Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2011, n. 38211
CASS
Sentenza 7 luglio 2011

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In tema di reati sessuali nei confronti di minori, il mancato espletamento della perizia in ordine alla capacità a testimoniare non rende per ciò stesso inattendibile la testimonianza della persona offesa, giacché un tale accertamento, seppure utile laddove si tratti di minori di età assai ridotta, non è tuttavia un presupposto indispensabile per la valutazione dell'attendibilità, ove non emergano elementi patologici che possano far dubitare della predetta capacità.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2011, n. 38211
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38211
Data del deposito : 7 luglio 2011

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