Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10554
CASS
Sentenza 3 luglio 2003

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Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604 del 1966 è determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore. Ai fini della legittimità dello stesso, sul datore di lavoro incombe la prova della concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo - organizzativo e della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di due dipendenti di un agente assicurativo intimato a seguito della parziale cessione del portafoglio dell'impresa assicuratrice ad altro agente, giudicando priva di riscontro probatorio la dedotta riduzione dell'attività dell'agente per effetto dello scorporo di detto portafoglio - ritenuto solo uno degli elementi concorrenti ad individuare la consistenza dell'impresa - che avrebbe determinato la sovrabbondanza delle posizioni lavorative dei ricorrenti rispetto al nuovo assetto dell'agenzia, nonché la parimenti dedotta riduzione del fatturato, senza che assumesse rilevanza la circostanza della mancata assunzione di altre persone).

Commentari3

  • 1Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro
    Redazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 15 maggio 2023

    Con la sentenza 12132/2023 la Cassazione ha ampliato l'ambito di applicabilità dell'obbligo di repechage da rispettare prima del licenziamento di un lavoratore per giustificato motivo oggettivo, anche a possibili posizioni lavorative libere "nel futuro prossimo" . Prima di analizzare la sentenza rivediamo in generale in cosa consiste il repechage. Secondo quanto detto dalla giurisprudenza di legittimità il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, (art. 3 della L. 604/1966) ovvero per motivo economico e di organizzazione produttiva , è determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, ma per essere …

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  • 2Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO)
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021

    Questa voce è stata aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Ai sensi dell'art. 3 della legge 604/1966, il licenziamento può essere intimato “per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”: si tratta del c.d. licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Costituiscono, in particolare, giustificato motivo oggettivo la crisi dell'impresa, la cessazione dell'attività o anche solo il venir meno delle mansioni cui è assegnato il lavoratore, senza che sia possibile il suo ricollocamento in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il suo livello di inquadramento. La riforma del 2012 ha ricondotto all'area del …

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  • 3Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Cass. n. 15104/2012)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2012

    LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA Maggioli Editore – Novità settembre 2012 1. Questione Il Tribunale di Benevento rileva che sono stati provati i presupposti per il legittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il caso in esame riguarda un lavoratore che era dipendente di una società, formalmente inquadrato come commesso ma svolgendo in concreto compiti di magazziniere e che riceveva una lettera di licenziamento motivato dalla chiusura della sede (magazzino) e dalla contrazione della attività connessa alla crisi del settore ricambi auto. Avverso tale pronuncia proponeva appello il lavoratore, la quale Corte d'appello di Napoli dichiarava l'inefficacia del recesso per la mancata …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10554
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10554
Data del deposito : 3 luglio 2003

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