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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 486/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
SILIPO CO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3297/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 480/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 20222344 ILOR 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 143/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l'Avv. Difensore_1 ha appellato la sentenza n. 480/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, che aveva rigettato il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (fascicolo n. 2022/2344) relativa a debiti tributari.
L'appellante deduce:
Violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 per difetto di motivazione della sentenza;
Mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti;
Intervenuta prescrizione dei tributi richiesti.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e sollevando, in via preliminare, eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi (art. 53 D.Lgs. 546/92).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione risponde alle eccezioni e documenta la notifica degli atti chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese
Deposita memorie illustrative
La Corte di giustizia tributaria si costituisce e chiede il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'ADE non può essere accolta.
L'art. 53 D.Lgs. 546/92 richiede che l'appello contenga motivi specifici di impugnazione. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 32954/2019; Cass. 25332/2020) chiarisce che l'appello è ammissibile quando, anche mediante riproposizione delle questioni già sollevate, si censura la decisione del primo giudice, indicando le ragioni per cui la sentenza sarebbe erronea.
Nel caso di specie, l'appellante ha articolato tre motivi, richiamando norme violate e giurisprudenza, e ha contestato la motivazione della sentenza impugnata. Pur riproponendo questioni già dedotte in primo grado, tali doglianze sono collegate alla motivazione della sentenza e ne criticano la correttezza.
Pertanto, l'appello non è generico e deve essere esaminato nel merito.
Nel merito
I motivi di gravame sono infondati.
a) Difetto di motivazione (art. 36 D.Lgs. 546/92)
La sentenza di primo grado espone in modo chiaro le ragioni del rigetto, richiamando la rituale notifica delle cartelle e la giurisprudenza sull'iscrizione ipotecaria quale misura cautelare non soggetta all'avviso di intimazione ex art. 50 DPR 602/73. Non sussiste il vizio denunciato.
b) Mancata notifica delle cartelle
Dalle risultanze processuali e dalle controdeduzioni emerge che le cartelle sottese alla comunicazione preventiva sono state regolarmente notificate, molte delle quali già oggetto di contenzioso conclusosi con sentenze favorevoli all'Ufficio, alcune passate in giudicato. L'assunto dell'appellante è privo di fondamento.
c) Prescrizione
La tesi della prescrizione quinquennale non è condivisibile. Per i crediti confermati da sentenza definitiva si applica la prescrizione decennale (art. 2953 c.c.; Cass. SS.UU. 23397/2016). Inoltre, le notifiche di intimazioni e atti interruttivi hanno impedito il decorso del termine. Anche per sanzioni e interessi vale il termine decennale
(Cass. 10549/2019).
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese di lite liquidate in Euro 22.000,00 (Ventiduemila/00) così suddivise: Euro
10.000,00 in favore di ADER Euro 10.000,00 in favore di Agenzia delle Entrate - DP di Latina Euro
2.000,00 in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Latina
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
SILIPO CO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3297/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 480/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 2 e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 20222344 ILOR 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 143/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l'Avv. Difensore_1 ha appellato la sentenza n. 480/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, che aveva rigettato il ricorso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (fascicolo n. 2022/2344) relativa a debiti tributari.
L'appellante deduce:
Violazione dell'art. 36 D.Lgs. 546/92 per difetto di motivazione della sentenza;
Mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti;
Intervenuta prescrizione dei tributi richiesti.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e sollevando, in via preliminare, eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi (art. 53 D.Lgs. 546/92).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione risponde alle eccezioni e documenta la notifica degli atti chiede il rigetto dell'appello con vittoria di spese
Deposita memorie illustrative
La Corte di giustizia tributaria si costituisce e chiede il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'ADE non può essere accolta.
L'art. 53 D.Lgs. 546/92 richiede che l'appello contenga motivi specifici di impugnazione. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 32954/2019; Cass. 25332/2020) chiarisce che l'appello è ammissibile quando, anche mediante riproposizione delle questioni già sollevate, si censura la decisione del primo giudice, indicando le ragioni per cui la sentenza sarebbe erronea.
Nel caso di specie, l'appellante ha articolato tre motivi, richiamando norme violate e giurisprudenza, e ha contestato la motivazione della sentenza impugnata. Pur riproponendo questioni già dedotte in primo grado, tali doglianze sono collegate alla motivazione della sentenza e ne criticano la correttezza.
Pertanto, l'appello non è generico e deve essere esaminato nel merito.
Nel merito
I motivi di gravame sono infondati.
a) Difetto di motivazione (art. 36 D.Lgs. 546/92)
La sentenza di primo grado espone in modo chiaro le ragioni del rigetto, richiamando la rituale notifica delle cartelle e la giurisprudenza sull'iscrizione ipotecaria quale misura cautelare non soggetta all'avviso di intimazione ex art. 50 DPR 602/73. Non sussiste il vizio denunciato.
b) Mancata notifica delle cartelle
Dalle risultanze processuali e dalle controdeduzioni emerge che le cartelle sottese alla comunicazione preventiva sono state regolarmente notificate, molte delle quali già oggetto di contenzioso conclusosi con sentenze favorevoli all'Ufficio, alcune passate in giudicato. L'assunto dell'appellante è privo di fondamento.
c) Prescrizione
La tesi della prescrizione quinquennale non è condivisibile. Per i crediti confermati da sentenza definitiva si applica la prescrizione decennale (art. 2953 c.c.; Cass. SS.UU. 23397/2016). Inoltre, le notifiche di intimazioni e atti interruttivi hanno impedito il decorso del termine. Anche per sanzioni e interessi vale il termine decennale
(Cass. 10549/2019).
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese di lite liquidate in Euro 22.000,00 (Ventiduemila/00) così suddivise: Euro
10.000,00 in favore di ADER Euro 10.000,00 in favore di Agenzia delle Entrate - DP di Latina Euro
2.000,00 in favore della Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Latina