Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/05/2001, n. 7414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7414 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
C.C. 62239 E N IO Z A POPO R IST OME DE BLICA ITALIANA RE . G N N 7414/0 1 E 20 E R B IA R . . A L P . D R L D. A EL TA E P T D E U N SENSI TR E UPREMA DI CASSAZIONE IB S 1 E IA Oggetto TR 13 I TER A . N SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria A M Impostaregatio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 21294/98 Dott. Mario DELLI PRISCOLI Consigliere Cron.17067 Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA - Rel. Consigliere Ud. 15/02/01 ConsigliereDott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEIA, PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
VICO & C SPA;
- intimato avverso la sentenza n. 161/97 della Commissione . N tributaria regionale di ANCONA, depositata il 2001 20/10/97; -1- ken udita la relazione della causa svolta nella pubblica 281 udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato AIELLO, che si riporta al ricorso e insiste nel difetto di motivazione;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il bu rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1) In data 26.11.90, l'Ufficio del Registro di Tolentino notificava ai legali rappresentanti delle società Max F.LL CO s.n.c. e della CO e C. spa un avviso di liquidazione, per il recupero della imposta di registro e relative sanzioni a titolo di omessa registrazione di una cessione di azienda, come rilevato dalla Guardia di Finanza con verbale Gliin data 27.3.90. Ali interessati pagavano le somme richieste, indi con istanza 19.2.92 chiedevano il rimborso di quanto pagato, sostenendo che non si era trattato di cessione di azienda, bensì della vendita di merci, accompagnata da regolare fattura. Invero, l'azienda era stata ceduta con atto registrato il 18.6.90. L'istanza di autonomo rimborso veniva respinta dalla competente Inten- denza di Finanza. Proposto ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado, questo veniva accolto;
proponeva appello l'Ufficio del Registro e la Commissione Tributaria Regionale di Macerata lo respingeva, argomentando nel senso che dal sommario processo verbale di accertamento della Guardia di Finanza non era dato desumere elementi probatori circa l'avvenuta cessione di azienda;
che l'Inten- denza di Finanza aveva dato per scontata tale кли 3 cessione;
che nulla poteva desumersi dal comportamento dei legali rappresentanti delle società interessate, i quali avevano pagato quanto richiesto, ma avevano presentato poi istanza di rimborso. 2)- Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale propone ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, dedu- cendo unico, articolato motivo. La CO e C. spa non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 3) - Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero delle Finanze deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC, a sensi nonché violazione e falsa applicazione, dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 3, 15, 69 del TU sull'imposta di registro n. 131/86. La Commis- sione Tributaria Regionale ha ritenuto non provata la pregressa cessione di azienda, realizzata mediante la cessione delle merci separatamente dalla cessione dell'azienda propriamente detta, disattendendo la tesi dell'ufficio, il quale aveva posto in evidenza come la cessione delle merci per un rilevantissimo importo oltre lit. un miliardo- ки fosse solo nominale e dissimulasse la cessione dell'azienda. In tal modo si sottraevano le merci * all'imposta di registro. La Commissione Tributaria Regionale non ha colto quale fosse il reale oggetto della controversia>: le due società avevano artificiosamente suddiviso la cessione di azienda in più parti al fine di evadere parte dell'imposta. Né si è tenuto conto che i contribuenti avevano dapprima pagato in via bonaria quanto accertato dall'Ufficio del Registro, presentando poi, a distanza di tempo, istanza di rimborso. 4) Il ricorso è fondato. Essendo pacifico che stato stipulato dapprima un tra le parti contratto di cessione di merci per oltre lit. un miliardo, assoggettato ad Iva, e poco dopo un contratto di cessione di azienda comprendente le attrezzatura e le merci residue, la Commissione Tributaria Regionale doveva dare risposta adeguata al quesito se, in tal modo, le parti avessero artificiosamente suddiviso l'operazione in due separati contratti, al fine di evadere parzialmente l'imposta di registro sul prezzo delle merci, essendosi risolta l'applicazione dell'Iva in una partita di giro>. -5) La Commissione Tributaria Regionale esclude 5 che la cessione di merci abbia dissimulato una cessione di azienda, perché il sommario processo verbale di accertamento della Guardia di Finanza fa of riguardo un'affermazione generica>; esclude che il comportamento dei contribuenti costituisca una presunzione in favore della detta cessione;
definisce l'azienda come il complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, funzio- nalmente collegati tra loro, per escludere che la cessione di (parte delle ) merci possa integrare i presupposti della cessione di azienda. 6) - Siffatta motivazione non appare idonea a sostenere il dispositivo, in quanto insufficiente, lacunosa e contraddittoria. Premesse le nozioni acquisite in materia di azienda, compito della Commissione Tributaria Regionale era quello di stabilire se, nella specie, dalla cessione di merci in quantità rilevante fosse dato presumere che era stata realizzata una cessione di azienda, la quale era stata poi formalizzata dalle parti. In altri termini, posto che l'azienda è il complesso di beni merci, attrezzature, eventuali immobili, avvia- mento organizzati per l'esercizio dell'impresa, la Commissione Tributaria Regionale doveva dare risposta al quesito se, svuotata l'azienda di quasi 6 Hen tutte le merci (ed in qual misura rispetto al totale), l'atto di cessione di azienda successi- vamente stipulato con riguardo alle attrezzature, -all'avviamento ed ai beni residui dovesse essere tassato limitatamente a quanto le parti avevano dichiarato, ovvero comprendendovi la precedente cessione di merci, che non costituiva un atto di vendita di merci nell'esercizio normale della impresa, ma anticipava parzialmente la cessione dell'azienda. le7) Richiedere, ai fini considerati, che parti dichiarino la cessione di tutti gli elementi dell'azienda, ai fini dell'imposizione, costituisce una tautologia ed impedisce qualsiasi accertamento in contrasto con il tenore della dichiarazione di parte. 8) - La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Commis- sione Tributaria Regionale delle Marche, la quale provvederà anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale 7 kun delle Marche. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addì 15 febbraio 2001. CORT Il Presidente Il Relatore Mi Nutrig * Мать невбится E N O 0510 P E M U R A S IL LI MA Ga DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 30 MOC 2001. IL LIRE C1 LD AN лок E N IO 6 8 Z 9 1 A 5 / R 4 . T / N 6 IS 2 - . G B .R E A I . R .P L R L D A A A L D . E T B D U E A I T B T S I N N 1 A E R E I 3 S S 1 T R I E . E A N T A M