CA
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 05/12/2024, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente rel.
Dott. Daniele VENIER Consigliere
Dott. Alberto VALLE Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: responsabilità professionale nella CAUSA CIVILE in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n° 58
del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
cf - residente in [...]in Piano, rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dagl'avv. Ottavio D'Ottavio e Maria Salafia del foro di Pordenone e Roma con domicilio dichiarato in Trieste via San Francesco d'Assisi n° 11 presso lo studio dell'avv. Paolo Rolli come da mandato citato in citazione datata 20.2.2024;
ATTORE in RIASSUNZIONE
E
- cf - sedente in Roma, rappresentata e difesa dagl'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giampiero Proia e Mauro Petrassi del foro di Roma ed avv. Enrico Guglielmucci del foro di Trieste
con domicilio eletto in Trieste via San Nicolò n° 10 presso lo studio dell'ultimo difensore come da mandato citato in comparsa depositata il 10.5.2024;
CONVENUTA in RIASSUNZIONE
Oggetto della causa: responsabilità professionale, causa riassunta a seguito dell'ordinanza n°
34475/23 resa dalla Corte di Cassazione il 20.6 – 11.12.2023.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 10.9.2024.
CONCLUSIONI Della parte riassumente: “Piaccia all'On.le Corte d'Appello Civile di Trieste, in attuazione della sentenza rescindente n.34475/2023 emessa dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile il 11.12.2023, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del convenuto
[...]
e la relativa responsabilità nella determinazione del danno subito dall'attore Controparte_2
e per l'effetto condannare il convenuto medesimo, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a risarcire il conseguente danno patrimoniale quantificato in euro 55.942,92, somma corrispondente alle ventisette mensilità di pensione di anzianità perse dall'attore relativamente al periodo 01-07-2011 / 31-07-2013 a causa del grave comportamento omissivo del Patronato nella gestione del mandato, ovvero nella somma, maggiore o minore, ritenuta CP_1 di giustizia, con relativi interessi come per legge;
spese di lite rifuse per entrambi i gradi di giudizio, per il giudizio di Cassazione e per quello di rinvio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Della parte convenuta: si chiede che codesta Ecc. ma Corte d'Appello di Trieste, Sezione Civile, in funzione di giudice del rinvio, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, voglia respingere le domande formulate dal signor inquanto infondate in fatto ed in Pt_1 diritto. Con tutte le conseguenze di legge, anche per spese, competenze ed onorari di giudizio. All'occorrenza, in via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove articolate nella memoria ex art.183, sesto comma, n. 2 Cod. Proc. Civ. del 23 luglio 2015.
Fatti di causa
ebbe ad affidare mandato al Patronato convenuto in riassunzione di Parte_1
presentare - e curarne l'iter - domanda di riconoscimento del trattamento pensionistico d'anzianità da parte dell'Inps, domanda che venne effettivamente presentata nel giugno del 2011.
Continuava il che, a cagione del malo adempimento del mandato affidato Pt_1
da parte del Patronato convenuto, la sua domanda non fu accolta e solo a seguito di nuova domanda, proposta da altro Patronato, l'Ente previdenziale gli riconobbe il trattamento chiesto.
Di conseguenza il convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Pordenone, il Pt_1
Patronato richiedendo il ristoro del danno patito in dipendenza Controparte_1
del suo inadempimento contrattuale, tassato siccome la somma afferente al trattamento pensionistico perso per 27 mesi - € 55.942,92 -.
Resistette il Patronato contestando la fondatezza della domanda avversaria. Il Giudice pordenonese procedette all'istruzione della lite, mediante acquisizione documentale ed espletamento di consulenza tecnica, ed all'esito respinse la domanda risarcitoria proposta dal Pt_1
L'originario attore interpose gravame avanti alla Corte tergestina che, resistendo il Patronato, rigettò l'appello e detta sentenza fu impugnata dal con ricorso Pt_1
per cassazione.
Il Supremo Collegio, resistendo la , ha accolto il ricorso e Controparte_1
rimesso la controversia per nuovo esame a questa Corte.
Il ha provveduto a riassumere tempestivamente la causa, avanti questo Pt_1
Giudice di rinvio, insistendo per l'accoglimento della sua originaria domanda di ristoro danni.
Resiste il Patronato, contestando la pretesa avversaria e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 10.9.2024 si costituiva il contraddittorio avanti il Collegio e,
precisate le conclusioni, erano assegnati alle parti i termini ex art 190 cod. proc.
civ.
Depositate le scritture finali, all'odierna camera di consiglio, il Collegio decideva la questione, siccome illustrato nella presente sentenza.
Ragioni della decisione
La domanda risarcitoria proposta dal appare fondata e va accolta. Pt_1
Appare opportuno al Collegio definire precisamente i termini del dictum, reso dal
Supremo Collegio, da applicare ai fini del nuovo esame della controversia riassunta.
Anzitutto la Suprema Corte ha puntualizzato che la domanda di trattamento previdenziale afferente alla pensione di anzianità doveva precisare esplicitamente che era fondata sulla totalizzazione dei contributi versati dal a vari Enti Pt_1
previdenziali nel corso della sua vita lavorativa.
La diversa opinione, posta a fondamento della decisione di rigetto della domanda adottata dal primo Giudice - mutuata dall'opinione espressa dal consulente tecnico - ossia che era compito dell'Ente previdenziale desumere dal contesto della domanda la sua natura fondata sulla totalizzazione, è stata ritenuto non conforme al diritto.
Quindi i Giudici di legittimità hanno, con relazione all'eccezione fondata sulla norma ex art 1227 cod. civ., ritenuto che, concorrendo responsabilità di natura contrattuale, era onere probatorio del Patronato dimostrare che il ricorso avverso la decisione di rigetto, adottata dall'INPS, aveva probabilità di successo.
Così ricostruito il perimetro dell'ambito dell'esame demandato a questo Giudice di rinvio, va notato come il Patronato convenuto in riassunzione assume come la domanda proposta, nel giugno del 2011, dal comunque, non poteva trovar Pt_1
accoglimento, anche qualora espressamente precisato che trattavasi di domanda fondata sulla totalizzazione, posto che – ancora - l'Ente previdenziale non aveva deliberato di accogliere la domanda di riscatto di alcune settimane di mancata copertura assicurativa.
Quando l'Inps deliberò l'accoglimento di detta istanza ed il provvide a Pt_1
versare il dovuto al riguardo, venne riconosciuto il trattamento ma con diversa decorrenza.
Tale difesa, enfatizzata anche negli scritti difensivi finali, contrasta con i dati fattuali e giuridici acquisiti in atti.
Difatti è lo stesso Patronato a precisare d'avere presentato all'Ente previdenziale la domanda di riscatto di alcune settimane di mancata contribuzione prima di presentare la domanda di godimento della pensione di anzianità, trattamento che solo con il computo di dette settimane, oggetto della richiesta di riscatto, poteva esser accolta risultando raggiunto l'ammontare della contribuzione prescritta dalla legge – allora vigente - per il chiesto trattamento.
Per altro, ex artt. 13 legge 1338/1962 e 5 dPR 488/68 – arg. ex Cass. sez. L
n°6568/10 e Cass. sez. L n° 27555/16 -, gli effetti del riscatto retroagiscono al momento della presentazione della relativa domanda e, non già, si verificano al momento del suo accoglimento da parte dell'Istituto di previdenza o del pagamento della somma dovuta dall'istante, come per altro sottolineato anche dal consulente Per_1
Dunque, poiché la domanda di riscatto risulta proposta pacificamente quasi due mesi prima della domanda di godimento della pensione, se sul modulo portante l'istanza fosse stato precisato che il trattamento era chiesto sulla base della totalizzazione, il trattamento pensionistico sarebbe stato riconosciuto, poiché
integrate le prescrizioni di legge in tema di ammontare dei contributi pagati.
Quindi una volta impinto – decisione assunta dal Supremo Collegio in diritto – che la domanda di godimento della pensione d'anzianità, presentata nome del Pt_1
doveva portare espresso cenno che era fondata sulla totalizzazione, non essendo rimessa all'Inps la deduzione di un tanto come invece opinato dal consulente tecnico e dal primo Giudice, appare evidente l'errore commesso dal . CP_2
Difatti solo nell'istanza di revisione della decisione negativa, adottata dall'Inps,
proposta il 27.7.2013 precisava l'esatta natura giuridica della domanda, mentre se detta precisazione fosse stata effettuata in quella del 2011 avrebbe comportato l'accoglimento di detta domanda.
Posto che è dato accertato dal consulente che, al giugno 2011, il senza la Pt_1
totalizzazione non poteva vantare una contribuzione adeguata a sostener la sua istanza, grave appare l'inadempienza del Patronato – Ente specialista della materia
- al mandato affidato per non aver precisato sulla domanda presentata all'Istituto
previdenziale che era fondata sulla totalizzazione, posto che era l'unico modo per ottenere il trattamento chiesto - come precisato anche dal consulente tecnico -.
Il Supremo Collegio, poi, ha pure stabilito che, concorrendo natura contrattuale della responsabilità dai inadempimento in capo al , era onere di questo CP_2
dimostrare che, se proposto, il consigliato ricorso avverso il provvedimento di diniego, formulato nell'agosto 2013 dall'Inps, aveva fondate probabilità di esser accolto.
Viceversa il Giudice di secondo grado aveva addossato al detto onere Pt_1
probatorio, così errando in diritto come precisato dal Supremo Collegio. Al riguardo va notato, come la Corte di cassazione ha già avuto modo di rilevare,
che il Patronato per il mandato ricevuto dal era già abilitato a proporre Pt_1
autonomamente il citato ricorso in via amministrativa senza necessità di richiedere all'assistito il suo consenso.
Di conseguenza nemmeno ha rilievo il mancato espresso assenso del rappresentato a proporre ricorso amministrativo.
Tuttavia detto ricorso non aveva – all'evidenza - possibilità di esser accolto posto che la domanda del 2011, con relazione alla quale a seguito del riscatto il Pt_1
poteva vantare 2087 settimane di contribuzione, non portava il necessario richiamo alla totalizzazione quale base giuridica, mentre l'istanza del 2013 doveva rispettare i nuovi termini di contribuzione, nel frattempo intervenuti, e comunque il trattamento riconosciuto avrebbe avuto decorrenza dal 1.8.2013, come in effetti riconosciuto dall'Inps ad esito dell'intervento del diverso Patronato.
Quindi l'eccezione ex art 1227 comma terzo cod. civ. proposta dall non CP_1
aveva alcun fondamento e non poteva paralizzare la fondata domanda risarcitoria esposta dal Pt_1
Nel tassare il ristoro dovuto per l'inadempimento al mandato, ricevuto da parte del convenuto, deve rilevare il Collegio come il consulente tecnico ha CP_2
avuto modo di esaminare la questione circa il rateo mensile pensionistico che il avrebbe goduto se accolta la sua domanda del 2011. Pt_1
Il consulente ha messo in evidenza come il rateo non poteva esser pari a quello riconosciuto nel 2013 e ciò perché aumentate le settimane di contribuzione e per le stesse modalità di calcolo utilizzate, e ha fissato l'ammontare mensile del rateo lordo in questione ad € 1.917,84, netto, detratti i tributi, ad € 1.580,00.
Su tale ultimo valore del rateo mensile va tassato il ristoro dovuto in dipendenza della circostanza fattuale che il invece di godere del trattamento Pt_1
pensionistico dal 1 luglio 2011, lo godette solo a partire dal 1 agosto 2013, ossia dopo 25 mesi, posto che non risultano versati i tributi per difetto del godimento del reddito correlato. Di conseguenza il non ha goduto di ratei mensili netti di pensione per € Pt_1
43.039,00 – conteggiati dal consulente anche i ratei della tredicesima - e tale somma dovrà essergli ristorata dal Patronato a titolo di ristoro del danno. CP_1
Sull' importo capitale dovuto dalla data di messa in mora comprovata in causa -
notificazione dell'originaria citazione - corrono gli interessi di legge ex art 1284
comma 4 cod. civ., stante la natura negoziale del diritto azionato, sino al pagamento.
All'accoglimento dell'originaria domanda segue, ex art 91 cod. proc. civ., la condanna della alla rifusione verso il delle spese di tutti Controparte_1 Pt_1
i gradi e fasi di giudizio tassate, ai sensi del DM 147/22 nei parametri medi tenuto conto del valore effettivo della lite,
in globali € 12.200,00 per il giudizio avanti il Tribunale di Pordenone, considerata la fase istruttoria svolta, oltre € 786,00 per CU ed esborsi,
in globali € 7.000,00 per il giudizio di appello oltre € 1.165,00 per CU ed esborsi compreso il raddoppio,
in globali € 4.500,00 per il giudizio di legittimità – la parte non ha depositato memorie difensive – oltre CU,
in totali € 7.000,00 per questo giudizio di rinvio oltre € 759,00 per CU,
oltre in tutti i casi accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
Le competenze liquidate al consulente tecnico sono da porsi a carico del CP_2
convenuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
accoglie la domanda risarcitoria proposta da con la citazione Parte_1
notificata il 9.1.2015,
accerta e dichiara che il Patronato convenuto in riassunzione è debitore a titolo di ristoro danno verso il della somma capitale di € 43.039,00 e di Pt_1
conseguenza, condanna a pagare al il citato importo capitale con interessi CP_3 Pt_1
ex art 1284 comma 4 cod. civ. dal 9.1.2015 al saldo,
condanna parte convenuta in riassunzione a rifondere al le spese di lite per Pt_1
tuti i gradi e fasi del procedimento cos' tassate:
in globali € 12.200,00 per il giudizio avanti il Tribunale di Pordenone, oltre € 786,00
per CU ed esborsi,
in globali € 7.000,00 per il giudizio di appello oltre € 1.165,00 per CU ed esborsi compreso il raddoppio del CU,
in globali € 4.500,00 per il giudizio di legittimità oltre CU,
in totali € 7.000,00 per questo giudizio di rinvio oltre € 759,00 per CU,
oltre in tutti i casi accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
Le competenze liquidate al consulente tecnico sono da porsi a carico del CP_2
convenuto.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati:
Dott. Sergio GORJAN Presidente rel.
Dott. Daniele VENIER Consigliere
Dott. Alberto VALLE Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Oggetto: responsabilità professionale nella CAUSA CIVILE in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione iscritta al n° 58
del Ruolo Generale dell'anno 2024.
T R A
cf - residente in [...]in Piano, rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dagl'avv. Ottavio D'Ottavio e Maria Salafia del foro di Pordenone e Roma con domicilio dichiarato in Trieste via San Francesco d'Assisi n° 11 presso lo studio dell'avv. Paolo Rolli come da mandato citato in citazione datata 20.2.2024;
ATTORE in RIASSUNZIONE
E
- cf - sedente in Roma, rappresentata e difesa dagl'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giampiero Proia e Mauro Petrassi del foro di Roma ed avv. Enrico Guglielmucci del foro di Trieste
con domicilio eletto in Trieste via San Nicolò n° 10 presso lo studio dell'ultimo difensore come da mandato citato in comparsa depositata il 10.5.2024;
CONVENUTA in RIASSUNZIONE
Oggetto della causa: responsabilità professionale, causa riassunta a seguito dell'ordinanza n°
34475/23 resa dalla Corte di Cassazione il 20.6 – 11.12.2023.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 10.9.2024.
CONCLUSIONI Della parte riassumente: “Piaccia all'On.le Corte d'Appello Civile di Trieste, in attuazione della sentenza rescindente n.34475/2023 emessa dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile il 11.12.2023, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del convenuto
[...]
e la relativa responsabilità nella determinazione del danno subito dall'attore Controparte_2
e per l'effetto condannare il convenuto medesimo, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., a risarcire il conseguente danno patrimoniale quantificato in euro 55.942,92, somma corrispondente alle ventisette mensilità di pensione di anzianità perse dall'attore relativamente al periodo 01-07-2011 / 31-07-2013 a causa del grave comportamento omissivo del Patronato nella gestione del mandato, ovvero nella somma, maggiore o minore, ritenuta CP_1 di giustizia, con relativi interessi come per legge;
spese di lite rifuse per entrambi i gradi di giudizio, per il giudizio di Cassazione e per quello di rinvio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Della parte convenuta: si chiede che codesta Ecc. ma Corte d'Appello di Trieste, Sezione Civile, in funzione di giudice del rinvio, disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, voglia respingere le domande formulate dal signor inquanto infondate in fatto ed in Pt_1 diritto. Con tutte le conseguenze di legge, anche per spese, competenze ed onorari di giudizio. All'occorrenza, in via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove articolate nella memoria ex art.183, sesto comma, n. 2 Cod. Proc. Civ. del 23 luglio 2015.
Fatti di causa
ebbe ad affidare mandato al Patronato convenuto in riassunzione di Parte_1
presentare - e curarne l'iter - domanda di riconoscimento del trattamento pensionistico d'anzianità da parte dell'Inps, domanda che venne effettivamente presentata nel giugno del 2011.
Continuava il che, a cagione del malo adempimento del mandato affidato Pt_1
da parte del Patronato convenuto, la sua domanda non fu accolta e solo a seguito di nuova domanda, proposta da altro Patronato, l'Ente previdenziale gli riconobbe il trattamento chiesto.
Di conseguenza il convenne in giudizio, avanti il Tribunale di Pordenone, il Pt_1
Patronato richiedendo il ristoro del danno patito in dipendenza Controparte_1
del suo inadempimento contrattuale, tassato siccome la somma afferente al trattamento pensionistico perso per 27 mesi - € 55.942,92 -.
Resistette il Patronato contestando la fondatezza della domanda avversaria. Il Giudice pordenonese procedette all'istruzione della lite, mediante acquisizione documentale ed espletamento di consulenza tecnica, ed all'esito respinse la domanda risarcitoria proposta dal Pt_1
L'originario attore interpose gravame avanti alla Corte tergestina che, resistendo il Patronato, rigettò l'appello e detta sentenza fu impugnata dal con ricorso Pt_1
per cassazione.
Il Supremo Collegio, resistendo la , ha accolto il ricorso e Controparte_1
rimesso la controversia per nuovo esame a questa Corte.
Il ha provveduto a riassumere tempestivamente la causa, avanti questo Pt_1
Giudice di rinvio, insistendo per l'accoglimento della sua originaria domanda di ristoro danni.
Resiste il Patronato, contestando la pretesa avversaria e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 10.9.2024 si costituiva il contraddittorio avanti il Collegio e,
precisate le conclusioni, erano assegnati alle parti i termini ex art 190 cod. proc.
civ.
Depositate le scritture finali, all'odierna camera di consiglio, il Collegio decideva la questione, siccome illustrato nella presente sentenza.
Ragioni della decisione
La domanda risarcitoria proposta dal appare fondata e va accolta. Pt_1
Appare opportuno al Collegio definire precisamente i termini del dictum, reso dal
Supremo Collegio, da applicare ai fini del nuovo esame della controversia riassunta.
Anzitutto la Suprema Corte ha puntualizzato che la domanda di trattamento previdenziale afferente alla pensione di anzianità doveva precisare esplicitamente che era fondata sulla totalizzazione dei contributi versati dal a vari Enti Pt_1
previdenziali nel corso della sua vita lavorativa.
La diversa opinione, posta a fondamento della decisione di rigetto della domanda adottata dal primo Giudice - mutuata dall'opinione espressa dal consulente tecnico - ossia che era compito dell'Ente previdenziale desumere dal contesto della domanda la sua natura fondata sulla totalizzazione, è stata ritenuto non conforme al diritto.
Quindi i Giudici di legittimità hanno, con relazione all'eccezione fondata sulla norma ex art 1227 cod. civ., ritenuto che, concorrendo responsabilità di natura contrattuale, era onere probatorio del Patronato dimostrare che il ricorso avverso la decisione di rigetto, adottata dall'INPS, aveva probabilità di successo.
Così ricostruito il perimetro dell'ambito dell'esame demandato a questo Giudice di rinvio, va notato come il Patronato convenuto in riassunzione assume come la domanda proposta, nel giugno del 2011, dal comunque, non poteva trovar Pt_1
accoglimento, anche qualora espressamente precisato che trattavasi di domanda fondata sulla totalizzazione, posto che – ancora - l'Ente previdenziale non aveva deliberato di accogliere la domanda di riscatto di alcune settimane di mancata copertura assicurativa.
Quando l'Inps deliberò l'accoglimento di detta istanza ed il provvide a Pt_1
versare il dovuto al riguardo, venne riconosciuto il trattamento ma con diversa decorrenza.
Tale difesa, enfatizzata anche negli scritti difensivi finali, contrasta con i dati fattuali e giuridici acquisiti in atti.
Difatti è lo stesso Patronato a precisare d'avere presentato all'Ente previdenziale la domanda di riscatto di alcune settimane di mancata contribuzione prima di presentare la domanda di godimento della pensione di anzianità, trattamento che solo con il computo di dette settimane, oggetto della richiesta di riscatto, poteva esser accolta risultando raggiunto l'ammontare della contribuzione prescritta dalla legge – allora vigente - per il chiesto trattamento.
Per altro, ex artt. 13 legge 1338/1962 e 5 dPR 488/68 – arg. ex Cass. sez. L
n°6568/10 e Cass. sez. L n° 27555/16 -, gli effetti del riscatto retroagiscono al momento della presentazione della relativa domanda e, non già, si verificano al momento del suo accoglimento da parte dell'Istituto di previdenza o del pagamento della somma dovuta dall'istante, come per altro sottolineato anche dal consulente Per_1
Dunque, poiché la domanda di riscatto risulta proposta pacificamente quasi due mesi prima della domanda di godimento della pensione, se sul modulo portante l'istanza fosse stato precisato che il trattamento era chiesto sulla base della totalizzazione, il trattamento pensionistico sarebbe stato riconosciuto, poiché
integrate le prescrizioni di legge in tema di ammontare dei contributi pagati.
Quindi una volta impinto – decisione assunta dal Supremo Collegio in diritto – che la domanda di godimento della pensione d'anzianità, presentata nome del Pt_1
doveva portare espresso cenno che era fondata sulla totalizzazione, non essendo rimessa all'Inps la deduzione di un tanto come invece opinato dal consulente tecnico e dal primo Giudice, appare evidente l'errore commesso dal . CP_2
Difatti solo nell'istanza di revisione della decisione negativa, adottata dall'Inps,
proposta il 27.7.2013 precisava l'esatta natura giuridica della domanda, mentre se detta precisazione fosse stata effettuata in quella del 2011 avrebbe comportato l'accoglimento di detta domanda.
Posto che è dato accertato dal consulente che, al giugno 2011, il senza la Pt_1
totalizzazione non poteva vantare una contribuzione adeguata a sostener la sua istanza, grave appare l'inadempienza del Patronato – Ente specialista della materia
- al mandato affidato per non aver precisato sulla domanda presentata all'Istituto
previdenziale che era fondata sulla totalizzazione, posto che era l'unico modo per ottenere il trattamento chiesto - come precisato anche dal consulente tecnico -.
Il Supremo Collegio, poi, ha pure stabilito che, concorrendo natura contrattuale della responsabilità dai inadempimento in capo al , era onere di questo CP_2
dimostrare che, se proposto, il consigliato ricorso avverso il provvedimento di diniego, formulato nell'agosto 2013 dall'Inps, aveva fondate probabilità di esser accolto.
Viceversa il Giudice di secondo grado aveva addossato al detto onere Pt_1
probatorio, così errando in diritto come precisato dal Supremo Collegio. Al riguardo va notato, come la Corte di cassazione ha già avuto modo di rilevare,
che il Patronato per il mandato ricevuto dal era già abilitato a proporre Pt_1
autonomamente il citato ricorso in via amministrativa senza necessità di richiedere all'assistito il suo consenso.
Di conseguenza nemmeno ha rilievo il mancato espresso assenso del rappresentato a proporre ricorso amministrativo.
Tuttavia detto ricorso non aveva – all'evidenza - possibilità di esser accolto posto che la domanda del 2011, con relazione alla quale a seguito del riscatto il Pt_1
poteva vantare 2087 settimane di contribuzione, non portava il necessario richiamo alla totalizzazione quale base giuridica, mentre l'istanza del 2013 doveva rispettare i nuovi termini di contribuzione, nel frattempo intervenuti, e comunque il trattamento riconosciuto avrebbe avuto decorrenza dal 1.8.2013, come in effetti riconosciuto dall'Inps ad esito dell'intervento del diverso Patronato.
Quindi l'eccezione ex art 1227 comma terzo cod. civ. proposta dall non CP_1
aveva alcun fondamento e non poteva paralizzare la fondata domanda risarcitoria esposta dal Pt_1
Nel tassare il ristoro dovuto per l'inadempimento al mandato, ricevuto da parte del convenuto, deve rilevare il Collegio come il consulente tecnico ha CP_2
avuto modo di esaminare la questione circa il rateo mensile pensionistico che il avrebbe goduto se accolta la sua domanda del 2011. Pt_1
Il consulente ha messo in evidenza come il rateo non poteva esser pari a quello riconosciuto nel 2013 e ciò perché aumentate le settimane di contribuzione e per le stesse modalità di calcolo utilizzate, e ha fissato l'ammontare mensile del rateo lordo in questione ad € 1.917,84, netto, detratti i tributi, ad € 1.580,00.
Su tale ultimo valore del rateo mensile va tassato il ristoro dovuto in dipendenza della circostanza fattuale che il invece di godere del trattamento Pt_1
pensionistico dal 1 luglio 2011, lo godette solo a partire dal 1 agosto 2013, ossia dopo 25 mesi, posto che non risultano versati i tributi per difetto del godimento del reddito correlato. Di conseguenza il non ha goduto di ratei mensili netti di pensione per € Pt_1
43.039,00 – conteggiati dal consulente anche i ratei della tredicesima - e tale somma dovrà essergli ristorata dal Patronato a titolo di ristoro del danno. CP_1
Sull' importo capitale dovuto dalla data di messa in mora comprovata in causa -
notificazione dell'originaria citazione - corrono gli interessi di legge ex art 1284
comma 4 cod. civ., stante la natura negoziale del diritto azionato, sino al pagamento.
All'accoglimento dell'originaria domanda segue, ex art 91 cod. proc. civ., la condanna della alla rifusione verso il delle spese di tutti Controparte_1 Pt_1
i gradi e fasi di giudizio tassate, ai sensi del DM 147/22 nei parametri medi tenuto conto del valore effettivo della lite,
in globali € 12.200,00 per il giudizio avanti il Tribunale di Pordenone, considerata la fase istruttoria svolta, oltre € 786,00 per CU ed esborsi,
in globali € 7.000,00 per il giudizio di appello oltre € 1.165,00 per CU ed esborsi compreso il raddoppio,
in globali € 4.500,00 per il giudizio di legittimità – la parte non ha depositato memorie difensive – oltre CU,
in totali € 7.000,00 per questo giudizio di rinvio oltre € 759,00 per CU,
oltre in tutti i casi accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
Le competenze liquidate al consulente tecnico sono da porsi a carico del CP_2
convenuto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Trieste, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione,
definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
accoglie la domanda risarcitoria proposta da con la citazione Parte_1
notificata il 9.1.2015,
accerta e dichiara che il Patronato convenuto in riassunzione è debitore a titolo di ristoro danno verso il della somma capitale di € 43.039,00 e di Pt_1
conseguenza, condanna a pagare al il citato importo capitale con interessi CP_3 Pt_1
ex art 1284 comma 4 cod. civ. dal 9.1.2015 al saldo,
condanna parte convenuta in riassunzione a rifondere al le spese di lite per Pt_1
tuti i gradi e fasi del procedimento cos' tassate:
in globali € 12.200,00 per il giudizio avanti il Tribunale di Pordenone, oltre € 786,00
per CU ed esborsi,
in globali € 7.000,00 per il giudizio di appello oltre € 1.165,00 per CU ed esborsi compreso il raddoppio del CU,
in globali € 4.500,00 per il giudizio di legittimità oltre CU,
in totali € 7.000,00 per questo giudizio di rinvio oltre € 759,00 per CU,
oltre in tutti i casi accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.
Le competenze liquidate al consulente tecnico sono da porsi a carico del CP_2
convenuto.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Sergio Gorjan