Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/03/2001, n. 3856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3856 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
ee 6.2030 EPUBBLICA ITALIANA 0 3 8 5 6 0 1 OME DEL POPOLO ITALIANO A CO UPREMA DI CASS N Oggetto SEZI Tributaria INVIM Composta Agevolazion Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente CARBONE Dott. R.G.N. 7091/98 Cron. 8167 Dott. Enrico Consigliere ALTIERI Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud. 21/09/00 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZD AGRICOLA MADONNINA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso lo studio dell'avvocato D'ESPOSITO ALDO, difesa dall'avvocato PAVANELLO PIER ERMANNO, giusta procura in calce;
-- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro . domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, N 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
2000 " 1472
- controricorrente -
-1- avverso la sentenza n. 16/97 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 27/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'ESPOSITO, che haper chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo L'Azienda agricola Madonnina s.r.l. con dichiarazione Invim straordinaria ha denunciato un incremento di imponibile maturatosi tra il 15.3.1983 e il 31.10.1991 per un fondo agricolo del valore iniziale di lire 980.000.000 e finale di lire 1.180.000.000, ed ha chiesto la riduzione dell'imposta al 40% trattandosi di terreni destinati ad attività agricola e condotti direttamente dal proprietario. In data 17.3.1993 la società ha presentato due certificati SCAU dai quali è risultata l'iscrizione della società per gli anni dal 1985 al 1990 e dal 1991 al 1992.L'ufficio del registro, ritenendo mancante il requisito della continuità nella iscrizione, ha emesso avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta di lire 8.505.000. La società ha proposto ricorso, respinto sia in primo grado che in secondo grado. Avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale ha proposto ricorso per Cassazione la società deducendo tre motivi. L'Amministrazione Finanziaria ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con primo motivo la ricorrente ha dedotto insufficiente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) per avere il giudice di appello affermato l'obbligo della contribuente di dimostrare l'inesistenza della pretesa tributaria dell'ufficio. In particolare, a parere della ricorrente, l'ufficio non ha fornito né nell'atto impositivo, né successivamente in sede contenziosa alcuna dimostrazione del diritto erariale ad una imposta superiore a quella liquidata dalla società. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto erronea e falsa applicazione degli artt. 1 del d.l.n.13.9.91, convertito in Ln.363/91, e 25, comma 4, del d.p.r. n. 643/72, avendo il giudice di appello ritenuto che la riduzione d'imposta non spetta se l'attività agricola non viene esercitata per l'intero periodo direttamente e continuativamente dal proprietario. In ogni caso, ha sostenuto che le agevolazioni spettano per il periodo nel quale i presupposti per le agevolazioni si sono verificati. Con il terzo motivo la società ha dedotto l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 1, comma, del d.1.299/91 e dell'art. 25, comma 4, lett.b) del d.p.r. n. 643/72 per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione per disparità di trattamento tra proprietari di fabbricati strumentali cui viene riconosciuta l'esenzione Invim anche in presenza di un utilizzo non continuativo del bene nel Jo h decennio e società proprietarie di fondi agricoli alle quali viene negata in toto la riduzione dell'imposta in presenza di utilizzo non continuativo del bene. Ritiene la Corte che il primo motivo è destituito di fondamento poiché, vertendosi in tema di agevolazioni (riduzione di una imposta per terreni destinati ad attività agricola e condotti direttamente dal proprietario), l'onere della prova dei presupposti che legittimano l'agevolazione sussiste ovviamente in capo al soggetto che tale agevolazione richiede. Questa affermazione è la diretta conseguenza del principio contenuto nell'art. 2697 c.c., principio che trova applicazione anche nella materia tributaria. Nella specie, non è certo l'ufficio che deve dare la prova del suo diritto all'imposta intera, ma è certamente il contribuente che deve dare la prova del presupposto sul quale si fonda il preteso diritto alla agevolazione. Anche il secondo motivo è totalmente infondato poiché il chiaro tenore delle norme di cui nella specie si discute induce a ritenere che l'agevolazione spetta soltanto allorchè sussiste il requisito di una attività diretta e continuativa svolta dal proprietario per un decennio sul terreno, e che viceversa, in mancanza di tale requisito, l'imposta va pagata interamente. E' stato più volte ritenuto da questa Corte che la riduzione spetta solo per gli immobili che abbiano ricevuto la destinazione prevista nell'art. 25, comma 2 lett. d) del d.p.r. n. 643/72 per l'intero decennio di riferimento (cfr. Cass. sent. nn.9525/99, 9798/94, 8184/92). Nella sentenza impugnata si dà atto che la società ricorrente non ha presentato la documentazione per gli anni 1983 e 1984, per cui correttamente l'appello è stato rigettato per la ritenuta mancanza di documentazione idonea relativa al decennio sul quale l'imposta andava considerata. Il terzo motivo, relativo ad una pretesa incostituzionalità delle norme che prevedono un differente trattamento tra i fabbricati ed i terreni strumentali, è palesemente infondato poiché le situazioni di fatto considerate sono diverse tra loro e giustificano una disciplina non uniforme. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
in line 3,050,000 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, di cui lire 3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma il 21.9.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente Dr Giuseppe Dr. Vincenzo Carbone DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio, 16 MAR. 2001 Oggi E IL CANCELLIERE C1 N CORT O I Osvaldo Ascanio Z A A C A I R A 5 T . 6 U N 8 B 9 - I 1 E / B R N 4 . T / O L I 6 L 2 Z A . A . R A . R I B P T . A R S D I T E L G 1 T E E 3 D A 1 R I . S M A N N E D S E I A T N E S E