Sentenza 1 dicembre 2015
Massime • 1
Integra il delitto di partecipazione ad associazione criminosa di stampo mafioso, la condotta dell'imprenditore che progetti e predisponga meccanismi fraudolenti tesi ad ottenere, in violazione del divieto di frazionamento degli acquisti, l'aggiudicazione di appalti di prestazioni e servizi sempre al medesimo gruppo, così consentendo al sodalizio criminoso di esercitare il controllo sulle procedure di gara e di accrescere la propria capacità economica, consolidando la propria presenza criminale sul territorio. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto l'imputato "intraneo" alla associazione, escludendo che la suddetta condotta fosse riconducibile allo schema operativo del concorso esterno dell'imprenditore colluso).
Commentario • 1
- 1. Concorso esterno in associazione mafiosa: la declinazione praticaVincenzo Giuseppe Giglio · https://www.filodiritto.com/ · 10 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2015, n. 49093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49093 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2015 |
Testo completo
акт 34 49 09 3/ 1 5 PYBULICA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Composta da Sentenza n. 1155/2015 dott. Antonio Esposito - Presidente - C.C. 1/12/2015 dott.ssa Matilde Cammino - Consigliere - R.G.N. 36455/2015 dott.ssa Giovanna Verga - Consigliere - dott. Sergio Beltrani - Consigliere dott. Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da GI EN nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione del riesame in data 28/7/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di Montrone;
: udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa Delia Cardia, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito per l'indagato l'avv. Claudio Sgambato in sostituzione dell'avv. Giuseppe Stellato e l'avv. Grazia Sabato che si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7/1/2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli disponeva l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di GI EN in ordine ai reati di cui agli artt. 416 bis cod. pen. (capo 1) e 353 bis cod. pen. aggravato 1 Ren dall'art. 7 legge n. 203 del 1991 (capo 3 e 5) nonché quella degli arresti domiciliari per delitto di cui all'art. 323 cod. pen. aggravato dall'art. 7 legge n. 203 del 1991 (capo 5).
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l'indagato, respinta dal Tribunale di Napoli, sezione del riesame, con ordinanza del 5/2/2015. 1.3. In seguito a ricorso proposto dall'imputato, la Corte di Cassazione, con sentenza del 9/7/2015, annullava con rinvio il provvedimento impugnato limitatamente al capo 1) ed all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991. 1.4. Il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, in diversa composizione, con ordinanza del 28/7/2015, provvedendo in sede di rinvio, confermava l'ordinanza impugnata.
2. Ricorre per Cassazione l'indagato, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e 623 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. ed all'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991. Ci si duole, in particolare, nel non essersi il Tribunale, in sede di rinvio, adeguato a quanto disposto dalla Cassazione in merito agli elementi necessari per ritenere integrato nel caso di specie il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, essendosi sul punto affermato che non è sufficiente a tal fine mantenere rapporti ancorché di natura economica con soggetti facenti capo ad un contesto di riferimento mafioso per potere da ciò inferire la partecipazione camorristica, essendo necessario un quid pluris che consenta di connotare di mafiosità le condotte poste in essere. In sostanza si eccepisce che il Tribunale avrebbe reiterato i vizi motivazionali ed interpretativi che avevano portato al precedente annullamento.
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 624 cod. proc. pen. e 110 416 bis cod. pen. e 7 legge n. 203 del 1991. Ci si duole al riguardo dell'assenza di elementi descrittivi della condotta come estrinsecazione della partecipazione piena nonché dell'assenza di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991. 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 2 Ruu 275 cod. proc. pen. con riferimento alla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso il provvedimento impugnato non presenta il vizio denunciato, emergendo dalla lettura dello stesso ampia ed articolata motivazione in ordine alle ragioni che hanno condotto il Tribunale di Napoli a confermare l'ordinanza applicativa della misura : cautelare della custodia in carcere nei confronti del ricorrente GI EN all'esito dell'annullamento con rinvio da parte della Cassazione della precedente ordinanza. Specificamente nell'ordinanza si dà atto, adeguatamente, nella direzione segnata dalla Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento del precedente provvedimento adottato dal Tribunale del Riesame in diversa composizione, della sussistenza del presupposto cautelare di cui all'art. 273 cod. proc. pen., rilevandosi come il fatto enunciato al capo 1) della provvisoria imputazione emerga da un più approfondito esame del compendio investigativo alla luce della valorizzazione di precisi comportamenti dell'indagato emergenti dalle intercettazioni, elementi ragionevolmente ritenutivi significati di una piena intraneità del soggetto all'organizzazione criminale, stante l'accertata condivisione da parte dello stesso del programma delittuoso per la realizzazione del quale il GI stesso aveva cooperato fattivamente. In tale direzione si è fatto riferimento alle accertate metodologie operative ed agli obiettivi criminosi perseguiti dal sodalizio con particolare riferimento allo specifico ruolo assunto dall'indagato anche in considerazione della posizione assunta nel contesto criminale dagli altri interlocutori coinvolti nelle captazioni nonché agli elementi emersi a carico dello stesso in ordine ai reati fine di cui ai capi 3) e 5) ritenuti legittimamente significativi di una integrazione dell'indagato nel sodalizio. Viene proprio evidenziato come l'apporto fornito dall'indagato GI non si sia limitato al conferimento al sodalizio di un contributo episodico e temporalmente limitato, finalizzato all'attuazione di propri obiettivi estranei agli scopi del sodalizio criminoso;
detto apporto, invece, viene, alla luce delle emergenze investigative acquisiste, considerato funzionale agli interessi dell'organizzazione criminale e volto nello specifico alla predisposizione di metodologie 3 fraudolente attraverso le quali il sodalizio riesce ad esercitare il suo controllo sugli appalti. In tale direzione nell'ordinanza impugnata viene rappresentato come il ricorrente abbia collaborato, insieme con altri, all'esecuzione dei reati fine essenziali per la vita dell'associazione, in particolare ideando ed attuando con il Festa i meccanismi criminosi atti ad eludere le procedure di assegnazione degli appalti, concordando insieme i contenuti tecnico amministrativi delle delibere di affidamento degli appalti in modo da favorire le imprese interessate, tra le quali, appunto, la Odeia S.r.l., di cui è socio lo stesso GI unitamente a SA OR e FE DO ed intervenendo direttamente nella fase di aggiudicazione degli appalti, in questo modo fornendo un apporto fondamentale al perseguimento degli interessi dell'organizzazione criminale. Ed il provvedimento impugnato riporta analiticamente le conversazioni ambientali registrate nell'ufficio del Festa in base alle quali si è pervenuti, all'individuazione dell'apporto, non occasionale, fornito dal ricorrente al perseguimento degli scopi del sodalizio criminoso. Ancora nell'ordinanza impugnata viene ricostruito il meccanismo ideato ed attuato dal ricorrente, unitamente al Festa ed al FE, per ottenere l'affidamento di appalti di prestazioni e servizi in ambito ospedaliero aggiudicati sempre ad un medesimo gruppo di imprese, meccanismo attuato in palese violazione del divieto di frazionamento degli acquisti stabilito dal Codice degli appalti: si tratta, appunto, secondo quanto emerso dagli accertamenti eseguiti, dell'esecuzione di lavori in economia mediante la procedura del cottimo fiduciario che consente l'affidamento diretto a terzi di opere di contenuto valore economico. E dalle intercettazioni ambientali era emerso come il gruppo, del quale faceva parte il GI, si stava adoperando fattivamente per eludere le disposizioni assunte dal nuovo direttore amministrativo, che, evidentemente, potevano pregiudicare gli interessi del clan. I giudici di Napoli, attraverso una lettura unitaria e sistematica delle emergenze investigative, hanno, quindi, evidenziato come, anche attraverso l'opera del ricorrente, il sodalizio mafioso degli Zagaria sia riuscito ad imporre il proprio incontrastato dominio sullo specifico settore degli appalti dell'Ospedale civile di Caserta;
tutto ciò è potuto avvenire proprio grazie a quei meccanismi dei quali era parte integrante il GI, costituiti dall'esecuzione in economia di lavori di modesto valore economico conferiti con procedure di affidamento diretto e di cottimo fiduciario Plen sempre al medesimo gruppo di operatori intranei o vicini al clan. Tali risultanze investigative hanno, ragionevolmente, consentito di affermare : che l'indagato, che era uno di questi operatori, abbia concorso nel perseguimento degli scopi illeciti del sodalizio, individuati, nel caso di specie, nell'assunzione e nel mantenimento di una posizione di supremazia monopolistica nel settore degli appalti dell'Ospedale Civile di Caserta, assumendo il ruolo di articolazione imprenditoriale dell'organizzazione criminale;
quindi la valutazione del Tribunale continua nell'evidenziare come il GI, da un lato, si sia potuto avvalere della forza intimidatrice promanante dalla famiglia camorristica degli Zagaria e da un altro lato dell'apporto dei dirigenti e funzionari tecnici preposti dallo stesso clan nei posti strategici dell'organizzazione amministrativa deputata all'affidamento degli appalti. In conclusione, quindi, il Tribunale, alle luce delle considerazioni fin qui svolte, ha ritenuto che la posizione ricoperta dal GI non possa essere ricondotta allo schema operativo dell'imprenditore colluso che instaura con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante, e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità. Viceversa si è ragionevolmente pervenuti alla conclusione che, al livello di gravità indiziaria, sia emersa un'attività posta in essere dal ricorrente di cooperazione nel perseguimento degli scopi del sodalizio costituiti dal conseguimento di ingiusti profitti derivanti dall'aggiudicazione di appalti, consentendosi in questo modo al sodalizio di accrescere la propria capacità economica e quindi consolidare la propria presenza criminale sul territorio. Tutto ciò esclude qualsiasi violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., tenuto conto che, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, il principio di diritto al quale il giudice di rinvio ha un obbligo assoluto ed inderogabile di uniformarsi è soltanto quello che, a norma dell'art. 173 comma 2 disp. att. cod. proc. pen., deve essere specificamente enunciato nella sentenza di annullamento con rinvio;
viceversa tale effetto vincolante non può scaturire da affermazioni esplicative della ratio decidendi e, meno ancora, da singoli sviluppi argomentativi che si limitino a scandagliare i vizi del provvedimento annullato ma non forniscano, in sé, le indicazioni riparatorie in punto di legittimità (sez. 1 n. 8242 del 18/5/1999, Rv. 213873; sez. 1 n. 42990 del 18/9/2008, Rv. 241823). Nel caso di specie, premesso che la precedente 5 ordinanza è stata annullata sulla base della constatata carenza di motivazione in ordine all'intraneità del ricorrente al sodalizio criminoso, il Tribunale, decidendo in sede di rinvio, ha colmato un modo del tutto adeguato il deficit di motivazione, fornendo adeguata spiegazione in ordine agli elementi indiziari che consentivano di ritenere il GI intraneo all'organizzazione camorristica, attribuendogli < ...il ruolo di coadiutore, accanto al socio FE DO, nella gestione monopolistica degli appalti pubblici dell'Ospedale civile di Caserta ad opera del clan Zagaria, in grado di assicurare al sodalizio la fruizione di uno stabile sostentamento economico di apparente provenienza lecita>>.
3.2. Passando al secondo motivo di ricorso, in primo luogo, nel provvedimento impugnato vengono evidenziati tutti gli elementi in forza dei L quali la condotta provvisoriamente ascritta al GI non potesse essere inquadrata nell'ambito della fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa. In tale direzione hanno, appunto, rappresentato come il GI dovesse considerarsi pienamente inserito nell'organizzazione criminale, dovendosi escludere che lo stesso sia entrato in rapporti con il clan in modo estemporaneo sulla base del sopra richiamato schema operativo dell'imprenditore colluso. In secondo luogo, il provvedimento impugnato contiene un'articolata ed esaustiva motivazione, puntuale in fatto e conforme ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte di legittimità, in ordine alla ritenuta configurabilità a carico del ricorrente della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991. In tal senso si è tenuto conto della sistematicità del contributo conferito dall'indagato all'ideazione ed alla realizzazione delle peculiari metodologie criminose analiticamente descritte nell'ordinanza e volte ad assicurare in un significativo arco temporale il controllo sullo specifico settore economico interessato dall'azione del clan, arco temporale caratterizzato dal dominio incontrastato del gruppo Zagaria nonchè si è valutato il numero significativo di appalti aggiudicati con tali modalità nonché l'esistenza di pregressi rapporti personali dell'indagato con gli Zagaria. Ciò vale, nella prospettiva del giudizio di rinvio, a colmare il vuoto di motivazione che era stato accertato dalla Cassazione sul punto, in relazione alla consapevolezza da parte del ricorrente della finalizzazione delle condotte poste in essere provvisoriamente descritte nei capi 3) e 5) ad agevolare l'attività del sodalizio criminale.
3.3. Quanto, infine, alle esigenze cautelari di cui al secondo motivo di 6 LU ' ricorso, ritenute meritevoli di tutela attraverso la misura della custodia in carcere, si è fatto, ragionevolmente, riferimento alle modalità delle condotte criminose ascritte sintomatiche di una pericolosità dell'indagato e dimostrative del suo evidente inserimento nel contesto criminale di riferimento, tuttora operativo. Del resto sul punto non può che ribadirsi, il costante orientamento affermato da questa Corte di legittimità in tema di esigenze cautelari connesse al reato di associazione a delinquere di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis cod. pen., in base al quale < In tema di revoca della custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis), l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. pone una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione. Ne deriva che la prova contraria, costituita dall'acquisizione di elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari, si risolve nella ricerca di quei fatti che rendono impossibile (e perciò stesso in assoluto e in astratto oggettivamente dimostrabile) che il soggetto possa continuare a fornire il suo contributo all'organizzazione per conto della quale ha operato, con la conseguenza che, ove non sia dimostrato che detti eventi risolutivi si sono verificati, persiste la presunzione di pericolosità>> (sez. 2 n. 305 del 15/12/2006, Rv. 235367; sez. 6 n. 46060 del 14/11/2008, Rv. 242041). Ora, il Tribunale, pur non ricorrendo a tale presunzione di pericolosità del soggetto indagato del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., ha evidenziato tutti quegli elementi di fatto in forza dei quali altre misure meno afflittive non precluderebbero all'indagato di mantenere i suoi legami con la criminalità, rivelandosi di fatto inidonee allo scopo.
4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che respinge il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui il ricorrente si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 7 Ren bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deliberato in camera di consiglio, il 1.12.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. RobertoDe Carrelliria Carrelli Palombi di Montrone dott. Antonio Esposito DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 11 DIC. 2015 IL CANCELLIERE DI E R LA IA P U E S T R O N E O C 8