Sentenza 2 febbraio 2006
Massime • 1
Le misure patrimoniali di prevenzione del sequestro e della confisca, previste nei confronti delle persone indiziate di appartenenza ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, sono applicabili anche ai soggetti pericolosi ai sensi dell'art. 1 legge n. 1423 del 1956, poichè il rinvio di cui all'art. 19, comma primo, legge n. 152 del 1975 non ha carattere materiale o recettizio, ma formale, nel senso che, in difetto di un'espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto-fonte, in sostituzione, modificazione o integrazione di quelle originarie, e non limitato alle sole misure di carattere personale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2006, n. 15038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15038 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 02/02/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 395
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 026058/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA ME, N. il 14/12/1947;
avverso DECRETO del 30/05/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA ANTONIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre GA ME avverso il decreto emesso il 30/05/2005 dalla Corte di Appello di Milano, confermativo dell'analogo provvedimento in data 14/11/2003 del Tribunale della stessa città, che ha applicato nei confronti del predetto Fatiga la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di alcuni beni, in parte intestati a lui e in parte a suoi familiari.
La Corte di Appello, premesso:
che con decreto 29/06/2001, confermato nei gradi successivi, al predetto era stata applicata la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per il periodo di anni 3;
che, in data 11 e 14/02/2003, quando era ancora in corso di esecuzione la suddetta misura, il Tribunale di Milano aveva disposto il sequestro di alcuni beni ritenuti di pertinenza del Fatiga, ha osservato:
1) che doveva mantenersi ferma la misura patrimoniale della confisca dei beni sequestrati, una volta emerso che i medesimi erano stati acquisiti con proventi sicuramente provenienti dalle illecite attività esercitate dal Fatiga, ivi compresi quelli formalmente intestati a terzi, dei quali egli aveva la piena disponibilità, data la evidente sproporzione tra redditi dichiarati e il valore del patrimonio a lui facente capo;
2) che il giudizio di perdurante pericolosità - formulato in ragione della acquisizione di elementi da cui era emerso che il sunnominato era stato condannato per tentata estorsione e diverse volte sottoposto a procedimento penale per traffico di stupefacenti, attività dipanatasi per un lungo arco temporale, e in ragione della emersione di sufficienti indizi, aventi forte valenza persuasiva, tali da far ritenere che egli era ampiamente coinvolto nella suindicata attività criminosa, anche in termini di contiguità con associazioni per delinquere finalizzate al narcotraffico su vasta scala, a nulla rilevando che lo stesso, dopo essere stato rinviato a giudizio, fosse stato assolto dal relativo reato associativo - comportava la conferma della suddetta misura patrimoniale. Lamenta il ricorrente violazione ed erronea applicazione di legge, oltre che carenza motivazionale, in ordine alla conferma della misura patrimoniale applicata dal tribunale, sotto il profilo che, poiché il medesimo era stato assolto con ampia formula dal reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, la norma di cui alla L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 14, richiamata dalla Corte di appello e facente riferimento alla L. 31 maggio 1965, n. 575, non poteva essere a lui applicata, dal momento che, ai fini della irrogazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, si doveva necessariamente ravvisare la sussistenza di circostanze specifiche e concrete, nella specie del tutto insussistenti, tali da far ritenere "l'appartenenza" ad una associazione finalizzata al narcotraffico, non essendo certo sufficiente la semplice "contiguità" a tale consorteria, come illegittimamente ritenuto dai giudici di merito.
Assume inoltre il ricorrente che la disposizione contenuta nella L. n. 152 del 1975, art. 19 che, secondo la Corte territoriale, consente in ogni caso l'applicazione della misura patrimoniale anche nei di lui confronti in quanto rientrante fra i soggetti indicati alla L. n. 1423 del 1956, art. 1, n. 1 e 2, non sarebbe invocabile nella fattispecie, in quanto riguarderebbe esclusivamente le misure di prevenzione personali e non anche quelle patrimoniali. Il ricorso è destituito di fondamento e va, pertanto, respinto. Va innanzitutto premesso che, una volta divenuta esecutiva e posta in esecuzione la misura personale, quella patrimoniale, concernenti beni ritenuti di pertinenza del sottoposto o a lui riferibili, sono considerati dalla legge pericolosi per se stessi, in quanto possibile strumento di sviluppo dell'attività criminosa, per cui non è possibile eccepire a posteriori l'inesistenza, pregressa o anche sopravvenuta, di pericolosità sociale del sottoposto al fine di evitare l'applicazione successiva delle misure patrimoniali. È infatti principio ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte in tema di misure di prevenzione che l'eventuale venir meno, per eventi successivi, dell'accertata pericolosità sociale del prevenuto, non può avere influenza alcuna in ordine alla confisca del patrimonio a lui riconducibile e ritenuto il frutto o il reimpiego delle sue attività illecite. Ciò, in quanto la misura predetta, pur essendo applicata, per scelta del legislatore, nel procedimento di prevenzione, "non ha natura di provvedimento di prevenzione", ma costituisce una sanzione amministrativa diretta a sottrarre in via definitiva i beni di provenienza illecita alla disponibilità dell'indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, ed equiparabile, quanto al contenuto ed agli effetti, alla misura di sicurezza prevista dall'art. 240 c.p., comma 2. La "ratio" della confisca, invero, comprende ed eccede quella delle misure di prevenzione in senso proprio, mirando a sottrarre definitivamente i beni di provenienza illecita al circuito economico di origine, per inserirli in un altro esente da condizionamenti criminali, e dunque si proietta al di là dell'esigenza di prevenzione nei confronti di determinate persone pericolose per sorreggere la misura stessa anche oltre il perdurare della pericolosità del soggetto al cui patrimonio è applicata (v., per tutte, Cass., Sez. Un., sent. n. 18 del 3/07/1996, P.G. c/ Simonelli, rv 205262). Ciò premesso, va precisato che, per potere applicare le misure di prevenzione, anche patrimoniali, di cui alla L. 31/05/1965, n. 575, non sono affatto necessarie prove inconfutabili in ordine alla appartenenza ad una associazione criminosa dedita allo spaccio, come ha affermato il ricorrente, ma sono sufficienti dei semplici indizi, anche non gravi, sintomatici dell'inserimento in tale associazione e della abituale dedizione a traffici delittuosi.
Gli indizi utilizzabili per formulare un giudizio di pericolosità ben possono essere ricavati anche dalla esistenza di certi elementi o di indicazioni, più o meno concrete e circostanziate, che rendano fondato il sospetto che determinati soggetti siano abitualmente dediti a traffici illeciti, da cui traggano dei guadagni di un certo rilievo. Nella specie tali elementi, aventi chiaramente valenza di indizi, risultano dalle vicende giudiziarie nelle quali è stato coinvolto il Fatiga, a prescindere dall'esito, più o meno favorevole, di esse, attraverso cui i giudici di merito, con procedimento argomentativo esente da vizi logici, sono pervenuti alla conclusione che il predetto, anche se non raggiunto da prove che fosse organicamente inserito in una organizzazione criminale operante nel campo del narcotraffico, era certamente non estraneo al tipo di attività da essa svolta o, quanto meno, ad essa contiguo, ossia "in affari" con la medesima, circostanza che può a ben ragione costituire la base per la adozione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca.
In ogni caso, il giudice della prevenzione è libero di apprezzare, ai fini del giudizio di pericolosità, qualsiasi elemento, ed anche quelli che, pur non raggiungendo la valenza dell'indizio, siano tali da giustificare anche il fondato sospetto che egli sia dedito a traffici illeciti da cui tragga più o meno lauti guadagni. Questa Corte ha reiteratamente stabilito che in materia di applicazione di misure di prevenzione il giudizio di pericolosità presuppone un'oggettiva valutazione di fatti sintomatici della condotta abituale e del tenore di vita del proposto, da accertare in modo tale da escludere valutazioni meramente soggettive da parte dell'autorità proponente, il cui giudizio può basarsi anche su elementi che giustifichino sospetti o presunzioni, purché obiettivamente accertati, come i precedenti penali, l'esistenza di recenti denunzie per gravi reati, il tenore di vita, l'abituale compagnia di pregiudicati e di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, ed altre manifestazioni oggettivamente contrastanti con la sicurezza pubblica, in modo che risulti esaminata globalmente l'intera personalità del soggetto come risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita, (v., fra le tante, Cass., Sez. 5^, sent n. 23041 del 20/03/2002, Ferrara ed altri;
Sez. 1^, sent. n. 8914 del 20/11/2000, Pagliarelli ecc.).
Corretta, quindi, sul piano della congruità del giudizio logico- giuridico, appare l'affermazione della Corte territoriale circa la esistenza di più che validi elementi per giustificare l'adozione della misura.
Per ciò che concerne la specifica doglianza relativa alla asserita non assimilabilità giuridica, ai fini della applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali, dell'inserimento in una associazione finalizzata al narcotraffico alla appartenenza alla categoria dei soggetti che sono abitualmente dediti a traffici illeciti o a quella delle persone che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose secondo quanto previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 1, n. 1 e 2, va rilevato che il coinvolgimento nel reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui alla L. 22 dicembre 1975, n. 685, art. 75 (ora D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74), richiamato dalla L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 14 ha, ai sensi della L. n. 22 maggio 1975, n. 152, art. 19 così come modificato dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, art. 13, la stessa valenza dell'appartenenza alle categorie sopra richiamate (v. Cass, Sez. 5^, sent. n. 12662 del 19/11/2003, Zippo;
Sez. 1^, sent. n. 1379 del 5/12/2002, Pellegrinetti;
Sez. 1^, sent. n. 8912 del 20/11/2000, Quarantino;
Sez. 5^, sent. n 38 del 12/01/1999, P.M. c/ Galasso e altri).
La completa equiparazione di cui sopra rende pertanto del tutto ininfluente qualsiasi indagine circa l'appartenenza o meno del soggetto ad una associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.
Nè può sostenersi, come fa il ricorrente, che il richiamo della L. n. 152 del 1975, art. 19, sia da intendere come fatto esclusivamente ai fini dell'applicazione delle misure di carattere personale e non per quelle di carattere patrimoniale. Invero, la citata L. n. 55 del 1990, art. 14, cui ha fatto riferimento la difesa del Fatiga per sostenere la suddetta tesi, lungi dal circoscrivere a quelle di carattere personale la possibilità di applicare le misure di prevenzione, ha invece inteso estendere la facoltà di applicare nei confronti dei soggetti indicati dalla legge, oltre alle misure personali, anche quelle patrimoniali. È pacifico, infatti, che il richiamo fatto dal citato art. 19, anche se precedente alla L. n. 55 del 1990 è di carattere formale e non meramente recettizio.
Questa Corte ha infatti reiteratamente affermato che "Le misure patrimoniali di prevenzione del sequestro e della confisca, previste nei confronti delle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, sono applicabili anche ai soggetti pericolosi ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 1, numeri 1, 2, 3 e 4. Ed invero il rinvio di cui alla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 19, comma 1, contenente norme a tutela dell'ordine pubblico, non ha carattere materiale o recettizio, ma è di ordine formale, nel senso che, in difetto di un'espressa esclusione o limitazione, deve ritenersi esteso a tutte le norme successivamente interpolate nell'atto-fonte, in sostituzione, modificazione o integrazione di quelle originarie". (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 226 del 21/01/1993, Calandro, rv 193247; Sez. 1^, sent. n. 6825 del 16/12/1996, Rinaldi, rv 207019; Sez. 1^, sent n. 5063 del 21/09/1999, Gangi, rv 214421 ecc.).
Per effetto di tale costante impostazione giurisprudenziale, pienamente condivisa da questo Collegio, devesi concludere che sussiste una completa equiparazione, sia in riferimento alle misure di prevenzione personali che in riferimento a quelle patrimoniali, tra soggetti pericolosi in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad esse assimilate, e soggetti pericolosi in quanto ritenuti abitualmente dediti a traffici delittuosi ovvero ad attività delittuose da cui traggono i mezzi di vita, risultando estesa ai secondi la disciplina comunque introdotta per i primi (in tal senso v. anche, da ultimo, Cass., Sez. 1^, sent n. 1379 del 5/12/2002, Pellegrinetti, rv 223263).
Del tutto infondata si appalesa quindi la contraria tesi del ricorrente, in quanto non rileva in alcun modo il fatto che la L. n. 152 del 1975, sia anteriore alla L. n. 55 del 1990. Quanto alla portata dell'inciso, contenuto nell'art. 14 di quest'ultima legge, che recita "salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge", appare evidente che, mediante lo stesso, il legislatore ha inteso semplicemente escludere l'applicabilità della medesima legge ai procedimenti ancora pendenti al momento della entrata in vigore di essa, e non ha affatto voluto "togliere effetto al richiamo totale dell'art. 19", come si è espresso il ricorrente.
Dalle considerazioni che precedono derivano il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2006