Ordinanza 6 novembre 2024
Massime • 1
Il debitore non può essere escluso dal beneficio dell'esdebitazione prevista dall'art. 142 l.fall. a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio, una volta che sia stato comunque escluso che quella minore entità sia il portato di sue eventuali condotte ostruzionistiche, negligenti, fraudolente, distrattive o comunque penalmente rilevanti, posto che il rilievo delle stesse è piuttosto affidato alla serie di requisiti ostativi di carattere soggettivo elencati nel primo comma dello stesso art. 142 l.fall. e sostanzialmente corrispondenti a quelli recepiti nell'art. 280, comma 1, CCII che ha invece escluso, coerentemente alla ratio dell'istituto, la valenza del requisito oggettivo.
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- 1. Ex Allevatore Sommerso Dai Debiti? La SoluzioneGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 17 luglio 2025
Hai chiuso la tua attività di allevamento o sei stato costretto a fermarla per colpa dei debiti? Le rate non pagate, le cartelle dell'Agenzia delle Entrate e i finanziamenti agricoli ti stanno soffocando? Se sei un ex allevatore sommerso dai debiti, sappi che la legge oggi ti offre una via concreta per ripartire legalmente, senza rischiare tutto. Cosa succede dopo la chiusura dell'attività? Molti ex allevatori pensano che chiudere la partita IVA significhi automaticamente liberarsi dai problemi economici. Ma purtroppo non è così. I debiti restano, e possono trasformarsi in: – Cartelle esattoriali per imposte e contributi non versati – Pignoramenti su conto corrente o beni personali – …
Leggi di più… - 2. Quali Sono I Termini Per L'Esdebitazione?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 28 giugno 2025
Hai sentito parlare di esdebitazione ma non sai quali siano i tempi per ottenerla? Ti stai chiedendo quanto tempo deve passare dalla fine della procedura o quali scadenze rispettare per poter finalmente liberarti dai debiti? Capire quali sono i termini per l'esdebitazione è fondamentale per non perdere un'opportunità decisiva: quella di ricominciare senza più il peso dei debiti non pagati. Vediamo allora quando si può chiedere l'esdebitazione, quali sono i limiti temporali e cosa fare per non sbagliare. Cosa si intende per termini dell'esdebitazione? I termini sono i tempi entro cui si può presentare la domanda di esdebitazione, e quelli entro cui si ottiene la risposta da parte del …
Leggi di più… - 3. Esdebitazione Fiscale Post Fallimento: Cos’è e Cosa Permette di FareGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 20 agosto 2025
Cos'è l'esdebitazione fiscale post fallimento e a cosa serve? L'esdebitazione è l'istituto che consente all'imprenditore fallito di liberarsi dai debiti rimasti non pagati dopo la chiusura della procedura fallimentare. Questo vale anche per i debiti fiscali e contributivi, che spesso rappresentano la parte più pesante del carico residuo. Si tratta di una misura che permette al debitore onesto ma sfortunato di ripartire senza il peso insostenibile delle vecchie passività. Che cosa si intende per esdebitazione fiscale – È un provvedimento del tribunale che dichiara estinti i debiti non soddisfatti durante il fallimento – Riguarda sia debiti verso creditori privati che debiti verso Agenzia …
Leggi di più… - 4. Ex Imprenditore Carpentiere Con Debiti: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 28 luglio 2025
Sei stato un imprenditore carpentiere – titolare di una ditta individuale o socio di un'impresa artigiana nel settore della carpenteria metallica o edile – e oggi ti ritrovi sommerso dai debiti lasciati dalla tua attività? Hai ricevuto cartelle esattoriali, richieste dalle banche, solleciti dai fornitori o atti di pignoramento? Ti stai chiedendo come difenderti e se c'è una via d'uscita legale per non perdere tutto? Molti ex imprenditori artigiani nel settore della carpenteria, spesso operativi in prima persona nei cantieri, finiscono con il caricarsi personalmente debiti accumulati per tasse, materiali, attrezzature e personale, anche dopo la chiusura dell'attività. Quali sono i debiti …
Leggi di più… - 5. Quanto Costa Mettere In Liquidazione Una SNC?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 17 giugno 2025
Hai una società in nome collettivo (SNC) che non riesce più a sostenere i costi, ha troppi debiti o ha semplicemente esaurito la sua funzione? Ti stai chiedendo quanto costa metterla in liquidazione e quali spese devi aspettarti per chiuderla in modo regolare? La liquidazione di una SNC non è solo una formalità: è un processo legale che comporta obblighi precisi, tempistiche da rispettare e costi variabili, che dipendono dalla situazione economica e fiscale della società. Ma quanto costa, in concreto, mettere in liquidazione una SNC? I costi possono variare, ma è utile distinguere tra spese obbligatorie e costi professionali. Tra le spese fisse ci sono: imposte di registro e diritti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 06/11/2024, n. 28505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28505 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro IL e altri creditori ammessi allo stato passivo del Fallimento B.M. di DI GI & C. s.n.c. e del Fallimento personale di DI GI - intimati- avverso il decreto nr. 1417/2021 della Corte d’Appello di Bologna, depositato in data 25/3/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 luglio 2024 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. Civile Ord. Sez. 1 Num. 28505 Anno 2024 Presidente: CRISTIANO MAGDA Relatore: CROLLA COSMO Data pubblicazione: 06/11/2024 2 di 8 RILEVATO CHE: 1 La Corte d'appello di Bologna, con decreto del 25.3.021, ha respinto il reclamo proposto da GI DI, socio della B.M. di DI GI & C. s.n.c., dichiarato fallito per ripercussione del fallimento della società, avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Modena aveva a sua volta rigettato l’istanza di esdebitazione avanzata dal reclamante entro l’anno dalla chiusura della procedura concorsuale. La corte del merito ha negato il beneficio ritenendo, al pari del primo giudice, che difettasse il requisito oggettivo di cui all’art. 142, 2° comma, l. fall. in quanto le percentuali di soddisfacimento dei creditori (3,85% del credito ipotecario, 54,67% dei crediti muniti di privilegio generale e 0,0003% dei crediti chirografari) erano irrisorie. 2 GI DI ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, sulla base di due motivi. Nessuna delle parti intimate ha svolto difese. CONSIDERATO CHE 1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 142 , comma 2, l.fall.. Il ricorrente lamenta che la corte del merito abbia fondato il proprio giudizio negativo non su una valutazione comparativa delle complessive consistenze attive e passive, ma sulle singole e distinte percentuali di soddisfacimento delle diverse categorie dei creditori, senza peraltro tener conto che questi erano in numero esiguo, che quelli muniti di privilegio generale erano stati soddisfatti in misura superiore al 50% e che sussistevano tutti i requisiti soggettivi richiesti dal 1° comma dell’art. 142 ai fini della concessione del beneficio. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 142, comma 2, e 148, comma 3, l.fall. per avere la corte d’appello fondato il giudizio di irrisorietà sulla separata considerazione della massa sociale e di quella personale. 3 di 8 2 Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento del secondo. 2.1 Secondo il consolidato indirizzo nomofilattico, il cd. “requisito oggettivo”, cui è condizionato il beneficio della esdebitazione (e dunque l’inesigibilità dei crediti residui verso il fallito), richiede, ai sensi dell’art. 142, comma 2, l.fall., che i creditori concorsuali siano stati soddisfatti almeno “in parte”, e tale condizione s’intende realizzata, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata (e coerente con il favor per l’istituto già formulato dall’art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge delega n. 80/2005) anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, risultando invero sufficiente che una parte dei debiti, oggettivamente intesa, sia stata pagata in sede di ripartizione dell’attivo, ed essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito una valutazione comparativa della consistenza di quella “parte” rispetto a quanto complessivamente dovuto (Cass. Sez. U, 24214/2011; Cass. 9767/2012, 16620/2016). Si è poi ulteriormente precisato che, proprio alla stregua del riferito approdo nomofilattico, l’art. 142 comma 2 l.fall. dev’essere interpretato nel senso che, ove ricorrano i presupposti di cui al primo comma della norma (cd. “requisito soggettivo”), il beneficio dell’esdebitazione dev’essere concesso, a meno che (come del resto recita espressamente la norma) i creditori concorsuali «non siano stati soddisfatti neppure in parte», e cioè siano rimasti totalmente insoddisfatti, ovvero, si è aggiunto – al fine di attribuire un contenuto fattuale alla nozione, di per sé vaga e generica, di “prudente apprezzamento del giudice” e, soprattutto, di scongiurare il rischio di valutazioni arbitrarie, con pronunce variegate sul territorio nazionale e magari difformi pur in presenza di situazioni identiche – siano stati soddisfatti in percentuale “affatto irrisoria” (cfr. Cass. 7550/2018, 15586/2018, 16263/2020, 15246/2022, 15155/2024 e, da ultimo, Cass. 19893/2024). 4 di 8 2.2 Va subito sottolineato che tutte le pronunce di questa Corte ricordano immancabilmente come l’individuazione di quella parziale soddisfazione (che, al ricorrere degli ulteriori presupposti soggettivi, dà accesso al beneficio esdebitatorio) debba essere operata secondo un'interpretazione coerente con il "favor debitoris" che ispira la norma interna e, si è aggiunto, anche con il "favor" per l’omologo istituto unionale del discharge of debts di cui al Tit. III della direttiva Insolvency (Cass. 15155/2024), che ha infatti indotto il legislatore nazionale ad eliminare il “requisito oggettivo” dalle “condizioni per l’esdebitazione” di cui all’art. 280 CCII). Già nella Rel. al d.lgs. n. 5 del 2006 si leggeva che «l’obiettivo è quello di recuperare l’attività economica del fallito per permettergli un nuovo inizio, una volta azzerate tutte le posizioni debitorie», in linea con l’istituto del c.d. discharge previsto dalla legislazione americana e di alcuni paesi europei, al fine di consentire al fallito il c.d. fresh start ed eliminare il fenomeno delle attività “sommerse”. Ma soprattutto preme evidenziare che, grazie a questa piena consapevolezza della ratio ispiratrice della legislazione in materia, nazionale e sovranazionale, si è avuto cura di precisare che questa natura “affatto irrisoria” dev’essere riscontrata solo ove il concreto “soddisfacimento” non sia tale da rappresentare il relativo concetto neppure parzialmente, però «tenuto conto di tutte le risultanze della procedura» (Cass. 15246/2022). 2.3 Può dunque affermarsi che l’accertamento della natura “affatto irrisoria” in questione non debba (affatto) ridursi alla registrazione del dato percentuale del soddisfacimento dei creditori. E ciò non tanto perché il secondo comma dell’art. 142 l.fall. si limita, innegabilmente, ad escludere il beneficio quando non vi sia stata soddisfazione alcuna (“neppure in parte”, laddove per “parte” in teoria potrebbe intendersi anche un solo euro), senza prevedere alcuna soglia o misura minimale di soddisfacimento;
tanto che 5 di 8 proprio su questa base è stata ritenuta inammissibile la relativa questione di costituzionalità (v. Cass. 16263/2020). Quanto, piuttosto, perché l’indirizzo nomofilattico di cui si è dato conto ha consegnato al prudente apprezzamento del giudice di merito una valutazione che non può ridursi ad una mera operazione “matematica”, ma deve abbracciare e discernere, anche comparativamente, tutte le peculiarità e le proporzionalità della singola procedura, secondo un’interpretazione che sia per un verso rispettosa di quel "favor" esplicitato dal legislatore (dapprima interno e poi unionale) e per altro verso costituzionalmente, unionalmente (ed ora anche evolutivamente) orientata. 2.4. Non è un caso che l'art. 20 della direttiva (UE) 2019/1023 imponga, stavolta, agli Stati membri di assicurare all'imprenditore- persona fisica l'accesso ad almeno una procedura che porti all’integrale discharge of debts, prescrivendo che, qualora gli Stati membri condizionino l'esdebitazione al parziale pagamento dei creditori (come è appunto nell’art. 142 l.fall.), la misura di tale pagamento debba essere proporzionata e parametrata alla concreta situazione patrimoniale del debitore, e che, nel fissarla, si tenga conto «dell'equo interesse dei creditori» (laddove l’aggiunta dell’aggettivo “equo” è la cifra dell’attenzione rivolta al debitore). Il debitore non può essere ostracizzato dal beneficio dell’esdebitazione a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio (peraltro spesso dipendente anche dai risultati notoriamente poco soddisfacenti della liquidazione in ambito concorsuale), una volta che sia stato comunque escluso che quella minore entità sia il portato di sue eventuali condotte ostruzionistiche, negligenti, depauperatorie, fraudolente, distrattive o comunque penalmente rilevanti, la cui intercettazione è infatti affidata alla serie di requisiti ostativi elencati nel primo comma dello stesso art. 142 l.fall. (sostanzialmente corrispondenti a quelli recepiti nell’art. 280, comma 1, CCII, salvo il profilo della 6 di 8 “recidiva”), che ospita il cd. “requisito soggettivo”, sicuramente essenziale e preminente nella ratio dell’istituto (tanto da essere l’unico conservato nel CCII, che ha invece eliso proprio il “requisito oggettivo” in disamina). 2.5. Con ciò si vuol dire che, tra «tutte le risultanze della procedura» di cui occorre tener conto ai fini del riconoscimento del beneficio della esdebitazione (Cass. 15246/2022), bisogna certamente considerare anche l’entità dell’attivo acquisito e di quello che è stato possibile liquidare, il numero dei creditori e l’ammontare dei costi prededucibili (variabile, quest’ultima, indipendente dalla condotta del fallito), senza arrestarsi a rilevare la “irrisorietà” della percentuale di soddisfazione dei creditori concorsuali, anche perché, come visto, si tratta di un criterio valutativo nemmeno esplicitato nella norma. Si tratta di una prospettiva di cui questa Corte si è già fatta carico, censurando, ad esempio, valutazioni di irrisorietà della percentuale di soddisfazione dei creditori circoscritte al raffronto tra l’attivo distribuito e il passivo totale, senza distinguere fra passività societarie e passività dei singoli soci, né considerare che il valore dell’attivo acquisito era ben superiore a quello poi realizzato (anche per le innumerevoli aste deserte), né infine tener conto dei valori consumati in prededuzioni durante il lungo corso della procedura (cfr. Cass. 15359/2023, 15703/2023, 15694/2023). 2.6 Ciò che conta, in ultima analisi, è che il soddisfacimento dei creditori concorsuali non risulti meramente simbolico. Ma, una volta che il debitore sia stato ritenuto “meritevole” ai sensi di legge, per l’esclusione di tutte le ragioni ostative soggettive;
e, una volta escluso che la misura di quel soddisfacimento sia tale (“nummo uno”) da finire per coincidere, di fatto, con l’ipotesi più radicale dell’assenza di qualsivoglia soddisfacimento (l’unica expressis verbis contemplata dall’art. 142, comma 2, l.fall.), la specifica e complessiva valutazione di tutti gli aspetti della 7 di 8 procedura – ivi compresa, appunto, la destinazione di risorse al soddisfacimento dei crediti prededucibili – dovrebbe tendenzialmente impedire che il debitore resti escluso dal beneficio dell’esdebitazione per ragioni di ordine meramente quantitativo, indipendenti dalle sue condotte. 2.7 Nel caso di specie la corte del merito, pur dichiarando di volersi uniformare a tali principi, se né è palesemente discostata, in quanto ha giudicato “irrisorio” il soddisfacimento dei creditori nonostante fra gli stessi fossero stati distribuiti oltre 103.000 euro, serviti a coprire integralmente i crediti prededucibili e parzialmente (in percentuale variabili dal 54,67% allo 0,0003 %) tutti gli altri crediti ammessi, mentre non ha tenuto conto del dato aggregato (da cui risultava il soddisfacimento in termini assoluti dell’8,17% dei crediti), del numero esiguo dei creditori e neppure della condotta del fallito. 3 Il provvedimento impugnato va quindi cassato. 4. Avendo il tribunale già accertato, con statuizione rimasta incensurata, l’insussistenza di circostanze soggettive ostative all’esdebitazione, questa Corte può decidere nel merito e pertanto, in accoglimento del reclamo, accordare a GI DI il beneficio in questione. 5. L’evoluzione degli approdi di questa Corte sul tema e la peculiarità del giudizio, promosso nei confronti di parti necessarie nessuna delle quali ha resistito opponendosi alla concessione del beneficio, giustificano l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, accorda a GI DI il beneficio dell’esdebitazione. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11/07/2024.