Sentenza 27 ottobre 2005
Massime • 1
La disposizione dell'art. 108 comma primo cod. proc. pen., così come modificata dall'art. 5 della legge 6 marzo 2001 n. 60, nel prevedere che il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del provvedimento, nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono della difesa, ha riguardo esclusivamente alle situazioni che privano l'imputato del difensore in maniera stabile, ma non trova applicazione nel caso in cui il difensore d'ufficio sia chiamato a sostituire il collega temporaneamente assente.
Commentario • 1
- 1. Art. 357 - Nozione del pubblico ufficiale (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2005, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2005 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento