Sentenza 16 maggio 2002
Massime • 2
In materia di estradizione, l'omesso avviso ad uno dei difensori dell'estradando del compimento degli atti di cui all'art. 703 cod. proc. pen. determina la nullità della relativa udienza; nullità peraltro sanabile quando l'attuazione del diritto di difesa sia, comunque, garantita dall'avviso all'altro difensore, nonché quando sussista da parte dell'estradando espressa rinuncia ad eccepire detta nullità.
In materia di estradizione, ai fini del principio della doppia incriminazione (art. 13 cod. pen.)non rilevano le eventuali condizioni di procedibilità ne' le eventuali cause di estinzione del reato maturate secondo la legislazione dello Stato richiesto, rilevando unicamente, a tal fine, la conformità del fatto ad una fattispecie astratta che sia prevista come reato da entrambi gli ordinamenti. Ne consegue che l'art. VIII del Trattato tra Italia e Stati Uniti d'America, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, per il quale l'estradizione non è consentita "nel caso in cui l'azione penale o l'esecuzione della pena sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente", deve essere necessariamente inteso nel senso che non viene riconosciuta rilevanza all'eventuale prescrizione del reato secondo le leggi dello Stato richiesto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2002, n. 24717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24717 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 16/05/2002
1. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ Consigliere N. 1575
3. Dott. NICOLA MILO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE Consigliere N. 2794/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da TT CA
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia in data 17.10.2000, che dichiarava sussistere le condizioni per la sua estradizione negli Stati Uniti di America
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Palombarini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'evasione fiscale e per il rigetto del ricorso nel resto;
uditi i difensori Avv.ti Francesco Caroleo Grimaldi e Giorgio Casoli, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza in data 17.10.2000 la Corte d'Appello di Perugia dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento delle richieste di estradizione del cittadino italiano TT CA negli Stati Uniti d'America, inoltrate nel Delaware per diversi reati nelle richieste descritti. La Corte disattendeva le eccezioni di nullità sollevate dalla difesa dell'estradando; riteneva sussistente per tutti gli addebiti (ad eccezione di quello di falso giuramento di cui alla richiesta del Delaware, che veniva rigettata sul punto) il requisito della doppia incriminabilità; escludeva che fossero decorsi i termini di prescrizione dei reati e che le richieste di estradizione fossero state determinate da intento persecutorio. Ricorre l'estradando a mezzo dei propri difensori, con articolati motivi di impugnazione appresso sintetizzati nell'ordine nel quale sono esposti nel ricorso. I motivi sono ulteriormente sviluppati in alcune memorie difensive depositate successivamente. I motivi di cui ai nn.
5-6 riguardano la richiesta del Delaware. I restanti motivi sono riferibili ad entrambe le richieste.
1. Nullità dell'intero procedimento in dipendenza della nullità della richiesta del P.G.: avendo la Corte di Cassazione annullato, con sentenza in data 4.1.2000, il provvedimento di convalida dell'arresto e l'ordinanza applicativa di misura cautelare nei suoi confronti, sarebbe stato necessario "procedere ad una nuova udienza di convalida o quanto meno agli accertamenti previsti dall'art. 703 c. 2 c.p.p.". Sarebbero pertanto nulli tutti gli atti conseguenti.
2. Violazione dell'art. 10 del Trattato tra Italia e Stati Uniti d'America ratificato con L. 26.5.1984 n. 225. La documentazione allegata alla richiesta sarebbe "carente, insufficiente ed inadeguata" rispetto alla previsione normativa.
Particolarmente lacunosa e frammentaria sarebbe la documentazione riguardante la normativa sulla prescrizione.
3. Violazione dell'art. 8 del Trattato. Sarebbe decorso per la maggior parte dei reati il termine massimo di prescrizione, pur tenendo conto della proroga di tre anni connessa alla richiesta di assistenza estera. La richiesta evidenzia, è vero, che secondo la legislazione dello Stato richiedente non è applicabile nessuna prescrizione quando una persona fugga dalla giustizia;
ma non sarebbe questo il caso dell'estradando, che lasciò gli Stati Uniti il 26.12.1996, quando non era stata formalizzata nei suoi confronti alcuna accusa da parte dello Stato della California. Non si potrebbe parimenti affermare che gli intendesse sottrarsi alla giustizia del Delaware, atteso che in quello Stato egli aveva fatto ritorno spontaneamente per il processo a suo carico.
4. Violazione dell'art. 2 del Trattato in relazione al principio della doppia incriminazione e dell'art. 8: diversi tra i fatti ascritti al TT non sarebbero previsti come reato dalla legge italiana e sarebbero comunque coperti da prescrizione. 4/1. Capi da 2 a 5 (frode azionaria). A differenza di quanto ritenuto dal P.G., la condotta ascritta al Parietti, consistente nell'omessa trasmissione alla S.F.C. (organo di controllo dei mercati finanziari americani) di informazioni su fatti societari, non integrerebbe gli estremi del reato di cui all'art. 2628 c.c., che si consuma con la diffusione di false notizie atte ad influire sul corso di titolo azionari. Il fatto, commesso il 1^ novembre 1990, si sarebbe comunque prescritto al massimo il 1^ novembre 1998, non essendo stato ancora formulato l'atto di accusa.
4/2. Capi da 6 a 18 (falsi rapporti alla S.F.C.). secondo il P.G. la condotta sarebbe inquadrabile nel reato di falso in atto pubblico o in scrittura privata, o nella mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice;
ma l'equiparazione sarebbe del tutto arbitraria, trattandosi semmai di violazione dell'obbligo di fornire determinate informazioni all'organo di controllo. Anche in questo caso sarebbe maturata la prescrizione, essendo stato l'atto di accusa presentato il 12.11.1998.
4/3. Capi da 19 a 32 (falsificazione di registri e di documentazione aziendale). Il fatto non rientrerebbe nella previsione di alcuna delle norme contenute nel titolo 11^ del quinto libro del codice civile, non afferendo ne' al bilancio, ne' a comunicazioni sociali in genere. Eventuali reati ipotizzabili sarebbero comunque prescritti. 4/4. Cosiddetto riciclaggio. Ad onta dell'identità del "nomen iuris", la condotta attribuita al TT non avrebbe nulla a che vedere con l'art. 648 bis c.p. e neppure con l'art. 648 ter c.p., che presuppongono la provenienza da reato dei fondi in possesso dell'agente; mentre questa non risulta neppure ipotizzata nella contestazione. L'atto di accusa sarebbe stato presentato oltre lo spirare del termine massimo per la maturazione della prescrizione. 4/5. False dichiarazioni a revisori contabili. La contestazione, tanto generica da non consentire neppure l'individuazione della falsità ipotizzata, non troverebbe corrispondenza in nessuna norma penale italiana. Sarebbe comunque maturata la prescrizione. 4/6. Evasione fiscale (capi 54-55). La contestazione non consente di stabilire se siano state superate le soglie di punibilità previste ora in Italia dal d.l.vo n. 74/2000, riferendosi all'importo cumulativo di due annualità e non chiarendo se l'importo evaso superi il 10% del dichiarato.
5. Nullità dell'udienza dedicata agli accertamenti di cui all'art.703 c.p.p. da parte del P.G. Non è stato, infatti, dato avviso ad uno dei difensori dell'estradando (avv. Caroleo Grimaldi); ne' la nullità potrebbe ritenersi sanata per il fatto che il TT abbia dichiarato di volersi avvalere del ministero del predetto legale solo nell'eventuale prosieguo del procedimento di estradizione, poiché tale dichiarazione sarebbe stata influenzata dalla "naturale pressione psicologica di cui era vittima il TT" nella sua condizione di estradando.
6. Violazione dell'art. 10 del Trattato. I documenti richiesti dalla Convenzione non avrebbero potuto essere sostituiti da un "affidavit", e cioè da una dichiarazione giurata del pubblico ministero. Non sono, poi, stati allegati i testi normativi relativi alla prescrizione. Il reato di "falsificazione di evidenze fisiche" (e cioè di prove documentali) non troverebbe un corrispondente nella nostra legislazione.
La sentenza sarebbe stata pronunciata senza la valutazione dell'effettiva consistenza delle accuse e sarebbe comunque in contrasto con la giurisprudenza italiana in tema di artt. 485 e 489 c.p. Il TT inoltre, pur riconosciuto colpevole da una giuria,
non sarebbe stato a tutt'oggi condannato;
donde l'esigenza della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.
7. Illegittimità costituzionale della L. 26.5.1984 n. 225 nella parte in cui ha dato esecuzione all'art. 8 del Trattato di estradizione. Ove tale norma venga interpretata nel senso che ai fini della prescrizione si considera soltanto la legislazione dello Stato richiedente (laddove sarebbe invece implicito l'obbligo di considerare anche quella dello Stato richiesto, dato che la prescrizione costituisce un presupposto della punibilità del fatto), essa si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 111 della Costituzione.
8. Violazione dell'art. 698 c. 1 c.p.p. per sussistenza del "fumus persecutionis". L'intento persecutorio sarebbe desumibile dal tentativo di estradare il TT in Francia, onde l'impossibilità di estradizione diretta dall'Italia per difetto di reciprocità (la Francia non consente l'estradizione dei propri cittadini) e dalla illegittima privazione della libertà personale subita dal TT nel Delaware, ove si era recato per essere sottoposto a giudizio. Il tentativo di estradizione in Francia, in violazione degli impegni assunti con l'Italia, farebbe inoltre venir meno l'efficacia del Trattato in base al principio per cui "inademplenti non est adimplendum", recepito dalla Convenzione di Vienna del 23.5.1969. 9. Violazione dell'art. 13 (rectius art. 14) del Trattato. Poiché il TT è sottoposto a diversi procedimenti penali in Italia, la Corte d'Appello di Perugia avrebbe dovuto disporre il rinvio della consegna fino alla conclusione di tali procedimenti. 10. Violazione dell'art. 19 c.p.p.. Anche a prescindere dal fatto che la riunione è prevista soltanto per i processi e non anche per i procedimenti, essa sarebbe stata adottata senza alcun provvedimento formale e senza la preventiva audizione delle parti. Sono infondate le eccezioni di nullità del procedimento sollevate dal ricorrente con i motivi di cui ai nn. 1 e 5.
La sentenza di questa Corte in data 4.1.2000, richiamata nel ricorso, ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione relativamente al pericolo di fuga, l'ordinanza impositiva di misura cautelare adottata dopo l'arresto del TT da parte della polizia giudiziaria. Dopo l'esecuzione della misura si era provveduto all'identificazione del TT e al suo interpello al fine di raccoglierne l'eventuale consenso all'estradizione. L'annullamento della misura non comporta, ad ogni evidenza, la nullità degli atti previsti dall'art. 717 c. 1 c.p.p., che sono del tutto indipendenti dalla sua adozione e non sono condizionati da essa. Non si vede, d'altronde, per quali ragioni di diritto il TT avrebbe dovuto, dopo l'annullamento della misura cautelare, essere nuovamente identificato e interpellato circa l'eventuale consenso all'estradizione; e tanto meno da quale interesse sia sorretta l'eccezione, atteso che sulla sostanza di tali atti non viene sollevata questione di sorta.
La nullità derivante dall'omessa comunicazione dell'avviso di cui all'art. 703 c. 2 c.p.p. (in relazione alla richiesta proveniente dallo stato di Delaware) deve invece ritenersi in astratto sussistente: la sentenza della Corte d'Appello citata, per sostenere la tesi contraria, una giurisprudenza risalente nel tempo ed ormai superata dall'affermazione del principio per cui l'avviso spetta, a pena di nullità, ad entrambi i difensori dell'imputato (cf., con riferimento alla richiesta di riesame, SS.UU. 27.6.2001, Di Sarno). Si tratta, peraltro, di nullità non insanabile, atteso che il diritto di difesa è stato comunque garantito dall'avviso all'altro difensore;
e da ritenersi sanata, nel caso, dall'espressa rinuncia ad eccepirla da parte dell'estradando. In tal senso, invero, deve essere inequivocamente interpretata la dichiarazione del TT per cui la nomina del secondo difensore si doveva considerare efficace solo in relazione alle fasi successive del procedimento di estradizione;
ne' si vede ragione per cui tale dichiarazione si debba ritenere viziata o inefficace.
Diversi rilievi riguardano la prescrizione dei reati indicati nella richiesta di estradizione. Sostiene, in sintesi, il ricorrente che l'art. 8 del Trattato si dovrebbe interpretare nel senso che l'estradizione non può essere concessa sia nel caso in cui esso sia prescritto secondo le leggi dello Stato richiedente, sia nel caso in cui esso sia prescritto secondo le leggi dello Stati italiano;
che la norma, ove diversamente interpretata, presenterebbe connotati di incostituzionalità; che, in ogni caso, sarebbe maturata la prescrizione di gran parte dei reati anche secondo la legislazione dello stato richiedente.
Tali rilievi non appaiono condivisibili. L'art. 8 del Trattato non può essere per alcuna ragione interpretato nel senso sostenuto dal ricorrente, stante la assoluta inequivocità del testo. Esso, invero, non consente l'estradizione nel caso in cui "l'azione penale o l'esecuzione della pena sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente"; e ciò significa necessariamente che non viene riconosciuta rilevanza all'eventuale prescrizione del reato secondo le leggi dello Stato richiesto. La prescrizione, d'altronde, non è (al contrario di quanto mostra di ritenere il ricorrente) assimilabile ad una causa di non punibilità del reato, e cioè ad un elemento in presenza del quale viene meno l'antigiuridicità del fatto: questa resta intatta nonostante il decorso del tempo, per effetto del quale viene meno soltanto la possibilità concreta dell'irrogazione di una sanzione penale. Sulla cosiddetta doppia incriminabilità non influiscono ne' le condizioni di procedibilità, ne' le eventuali cause di estinzione del reato maturate secondo la legislazione dello Stato richiesto, rilevando unicamente la conformità del fatto ad una fattispecie astratta che sia prevista come reato da entrambi gli ordinamenti. Non ha pregio, pertanto, e deve dichiararsi manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, poiché la norma pattizia recepita dalla legge di ratifica non incide ne' sul principio di eguaglianza, ne' sui diritti della difesa, ne' sotto alcuno degli altri profili genericamente indicati nel ricorso. Tanto premesso, si deve rilevare che la prescrizione, a quanto desumibile dalla documentazione degli atti (sufficiente ai fini della decisione, nonostante l'evasione solo parziale delle richieste di integrazione di questa Corte), non può ritenersi maturata per alcuno dei reati contestati. Secondo la legislazione degli Stati richiedenti, invero, gli stessi si prescrivono nel termine di cinque anni;
ma la prescrizione viene interrotta per un periodo massimo di tre anni nel caso in cui si sia resa necessaria una richiesta di collaborazione internazionale e viene interrotta a tempo indefinito nel caso di fuga da parte dell'accusato. Nella fattispecie, le richieste di collaborazione risultano essere state numerose ed essere state inoltrate a far tempo dal 1^ marzo 1995, e cioè entro il termine di cinque anni dalla data di consumazione dei reati;
e la prescrizione è stata ulteriormente interrotta per effetto dell'allontanamento del TT dal territorio degli Stati Uniti d'America, avvenuto nel dicembre del 1996. Non rileva che 'allontanamento abbia preceduto, in alcuni casi, la formulazione dell'atto di accusa, trattandosi di reati commessi in precedenza e dovendo l'allontanamento ritenersi di conseguenza finalizzato all'elusione delle loro conseguenze;
e neppure rileva il fatto che la legislazione dello Stato richiedente non preveda, a differenza di quella italiana, un termine massimo per la prescrizione indipendentemente dall'esistenza di cause interruttive, trattandosi di circostanza influente eventualmente sulla perseguibilità del reato in concreto e non sulla antigiuridicità del fatto. Gli altri rilievi sull'art. 10 del Trattato, relativi alla pretesa insufficienza della documentazione trasmessa, non possono essere presi in considerazione, stante la loro genericità. La richiesta contiene, comunque, una precisa e dettagliata esposizione dei fatti ascritti al TT, la indicazione delle fonti di prova e quella delle norme che si assumono violate. È il caso di ricordare, ad ogni buon fine, che come è già affermato da questa Corte (Sez. 6^, 24.6.1993, Morales Velasquez) l'eventuale incompletezza dei documenti allegati a sostegno della domanda potrà comportare, ove necessario, una richiesta di integrazione allo Stato interessato;
ma non determina alcuna nullità del procedimento, non prevista ne' dall'art. 700 c.p.p. (che vieta l'estradizione nel solo caso in cui alla domanda non sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna), ne' da altra norma.
I rilievi relativi al presupposto della cosiddetta doppia incriminabilità investono pressoché tutti i reati contestati al TT. Nulla viene dedotto soltanto in relazione al reato associativo di cui al capo n. 1, che trova pacificamente il suo corrispondente nell'art. 416 c.p. Le omesse informative alla S.E.C. di cui ai capi 2-5 possono rientrare nella previsione dell'abrogato art. 2623 n. 3 c.c., che trova corrispondenza nel vigente art. 2621 c. 1 c.c. e nel vigente art. 2622 c. 1 c.c., introdotti dal d.l.vo 11.4.2002 n. 61. L'omissione di informazioni obbligatorie all'organo di controllo si traduce infatti in un impedimento al controllo della gestione sociale da parte dei soci;
ed è ora espressamente equiparata dalle norme citate all'esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero. Non rileva sulla doppia incriminabilità il fatto che il reato di cui all'art. 2622 c. 1 c.c. sia perseguibile a querela, unicamente importando che la condotta contestata sia prevista come reato da entrambi gli ordinamenti.
Alle stesse previsioni dell'ordinamento giuridico italiano si possono ricondurre i reati di cui ai capi nn. 6-18, come riconosce in sostanza lo stesso ricorrente. Le false comunicazioni all'organo di controllo debbono, invero, essere considerate a tutti gli effetti come comunicazioni dirette ai soci e al pubblico, nel cui interesse è previsto il controllo da parte di un organo statale. La falsificazione di registri e di documentazione aziendale è riconducibile alla previsione astratta degli artt. 485 e 490 c.p.; e potrebbe inoltre, ove considerata come propedeutica all'evasione fiscale, rientrare nella previsione del d.l.vo 10.3.2000 n. 74, che ha sostituito il d.l. 10.7.1982 n. 429. Non trova invece riscontro nella legislazione italiana l'addebito di "riciclaggio" di cui ai capi nn. 42-53, consistente secondo la contestazione nello spostamento di fondi tra diversi Stati dell'Unione o dall'estero. Per potersi configurare il reato di cui all'art. 648 bis o quello di cui all'art. 648 ter c.p., occorrerebbe fosse provata la provenienza da delitto dei fondi in questione;
ma tale provenienza non viene neppure dedotta nella richiesta. Sul punto deve, pertanto, essere accolto il ricorso del TT;
e deve essere dichiarata l'insussistenza delle condizioni dell'estradizione. Le false dichiarazioni rese a revisori contabili rientrano attualmente nella previsione specifica dell'art. 2625 c.c., nel testo introdotto dal d.l.vo n. 61/2002, il cui secondo comma prevede la pena della reclusione fino ad un anno;
ed era riconducibile in passato la previsione dell'art. 2621 n. 1 c.c. previgente, rientrando tali dichiarazioni nell'ampia, nozione di comunicazioni sociali in quanto dirette a consentire o ad agevolare il controllo della gestione sociale da parte dei soci e del pubblico in genere. Per quanto attiene all'evasione fiscale (capi 54-55), sostiene la difesa del ricorrente che, sulla scorta dell'esito delle informazioni integrative richieste da questa Corte, non risulterebbero raggiunte le soglie di punibilità introdotte dal d.l.vo. n. 74/2000. Tale conclusione muove, peraltro, da premesse non condivisibili. Innanzitutto, per l'individuazione in concreto delle soglie di punibilità occorre far riferimento all'art. 3 e non all'art. 4 del decreto, poiché l'evasione sarebbe stata consumata mediante l'esposizione di dati non corrispondenti al vero nelle scritture contabili. Per stabilire se tali soglie siano applicabili al caso, riguardando esse fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge, occorre inoltre far riferimento non già al rapporto di cambio tra dollaro e lira esistente all'epoca dei fatti, bensì a quello corrente all'epoca di entrata in vigore della legge (oltre duemila lire per dollaro). L'applicazione dell'art. 2 c. 3 c.p. comporta invero l'applicazione della norma più favorevole al reo, e quindi la rilevanza delle soglie di punibilità più elevate introdotte dal citato decreto legislativo;
ma per la determinazione di queste soglie, allorché come nel caso l'evasione debba essere espressa in valuta estera, non si deve far riferimento a rapporti di cambio precedenti, non potendo il favor rei comportare una sorta di retroattività che riguardi non soltanto l'applicazione della legge più favorevole, ma anche del fatto più favorevole all'imputato (non pare possa essere posto in dubbio che i rapporti di cambio siano elementi del fatto) non assimilabili come tali a norme di legge sopravvenute). Sul punto il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Il reato di "falsificazione di evidenze fisiche" di cui alla richiesta dello Stato del Delaware trova il suo corrispondente nel reato di cui all'art. 485 c.p., ove si ritenga che nella falsità abbia concorso il TT, ovvero in quello di cui all'art. 489 c.p., ove si ritenga che egli si sia avvalso di documenti già
contraffatti od alterati senza la sua partecipazione neppure sotto il profilo morale. Non può farsi questione di gravi indizi di colpevolezza, poiché il TT risulta essere stato già dichiarato colpevole da una giuria, anche se la pena non è stata ancora determinata. Anche sul punto la documentazione è sufficiente;
e risulta comunque integrata dalla affidavit del pubblico ministero, cui non può disconoscersi valore documentale, trattandosi di dichiarazione giurata proveniente da un pubblico ufficiale. Il fumus persecutionis non può essere desunto da singoli atti ipoteticamente illegittimi o da mere intenzioni attribuite allo Stato richiedente;
ne' si vede motivo di ritenere il pericolo di trattamenti discriminatori per ragioni inerenti alla persona del TT.
La pendenza di procedimenti penali in Italia non è prevista dalla legge come causa ostativa dell'estradizione ma può unicamente, a descrizione del Ministro della Giustizia, legittimare la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 709 c.p.p. I provvedimenti di separazione e di riunione sono inoppugnabili;
ne' si vede, comunque, da quale interesse siano sorretti i rilievi del ricorrente sul punto.
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere accolto limitatamente al fatto qualificato nella richiesta come "riciclaggio"; e deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alle imputazioni di cui al n. 6 della requisitoria del P.G. presso la Corte d'Appello di Perugia in data 10.1.2000 (episodi di "riciclaggio internazionale"); dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale e rigetta nel resto il ricorso;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, nella udienza, il 16 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002