Sentenza 3 luglio 2003
Massime • 1
Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604 del 1966 è determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore. Ai fini della legittimità dello stesso, sul datore di lavoro incombe la prova della concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo - organizzativo e della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di due dipendenti di un agente assicurativo intimato a seguito della parziale cessione del portafoglio dell'impresa assicuratrice ad altro agente, giudicando priva di riscontro probatorio la dedotta riduzione dell'attività dell'agente per effetto dello scorporo di detto portafoglio - ritenuto solo uno degli elementi concorrenti ad individuare la consistenza dell'impresa - che avrebbe determinato la sovrabbondanza delle posizioni lavorative dei ricorrenti rispetto al nuovo assetto dell'agenzia, nonché la parimenti dedotta riduzione del fatturato, senza che assumesse rilevanza la circostanza della mancata assunzione di altre persone).
Commentari • 3
- 1. Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuroRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 15 maggio 2023
Con la sentenza 12132/2023 la Cassazione ha ampliato l'ambito di applicabilità dell'obbligo di repechage da rispettare prima del licenziamento di un lavoratore per giustificato motivo oggettivo, anche a possibili posizioni lavorative libere "nel futuro prossimo" . Prima di analizzare la sentenza rivediamo in generale in cosa consiste il repechage. Secondo quanto detto dalla giurisprudenza di legittimità il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, (art. 3 della L. 604/1966) ovvero per motivo economico e di organizzazione produttiva , è determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, ma per essere …
Leggi di più… - 2. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO)Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021
Questa voce è stata aggiornata da Alexander Bell Scheda sintetica Ai sensi dell'art. 3 della legge 604/1966, il licenziamento può essere intimato “per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”: si tratta del c.d. licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Costituiscono, in particolare, giustificato motivo oggettivo la crisi dell'impresa, la cessazione dell'attività o anche solo il venir meno delle mansioni cui è assegnato il lavoratore, senza che sia possibile il suo ricollocamento in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il suo livello di inquadramento. La riforma del 2012 ha ricondotto all'area del …
Leggi di più… - 3. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (Cass. n. 15104/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 27 settembre 2012
LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA Maggioli Editore – Novità settembre 2012 1. Questione Il Tribunale di Benevento rileva che sono stati provati i presupposti per il legittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il caso in esame riguarda un lavoratore che era dipendente di una società, formalmente inquadrato come commesso ma svolgendo in concreto compiti di magazziniere e che riceveva una lettera di licenziamento motivato dalla chiusura della sede (magazzino) e dalla contrazione della attività connessa alla crisi del settore ricambi auto. Avverso tale pronuncia proponeva appello il lavoratore, la quale Corte d'appello di Napoli dichiarava l'inefficacia del recesso per la mancata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2003, n. 10554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10554 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GL TO TITOLARE N.Q. AGENZIA INA - ASSITALIA CIVITAVECCHIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell'avvocato GAETANO VENETO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AS MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
IN RU, IC LA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 4204/2002 proposto da:
IC LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CESARE BECCARIA 18, presso lo studio dell'avvocato NICOLA ALESSANDRO SALDUTTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSA MATTIA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
AS MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
GL TO, IN RU;
- intimati -
sul 3^ ricorso n. 4546/2002 proposto da:
IN RU, elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERLUIGI CORRADINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
AS MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A MORBINI 14, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
GL TO, IC LA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1772/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/10/01 - R.G.N. 4340/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato VENETO;
udito l'Avvocato ABATI;
udito l'Avvocato CORRADINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed assorbiti i ricorsi incidentali condizionati. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Civitavecchia, in primo grado, respingeva il ricorso con cui RU RE e LA CI avevano convenuto in giudizio AL GI - agente INA di Civitavecchia - e TI RI - agente INA di Civitacastellana - per sentir dichiarare l'illegittimità del licenziamento loro intimato dall'TI e la condanna di questi o del TI ai provvedimenti restitutori, economici e reali di cui all'art. 18 l. n. 300 del 1970. Con sentenza del 22 ottobre 2001, la Corte d'appello di Roma riformava detta sentenza e dichiarava l'illegittimità dei licenziamenti intimati al RE e alla IC e ordinava all'TI la immediata loro reintegrazione nel posto di lavoro;
condannava l'TI a pagare a ciascuno dei due l'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento all'effettivo reintegro, con versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali e con rimborso delle spese del doppio grado.
Osservavano i giudici di appello che, nel caso in esame, come ritenuto dal giudice di primo grado, non è applicabile la disciplina dell'art. 2112 c.c., in quanto nello scorporo, peraltro parziale, del portafoglio, pur se accompagnato dalla riduzione del bacino geografico dell'agenzia di Civitavecchia, non è individuabile un'entità economica preesistente al trasferimento che abbia conservato la propria identità, seppure scissa in distinte unità produttive, suscettibili di costituire idoneo e compiuto strumento di impresa, che abbiano mutato titolarità; ne' è individuabile una prosecuzione della gestione senza soluzione di continuità e con lo stesso personale impiegato prima del trasferimento. Il portafoglio, pur costituendo il risultato dell'attività d'impresa, non è elemento costitutivo dell'azienda dell'agente, ma concorre a formare il portafoglio dell'impresa assicuratrice, sicché la sua parziale cessione ad altro agente, senza passaggio contestuale dei beni materiali ed immateriali che identificano l'azienda dell'agente stesso, non è idoneo a costituire la fattispecie regolata dall'art. 2112 c.c. Fondate, invece, sono state ritenute le doglianze riguardanti la sussistenza del giustificato motivo oggettivo. È rimasta priva di riscontro probatorio la dedotta riduzione dell'attività per effetto dello scorporo, che avrebbe determinato la "sovrabbondanza" delle posizioni lavorative degli odierni ricorrenti rispetto al nuovo assetto dell'agenzia. Non c'è prova della riduzione significativamente rilevante dell'attività e del fatturato e la circostanza che non siano state assunte nuove persone di per sè nulla prova. Nulla viene allegato in ordine alla situazione economica e finanziaria derivante dallo scorporo, ne' sulla sua effettiva portata in termini di nuova organizzazione del lavoro. L'TI, costituendosi in primo grado, si limitò a dedurre l'avvenuto scorporo e la riduzione dei comuni di pertinenza, senza nulla allegare in relazione alle conseguenze (crisi economica non transitoria e di consistenza tale da rendere inevitabile proprio la soppressione dei posti occupati dagli odierni controricorrenti). Nessuno specifico elemento è stato dedotto in ordine ad un'effettiva e non provvisoria contrazione della sua attività. Solo in appello, in violazione degli arti 416, 420 e 437 c.p.c, sono state svolte deduzioni in ordine ad un rapporto tra portafoglio e numero dei dipendenti.
Avverso questa sentenza, propone ricorso per Cassazione l'TI, con otto motivi;
resistono, con rispettivi controricorsi il TI, la CI e il RE;
questi ultimi due hanno formulato anche ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando violazione dell'art. 112 c.p.c, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata è affetta dal vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello del RE, perché carente del requisito della specificità dei motivi d'impugnazione e su quella di inammissibilità degli atti d'appello del RE e della CI, avendo questi modificato in appello il thema decidendum e per aver articolato nuove conclusioni rispetto a quelle rassegnate in primo grado.
Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e la conseguente nullità dell'intero giudizio di secondo grado, il ricorrente deduce che la Corte d'appello ha erroneamente respinto l'eccezione di inammissibilità dell'atto d'appello della CI, per mancanza di specificità dei motivi, avendo ritenuto infondata detta eccezione, nonostante abbia valutato non organicamente articolate le ragioni di doglianza dell'allora appellante CI.
I due motivi, che vanno trattati congiuntamente data l'intima connessione, si rivelano privi di pregio.
Nella decisione impugnata, dopo aver delineato le censure formulate avverso la sentenza di primo grado da ciascuno dei due appellanti, la Corte d'appello ha rilevato che la formulazione, nei due distinti appelli, di motivi di censura sostanzialmente analoghi, induceva ad esaminarli congiuntamente.
Respingeva, inoltre, l'eccezione di genericità dell'appello della CI, in quanto questa aveva indicato, seppur non organicamente, le ragioni di doglianza in maniera puntuale e precisa, oltre che immediatamente intelligibile;
tant'era che la difesa dell'TI si era articolata in maniera altrettanto puntuale e completa. Sulla base di queste dettagliate argomentazioni nonché in considerazione dell'esame dei motivi d'appello formulati dal RE e puntualmente riportati nella motivazione della sentenza impugnata, ritiene la Corte che si rivelano privi di pregio sia la prima parte del primo motivo - in quanto ritenendo sostanzialmente analoghi i motivi contenuti nei due distinti atti d'appello ed affermando la non genericità di quello della CI, i giudici d'appello hanno evidentemente, sia pure implicitamente, ritenuto scevro da detto vizio anche l'appello del RE - sia il secondo motivo, stante la congrua e corretta valutazione espressa da detti giudici, circa la puntuale, precisa ed intelligibile esposizione dei motivi di gravame da parte della CI.
In ogni caso, dall'esame dell'atto di appello, che la Corte ha il potere di compiere direttamente, risulta che era stata impugnata puntualmente la sentenza di primo grado. Non essendo richieste formule sacramentali per esprimere fa volontà di impugnare nella sua globalità la sentenza di primo grado, nella specie risultavano sufficientemente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c, spiegate le ragioni dell'impugnazione e individuate le argomentazioni contrapposte a quelle svolte nella sentenza per incrinarne il fondamento logico- giuridico (Cass. S.U. 22 luglio 1993 n. 8181; Cass. 20 settembre 1993 n. 9628; Cass. 6 agosto 1996 n. 7189). Inammissibile si rivela il secondo profilo del primo motivo, perché, in violazione del criterio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, non precisa quale sarebbe stata la parte del thema decidendum modificata in appello dagli allora appellanti, ne' quali sarebbero state le conclusioni di questi incompatibili con quelle formulate in primo grado.
Con i motivi dal terzo al sesto, il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 L. n. 604/1966, 115, 116 e 414 c.p.c, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, censura la statuizione della sentenza impugnata relativa alla mancata prova, da parte dell'TI, del giustificato motivo oggettivo di licenziamento dei due dipendenti, perché non ha posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti (verbali attestanti lo scorporo dal 16.04.1994 del portafoglio dell'agenzia INA di Civitavecchia a favore di quella di Civitacastellana;
prove testimoniali assunte in primo grado che rivelerebbero sussistenza e termini della riduzione dell'attività imprenditoriale), non ha indicato le fonti del proprio convincimento ed ha violato le norme inerenti l'onere della prova;
ha, infine, violato l'art. 414 c.p.c., perché questa norma onera pur sempre il lavoratore a dedurre ed allegare circostanze di fatto e di diritto costituenti il fondamento dell'allegata illegittimità del licenziamento e quindi, nella specie, l'inadeguatezza del motivo addotto dal datore di lavoro, ed anche la possibilità, comunque, di una sua diversa utilizzazione nell'impresa con mansioni equivalenti.
Con il settimo motivo, denunziando omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente lamenta che l'impugnata sentenza ha ritenuto, del tutto contraddittoriamente, non esservi la prova della riduzione significativamente rilevante dell'attività e del fatturato, perché omettendo l'esame dei capitolati sulla concessione e gestione delle agenzie INA e fraintendendo la definizione di "portafoglio", non si è reso conto che i licenziamenti in questione si palesavano quale atto dovuto e non ha tenuto conto che parte del "portafoglio" (circa 6 miliardi su 26), rimasto all'agenzia di Civitavecchia, era a provvigioni ridotte.
Con l'ottavo ed il nono motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli arti 416, 420 e 437 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile la deduzione in appello in merito ad un asserito rapporto tra portafoglio e numero dei dipendenti, dovendo essa essere qualificate come mere difese, per altro esplicitate in primo grado (note autorizzate del 07.03.2000) e scaturenti quale logico corollario dalle prove testimoniali raccolte in quel grado.
I motivi dal terzo al sesto si rivelano anch'essi privi di pregio. Come noto, per ritenere il potere di recesso legittimamente esercitato ai sensi dell'art. 3, seconda parte, l. 604-1966, è necessario che il datore di lavoro fornisca la prova (ai sensi dell'art. 5 della stessa legge) delle "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa", con riferimento a ciascun lavoratore e alla posizione lavorativa dello stesso, per cui la natura individuale del licenziamento implica altresì la prova dell'impossibilità di adibire il lavoratore ad altre posizioni lavorative nell'ambito dell'organizzazione del lavoro aziendale (Cass. 4 maggio 1991 n. 4891; Cass. 9 marzo 1995 n. 2785; Cass. 13 aprile 1995 n. 4224; Cass. 5 maggio 1995 n. 4874; Cass. 6 agosto 1996 n. 7189). Sul datore di lavoro incombe l'onere di dimostrare la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di ordine produttivo e organizzativo (che devono essere tali, nella loro oggettività e non in forza di un atto del datore che presenti margini di arbitrarietà, da determinare, con stretto nesso di consequenzialità, l'inutilizzabilità della prestazione lavorativa: Cass. 9 luglio 2001 n. 9310) e la impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore era precedentemente adibito (Cass. 12 maggio 2000 n. 6134; Cass. 27 aprile 1991 n. 4688). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi.
Motivatamente apprezzando le risultanze di causa, la Corte d'appello ha ritenuto che è rimasta priva di riscontro probatorio la dedotta riduzione dell'attività per effetto dello scorporo, che avrebbe determinato la sovrabbondanza delle posizioni lavorative degli odierni ricorrenti rispetto al nuovo assetto dell'agenzia. Nè è stata provata la riduzione significativamente rilevante dell'attività e del fatturato e la circostanza che non siano state assunte nuove persone di per sè nulla provava in merito. Il portafoglio - che non è elemento costitutivo dell'azienda dell'agente, concorrendo a formare il portafoglio dell'impresa assicuratrice (Cass. 5 aprile 1995 n. 3974) - è solo uno degli elementi che concorrono ad individuare la consistenza dell'impresa e che, innegabilmente, con altri fattori, può influire sulle esigenze organizzative della singola agenzia.
La circostanza che l'entità dello scorporo fosse traducibile in un importo oscillante tra i 3,5 ed i 6 miliardi di lire (circostanza che i giudici di appello desumevano dalla sentenza di primo grado, che sul punto si rivelava coerente con deposizioni che non potevano essere più puntuali, avuto riguardo al capitolato di prova) non consentiva di formulare alcuna stima certa sulle conseguenze quantitative, ma anche qualitative - in termini di individuazione delle posizioni di lavoro esuberanti - in ordine all'attività produttiva. Nulla risultava allegato in ordine alla situazione economica e finanziaria derivante dallo scorporo, ne' sulla sua effettiva portata in termini di nuova organizzazione del lavoro. Rispetto a tale puntuale, congrua e corretta motivazione (che argomenta adeguatamente il proprio dissenso rispetto alla motivazione di primo grado diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente principale - proprio perché esamina, pur valutandole diversamente, le medesime risultanze istruttorie), i motivi si limitano a denunziare, non già il mancato o deficiente esame di punti decisivi nel ragionamento del giudice, ma un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme di quello preteso dalla parte, richiedendo, sostanzialmente, un riesame ed una rivalutazione del merito della causa, inammissibile in questa sede (tra le molte, si vedano Cass. S.U. 11 giugno 1998 n. 5802; Cass. 22 dicembre 1997 n. 12960; Cass. 21 ottobre 1994 n. 8653; Cass. 22 ottobre 1993 n. 10503). Lo stesso dicasi in ordine a settimo motivo, non rilevandosi alcuna contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata, che, previa la riferita valutazione delle risultanze e delle deduzioni agli atti, si è limitata ad affermare che l'TI, costituendosi in primo grado, si limitò a dedurre l'avvenuto scorporo e la riduzione dei comuni di pertinenza, senza nulla allegare in relazione alle conseguenze (crisi economica non transitoria e di consistenza tale da rendere inevitabile proprio la soppressione dei posti occupati dagli odierni contro ricorrenti). Nessuno specifico elemento, inoltre, risultava dedotto in ordine ad un'effettiva e non provvisoria contrazione dell'attività. Anche rispetto a detta motivazione, la censura del ricorrente si limita a riproporre la propria diversa lettura delle risultanze processuali e si rivela, pertanto, priva di pregio.
Inammissibili sono, infine, l'ottavo ed il nono motivo di ricorso principale, in quanto, a prescindere dalla qualificazione da attribuire alla deduzione dell'TI relativa al rapporto tra portafoglio e numero dei dipendenti, in quanto le censure difettano del prescritto requisito dell'autosufficienza in ordine alla decisività di tale rapporto, posto che dal ricorso per cassazione non emerge se e come la questione fosse stata collegata alla specifica situazione lavorativa della CI e del RE. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.
Con distinti ricorsi incidentali condizionati, la CI e il RE censurano la sentenza impugnata, per erronea e falsa applicazione della Direttiva (CE) n. 187 del 14 febbraio 1977, dell'art. 2112 c.c. e della L. n. 295/1978, perché, nel caso in cui si dovesse ritenere che il "portafoglio" costituisca elemento fondamentale ed esclusivo dell'azienda dell'agente assicurativo, la sua cessione anche parziale non potrebbe non configurarsi che come trasferimento di parte di ramo d'azienda, con tutte le conseguenti protezioni per i dipendenti garantite dalla richiamata normativa. Tenuto conto di rigetto del ricorso principale, i motivi di tali ricorsi indentali, espressamente condizionati, vanno dichiarati assorbiti.
Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra il ricorrente principale, da un lato, e la CI e il RE dall'altro, secondo la liquidazione riportata in dispositivo. Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra il TI e le altre parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi;
rigetta quello principale, assorbiti gli incidentali condizionati. Condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti della CI e del RE, spese che liquida, per ciascuno dei predetti in Euro 30,00, oltre Euro 1.500 (millecinquecento) per onorario;
dichiara interamente compensate le spese tra il TI e le altre parti.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2003