affrontate tutte le questioni dedotte nei ricorsi e che peraltro erano già state proposte in appello, e che dunque si pongono ai confini dell'inammissibilità.
Ritiene il collegio che nel ricorso per cassazione contro la sentenza di appello non può essere riproposta - ferma restando la sua deducibilità o rilevabilità "ex officio" in ogni stato e grado del procedimento - una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è già pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico-giuridici. Nei casi in esame vengono nuovamente riproposte questioni in ordine alle quali i giudici del merito hanno fornito una valutazione ed una analisi corretta, che non merita censure logico giuridiche. I giudici di merito hanno valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità, il complessivo materiale probatorio acquisito agli atti processuali;
le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale degli episodi e in ordine alla natura degli stessi non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e i ricorrenti si limitino sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata;
infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4 sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004, CED 230568; Cass. Sez. 5 sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 CED 215745; Cass., Sez. 2 sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, CED 196955).
5. Ciò premesso devono ritenersi infondati i motivi proposti dai ricorrenti in relazione alla applicazione del regime delle attenuanti e dei criteri di dosimetria della pena. La sentenza impugnata è stata in effetti congruamente motivata per entrambi gli imputati, con riguardo alla determinazione della pena inflitta, in relazione alla personalità dei medesimi, di fatto responsabili di un'unica, anche se complessa, azione delittuosa.
Anche in questi casi in apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole ai ricorrenti, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n 12/2000, Jakani, rv 216260).
6. Alla luce delle suesposte considerazioni pertanto i ricorsi devono essere interamente rigettati, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2013