TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 29/09/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della Dott.
Francesco Tallarico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°787/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 25.02.2025 con termini ex art. 190 cpc, vertente
TRA
(C.F./P.I. ), titolare del credito già vantato da Parte_1 P.IVA_1 CP_1
[... cui è subentrata, con sede in Conegliano (TV), nei confronti del debitore ceduto in forza di contratto di cessione, depositato in atti, in persona del suo legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni CEZZI, presso il cui studio in Maglie alla Via Roma n°53, ha eletto domicilio, PEC Email_1
Attore - Opposto
E
Per , C.F. , da Lamezia Terme (CZ), rappresentato CO CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Marcello Rubino, presso il cui studio, sito in Lamezia Terme, Via Tommaso Fusco
n°1, PEC: Convenuta - Opponente Email_2
OGGETTO: Opp. Ord. G.E. . Fase di merito Proc. Esec Mob. PPT n°170/2021 R.G.E.
Conclusioni delle parti come in atti
*******
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione non definitiva.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
pagina 1 di 14 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
Con atto di citazione del 09.06.2022 parte istante, introduceva correttamente la fase di merito, riguardo all'opposizione proposta avverso l'Ordinanza del G.E. del Tribunale di Lamezia Terme –
Sezione Mobiliare - del 14.03.2022 con la quale, accoglieva in sintesi le eccezioni di parte opponente di mancata prova della notifica degli atti presupposti al procedimento esecutivo, infatti così stabiliva:
“… Il Giudice Onorario, dott.ssa Maria Leone, letti gli atti;
ritenuto che
il debitore esecutato ha proposto atto di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. con istanza di sospensiva;
considerato che
, secondo la prevalente giurisprudenza l'esercizio del potere di sospensione dell'esecuzione forzata assegnato al giudice dell'esecuzione ricomprende valutazioni sia sotto il profilo della fondatezza dell'opposizione che sotto quello del periculum in mora;
ritenuto, che la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, richiede, pertanto, la contemporanea ricorrenza di due requisiti essenziali e cioè del c.d. fumus boni juris, inteso quale verosimile esistenza, in capo all'opponente, sommariamente delibata, del diritto che intende fare valere e del c.d. periculum in mora, qualificato come pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a fare valere il diritto, in via ordinaria, dinanzi al giudice ordinario;
che, nel caso di specie, l'opposizione proposta dal debitore appare sommariamente fondata emergendo in atti vizi sulle modalità delle notifiche ex artt. 140 e 143 c.p.c..; che, pertanto, conseguentemente, ai fini dell'eventuale concessione dell'invocata tutela cautelare, ricorre il requisito del periculum in mora, in quanto parte opponente ha dedotto e provato il pregiudizio concreto effettivo conseguente all'esecuzione del titolo per cui si procede;
che, il giudice dell'esecuzione, quando si pronuncia sull'istanza di sospensione avanzata in sede di opposizione all'esecuzione, deve provvedere anche sulle spese che, nella fattispecie in esame, sono liquidate come in dispositivo sulla sorta dei parametri DM 55/2014 e 37/2018 (fasi introduttiva e decisionale, valori minimi) ; letti ed applicati gli artt. 618 e 624 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA sospesa la procedura esecutiva n. 170-1/2021;
ASSEGNA alla parte interessata termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito , secondo le forme richieste dal rito con cui dovrà essere celebrato il giudizio di cognizione piena, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà; pagina 2 di 14 CONDANNA parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese della presente fase che liquida in € 1.417,00 oltre accessori e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
ONERA l'opponente alla notifica della presente ordinanza al al terzo entro il 30.4.2022.
Si comunichi.
Lamezia Terme, lì 14.3.2022 …”
A tal riguardo nel contestare le avverse deduzioni e conseguentemente le conclusioni del G.E., così concludeva, l'opposta ed istante Controparte_3
“… Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata
l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi promossa dal Sig. CO nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 170/2021 RGE promossa da e, per CP_1
l'effetto, previa revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione, dichiarare valido ed efficace
l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 29/04/2021 Con vittoria di spese e competenze di causa. …”
Evidenziando l'aver anche proposto reclamo al Collegio avverso il provvedimento del G.E.
Integrato il contraddittorio, la parte convenuta ed esecutata, si costituiva nel presente giudizio, come del resto aveva fatto durante la fase esecutiva con l'opposizione, contestando le avverse deduzioni, e riproponendo le ragioni e la fondatezza dei motivi dell'opposizione e concludendo, l'opponente Sig.
, sulle mosse eccezioni di CO
1) IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: SULL'INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE DEL
DECRETO INGIUNTIVO, AI SENSI DELL'ART.615, comma 2 c.p.c..
2) Sulla nullità della notificazione dell'atto di precetto ex art.617, comma 2 c.p.c. e, per l'effetto, dell'atto di pignoramento presso terzi.
3) SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE
…..
“… Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lamezia Terme, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito: confermare l'ordinanza di sospensione del G.E. del 14.03.2022;
-in via pregiudiziale di rito, dichiarare l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo
n.119/2017 dell'8/03/2017, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme e, per l'effetto, disporne la revoca;
- sempre in via pregiudiziale di rito, dichiarare nulla la notificazione dell'atto di precetto per inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo predetto;
- ancora in via pregiudiziale di rito, dichiarare nullo e inefficace il pignoramento presso terzi opposto per omessa notificazione dell'atto di precetto;
pagina 3 di 14 - nel merito, dichiarare nullo l'atto di pignoramento presso terzi opposto e gli atti presupposti da cui esso ha tratto origine, per difetto di legittimazione ad agire di parte attrice;
- sempre nel merito, dichiarare la nullità e l'infondatezza del pignoramento presso terzi e di tutti gli atti presupposti, per le tutte motivazioni di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e competenze da liquidarsi ex art.93 c.p.c.. …”
Alla prima udienza presenti le parti, venivano richiesti e concessi i termini di cui all'Art. 183 VI° c.
Cpc, ma solo il convenuto opponente depositava le memorie, all'udienza successiva il giudizio veniva rinviato per p.c. previa acquisizione dei fascicoli dell'esecuzione e del reclamo, le due udienze successive, del 25.03.24 e del 29.10.24, venivano rinviate per gli stessi incombenti, benchè all'ultima udienza nessuno compariva per la parte istante, anche all'udienza del 25.02.2025, nessuno compariva per l'istante, nonostante vi fosse stata la costituzione in data 24.02.2025 della CP_4
alla quale nelle more era stato ceduto il credito del Sig. , e venivano precisate
[...] CP_2 le conclusioni, non risultando necessario più acquisire i fascicoli dell'esecuzione del reclamo, con termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
Riguardo, quindi, alla circostanza di non aver il G.E. valutato adeguatamente la documentazione esibita al fine di provare la regolare notificazione del pignoramento e degli atti presupposti, il D.I.
n°119/2017 del Tribunale di Lamezia Terme notificato il 05.05.2017 ed il 02.02.2021 successivamente l'atto di precetto ed infine in data 29.04.2021 il pignoramento press terzi.
Riguardo alla notificazione sia del decreto ingiuntivo che del relativo precetto, l'atto di precetto, ritiene questo Giudicante di non doversi assolutamente discostare e, quindi aderisce e fa proprie le ragioni, esposte dal Tribunale di Lamezia Terme in forma Collegiale che ha deciso avverso il reclamo proposto dalla rigettandole ed accogliendo le richieste del debitore opponente. Controparte_3
Infatti il Collegio con Ordinanza Reclamo n°9013/2022 del 04.11.2022 R.G. n°395/2022 ha cosi motivato il rigetto:
“… Deve, invero, rilevarsi che ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione il G.E. ha rilevato, sulla scorta di una delibazione sommaria, la fondatezza dell'opposizione “emergendo in atti vizi sulle modalità delle notifiche ex artt. 140 e 143 c.p.c.” con ciò riferendosi alla notifica del decreto ingiuntivo (effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., cfr. all. n. 5 al reclamo) e alla notifica dell'atto di precetto (effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., cfr. all. 6 al reclamo).
Con il reclamo all'odierno scrutinio ha censurato la decisione del G.E. Controparte_1 argomentando, esclusivamente, sulla corretta qualificazione del vizio afferente la notifica del decreto ingiuntivo – da intendersi, nella sua prospettazione, come nullità e non inesistenza – con le conseguenti implicazioni in termini di inammissibilità, in parte qua, dell'opposizione del , CP_2 pagina 4 di 14 senza spiegare alcuno specifico motivo di gravame avverso l'ordinanza del G.E. nella parte in cui ha motivato l'accoglimento dell'istanza di sospensione (anche) sulla scorta del ritenuto vizio di notifica dell'atto di precetto.
Nell'assenza di alcuna doglianza o argomentazione sul punto da parte dell'odierna reclamante, il
Collegio rileva che, in effetti, come lamentato da parte opponente in prime cure e nei limiti della delibazione sommaria consentita in questa sede, la notifica dell'atto di precetto risulta affetta da nullità, con ciò dovendo ritenersi assorbiti gli altri motivi di opposizione, per come ribaditi in questa fase.
Ed invero, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di notificazione ex art. 143 c.p.c.,
l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione” (Cassazione civile ordinanza 9 aprile 2019, n. 9793; nello stesso senso, Cass. civ. sez. III, 5 luglio 2018, n. 17596; Cass. civ. sez. I, 31 luglio 2017, n. 19012; Cass. civ. sez. VI-3, 3 aprile 2017, n. 8638; Cass. civ. sez. lav., 9 febbraio 2009,
n. 3037). In proposito, è stato, altresì, precisato che l'art. 139 c.p.c., “non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purchè si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza” (è citata Cass. Sez. 2, sent. 16 febbraio 2016, n. 2968), stabilendosi anche che è “nulla la notificazione effettuata con le modalità previste dell'art. 143 c.p.c., quando sia noto il luogo di lavoro del destinatario” (Cass. Sez. 3, sent. 1 maggio 2011, n. 10217).
Orbene, dalla documentazione in atti, non risulta che l'ufficiale giudiziario – dopo l'infruttuoso tentativo di notifica presso la residenza anagrafica dell'intimato in Lamezia Terme, Via Ugo Foscolo,
n. 10 – abbia dato atto delle ricerche svolte per il reperimento della residenza effettiva del destinatario, adempimento richiesto a pena di nullità della notificazione (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. 9 febbraio 2009, n. 3037) né può sostenersi che fosse sconosciuto il luogo di lavoro dell'intimato.
La notifica del decreto ingiuntivo (sia pure viziata, secondo l'opponente in prime cure, sotto altri profili) era, infatti, avvenuta, a richiesta dell'opposta, proprio presso il Comando dei Vigili Urbani del
Comune di Lamezia Terme ove il svolge, per circostanza incontestata, la sua attività CP_2 lavorativa (cfr. all. 5 al reclamo).
In ragione di ciò, in disparte ogni altra doglianza, il motivo di opposizione afferente la nullità della notifica dell'atto di precetto è stato correttamente ritenuto dal G.E. idoneo a sostenere il fumus dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
Per mero scrupolo di completezza motivazionale, il Collegio rileva che il vizio di nullità della notifica dell'atto di precetto è stato tempestivamente eccepito dall'opponente nel termine di 20 giorni, previsto pagina 5 di 14 dall'art. 617 c.p.c., che decorre, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla conoscenza legale o di fatto dell'atto impugnato (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. III, 08/06/2022, n. 18421). Nella specie, l'intimato ha, per circostanza incontestata, avuto contezza del pignoramento presso terzi gravante su di lui in data 28.05.2021 e proposto ricorso in opposizione il 17.06.2021.
Inoltre, diversamente da quanto rilevato da parte opposta in prime cure, a differenza del vizio di notificazione dell'atto di pignoramento – che è di regola sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio ai suoi diritti di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente per essere la stessa totalmente mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione
(Cass., Sez. U, n. 14916/2016) – il vizio della notificazione dell'atto di precetto “non è sanato dalla mera proposizione dell'opposizione se” – come nel caso di specie – “prima che l'intimato ne abbia avuto comunque conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento” (Cass., n.
24291/2017; Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2015, n. 11176; Cass. civ. Sez. III Sent., 12/06/2020, n.
11290; cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-06-2022, n. 18112 “a differenza del vizio di notificazione del pignoramento (Cass., 12/06/2020, n. 11290) la nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui (Cass., 16/10/2017, n. 24291, Cass.,
15/09/2020, n. 19120)”).
Accertata, dunque – sia pure alla luce di una valutazione sommaria qual è quella tipica della presente fase di reclamo – la nullità della notifica dell'atto di precetto, deve ritenersi sussistente il fumus dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva spiegata in prime cure.
Nella specie, d'altronde, sussiste pure il requisito del periculum in mora che potrebbe derivare dall'esecuzione atteso il rilevante importo delle somme pignorate in rapporto alla capacità reddituale dell'intimato e le conseguenze indubbiamente pregiudizievoli del forzato accantonamento di somme sullo stipendio dell'opponente (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta).
Per tutti questi motivi, assorbita ogni altra questione, il reclamo deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base al valore della controversia
e alla complessità delle questioni giuridiche trattate, come indicato in dispositivo (procedimenti cautelari, causa di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00, compensi liquidati nei medi per tutte le fasi processuali esclusa la fase istruttoria in quanto non svoltasi). …” pagina 6 di 14 Ove ciò non bastasse, questo Giudice rileva che anche il Pignoramento Presso Terzi notificato ai sensi dell'art. 143 cpc, risulta non correttamente notificato al debitore per le stesse ragioni su esposte dal Collegio, il quale afferma di avene avuto conoscenza solo allorquando notava le trattenute sulla sua busta paga e proponendo opposizione nei termini di cui all'art. 617 cpc.
Ebbene, atteso che il difetto di mancata notifica al debitore dell'atto di pignoramento presso terzi
(S.C. n°7019/95 – 6941/88 – 6580/97 – 4621/95 - S.C. n°4801/2017 – n°92246/2015 – n°2473/2009 –
n°7019/95 – Tib. Pavia n°48/2017 e Trib. Roma n°2339/2017), comporta l'inesistenza giuridica del pignoramento provocata dalla mancanza di un elemento essenziale dell'atto costituito dall'ingiunzione rivolta dall'Ufficiale Giudiziario al debitore, ai sensi dell'art. 492 C.p.c..
Considerato che il vizio non sarebbe sanabile neppure con la costituzione del debitore (S.C. n°2082/99
- n°6941/88) e che a tal riguardo la S.C. nella sentenza n°2857/2017 ha confermato la necessità di notifica al debitore dell'atto di pignoramento, infatti così si esprime “… La norma non prevede espressamente che tra i destinatari della notifica dell'ordine di pagamento vi sia il debitore. Sebbene della questione non si sia occupata espressamente la Consulta nell'ordinanza n. 393/08 su citata (in un caso in cui, peraltro, come è prassi operativa degli agenti della riscossione, il debitore aveva ricevuto comunicazione dell'ordine impartito al terzo suo debitore), tuttavia essa, incidenter tantum, ha riconosciuto la norma conforme a Costituzione, sia perchè i debitori sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità di espropriazione sia perchè possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57. Tenuto conto di tale seconda ragione, per la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto la legittimità costituzionale della norma, con riferimento al profilo della disparità di trattamento tra i debitori esecutati ed al profilo della lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, non può non convenirsi con quella parte della dottrina che ha ritenuto che necessario destinatario della notificazione dell'ordine di pagamento debba essere anche il debitore esecutato. Si tratta di un'interpretazione che, oltre a preservare la norma da possibili dubbi di incostituzionalità, è coerente con l'attribuzione all'ordine di pagamento diretto della funzione di atto iniziale di un procedimento espropriativo, che deroga al disposto dell'art. 543 cod. proc. civ. soltanto quanto al contenuto, nei limiti richiamati dall'art. 72 bis, non anche quanto alla necessità della notificazione dell'atto al terzo ed al debitore. D'altronde, il vincolo che ne deriva, in quanto atto che la stessa legge definisce come ... di pignoramento dei crediti del debitore verso i terzi, comporta che esso produca gli effetti conservativi degli artt. 2914 e 2917 cod. civ., nei confronti del debitore e nei rapporti tra il debitore esecutato ed il suo debitore, sicchè non si può prescindere dalla notificazione ad entrambi. …” .
Considerato che il creditore procedente nel costituirsi ha affermato di aver notificato l'atto di pignoramento presso terzi alla debitrice in data 29.04.2021, ai sensi dell'art. 143 cpc, detta notifica, pagina 7 di 14 richiesta espressamente dal creditore procedente, ma la cui applicazione e notificazione non è corretta rispetto, attesa la ritenuta, irreperibilità assoluta del destinatario (art. 143 c.p.c), atteso che nel caso in questione avrebbe dovuto applicarsi, più correttamente, quella sulla irreperibilità relativa (art. 140
c.p.c.).
Infatti, come è stato evidenziato il notificatore “… prima di procedere alla notifica … deve effettuare nel
Comune del domicilio fiscale del contribuente, ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta tra due possibili opzioni del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato reperimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta, in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non abbia più né abitazione né l'ufficio azienda
e quindi mancano dati ed elementi oggettivamente idonei per notificare altrimenti l'atto…” .
L'unica attestazione di cui si è avvalso l'allora messo è la visura anagrafica, circostanza quest'ultima che, non fa altro che confermare che il domicilio fiscale/residenza del Sig. , era ed è ancora oggi ubicato in Via Ugo CP_2
Foscolo n°10 di Lamezia Terme, di conseguenza non è possibile sostenere – contrariamente a quanto fa lo stesso
Creditore procedente, negli atti di causa, cadendo, per giunta, in evidente contraddizione con il dettato normativo sopra richiamato - la ritualità del procedimento di notifica per irreperibilità assoluta utilizzato in ordine all'atto di pignoramento presso terzi atteso che, dalla stessa relazione di notificazione, emerge che il messo notificatore essendosi limitato alla sola visura anagrafica – e non anche alle ricerche sul luogo (mancando nella relata l'indicazione delle ragioni della mancata consegna, nonché le informazioni concretamente assunte sulla reperibilità del Sig. ) avrebbe dovuto optare, secondo il dettato codicistico, per la procedura di irreperibilità relativa, CP_2 seguendo di conseguenza l'iter prescritto sul punto dalla legge, e cioè constatata l'irreperibilità temporanea dell'odierna ricorrente e, dunque, l'impossibilità di eseguire la consegna a sue mani, ovvero di altre persone abilitate alla ricezione dell'atto, l'ufficiale avrebbe dovuto depositarne copia, sì nella casa del Comune dove la notificazione doveva eseguirsi, ossia Lamezia Terme, ma soltanto dopo aver affisso l'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione dell'istante, informando contestualmente il medesimo, dell'avvenuto deposito, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
A ciò deve aggiungersi che, anche se per qualsivoglia ragione, si dovesse ritenere superabile la predetta evidenza, non potrà non rilevarsi, comunque, la piena legittimità e fondatezza dell'opposizione di che trattasi, mancando, ai fini della validità della presunta notifica del pignoramento presso terzi, ai sensi degli artt. 143 e 148 CPC, le prove concrete delle attività di ricerca cui era tenuto l'allora ufficiale giudiziario, sempre alla luce di quanto prodotto è richiamato dallo stesso Creditore procedente.
Infatti, si ribadisce a più riprese che “l'irreperibilità assoluta, presuppone che il messo abbia operato delle ricerche nell'ultimo Comune di residenza nota del destinatario dell'atto”, ricerche che, in realtà, così come si evince dalla relazione di notificazione prodotta in atti, non sono mai state compiute dall'allora notificante, che pagina 8 di 14 optava per la procedura di irreperibilità assoluta soltanto sulla base della visura relativa al domicilio fiscale del Sig.
e sulle dichiarazioni del creditore procedente.. CP_2
“Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 148 CPC, in combinato disposto con l'art. 143 CPC, il messo notificatore, considerata anche la veste di pubblico ufficiale rivestita nell'esercizio delle sue funzioni, eseguita la notificazione, deve certificare, all'interno della relazione apposta in calce all'atto, l'esecuzione della stessa, nonché l'attività da lui concretamente espletata, anche nel luogo nel luogo di ultima residenza nota, specie nel caso in cui l'ufficiale non dovesse riuscire a consegnare l'atto al destinatario della notifica (nemmeno ai sensi dell'art. 140 cpc). Per irreperibilità del destinatario presso l'indirizzo conosciuto.
In tale ipotesi, il legislatore (nella specie il secondo comma dell'art. 148 c.p.c.) prescrive l'adozione di particolari accorgimenti nella redazione della relata di notificazione. Più precisamente nella stessa dovranno essere indicate le ricerche non solo anagrafiche, ma anche quelle compiute sui luoghi dal notificante, nonché i motivi della mancata consegna e le informazioni concretamente assunte sulla reperibilità del destinatario con l'indicazione dei soggetti alle quali sono state richieste.
Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'articolo 143
CPC presuppone sempre l'effettuazione di una specifica attività di ricerca del destinatario sui luoghi, e che tale attività venga compiutamente descritta all'interno della relata di notificazione.
Di conseguenza, l'esecuzione della notifica ex art. 143 CPC., non può né essere affidata esclusivamente alle risultanze di una certificazione anagrafica, né, per altro verso, può ritenersi sufficiente l'impiego, da parte dell'ufficiale, di espressioni generiche, essendo necessaria la specifica indicazione delle ricerche concretamente compiute dallo stesso come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto.
Il mancato rispetto di tale formalità, pertanto, comporterà come conseguenza la nullità della notificazione” (sul punto vedasi Corte di Cass., sent. n. 2224 del 25.01.2022; in senso conforme Tribunale di Catania, Ord. del
14.05.2023).
È di tutta evidenza, dunque, che alla luce della normativa codicistica vigente, ribadita a più riprese dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, il procedimento notificatorio relativo al pignoramento pressi terzi, mancando l'indicazione e, dunque, la prova delle necessarie ricerche ed informazioni che l'allora notificante avrebbe dovuto compiere ed assumere nel luogo di ultima residenza nota dell'odierno resistente, non può che essere dichiarato illegittimo e/o invalido e/o nullo.
Del resto come è stato rilevato sia dal Giudice del Reclamo che dall'opponente convenuto i vizi di notifica sono evidenti, non solo perché del debitore la parte creditrice conosceva il datore di lavoro ed il lugo di lavoro, per cui avrebbe ben potuto fare richiesta in tal senso ai fini della notifica, accertando anche quando era il giorno e l'ora lavorativa ai fini di una notifica personale e ciò senza ricorrere all'applicazione dell'art. 143 cpc, di cui non c'erano gli estremi e di cui non si è fatta una corretta applicazione, facendone derivane una non corretta notificazione da cui ne deriva la nullità. pagina 9 di 14 Infatti, sull'applicazione dell'art. 139 cpc la S.C. ha avuto modo di affermare e chiarire che è “… nulla la notificazione effettuata con le modalità previste dell'art. 143 c.p.c., quando sia noto il luogo di lavoro del destinatario …”(S.C. n°10217/2011) e che “… l'art. 139 c.p.c. non dispone alcun ordine da seguire nelle ricerche del luogo, potendo scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o
l'ufficio, purché si tratti di luogo situato nel Comune di residenza del destinatario. È, dunque, nulla la notifica effettuata con le modalità previste dall'art. 143 c.p.c., quando è noto il luogo di lavoro del destinatario …” (S.C. Ord. n°9793/2019 – Sent. n°2968/2016), dove veniva anche precisato che “…
l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione …”(sempreS.C. Ord. n° 9792//2019
– Ord. n° 8638/2017 ), il tutto ad ulteriore conferma di quanro già in precedenza esposto.
Detta illegittimità e/o invalidità e/o nullità, investe, inevitabilmente, il pignoramento operato dal creditore procedente, di conseguenza devono essere destituite da ogni fondamento giuridico le eccezione di inammissibilità prospettate circa l'intempestività dell'opposizione proposta dalla parte ricorrente opponente, in quanto come ampiamente dimostrato, l'istante non ha mai ricevuto il pignoramento presso terzi, ma ne veniva a conoscenza solo dopo aver visto le trattenute sulla propria busta paga.
Il PPT non preceduto dalla preventiva notificazione al debitore, è nullo in ragione della violazione dell'obbligo che incombe sul Creditore pignorante e secondo il principio sancito e su espresso dalla S.C. con sent.
n°26519/2017e che ne fa derivare la nullità del pignoramento preso terzi promosso dal Creditore procedente.
Riguardo alla carenza di legittimità ad agire, per mancanza di idonea prova della cessione del credito di cui trattasi da parte dell'originario creditore alla società procedente, ivi compresa quella subentrata con nuova cessione notarile, esaminati gli atti di causa si rileva quanto segue.
Giova precisare, che questo Giudicante, già in precedenti giudizi, ha avuto modo di evidenziare e rilevare che la S.C. con riguardo alla cessione in blocco dei crediti, ex art. 58 Tub, con una recente sentenza, la n°7866/2024, ha ulteriormente chiarito sugli oneri probatori che gravano sulla società cessionaria quando intende agire per il recupero di un singolo credito oggetto della cessione in blocco.
La cessione dei crediti in blocco, per come già evidenziato, è disciplinata dall'art. 58 del D.Lgs.
n°385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB), che definisce la “cartolarizzazione dei crediti” come la cessione di crediti pecuniari sia esistenti sia futuri, da parte di una società (la “società cedente“) ad un'altra società (la “società cessionaria” o “veicolo di cartolarizzazione“).
Ebbene, la S.C. prima della richiamata sentenza n°7866/2024, si era già pronunciata riguardo all'onere probatorio gravante sulla società cessionaria in ordine all'inclusione di uno specifico credito nell'ambito della cessione in blocco disciplinata dall'art. 58 TUB. pagina 10 di 14 In particolare con le pronunce n°17944/2023 e n°9412/2023, dove chiariva che la sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non esime la cessionaria dall'onere di dimostrare l'effettiva ricomprensione del singolo credito oggetto di controversia nell'operazione di trasferimento e che ciò poteva avvenire tramite l'indicazione puntuale delle caratteristiche del credito ceduto, desumibile dall'avviso pubblicato, oppure attraverso la produzione del contratto di cessione e dei suoi allegati contenenti gli elenchi dei crediti trasferiti.
La richiamata sentenza n°7866/2024 ha maggiormente rafforzato, ove fosse necessario,
l'orientamento del Giudice di legittimità in materia di oneri probatori nella cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, statuendo che “… La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione. …“
E' del tutto evidente che la “ratio” sottesa a tale principio risiede nell'esigenza di tutelare il debitore ceduto, consentendogli di verificare l'effettivo trasferimento del proprio debito e, conseguentemente, di contestare la legittimazione processuale del cessionario qualora quest'ultimo non riesca a comprovare in modo puntuale l'avvenuta cessione, comportando delle ricadute nei confronti delle società “veicolo” che intendono procedere al recupero di crediti oggetto di cessione in blocco, ex art. 58 Tub, per le quali l'invocazione della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non sarà più sufficiente, ma sarà necessario allegare e produrre documentazione specifica (contratto di cessione, elenchi dettagliati dei crediti ceduti, ecc.) che consenta di ricondurre inequivocabilmente il singolo credito controverso nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, imponendo in tal modo alle società cessionarie una maggiore attenzione nella gestione e nella conservazione della documentazione relativa alle cessioni di crediti in blocco, al fine di poter prontamente dimostrare, in sede giudiziale, l'inclusione dei singoli crediti oggetto di recupero, il cui mancato assolvimento ha come conseguenza una declaratoria di inammissibilità del ricorso o, comunque, l'insuccesso dell'azione giudiziaria intrapresa, con evidenti ricadute negative in termini di mancato recupero del credito, con provvedimenti simili a quelli oggi oggetto di valutazione.
Inoltre, la S.C. con Ordinanza del febbraio 2025 n°5190/2025, sempre con riguardo alla tema cessione di crediti in blocco e relativo onere della prova in ordine alla cessione del singolo credito, ha ribadito il seguente principio di diritto: “… La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di pagina 11 di 14 cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. …”.
Del resto la S.C. già con decisione n°15010/2024 ha avuto modo di precisare ulteriormente, rafforzando una consolidata giurisprudenza di legittimità, che il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causamper essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 c.p.c. (S.C. n°24050/2019 – n°25344/2010
n°22244/2006 – n°10786/2024 n°5478/2024 e in senso sostanzialmente conforme anche S.C.
n°13685/2006 - n°15352/2010 e n°1943/2011).
Conseguentemente, la società la cessionaria, per giustificare la propria legittimazione ad agire, così come quella costituitasi per essere presente ed intervenire in questa sede, perché subentrata nella titolarità del credito di cui si discute, deve aver dovuto non soltanto allegare, ma anche fornire la dimostrazione della relativa circostanza, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è circostanza rilevabile d'ufficio, per come già evidenziato.
Atteso che ove si depositi insieme all'atto giudiziario, anche “l'avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del […]”, ritenendo che da solo sia idoneo a dimostrare l'avvenuta cessione, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. n. 130/1999 e 58 TUB, finisce per confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo eseguito in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata (circostanza verificatasi nel caso in esame dal debitore, ma rilevabile d'ufficio) dal debitore ceduto.
Da quanto sopra, ne discende che la società, benché gravata del corrispondente onere fin dal momento del deposito del proprio atto giudiziario, non dimostrati adeguatamente la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, posto che la documentazione prodotta si rivela affatto inidonea a provare il contratto di cessione in suo favore dei crediti, rivestendo e provando, per come già detto, solo requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere pagina 12 di 14 liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma non è idoneo anche a provare l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito.
Certamente, il contenuto dell'atto giudiziario della società cessionaria deve offrire “elementi utili” che permettano di verificare l'esistenza di una prova presuntiva della cessione de qua e dell'inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel “blocco” dei rapporti ceduti (S.C.
n°24798/2020), né la mancata costituzione del debitore può in qualche modo influenzare positivamente tale verifica, “… In presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione
i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace. In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l'attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace. …”. (S.C. n°25/2025 II^ Sez. Civ.)
Per cui, se manca la concreta dimostrazione di detta cessione e, conseguentemente, della effettiva titolarità del rapporto controversa in capo a detta società, la procedura esecutiva va ritenuto certamente non proseguibile.
Per come già evidenziato, una tale carenza probatoria è rilevabile di ufficio, anche in sede di legittimità.
Tutto ciò premesso, diventa opportuno verificare se gli elementi atti a dimostrare la titolarità del credito e della cessione siano presenti e siano in grado di far identificare il credito di chè trattasi in quello ceduto in blocco, circostanza che il G.E. non ha ritenuto di riscontrare nella sommaria valutazione della circostanza, senza darne indicazione, avendo valutato preventivamente anomalie nella notificazione degli atti precedenti all'esecuzione.
Orbene, tra la documentazione esibita dalla società che ha introdotto il giudizio di merito a sostegno della propria legittimata ad agire ed anche, quindi, di cedere ulteriormente il credito, alla società costituita, non vi è alcuna prova se non un atto di cessione notarile (doc. in atti), né Avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale indicante la tipologia dei rapporti ceduti in blocco, non è indicato come verificare se il credito ceduto rientri tra quello di oggetto di cessione, non essendo presente atra documentazione.
Ebbene, esaminando attentamente detta documentazione, ed applicando i principi su esposti dalla
S.C. con riguardo all'onere probatorio, ritiene questo Giudice che questi al momento non siano sufficienti a dimostrare, in alcun modo, la titolarità del singolo credito oggetto di contestazione credito da parte del creditore procedente e cioè questo sia e rientri tra i crediti oggetto di cessione presenti nella pagina 13 di 14 pubblicazione della G.U. cui si fa riferimento negli atti di causa, ma di cui non vi è copia per verificare quanto necessario e su evidenziato, e richiamato, nella procedura esecutiva mobile di pignoramento presso terzi n°170/2021 di R.G.E. – Sez. Esec. Mob. -.
Conseguenza di quanto sopra è che l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire per il presente credito risulta fondata, non avendo la prima, e neanche la subentrata Controparte_3 CP_4
, debitamente provato la presenza del credito azionato tra quelli ceduti e contenti
[...] nell'Avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale menzionato negli atti di causa, ma di cui non è stata esibita copia, ai fine delle richiamate e necessarie verifiche.
Quindi, ne consegue, che l'eccezione di carenza di legittimazione, non sviluppata adeguatamente dall'opposta società procedente, risulta anch'essa fondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario del convenuto opponente,
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, difesa, istanza, eccezione e deduzione, sulla domanda proposta dalla Soc. Controparte_5 subentrata prima della decisione alla inerente l'opposizione proposta da CP CO
, così provvede:
[...]
1. Rigetta la domanda della società istante ed opposta, accogliendo le eccezioni dell'opponente convenuto, per le ragioni su esposte, e per l'effetto
2. dichiara la nullità del pignoramento per tutte le ragioni esposte in parte motiva, ivi compresa, la mancanza di diritto della stessa a procedere esecutivamente per carenza di titolo, di legitimatio ad causam per il credito oggetto di controversia, ed azionato nella procedura esecutiva n°170/2021 di
R.G.E. – Sez. Mob. – del Tribunale di Lamezia Terme;
3. dichiara, conseguentemente, di confermare l'Ordinanza del G.E. del 14.03.2022, e la conseguente improseguibilità della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n°170/2021 di R.g.e. per le ragioni di cui in parte motiva;
4. condanna la nella qualità in atti, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempre, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano, con distrazione in favore dell'Avvocato Marcello Rubino, in applicazione dei parametri medi del DM n°55/2014 per come aggiornato dal DM n°37/2918 ed integrato dal D.M. n°147/2022, in complessivi €.5.077,00=, oltre accessori di legge;
Così deciso in Lamezia Terme il 27/09/2025 IL GIUDICE
Francesco Tallarico
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale Civile di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della Dott.
Francesco Tallarico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°787/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 25.02.2025 con termini ex art. 190 cpc, vertente
TRA
(C.F./P.I. ), titolare del credito già vantato da Parte_1 P.IVA_1 CP_1
[... cui è subentrata, con sede in Conegliano (TV), nei confronti del debitore ceduto in forza di contratto di cessione, depositato in atti, in persona del suo legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni CEZZI, presso il cui studio in Maglie alla Via Roma n°53, ha eletto domicilio, PEC Email_1
Attore - Opposto
E
Per , C.F. , da Lamezia Terme (CZ), rappresentato CO CodiceFiscale_1
e difeso dall'Avv. Marcello Rubino, presso il cui studio, sito in Lamezia Terme, Via Tommaso Fusco
n°1, PEC: Convenuta - Opponente Email_2
OGGETTO: Opp. Ord. G.E. . Fase di merito Proc. Esec Mob. PPT n°170/2021 R.G.E.
Conclusioni delle parti come in atti
*******
Breve e sintetica esposizione dei fatti e dei motivi di diritto della decisione non definitiva.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
pagina 1 di 14 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
*******
Con atto di citazione del 09.06.2022 parte istante, introduceva correttamente la fase di merito, riguardo all'opposizione proposta avverso l'Ordinanza del G.E. del Tribunale di Lamezia Terme –
Sezione Mobiliare - del 14.03.2022 con la quale, accoglieva in sintesi le eccezioni di parte opponente di mancata prova della notifica degli atti presupposti al procedimento esecutivo, infatti così stabiliva:
“… Il Giudice Onorario, dott.ssa Maria Leone, letti gli atti;
ritenuto che
il debitore esecutato ha proposto atto di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. con istanza di sospensiva;
considerato che
, secondo la prevalente giurisprudenza l'esercizio del potere di sospensione dell'esecuzione forzata assegnato al giudice dell'esecuzione ricomprende valutazioni sia sotto il profilo della fondatezza dell'opposizione che sotto quello del periculum in mora;
ritenuto, che la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, richiede, pertanto, la contemporanea ricorrenza di due requisiti essenziali e cioè del c.d. fumus boni juris, inteso quale verosimile esistenza, in capo all'opponente, sommariamente delibata, del diritto che intende fare valere e del c.d. periculum in mora, qualificato come pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a fare valere il diritto, in via ordinaria, dinanzi al giudice ordinario;
che, nel caso di specie, l'opposizione proposta dal debitore appare sommariamente fondata emergendo in atti vizi sulle modalità delle notifiche ex artt. 140 e 143 c.p.c..; che, pertanto, conseguentemente, ai fini dell'eventuale concessione dell'invocata tutela cautelare, ricorre il requisito del periculum in mora, in quanto parte opponente ha dedotto e provato il pregiudizio concreto effettivo conseguente all'esecuzione del titolo per cui si procede;
che, il giudice dell'esecuzione, quando si pronuncia sull'istanza di sospensione avanzata in sede di opposizione all'esecuzione, deve provvedere anche sulle spese che, nella fattispecie in esame, sono liquidate come in dispositivo sulla sorta dei parametri DM 55/2014 e 37/2018 (fasi introduttiva e decisionale, valori minimi) ; letti ed applicati gli artt. 618 e 624 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA sospesa la procedura esecutiva n. 170-1/2021;
ASSEGNA alla parte interessata termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito , secondo le forme richieste dal rito con cui dovrà essere celebrato il giudizio di cognizione piena, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà; pagina 2 di 14 CONDANNA parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese della presente fase che liquida in € 1.417,00 oltre accessori e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
ONERA l'opponente alla notifica della presente ordinanza al al terzo entro il 30.4.2022.
Si comunichi.
Lamezia Terme, lì 14.3.2022 …”
A tal riguardo nel contestare le avverse deduzioni e conseguentemente le conclusioni del G.E., così concludeva, l'opposta ed istante Controparte_3
“… Voglia l'Ill.mo Giudice adito dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, infondata
l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi promossa dal Sig. CO nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 170/2021 RGE promossa da e, per CP_1
l'effetto, previa revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione, dichiarare valido ed efficace
l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 29/04/2021 Con vittoria di spese e competenze di causa. …”
Evidenziando l'aver anche proposto reclamo al Collegio avverso il provvedimento del G.E.
Integrato il contraddittorio, la parte convenuta ed esecutata, si costituiva nel presente giudizio, come del resto aveva fatto durante la fase esecutiva con l'opposizione, contestando le avverse deduzioni, e riproponendo le ragioni e la fondatezza dei motivi dell'opposizione e concludendo, l'opponente Sig.
, sulle mosse eccezioni di CO
1) IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: SULL'INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE DEL
DECRETO INGIUNTIVO, AI SENSI DELL'ART.615, comma 2 c.p.c..
2) Sulla nullità della notificazione dell'atto di precetto ex art.617, comma 2 c.p.c. e, per l'effetto, dell'atto di pignoramento presso terzi.
3) SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE
…..
“… Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lamezia Terme, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, e previa ogni declaratoria necessaria di rito: confermare l'ordinanza di sospensione del G.E. del 14.03.2022;
-in via pregiudiziale di rito, dichiarare l'inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo
n.119/2017 dell'8/03/2017, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme e, per l'effetto, disporne la revoca;
- sempre in via pregiudiziale di rito, dichiarare nulla la notificazione dell'atto di precetto per inesistenza giuridica della notificazione del decreto ingiuntivo predetto;
- ancora in via pregiudiziale di rito, dichiarare nullo e inefficace il pignoramento presso terzi opposto per omessa notificazione dell'atto di precetto;
pagina 3 di 14 - nel merito, dichiarare nullo l'atto di pignoramento presso terzi opposto e gli atti presupposti da cui esso ha tratto origine, per difetto di legittimazione ad agire di parte attrice;
- sempre nel merito, dichiarare la nullità e l'infondatezza del pignoramento presso terzi e di tutti gli atti presupposti, per le tutte motivazioni di cui in narrativa;
- con vittoria di spese e competenze da liquidarsi ex art.93 c.p.c.. …”
Alla prima udienza presenti le parti, venivano richiesti e concessi i termini di cui all'Art. 183 VI° c.
Cpc, ma solo il convenuto opponente depositava le memorie, all'udienza successiva il giudizio veniva rinviato per p.c. previa acquisizione dei fascicoli dell'esecuzione e del reclamo, le due udienze successive, del 25.03.24 e del 29.10.24, venivano rinviate per gli stessi incombenti, benchè all'ultima udienza nessuno compariva per la parte istante, anche all'udienza del 25.02.2025, nessuno compariva per l'istante, nonostante vi fosse stata la costituzione in data 24.02.2025 della CP_4
alla quale nelle more era stato ceduto il credito del Sig. , e venivano precisate
[...] CP_2 le conclusioni, non risultando necessario più acquisire i fascicoli dell'esecuzione del reclamo, con termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
Riguardo, quindi, alla circostanza di non aver il G.E. valutato adeguatamente la documentazione esibita al fine di provare la regolare notificazione del pignoramento e degli atti presupposti, il D.I.
n°119/2017 del Tribunale di Lamezia Terme notificato il 05.05.2017 ed il 02.02.2021 successivamente l'atto di precetto ed infine in data 29.04.2021 il pignoramento press terzi.
Riguardo alla notificazione sia del decreto ingiuntivo che del relativo precetto, l'atto di precetto, ritiene questo Giudicante di non doversi assolutamente discostare e, quindi aderisce e fa proprie le ragioni, esposte dal Tribunale di Lamezia Terme in forma Collegiale che ha deciso avverso il reclamo proposto dalla rigettandole ed accogliendo le richieste del debitore opponente. Controparte_3
Infatti il Collegio con Ordinanza Reclamo n°9013/2022 del 04.11.2022 R.G. n°395/2022 ha cosi motivato il rigetto:
“… Deve, invero, rilevarsi che ai fini dell'accoglimento dell'istanza di sospensione il G.E. ha rilevato, sulla scorta di una delibazione sommaria, la fondatezza dell'opposizione “emergendo in atti vizi sulle modalità delle notifiche ex artt. 140 e 143 c.p.c.” con ciò riferendosi alla notifica del decreto ingiuntivo (effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., cfr. all. n. 5 al reclamo) e alla notifica dell'atto di precetto (effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., cfr. all. 6 al reclamo).
Con il reclamo all'odierno scrutinio ha censurato la decisione del G.E. Controparte_1 argomentando, esclusivamente, sulla corretta qualificazione del vizio afferente la notifica del decreto ingiuntivo – da intendersi, nella sua prospettazione, come nullità e non inesistenza – con le conseguenti implicazioni in termini di inammissibilità, in parte qua, dell'opposizione del , CP_2 pagina 4 di 14 senza spiegare alcuno specifico motivo di gravame avverso l'ordinanza del G.E. nella parte in cui ha motivato l'accoglimento dell'istanza di sospensione (anche) sulla scorta del ritenuto vizio di notifica dell'atto di precetto.
Nell'assenza di alcuna doglianza o argomentazione sul punto da parte dell'odierna reclamante, il
Collegio rileva che, in effetti, come lamentato da parte opponente in prime cure e nei limiti della delibazione sommaria consentita in questa sede, la notifica dell'atto di precetto risulta affetta da nullità, con ciò dovendo ritenersi assorbiti gli altri motivi di opposizione, per come ribaditi in questa fase.
Ed invero, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di notificazione ex art. 143 c.p.c.,
l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione” (Cassazione civile ordinanza 9 aprile 2019, n. 9793; nello stesso senso, Cass. civ. sez. III, 5 luglio 2018, n. 17596; Cass. civ. sez. I, 31 luglio 2017, n. 19012; Cass. civ. sez. VI-3, 3 aprile 2017, n. 8638; Cass. civ. sez. lav., 9 febbraio 2009,
n. 3037). In proposito, è stato, altresì, precisato che l'art. 139 c.p.c., “non dispone un ordine tassativo da seguire in tali ricerche, potendosi scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o presso la sede dell'impresa o presso l'ufficio, purchè si tratti, comunque, di luogo posto nel comune in cui il destinatario ha la sua residenza” (è citata Cass. Sez. 2, sent. 16 febbraio 2016, n. 2968), stabilendosi anche che è “nulla la notificazione effettuata con le modalità previste dell'art. 143 c.p.c., quando sia noto il luogo di lavoro del destinatario” (Cass. Sez. 3, sent. 1 maggio 2011, n. 10217).
Orbene, dalla documentazione in atti, non risulta che l'ufficiale giudiziario – dopo l'infruttuoso tentativo di notifica presso la residenza anagrafica dell'intimato in Lamezia Terme, Via Ugo Foscolo,
n. 10 – abbia dato atto delle ricerche svolte per il reperimento della residenza effettiva del destinatario, adempimento richiesto a pena di nullità della notificazione (cfr. Cass. Sez. Lav., sent. 9 febbraio 2009, n. 3037) né può sostenersi che fosse sconosciuto il luogo di lavoro dell'intimato.
La notifica del decreto ingiuntivo (sia pure viziata, secondo l'opponente in prime cure, sotto altri profili) era, infatti, avvenuta, a richiesta dell'opposta, proprio presso il Comando dei Vigili Urbani del
Comune di Lamezia Terme ove il svolge, per circostanza incontestata, la sua attività CP_2 lavorativa (cfr. all. 5 al reclamo).
In ragione di ciò, in disparte ogni altra doglianza, il motivo di opposizione afferente la nullità della notifica dell'atto di precetto è stato correttamente ritenuto dal G.E. idoneo a sostenere il fumus dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva.
Per mero scrupolo di completezza motivazionale, il Collegio rileva che il vizio di nullità della notifica dell'atto di precetto è stato tempestivamente eccepito dall'opponente nel termine di 20 giorni, previsto pagina 5 di 14 dall'art. 617 c.p.c., che decorre, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, dalla conoscenza legale o di fatto dell'atto impugnato (cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. III, 08/06/2022, n. 18421). Nella specie, l'intimato ha, per circostanza incontestata, avuto contezza del pignoramento presso terzi gravante su di lui in data 28.05.2021 e proposto ricorso in opposizione il 17.06.2021.
Inoltre, diversamente da quanto rilevato da parte opposta in prime cure, a differenza del vizio di notificazione dell'atto di pignoramento – che è di regola sanato dalla mera proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio ai suoi diritti di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente per essere la stessa totalmente mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione
(Cass., Sez. U, n. 14916/2016) – il vizio della notificazione dell'atto di precetto “non è sanato dalla mera proposizione dell'opposizione se” – come nel caso di specie – “prima che l'intimato ne abbia avuto comunque conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento” (Cass., n.
24291/2017; Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2015, n. 11176; Cass. civ. Sez. III Sent., 12/06/2020, n.
11290; cfr. da ultimo, Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-06-2022, n. 18112 “a differenza del vizio di notificazione del pignoramento (Cass., 12/06/2020, n. 11290) la nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui (Cass., 16/10/2017, n. 24291, Cass.,
15/09/2020, n. 19120)”).
Accertata, dunque – sia pure alla luce di una valutazione sommaria qual è quella tipica della presente fase di reclamo – la nullità della notifica dell'atto di precetto, deve ritenersi sussistente il fumus dell'istanza di sospensione della procedura esecutiva spiegata in prime cure.
Nella specie, d'altronde, sussiste pure il requisito del periculum in mora che potrebbe derivare dall'esecuzione atteso il rilevante importo delle somme pignorate in rapporto alla capacità reddituale dell'intimato e le conseguenze indubbiamente pregiudizievoli del forzato accantonamento di somme sullo stipendio dell'opponente (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta).
Per tutti questi motivi, assorbita ogni altra questione, il reclamo deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base al valore della controversia
e alla complessità delle questioni giuridiche trattate, come indicato in dispositivo (procedimenti cautelari, causa di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00, compensi liquidati nei medi per tutte le fasi processuali esclusa la fase istruttoria in quanto non svoltasi). …” pagina 6 di 14 Ove ciò non bastasse, questo Giudice rileva che anche il Pignoramento Presso Terzi notificato ai sensi dell'art. 143 cpc, risulta non correttamente notificato al debitore per le stesse ragioni su esposte dal Collegio, il quale afferma di avene avuto conoscenza solo allorquando notava le trattenute sulla sua busta paga e proponendo opposizione nei termini di cui all'art. 617 cpc.
Ebbene, atteso che il difetto di mancata notifica al debitore dell'atto di pignoramento presso terzi
(S.C. n°7019/95 – 6941/88 – 6580/97 – 4621/95 - S.C. n°4801/2017 – n°92246/2015 – n°2473/2009 –
n°7019/95 – Tib. Pavia n°48/2017 e Trib. Roma n°2339/2017), comporta l'inesistenza giuridica del pignoramento provocata dalla mancanza di un elemento essenziale dell'atto costituito dall'ingiunzione rivolta dall'Ufficiale Giudiziario al debitore, ai sensi dell'art. 492 C.p.c..
Considerato che il vizio non sarebbe sanabile neppure con la costituzione del debitore (S.C. n°2082/99
- n°6941/88) e che a tal riguardo la S.C. nella sentenza n°2857/2017 ha confermato la necessità di notifica al debitore dell'atto di pignoramento, infatti così si esprime “… La norma non prevede espressamente che tra i destinatari della notifica dell'ordine di pagamento vi sia il debitore. Sebbene della questione non si sia occupata espressamente la Consulta nell'ordinanza n. 393/08 su citata (in un caso in cui, peraltro, come è prassi operativa degli agenti della riscossione, il debitore aveva ricevuto comunicazione dell'ordine impartito al terzo suo debitore), tuttavia essa, incidenter tantum, ha riconosciuto la norma conforme a Costituzione, sia perchè i debitori sono portatori di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità di espropriazione sia perchè possono in ogni caso proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57. Tenuto conto di tale seconda ragione, per la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto la legittimità costituzionale della norma, con riferimento al profilo della disparità di trattamento tra i debitori esecutati ed al profilo della lesione del diritto di difesa del debitore esecutato, non può non convenirsi con quella parte della dottrina che ha ritenuto che necessario destinatario della notificazione dell'ordine di pagamento debba essere anche il debitore esecutato. Si tratta di un'interpretazione che, oltre a preservare la norma da possibili dubbi di incostituzionalità, è coerente con l'attribuzione all'ordine di pagamento diretto della funzione di atto iniziale di un procedimento espropriativo, che deroga al disposto dell'art. 543 cod. proc. civ. soltanto quanto al contenuto, nei limiti richiamati dall'art. 72 bis, non anche quanto alla necessità della notificazione dell'atto al terzo ed al debitore. D'altronde, il vincolo che ne deriva, in quanto atto che la stessa legge definisce come ... di pignoramento dei crediti del debitore verso i terzi, comporta che esso produca gli effetti conservativi degli artt. 2914 e 2917 cod. civ., nei confronti del debitore e nei rapporti tra il debitore esecutato ed il suo debitore, sicchè non si può prescindere dalla notificazione ad entrambi. …” .
Considerato che il creditore procedente nel costituirsi ha affermato di aver notificato l'atto di pignoramento presso terzi alla debitrice in data 29.04.2021, ai sensi dell'art. 143 cpc, detta notifica, pagina 7 di 14 richiesta espressamente dal creditore procedente, ma la cui applicazione e notificazione non è corretta rispetto, attesa la ritenuta, irreperibilità assoluta del destinatario (art. 143 c.p.c), atteso che nel caso in questione avrebbe dovuto applicarsi, più correttamente, quella sulla irreperibilità relativa (art. 140
c.p.c.).
Infatti, come è stato evidenziato il notificatore “… prima di procedere alla notifica … deve effettuare nel
Comune del domicilio fiscale del contribuente, ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta tra due possibili opzioni del procedimento notificatorio onde accertare che il mancato reperimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta, in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non abbia più né abitazione né l'ufficio azienda
e quindi mancano dati ed elementi oggettivamente idonei per notificare altrimenti l'atto…” .
L'unica attestazione di cui si è avvalso l'allora messo è la visura anagrafica, circostanza quest'ultima che, non fa altro che confermare che il domicilio fiscale/residenza del Sig. , era ed è ancora oggi ubicato in Via Ugo CP_2
Foscolo n°10 di Lamezia Terme, di conseguenza non è possibile sostenere – contrariamente a quanto fa lo stesso
Creditore procedente, negli atti di causa, cadendo, per giunta, in evidente contraddizione con il dettato normativo sopra richiamato - la ritualità del procedimento di notifica per irreperibilità assoluta utilizzato in ordine all'atto di pignoramento presso terzi atteso che, dalla stessa relazione di notificazione, emerge che il messo notificatore essendosi limitato alla sola visura anagrafica – e non anche alle ricerche sul luogo (mancando nella relata l'indicazione delle ragioni della mancata consegna, nonché le informazioni concretamente assunte sulla reperibilità del Sig. ) avrebbe dovuto optare, secondo il dettato codicistico, per la procedura di irreperibilità relativa, CP_2 seguendo di conseguenza l'iter prescritto sul punto dalla legge, e cioè constatata l'irreperibilità temporanea dell'odierna ricorrente e, dunque, l'impossibilità di eseguire la consegna a sue mani, ovvero di altre persone abilitate alla ricezione dell'atto, l'ufficiale avrebbe dovuto depositarne copia, sì nella casa del Comune dove la notificazione doveva eseguirsi, ossia Lamezia Terme, ma soltanto dopo aver affisso l'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione dell'istante, informando contestualmente il medesimo, dell'avvenuto deposito, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
A ciò deve aggiungersi che, anche se per qualsivoglia ragione, si dovesse ritenere superabile la predetta evidenza, non potrà non rilevarsi, comunque, la piena legittimità e fondatezza dell'opposizione di che trattasi, mancando, ai fini della validità della presunta notifica del pignoramento presso terzi, ai sensi degli artt. 143 e 148 CPC, le prove concrete delle attività di ricerca cui era tenuto l'allora ufficiale giudiziario, sempre alla luce di quanto prodotto è richiamato dallo stesso Creditore procedente.
Infatti, si ribadisce a più riprese che “l'irreperibilità assoluta, presuppone che il messo abbia operato delle ricerche nell'ultimo Comune di residenza nota del destinatario dell'atto”, ricerche che, in realtà, così come si evince dalla relazione di notificazione prodotta in atti, non sono mai state compiute dall'allora notificante, che pagina 8 di 14 optava per la procedura di irreperibilità assoluta soltanto sulla base della visura relativa al domicilio fiscale del Sig.
e sulle dichiarazioni del creditore procedente.. CP_2
“Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 148 CPC, in combinato disposto con l'art. 143 CPC, il messo notificatore, considerata anche la veste di pubblico ufficiale rivestita nell'esercizio delle sue funzioni, eseguita la notificazione, deve certificare, all'interno della relazione apposta in calce all'atto, l'esecuzione della stessa, nonché l'attività da lui concretamente espletata, anche nel luogo nel luogo di ultima residenza nota, specie nel caso in cui l'ufficiale non dovesse riuscire a consegnare l'atto al destinatario della notifica (nemmeno ai sensi dell'art. 140 cpc). Per irreperibilità del destinatario presso l'indirizzo conosciuto.
In tale ipotesi, il legislatore (nella specie il secondo comma dell'art. 148 c.p.c.) prescrive l'adozione di particolari accorgimenti nella redazione della relata di notificazione. Più precisamente nella stessa dovranno essere indicate le ricerche non solo anagrafiche, ma anche quelle compiute sui luoghi dal notificante, nonché i motivi della mancata consegna e le informazioni concretamente assunte sulla reperibilità del destinatario con l'indicazione dei soggetti alle quali sono state richieste.
Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'articolo 143
CPC presuppone sempre l'effettuazione di una specifica attività di ricerca del destinatario sui luoghi, e che tale attività venga compiutamente descritta all'interno della relata di notificazione.
Di conseguenza, l'esecuzione della notifica ex art. 143 CPC., non può né essere affidata esclusivamente alle risultanze di una certificazione anagrafica, né, per altro verso, può ritenersi sufficiente l'impiego, da parte dell'ufficiale, di espressioni generiche, essendo necessaria la specifica indicazione delle ricerche concretamente compiute dallo stesso come requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto.
Il mancato rispetto di tale formalità, pertanto, comporterà come conseguenza la nullità della notificazione” (sul punto vedasi Corte di Cass., sent. n. 2224 del 25.01.2022; in senso conforme Tribunale di Catania, Ord. del
14.05.2023).
È di tutta evidenza, dunque, che alla luce della normativa codicistica vigente, ribadita a più riprese dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, il procedimento notificatorio relativo al pignoramento pressi terzi, mancando l'indicazione e, dunque, la prova delle necessarie ricerche ed informazioni che l'allora notificante avrebbe dovuto compiere ed assumere nel luogo di ultima residenza nota dell'odierno resistente, non può che essere dichiarato illegittimo e/o invalido e/o nullo.
Del resto come è stato rilevato sia dal Giudice del Reclamo che dall'opponente convenuto i vizi di notifica sono evidenti, non solo perché del debitore la parte creditrice conosceva il datore di lavoro ed il lugo di lavoro, per cui avrebbe ben potuto fare richiesta in tal senso ai fini della notifica, accertando anche quando era il giorno e l'ora lavorativa ai fini di una notifica personale e ciò senza ricorrere all'applicazione dell'art. 143 cpc, di cui non c'erano gli estremi e di cui non si è fatta una corretta applicazione, facendone derivane una non corretta notificazione da cui ne deriva la nullità. pagina 9 di 14 Infatti, sull'applicazione dell'art. 139 cpc la S.C. ha avuto modo di affermare e chiarire che è “… nulla la notificazione effettuata con le modalità previste dell'art. 143 c.p.c., quando sia noto il luogo di lavoro del destinatario …”(S.C. n°10217/2011) e che “… l'art. 139 c.p.c. non dispone alcun ordine da seguire nelle ricerche del luogo, potendo scegliere di eseguire la notifica presso la casa di abitazione o
l'ufficio, purché si tratti di luogo situato nel Comune di residenza del destinatario. È, dunque, nulla la notifica effettuata con le modalità previste dall'art. 143 c.p.c., quando è noto il luogo di lavoro del destinatario …” (S.C. Ord. n°9793/2019 – Sent. n°2968/2016), dove veniva anche precisato che “…
l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione …”(sempreS.C. Ord. n° 9792//2019
– Ord. n° 8638/2017 ), il tutto ad ulteriore conferma di quanro già in precedenza esposto.
Detta illegittimità e/o invalidità e/o nullità, investe, inevitabilmente, il pignoramento operato dal creditore procedente, di conseguenza devono essere destituite da ogni fondamento giuridico le eccezione di inammissibilità prospettate circa l'intempestività dell'opposizione proposta dalla parte ricorrente opponente, in quanto come ampiamente dimostrato, l'istante non ha mai ricevuto il pignoramento presso terzi, ma ne veniva a conoscenza solo dopo aver visto le trattenute sulla propria busta paga.
Il PPT non preceduto dalla preventiva notificazione al debitore, è nullo in ragione della violazione dell'obbligo che incombe sul Creditore pignorante e secondo il principio sancito e su espresso dalla S.C. con sent.
n°26519/2017e che ne fa derivare la nullità del pignoramento preso terzi promosso dal Creditore procedente.
Riguardo alla carenza di legittimità ad agire, per mancanza di idonea prova della cessione del credito di cui trattasi da parte dell'originario creditore alla società procedente, ivi compresa quella subentrata con nuova cessione notarile, esaminati gli atti di causa si rileva quanto segue.
Giova precisare, che questo Giudicante, già in precedenti giudizi, ha avuto modo di evidenziare e rilevare che la S.C. con riguardo alla cessione in blocco dei crediti, ex art. 58 Tub, con una recente sentenza, la n°7866/2024, ha ulteriormente chiarito sugli oneri probatori che gravano sulla società cessionaria quando intende agire per il recupero di un singolo credito oggetto della cessione in blocco.
La cessione dei crediti in blocco, per come già evidenziato, è disciplinata dall'art. 58 del D.Lgs.
n°385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB), che definisce la “cartolarizzazione dei crediti” come la cessione di crediti pecuniari sia esistenti sia futuri, da parte di una società (la “società cedente“) ad un'altra società (la “società cessionaria” o “veicolo di cartolarizzazione“).
Ebbene, la S.C. prima della richiamata sentenza n°7866/2024, si era già pronunciata riguardo all'onere probatorio gravante sulla società cessionaria in ordine all'inclusione di uno specifico credito nell'ambito della cessione in blocco disciplinata dall'art. 58 TUB. pagina 10 di 14 In particolare con le pronunce n°17944/2023 e n°9412/2023, dove chiariva che la sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non esime la cessionaria dall'onere di dimostrare l'effettiva ricomprensione del singolo credito oggetto di controversia nell'operazione di trasferimento e che ciò poteva avvenire tramite l'indicazione puntuale delle caratteristiche del credito ceduto, desumibile dall'avviso pubblicato, oppure attraverso la produzione del contratto di cessione e dei suoi allegati contenenti gli elenchi dei crediti trasferiti.
La richiamata sentenza n°7866/2024 ha maggiormente rafforzato, ove fosse necessario,
l'orientamento del Giudice di legittimità in materia di oneri probatori nella cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, statuendo che “… La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del
1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione. …“
E' del tutto evidente che la “ratio” sottesa a tale principio risiede nell'esigenza di tutelare il debitore ceduto, consentendogli di verificare l'effettivo trasferimento del proprio debito e, conseguentemente, di contestare la legittimazione processuale del cessionario qualora quest'ultimo non riesca a comprovare in modo puntuale l'avvenuta cessione, comportando delle ricadute nei confronti delle società “veicolo” che intendono procedere al recupero di crediti oggetto di cessione in blocco, ex art. 58 Tub, per le quali l'invocazione della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non sarà più sufficiente, ma sarà necessario allegare e produrre documentazione specifica (contratto di cessione, elenchi dettagliati dei crediti ceduti, ecc.) che consenta di ricondurre inequivocabilmente il singolo credito controverso nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione, imponendo in tal modo alle società cessionarie una maggiore attenzione nella gestione e nella conservazione della documentazione relativa alle cessioni di crediti in blocco, al fine di poter prontamente dimostrare, in sede giudiziale, l'inclusione dei singoli crediti oggetto di recupero, il cui mancato assolvimento ha come conseguenza una declaratoria di inammissibilità del ricorso o, comunque, l'insuccesso dell'azione giudiziaria intrapresa, con evidenti ricadute negative in termini di mancato recupero del credito, con provvedimenti simili a quelli oggi oggetto di valutazione.
Inoltre, la S.C. con Ordinanza del febbraio 2025 n°5190/2025, sempre con riguardo alla tema cessione di crediti in blocco e relativo onere della prova in ordine alla cessione del singolo credito, ha ribadito il seguente principio di diritto: “… La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di pagina 11 di 14 cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. …”.
Del resto la S.C. già con decisione n°15010/2024 ha avuto modo di precisare ulteriormente, rafforzando una consolidata giurisprudenza di legittimità, che il soggetto che proponga impugnazione oppure vi resista nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causamper essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornire la prova – la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è rilevabile d'ufficio – delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla sua successione nel processo ex artt. 110 e 111 c.p.c. (S.C. n°24050/2019 – n°25344/2010
n°22244/2006 – n°10786/2024 n°5478/2024 e in senso sostanzialmente conforme anche S.C.
n°13685/2006 - n°15352/2010 e n°1943/2011).
Conseguentemente, la società la cessionaria, per giustificare la propria legittimazione ad agire, così come quella costituitasi per essere presente ed intervenire in questa sede, perché subentrata nella titolarità del credito di cui si discute, deve aver dovuto non soltanto allegare, ma anche fornire la dimostrazione della relativa circostanza, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è circostanza rilevabile d'ufficio, per come già evidenziato.
Atteso che ove si depositi insieme all'atto giudiziario, anche “l'avviso di cessione di crediti pro soluto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del […]”, ritenendo che da solo sia idoneo a dimostrare l'avvenuta cessione, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. n. 130/1999 e 58 TUB, finisce per confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo eseguito in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata (circostanza verificatasi nel caso in esame dal debitore, ma rilevabile d'ufficio) dal debitore ceduto.
Da quanto sopra, ne discende che la società, benché gravata del corrispondente onere fin dal momento del deposito del proprio atto giudiziario, non dimostrati adeguatamente la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, posto che la documentazione prodotta si rivela affatto inidonea a provare il contratto di cessione in suo favore dei crediti, rivestendo e provando, per come già detto, solo requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere pagina 12 di 14 liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, ma non è idoneo anche a provare l'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito.
Certamente, il contenuto dell'atto giudiziario della società cessionaria deve offrire “elementi utili” che permettano di verificare l'esistenza di una prova presuntiva della cessione de qua e dell'inclusione dello specifico credito oggetto del procedimento in esame nel “blocco” dei rapporti ceduti (S.C.
n°24798/2020), né la mancata costituzione del debitore può in qualche modo influenzare positivamente tale verifica, “… In presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione
i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace. In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l'attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace. …”. (S.C. n°25/2025 II^ Sez. Civ.)
Per cui, se manca la concreta dimostrazione di detta cessione e, conseguentemente, della effettiva titolarità del rapporto controversa in capo a detta società, la procedura esecutiva va ritenuto certamente non proseguibile.
Per come già evidenziato, una tale carenza probatoria è rilevabile di ufficio, anche in sede di legittimità.
Tutto ciò premesso, diventa opportuno verificare se gli elementi atti a dimostrare la titolarità del credito e della cessione siano presenti e siano in grado di far identificare il credito di chè trattasi in quello ceduto in blocco, circostanza che il G.E. non ha ritenuto di riscontrare nella sommaria valutazione della circostanza, senza darne indicazione, avendo valutato preventivamente anomalie nella notificazione degli atti precedenti all'esecuzione.
Orbene, tra la documentazione esibita dalla società che ha introdotto il giudizio di merito a sostegno della propria legittimata ad agire ed anche, quindi, di cedere ulteriormente il credito, alla società costituita, non vi è alcuna prova se non un atto di cessione notarile (doc. in atti), né Avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale indicante la tipologia dei rapporti ceduti in blocco, non è indicato come verificare se il credito ceduto rientri tra quello di oggetto di cessione, non essendo presente atra documentazione.
Ebbene, esaminando attentamente detta documentazione, ed applicando i principi su esposti dalla
S.C. con riguardo all'onere probatorio, ritiene questo Giudice che questi al momento non siano sufficienti a dimostrare, in alcun modo, la titolarità del singolo credito oggetto di contestazione credito da parte del creditore procedente e cioè questo sia e rientri tra i crediti oggetto di cessione presenti nella pagina 13 di 14 pubblicazione della G.U. cui si fa riferimento negli atti di causa, ma di cui non vi è copia per verificare quanto necessario e su evidenziato, e richiamato, nella procedura esecutiva mobile di pignoramento presso terzi n°170/2021 di R.G.E. – Sez. Esec. Mob. -.
Conseguenza di quanto sopra è che l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire per il presente credito risulta fondata, non avendo la prima, e neanche la subentrata Controparte_3 CP_4
, debitamente provato la presenza del credito azionato tra quelli ceduti e contenti
[...] nell'Avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale menzionato negli atti di causa, ma di cui non è stata esibita copia, ai fine delle richiamate e necessarie verifiche.
Quindi, ne consegue, che l'eccezione di carenza di legittimazione, non sviluppata adeguatamente dall'opposta società procedente, risulta anch'essa fondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario del convenuto opponente,
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, difesa, istanza, eccezione e deduzione, sulla domanda proposta dalla Soc. Controparte_5 subentrata prima della decisione alla inerente l'opposizione proposta da CP CO
, così provvede:
[...]
1. Rigetta la domanda della società istante ed opposta, accogliendo le eccezioni dell'opponente convenuto, per le ragioni su esposte, e per l'effetto
2. dichiara la nullità del pignoramento per tutte le ragioni esposte in parte motiva, ivi compresa, la mancanza di diritto della stessa a procedere esecutivamente per carenza di titolo, di legitimatio ad causam per il credito oggetto di controversia, ed azionato nella procedura esecutiva n°170/2021 di
R.G.E. – Sez. Mob. – del Tribunale di Lamezia Terme;
3. dichiara, conseguentemente, di confermare l'Ordinanza del G.E. del 14.03.2022, e la conseguente improseguibilità della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n°170/2021 di R.g.e. per le ragioni di cui in parte motiva;
4. condanna la nella qualità in atti, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempre, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano, con distrazione in favore dell'Avvocato Marcello Rubino, in applicazione dei parametri medi del DM n°55/2014 per come aggiornato dal DM n°37/2918 ed integrato dal D.M. n°147/2022, in complessivi €.5.077,00=, oltre accessori di legge;
Così deciso in Lamezia Terme il 27/09/2025 IL GIUDICE
Francesco Tallarico
pagina 14 di 14