Sentenza 7 ottobre 2009
Massime • 1
Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia e non quello di abuso dei mezzi di correzione la consumazione da parte del genitore nei confronti del figlio minore di reiterati atti di violenza fisica e morale, anche qualora gli stessi possano ritenersi compatibili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore.
Commentari • 6
- 1. Il metodo educativo violento non scrimina i maltrattamenti: la Cassazione ribadisce il limite invalicabile dell’“animus corrigendi”Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 luglio 2025
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25518 del 10 luglio 2025, ha affermato che il ricorso sistematico alla violenza fisica o morale da parte di un genitore verso i figli minori integra il delitto di maltrattamenti, anche quando venga giustificato dall'intento educativo. L'“animus corrigendi” non scrimina le condotte aggressive reiterate e sopraffattorie. Il fatto La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 2025, aveva parzialmente riformato la condanna inflitta in primo grado a P.G., riconoscendole il beneficio della sospensione condizionale subordinata a percorsi di recupero e riducendo la pena, ma confermando l'affermazione di responsabilità per il reato di maltrattamenti …
Leggi di più… - 2. Bullismo tra ragazzini e limiti degli interventi correttiviAndreas Michael · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 3. Maltrattamenti: rischia il padre violento con la figlia "troppo occidentale"Accesso limitatoMichela Anna Guerra · https://www.altalex.com/ · 18 settembre 2019
- 4. Eccessi educativi? No, reati (Cass. 36832/2019)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 settembre 2019
Non può ritenersi lecito l'uso sistematico da parte del genitore di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del figlio minore, anche se sorretto da 'animus corrigendi' - integrando in tal caso il più grave reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di abuso dei mezzi di correzione. Nè tali comportamenti maltrattanti possono ritenersi compatibili e giustificabili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore CORTE DI CASSAZIONE SEZ. VI PENALE SENTENZA 2 settembre 2019, n.36832 Pres. Mogini – est. Calvanese Svolgimento del processo 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Torino riformava la …
Leggi di più… - 5. Il confine tra i reati culturali e l'obbligatorietà della legge penaleRedazione · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2018
Il principio di obbligatorietà della legge penale trova il suo fondamento generale nell'art. 54, comma 1 della Costituzione, secondo cui “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi”, e nell'art. 73, comma 3 della Costituzione, che prevede l'entrata in vigore delle leggi nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le stesse stabiliscano un termine diverso. Ugualmente l'art. 10, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale. Si è stabilito che l'obbligatorietà delle fonti di diritto ha in sè la capacità di vincolare i soggetti dell'ordinamento giuridico, del quale le norme da esse prodotte …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/10/2009, n. 48272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48272 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 07/10/2009
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - N. 1602
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 15108/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) E.F.A. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1616/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/01/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la penale responsabilità di E.F.A. per il delitto ex art. 572 c.p. (maltrattamenti in danno del figlio minore E.F.M.).
Propone ricorso per cassazione il prevenuto, deducendo che:
- la sua condotta, diretta comunque a finalità correttivo-educative, potrebbe, al limite, essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 571 c.p.;
- la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito è parziale e approssimativa, e inidonea a superare il livello del ragionevole dubbio sulla responsabilità del prevenuto. DIRITTO
Premesso che non sono proponibili in questa sede, in quanto attinenti a profili di merito, le censure inerenti alla valutazione del materiale probatorio, deve qui prendersi in considerazione la tesi del ricorrente secondo cui la sua condotta, pur estrinsecatasi in reiterati atti di violenza fisica e morale nei confronti del minore, aveva comunque finalità correttivo - educative (con conseguente riconducibilità del fatto, al più, alla fattispecie di cui all'art. 571 c.p.), in relazione anche alle consuetudini del Paese di provenienza ((OMISSIS)).
La tesi è infondata.
Giova al riguardo considerare che per il primato che il nostro ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti, le finalità di correzione - educazione del medesimo, che mirano in particolare a conseguire un risultato di armonico sviluppo della personalità, rendendola sensibile ai valori di pace, tolleranza, uguaglianza e solidale convivenza, non possono essere perseguite utilizzando un mezzo violento, che tali fini contraddice (Cass. 18.03.1996, Cambria;
07.03.2000, Palotti).
Nè diverso criterio interpretativo può evidentemente essere adottato in relazione alla particolare concezione socio-culturale di cui sia eventualmente portatore l'imputato, posto che in materia vengono in gioco valori fondamentali dell'ordinamento (consacrati nei principi di cui agli artt. 2, 3, 30 e 32 Cost.), che fanno parte del visibile e consolidato patrimonio etico - culturale della nazione e del contesto sovranazionale in cui la stessa è inserita e, come tali, non sono suscettibili di deroghe di carattere soggettivo e non possono essere oggetto, da parte di chi vive e opera nel nostro territorio ed è quindi soggetto alla legge penale italiana, di valida eccezione di ignoranza scusabile.
Il proposto ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2009