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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2026, n. 19927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19927 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: NO DR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/12/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Taranto udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 19 dicembre 2025, il Magistrato di sorveglianza di Taranto respingeva la richiesta, formulata nell’interesse di DR NO, sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, volta ad ottenere l’autorizzazione a recarsi, per ragioni inerenti alla sua attività lavorativa, nella Regione Basilicata, nonché un’estensione dell’orario di rientro presso la propria residenza alle ore 22,00. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del condannato, Avv. Giovanni Lamanna, denunciandone l’illegittimità per violazione di legge, in relazione agli artt. 111, comma 7 Cost. e 125, comma 3 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19927 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 28/04/2026 Deduce la Difesa come il provvedimento impugnato sia affetto da carenza assoluta di motivazione, avendo il Tribunale respinto la richiesta formulata dal condannato – peraltro già concessa per altre Regioni confinanti -, limitandosi a riportare la formula «visto, si rigetta», così incorrendo nel vizio di violazione di legge. 3. Il sostituto Procuratore generale, Simonetta Ciccarelli, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. In via preliminare, va ribadito che il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza decide sulle istanze incidenti sulle modalità di esecuzione della misura alternativa dell’affidamento in prova, ove incida sulla libertà personale del condannato, è ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, [...], Rv. 287623 - 01), ricomprendendosi in tale nozione anche la mancanza assoluta o l’apparenza della motivazione (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, [...], Rv. 224611-01), quale requisito imposto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e, per la magistratura di sorveglianza, dall’art. 69, comma 7, ord. pen. 3. Nel caso in esame, la richiesta del condannato di recarsi nella Regione Basilicata, con correlata istanza di ampliamento dell’orario di rientro, era fondata su ragioni di lavoro;
le medesime ragioni che, secondo quanto dedotto nel ricorso, avevano già giustificato analoghe autorizzazioni per spostamenti in altre regioni limitrofe a quella di residenza. A fronte di tali elementi, il Magistrato di sorveglianza si è limitato, con provvedimento manoscritto apposto in calce all’istanza, ad apporre la formula «visto, si rigetta», senza alcuna esplicitazione delle ragioni del diniego e senza alcun confronto con il contenuto della richiesta. Ne consegue che il provvedimento impugnato è affetto da violazione di legge per mancanza assoluta della motivazione, poiché la decisione si esaurisce in una mera statuizione di rigetto, del tutto inidonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e, dunque, riconducibile al paradigma della motivazione mancante. 4. S’impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Taranto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Taranto. Così è deciso, 28/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Simonetta Ciccarelli, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 19 dicembre 2025, il Magistrato di sorveglianza di Taranto respingeva la richiesta, formulata nell’interesse di DR NO, sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, volta ad ottenere l’autorizzazione a recarsi, per ragioni inerenti alla sua attività lavorativa, nella Regione Basilicata, nonché un’estensione dell’orario di rientro presso la propria residenza alle ore 22,00. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del condannato, Avv. Giovanni Lamanna, denunciandone l’illegittimità per violazione di legge, in relazione agli artt. 111, comma 7 Cost. e 125, comma 3 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19927 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 28/04/2026 Deduce la Difesa come il provvedimento impugnato sia affetto da carenza assoluta di motivazione, avendo il Tribunale respinto la richiesta formulata dal condannato – peraltro già concessa per altre Regioni confinanti -, limitandosi a riportare la formula «visto, si rigetta», così incorrendo nel vizio di violazione di legge. 3. Il sostituto Procuratore generale, Simonetta Ciccarelli, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. In via preliminare, va ribadito che il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza decide sulle istanze incidenti sulle modalità di esecuzione della misura alternativa dell’affidamento in prova, ove incida sulla libertà personale del condannato, è ricorribile per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, [...], Rv. 287623 - 01), ricomprendendosi in tale nozione anche la mancanza assoluta o l’apparenza della motivazione (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, [...], Rv. 224611-01), quale requisito imposto dall’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e, per la magistratura di sorveglianza, dall’art. 69, comma 7, ord. pen. 3. Nel caso in esame, la richiesta del condannato di recarsi nella Regione Basilicata, con correlata istanza di ampliamento dell’orario di rientro, era fondata su ragioni di lavoro;
le medesime ragioni che, secondo quanto dedotto nel ricorso, avevano già giustificato analoghe autorizzazioni per spostamenti in altre regioni limitrofe a quella di residenza. A fronte di tali elementi, il Magistrato di sorveglianza si è limitato, con provvedimento manoscritto apposto in calce all’istanza, ad apporre la formula «visto, si rigetta», senza alcuna esplicitazione delle ragioni del diniego e senza alcun confronto con il contenuto della richiesta. Ne consegue che il provvedimento impugnato è affetto da violazione di legge per mancanza assoluta della motivazione, poiché la decisione si esaurisce in una mera statuizione di rigetto, del tutto inidonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e, dunque, riconducibile al paradigma della motivazione mancante. 4. S’impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Taranto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Magistrato di sorveglianza di Taranto. Così è deciso, 28/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3