Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2002, n. 24717
CASS
Sentenza 16 maggio 2002

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In materia di estradizione, l'omesso avviso ad uno dei difensori dell'estradando del compimento degli atti di cui all'art. 703 cod. proc. pen. determina la nullità della relativa udienza; nullità peraltro sanabile quando l'attuazione del diritto di difesa sia, comunque, garantita dall'avviso all'altro difensore, nonché quando sussista da parte dell'estradando espressa rinuncia ad eccepire detta nullità.

In materia di estradizione, ai fini del principio della doppia incriminazione (art. 13 cod. pen.)non rilevano le eventuali condizioni di procedibilità ne' le eventuali cause di estinzione del reato maturate secondo la legislazione dello Stato richiesto, rilevando unicamente, a tal fine, la conformità del fatto ad una fattispecie astratta che sia prevista come reato da entrambi gli ordinamenti. Ne consegue che l'art. VIII del Trattato tra Italia e Stati Uniti d'America, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, per il quale l'estradizione non è consentita "nel caso in cui l'azione penale o l'esecuzione della pena sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente", deve essere necessariamente inteso nel senso che non viene riconosciuta rilevanza all'eventuale prescrizione del reato secondo le leggi dello Stato richiesto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2002, n. 24717
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24717
    Data del deposito : 16 maggio 2002

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