Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2005, n. 2019
CASS
Sentenza 27 ottobre 2005

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La disposizione dell'art. 108 comma primo cod. proc. pen., così come modificata dall'art. 5 della legge 6 marzo 2001 n. 60, nel prevedere che il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del provvedimento, nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono della difesa, ha riguardo esclusivamente alle situazioni che privano l'imputato del difensore in maniera stabile, ma non trova applicazione nel caso in cui il difensore d'ufficio sia chiamato a sostituire il collega temporaneamente assente.

Commentario1

  • 1Art. 357 - Nozione del pubblico ufficiale (1)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2005, n. 2019
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2019
Data del deposito : 27 ottobre 2005

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