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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/02/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 949/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 222/2024, estensore dott. Lojacono, discussa all'udienza collegiale del 28/11/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LENTINI Parte_1 P.IVA_1 ALBERTO, elettivamente domiciliata in C.SO GENOVA, 14 MILANO presso il difensore
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMORUSO CP_1 C.F._1 EMANUELA, elettivamente domiciliato in VIALE ROMAGNA, 5 20133 MILANO presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “voglia annullare e/o riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei formulati motivi di appello, con accoglimento del presente gravame -ove ritenuto opportuno, previa rimessione al primo Giudice- con accoglimento delle domande, sia riconvenzionali, sia istruttorie svolte dalla
[...] in primo grado e quindi: Parte_1 in accoglimento del primo motivo di appello:
1. accertare e dichiarare che il sig. ha, già in costanza di rapporto e poi a seguire, posto in CP_1 essere attività di sfruttamento abusivo di informazioni riservate legittimamente detenute dalla
[...]
preordinata e realizzare un massiccio sviamento della clientela riconducibile al Parte_1 portafoglio intermediato nel pregresso rapporto di subagenzia, in danno della medesima ai sensi degli artt. 98, 99 c.p.i. e 2958, n. 3 c.c.;
2. conseguentemente condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla CP_1 da liquidarsi ai sensi dell'artt. 125 c.p.i. o, in subordine, ex artt. 2043 e 2056 c.c., Parte_1
1 anche in via equitativa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria e applicare al Ricorrente le misure correttive e le sanzioni civili individuate dall'art. 724 c.p.i., nei termini di seguito indicati:
2.1 condannare il sig. a risarcire alla il danno derivante dal mancato CP_1 Parte_1 incasso delle provvigioni sulle posizioni assicurative oggetto di distrazione, nella misura che potrà essere esattamente quantificata solo all'esito della ctu contabile richiesta e, ad oggi, quantificabile in € 50.000,00;
2.2 condannare il sig. alla restituzione degli utili realizzati per effetto dell'attività di sviamento CP_1 della clientela posta in essere, nella misura in cui dovessero essere superiori al risarcimento del danno;
2.3 condannare il sig. a risarcire all'Attrice la perdita subita per effetto dell'impossibilità di CP_1 proporre alla clientela stornata la sottoscrizione di nuove e diverse polizze assicurative e, quindi, di aumentare il portafoglio attraverso lo sfruttamento dei contatti già esistenti, danno che dovrà essere calcolato applicando la percentuale del 15% sul danno subito a titolo di perdita provvigionale o nella misura anche maggiore ritenuta di giustizia;
2.4 condannare il sig. a risarcire alla il danno per mancato CP_1 Parte_1 raggiungimento dello scaglione di rappel denominato Ambition previsto per l'anno 2020, e per il mancato recupero degli incentivi per gli anni 2017/2018, ai sensi dell'art. 278 c.p.c. (cfr. doc. 25 e § E, lett. c)
2.5 condannare il sig. a risarcire alla il danno derivante dall'avere CP_1 Parte_1 dovuto riconoscere condizioni vantaggiose di rinnovo delle polizze ai clienti riconducibili al portafoglio già affidato alla ex Subagenzia convenuta e rimasto in Agenzia che altrimenti non sarebbero state praticate e mediamente quantificabili in una riduzione del 50% dell'importo del premio normalmente praticato;
2.6 condannare il sig. a risarcire il danno all'immagine patito dalla CP_1 Parte_1 per effetto delle condotte illecite poste in essere dall'ex Subagente nella misura ritenuta di giustizia;
2.7 inibire al sig. la reiterazione delle condotte illecite, con previsione di una penale per ogni CP_1 giorno di ritardo nell'esecuzione e per ciascuna violazione o inosservanza, la cui quantificazione viene rimessa al Giudicante (artt. 124 c.p.i. e 2599 c.c.);
2.8 ordinare la distruzione, a cura e spese del Ricorrente, di tutte le informazioni illecitamente detenute su qualsivoglia supporto riconducibili al portafoglio già assegnato alla ex Subagente;
2.9 disporre la pubblicazione integrale della sentenza, a carico del ricorrente, su almeno 2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 quotidiani a tiratura locale;
2.10 emettere, anche ai sensi dell'art. 2599 c.c. ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia;
3. accertare e dichiarare, se ritenuto necessario e/o opportuno in via equitativa, gli ulteriori danni d'immagine, commerciale e non, cagionati al ricorrente per effetto della condotta dei convenuti, che vengono qui quantificati in misura non inferiore ad Euro 10.000,00 -ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia- e per l'effetto condannare i convenuti a rifonderli all'Attrice;
− in via istruttoria (si reiterano le istanze non ammesse):
a) disporre, ai sensi degli artt. L2L,2 c.p.i. e 270 c.p.c., l'esibizione da parte del Ricorrente della documentazione contabile e delle anagrafiche dalle quali si possano determinare i Clienti distratti e gli incassi effettuati per effetto dell'attività di concorrenza sleale perpetrata in danno dell'Attrice; In accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello condannare il sig. a restituire a CP_1 quanto dalla seconda corrisposto al primo in ottemperanza al capo 1) del dispositivo Parte_1 della sentenza di primo grado;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per parte appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello:
- confermare la sentenza n. 222/2024 (rg.n. 796/2020) emessa dal Tribunale di Monza il 18.03.2024 e pubblicata il 19.03.2024 e per l'effetto rigettare i motivi d'appello proposti dalla Parte_1 con il presente giudizio poiché infondati in fatto ed in diritto.
- Con la condanna alle spese del presente grado di giudizio.”
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 222/2024 il Tribunale di Monza ha parzialmente accolto il ricorso proposto da al pagamento della somma di euro 1.979,55 Parte_2 in favore del ricorrente a titolo di trattamento di fine mandato, oltre ad interessi legali e rivalutazione dalla data del recesso al saldo, e al pagamento della somma di euro 717,24 per provvigioni oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda al saldo. Inoltre, il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, ha condannato il ricorrente a versare alla resistente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 619,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno della ricezione delle somme al saldo, rigettando le altre domande avanzate dalle parti e compensando tra le stesse le spese di giudizio per soccombenza reciproca.
In particolare, il sig. allegava che: con contratto del 24 aprile 2012, CP_1 Parte_1
mandataria della Compagnia di Assicurazioni AXA, gli aveva conferito l'incarico di subagente
[...] assicurativo;
nel contratto, stipulato a tempo indeterminato, era previsto il diritto di recesso (art. 10) con un preavviso di 60 giorni;
egli, dopo aver anticipato verbalmente la propria decisione di esercitare tale diritto, con comunicazione 30 luglio 2019 aveva formalizzato siffatta volontà richiamando espressamente il contenuto delle norme contrattuali previste dal mandato di subagente;
a fronte della comunicazione ricevuta, non avendo interesse alla prosecuzione del rapporto Parte_1 durante il preavviso ed ritenendo che le dimissioni rassegnate avessero effetto immediato, con comunicazione del 2 agosto 2019, gli aveva intimato l'immediata messa a disposizione di tutta la documentazione in suo possesso necessaria per lo svolgimento dell'incarico professionale.
Con il ricorso di primo grado, aveva domandato il riconoscimento delle indennità di fine CP_1 mandato oltre alle provvigioni maturate fino alla cessazione del rapporto non corrisposte dall'azienda e l'indennità di mancato preavviso.
In particolare, sulla base di quanto previsto dal contratto stipulato, il ricorrente in primo grado aveva calcolato il trattamento di fine mandato (pari al 2% della provvigioni liquidate nel corso dell'intero rapporto, per complessivi euro 1.979,55), l'indennità sostitutiva del preavviso, nonché l'importo delle provvigioni maturate in costanza di rapporto, per alcuni contratti di assicurazione regolarmente stipulati per i quali l'azienda aveva omesso il pagamento (cliente per un importo di € 442,80 e Pt_3 cliente per un importo di € 274,44), nonché le provvigioni per gli incassi effettuati Parte_4 entro la data del 6 agosto 2019, che risultavano dal prospetto degli incassi giornalieri (foglio 42 del 6 agosto 2019), predisposto dalla medesima resistente non conteggiati dalla datrice di lavoro all'atto della liquidazione finale (€ 845,71).
Si costituiva in giudizio la quale, con domanda riconvenzionale, chiedeva al Parte_1
Tribunale di accertare la sussistenza di condotte integranti sfruttamento abusivo di informazioni riservate preordinate a realizzare uno sviamento della clientela poste in essere dal sig. in CP_1 danno della Società e, per l'effetto, chiedeva la condanna del lavoratore al risarcimento dei danni così subiti, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale.
Il Tribunale ha ritenuto che la lettera del 30.7.2019, con cui aveva comunicato alla CP_1 [...] l'esercizio del diritto di recesso “in data odierna”, come stabilito dalle disposizioni Parte_1 contrattuali del mandato conferitogli, dovesse intendersi come recesso senza preavviso, respingendo così la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
In riferimento al trattamento di fine mandato, il punto 10.5 del contratto di subagenzia, tra le conseguenze dell'estinzione del rapporto, prevede che al subagente è dovuta una indennità del 2% delle provvigioni liquidate nel corso dell'intero rapporto.
3 Poiché la società non ha dato prova di essere receduta per giusta causa, tale indennità è stata ritenuta dovuta nella misura richiesta di euro 1.975,55 (importo non contestato nel quantum).
Il Giudice ha inoltre riconosciuto il diritto al pagamento delle provvigioni relative ai contratti con la cliente (polizza numero 100071) con scadenza al 31 gennaio 2019 per un importo di € 442,80 e Pt_3 con la cliente (polizza n.070587679) con scadenza 31 dicembre 2018, per un Parte_4 importo di € 274,44, come provato dalla produzione dei relativi fogli cassa.
Infondata, invece, la domanda relativa alle provvigioni per gli incassi effettuati entro la data del 6/8/2019, in quanto non provata per mancata produzione del foglio cassa.
Per quanto attiene alle domande riconvenzionali di il primo giudice ha rilevato Parte_1 l'insussistenza delle condotte che la Società contestava al CP_1
Infatti, già prima della cessazione del rapporto vi erano state numerose disdette da parte dei clienti della Società e rispetto ad esse il Tribunale non ha ravvisato alcun atto illecito, non avendo Brianza Ass. allegato e provato che i clienti fossero stati indotti dal a cambiare compagnia CP_1 assicurativa.
In relazione al periodo successivo al recesso, il Giudice ha rilevato che nel contratto non vi era alcuna clausola di non concorrenza. Inoltre, il sig. ha affermato che egli, prima di instaurare il CP_1 rapporto con la resistente, aveva un portafoglio di clienti che lo avevano seguito in Parte_5 (circostanza non contestata) e che aveva continuato a gestire lui personalmente. Gli stessi clienti, dunque, lo avrebbero seguito anche dopo il recesso dal contratto con Parte_6
Né il Giudice ha ritenuto che il comportamento del potesse integrare concorrenza sleale, in CP_1 quanto, trattandosi di clienti già da lui seguiti, lo stesso si sarebbe avvalso di documenti e dati in suo possesso.
Neppure emergeva che il avesse sottratto documenti cartacei, dal momento che l'unica teste CP_1 sentita in giudizio non aveva confermato la circostanza.
Inoltre, il Giudice riteneva non provato l'asserito danno per mancato incasso in relazione alle polizze dei clienti e in quanto la domanda si fondava sul documento 14, che riportava Pt_7 Parte_8 una sottoscrizione che secondo la CTU grafologica espletata non era riconducibile al lavoratore.
Infine, la Società allegava che il l'8.8.2019, aveva incassato da la CP_1 Parte_9 somma di euro 539,00 in contanti e il 27.7.2019 aveva incassato da la somma Parte_10 di euro 80,00 in contanti, entrambe a titolo di premio, senza poi versarlo all'agenzia; non avendo il subagente smentito tale allegazione, la domanda era fondata, con conseguente condanna di a CP_1 restituire euro 619,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno della ricezione delle somme al saldo. ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado in relazione alle Parte_1 domande rigettate chiedendone la parziale riforma per i seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2598 SS. C.C. IN TEMA DI CONCORRENZA SLEALE. TRAVISAMENTO DEL FATTO PER CUI, NEL RAPPORTO DI SUBAGENZIA, IL COLLABORATORE SVOLGE UN INCARICO NELL'INTERESSE DEL PREPONENTE, SENZA ACQUISIRE DIRITTI SULLA PATERNITÀ DEI CLIENTI E DEI DATI CONTRATTUALI CHE LI RIGUARDANO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10.4 E 10.5 DEL CONTRATTO DI SUBAGENZIA.
Con la prima censura, la Società, dopo aver riportato l'impatto economico che le condotte distrattive del avrebbero causato all'attività economica della Società, quantificabile all'incirca in euro CP_1 50.000, ha lamentato l'errata interpretazione delle clausole contrattuali da parte del primo giudice.
4 Infatti, l'art. 10.4 del contratto di subagenzia prevede: “in caso di estinzione del rapporto, cessazione dell'incarico il Subagente dovrà immediatamente versare le somme incassate e riconsegnare tutti gli atti, documenti (titoli, stampati, registri, schedari, ecc.) e tutto il materiale di pertinenza nostra e/o dell'Impresa nostra preponente a suo tempo consegnato”. Di conseguenza, un siffatto obbligo di riconsegna sottende il divieto di utilizzare i dati contenuti nella documentazione da restituire. Nel sinallagma, l'indennità di fine mandato è finalizzata a remunerare l'ex Pt_11 Parte_12 collaboratore rispetto al vantaggio che permane all'Agenzia preponente: vantaggio che quindi non può esserle sottratto.
Coerentemente, dunque, l'art. 10.5 del contratto individuale prevede che solo subordinatamente alla riconsegna della documentazione l' debba corrispondere al subagente l'indennità del 2% CP_2 dell'ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del rapporto.
Di conseguenza, il Giudice ha errato nel dichiarare leciti il possesso e l'utilizzazione dei dati dei clienti e, allo stesso tempo, nel riconoscere il diritto all'indennità di fine mandato.
Peraltro, secondo l'appellante, i dati utilizzati dal in quanto raccolti in specifiche banche dati CP_1 della Società, corrispondono a informazioni aziendali riservate “segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore” (art. 98 C.P.I.), delle quali lo stesso non avrebbe potuto disporre. Inoltre, in quanto autore della banca dati citata, è l'unica Parte_12 titolare dei diritti previsti dagli artt. 64-quinquies e 102-bis D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 172/2017.
Ancora, la Società ha ribadito l'omessa riconsegna della documentazione relativa alle polizze riconducibili al portafoglio gestito dal e l'indebito utilizzo delle informazioni e tale condotta, CP_1 oltre a porsi in contrasto con la normativa di settore, che impone la riconsegna della documentazione inerente al contratto di subagenzia all'atto della cessazione dell'incarico (cfr art. 57, comma 2, Reg. IVASS n. 5 del 16.10.2006), dimostra la violazione consapevole delle norme a tutela della riservatezza delle informazioni segrete.
Senza i dati sottratti il sig. non avrebbe potuto distrarre il portafoglio verso la nuova agenzia CP_1 mandante presso cui aveva iniziato a lavorare come subagente.
Secondo l'appellante, le numerose disdette dei clienti nei Rami danni (cfr. doc. 12) ed il passaggio delle polizze RC Auto tutte in UNIPOL (cfr. doc. 13) integrano, di per sé, la prova sia di un uso illecito dell'accesso privilegiato alla banca dati di proprietà della sia della Parte_1 violazione dell'art. 99 CPI e degli artt. 64 quinquies e 102 bis LdA e costituiscono anche una manifestazione di concorrenza sleale da parte del ai danni della CP_1 Parte_1 rilevante ai sensi dell'art. 2598 c.c.
In conclusione di tale motivo, la Società ha sottolineato che, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, dall'andamento stesso degli affari si può evincere che il già prima della CP_1 cessazione del rapporto non stava lavorando nell'interesse della per Parte_1
“promuovere, conservare ed implementare” gli affari come pattuito all'art.
1.1 del contratto di subagenzia. In riferimento al periodo successivo alla cessazione, la Società rileva che in primo grado ha contestato atti di concorrenza sleale, non di mera concorrenza e, quindi, è inconferente il riferimento del primo giudice alla clausola di non concorrenza.
Con il secondo motivo VIOLAZIONE DELL'ART. 10.5 DEL CONTRATTO DI SUBAGENZIA. CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. INSUSSISTENZA DEL DIRITTO DEL SIG. A VEDERSI RICONOSCIUTA CP_1 L'INDENNITÀ DI FINE MANDATO A FRONTE DELLA CONCORRENZA SLEALE A QUEST'ULTIMO IMPUTABILE, l'appellante ha osservato che la grave condotta di concorrenza
5 sleale descritta integra una giusta causa di recesso dal rapporto, con conseguente venir meno di qualsivoglia diritto all'indennità di fine rapporto.
Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza qui impugnata, tale argomento era stato svolto in primo grado, già nella memoria di costituzione della (cfr. § A4), in cui Parte_1 l'esponente Società aveva contestato l'an dell'avversaria pretesa avente ad oggetto le indennità di fine rapporto.
Inoltre, avendo la sentenza (a pag. 7) valutato come “ovvio che tutti i dati dei clienti, siccome già seguiti dal erano in possesso di quest'ultimo e venivano via via aggiornati presumibilmente CP_1 sotto forma digitale” ha falsamente applicato il medesimo art. 10.5 del contratto (cfr. doc. 2), il quale invece, come già esposto, obbliga alla riconsegna di tutti i documenti e questa è condizione del pagamento dell'indennità di fine rapporto.
In riferimento al quantum dell'indennità di fine rapporto, la Società ha rilevato che l'importo di euro 1.979,55 sarebbe stato indicato apoditticamente dal senza alcun supporto probatorio. Infatti, CP_1 nel ricorso in primo grado il lavoratore aveva affermato di aver prodotto “relativi conteggi sub doc. 8 e relativi fogli cassa mensili sub doc. 9” in realtà mai depositati in giudizio.
Con il terzo motivo SULLE POSIZIONI “FILATURA DI LENNA” E “PARÀ”, l'appellante rileva che il primo giudice ha erroneamente riconosciuto il diritto del lavoratore al pagamento delle provvigioni relative alle polizze di tali due clienti.
Poiché si tratta di coassicurazioni gestite dalla -mandataria di la quale trattiene CP_3 CP_4 le provvigioni integrali e poi distribuisce le quote provvigionali alle altre Agenzie coinvolte nella coassicurazione a fronte di estratto conto, al netto dei premi incassati (cd. provvigioni di incasso, non ricorrenti), il lavoratore avrebbe così ricevuto provvigioni a lui non spettanti.
Tale contestazione, osserva la Società, era stata svolta anche nel giudizio di primo grado, a differenza di quanto affermato dal Tribunale.
Con memoria del 14.11.2024 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame CP_1 in quanto infondato e privo di supporto probatorio in riferimento a tutte le allegazioni formulate. In particolare, ha rilevato che il singolo assicurato è sempre libero di rivolgersi a diversa compagnia e nessun patto di non concorrenza impediva a di avere rapporti con i clienti - già assicurati CP_1 presso la – che lo contattavano per continuare ad essere seguiti da lui. Parte_1
Ha osservato, altresì, che le condotte che la Società asserisce essere state attuate in violazione, tra l'altro, del Codice della Proprietà Industriale, non sono state oggetto di denuncia penale da parte di
Parte_6
All'udienza del 28 novembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * *
L'appello non coglie nel segno e deve essere rigettato.
Per quanto concerne il primo motivo di gravame, il Collegio ritiene che non sia stata raggiunta la prova dello svolgimento di atti di concorrenza sleale da parte di durante il rapporto di CP_1 subagenzia o successivamente alla sua cessazione.
La teste (impiegata della appellante) ha riferito unicamente di avere visto portare Tes_1 CP_1 via dall'ufficio due sacchetti pieni di carta, ma di non sapere cosa contenessero e che lui gli aveva riferito che si trattava di vecchie polizze, sicchè l'allegazione della società secondo cui il subagente avrebbe asportato documenti di pertinenza della non ha trovato conferma. Parte_6
La società ha prodotto, poi, una serie di lettere di disdetta delle polizze riferibili a clienti del portafoglio del subagente e fonda la domanda relativa alla concorrenza sleale su grafici e fogli excel 6 di sua elaborazione e su un estratto ANIA da cui si vede che una serie di assicurati erano passati a Unipol per la RCA.
Tali elementi di fatto, anche complessivamente considerati, non consentono di dedurre da un fatto noto il fatto ignoto (i.e. gli atti di concorrenza sleale).
La circostanza che una serie di clienti facenti parte del portafoglio gestito da abbiamo CP_1 mandato la disdetta, per assumere rilievo, avrebbe dovuto essere integrata con la prova che l'appellato ebbe a contattare tali clienti - al fine di convincerli a disdettare il contratto in essere con Axa per passare ad altra Compagnia – utilizzando dati commerciali di pertinenza della Parte_6 Tuttavia una siffatta prova non è neppure stata dedotta dalla Società.
Alcun rilievo, poi possono avere i grafici e i fogli di calcolo in quanto elaborati dalla parte appellante e contestati dal in disparte il rilievo che la perdita di fatturato può dipendere da cause diverse CP_1 ed era onere della Società dimostrarne la stretta correlazione con lo storno di clientela che assume posto in essere a suo danno. Per_ Analoghe considerazioni possono svolgersi per il prospetto da quale si evince il passaggio di una serie di assicurati ad Unipol, senza però che possa ricavarsene con certezza che il transito sia avvenuto in seguito ad una condotta illecita del subagente, ben potendo, ciascun assicurato, decidere di cambiare compagnia senza che l'agente possa dolersene.
Ancora, deve rilevarsi che – a detta della stessa appellante – i clienti transitati in Unipol non costituivano la globalità dei clienti facenti parte del portafoglio gestito dal subagente e che neppure è stata adombrato che il subagente abbia contattato clienti di da lui non gestiti. Parte_6
Il tentativo di sviare la clientela (che non “appartiene” all'imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza (che altro non è che contesa della clientela), sicché per apprezzare nel caso concreto i requisiti della fattispecie di cui all'art. 2598 c.c., e ritenere illecito lo sviamento, occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. L'ex subagente può liberamente utilizzare tutte quelle cognizioni che, pur se acquisite nell'attuazione del mandato, sono entrate a far parte del suo patrimonio personale di esperienza, quali le conoscenze personali. In linea di principio, dunque, il subagente che riceva mandato da altra agenzia può utilizzare le conoscenze e le relazioni con la clientela del suo precedente mandante che costituiscono il suo personale patrimonio, acquisito nel corso della precedente esperienza lavorativa.
“Per integrare gli estremi di un atto di concorrenza sleale è comunque necessario che le informazioni acquisite o utilizzate pur non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali segreti commerciali, costituiscano comunque un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo” (Cass. 18772/2019)
Ne consegue che la semplice attività di contatto dei clienti che aveva seguito durante il suo CP_1 mandato con clienti che già conosceva da data antecedente all'inizio del rapporto di Parte_12 subagenzia, costituendo proprio quel pacchetto di clientela che aveva portato in Parte_12 rientra nella normale attività di concorrenza che la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ritiene lecita.
D'altro canto non aveva alcuna necessità di asportare copia delle polizze in essere, ben CP_1 potendo averne contezza da ogni singolo cliente che poteva esibirgli la propria copia.
In conclusione, le deduzioni dell'appellante restano sguarnite di riscontro probatorio, in mancanza di dimostrazione che fosse stato a contattare i singoli clienti e a invitarli a passare alla nuova CP_1 compagnia proponendo condizioni più vantaggiose rispetto a quelle precedenti avvantaggiandosi
7 della utilizzazione dei dati contenuti nelle polizze fatte durate in periodo con Parte_6 illecitamente sottratte.
Passando ad esaminare il secondo motivo di gravame, la tesi della società secondo cui la concorrenza sleale costituisca giusta causa di recesso ex post è destituito di fondamento: non si comprende, infatti, come la giusta causa, che costituisce la ragione per cui si recede, possa venire ad esistenza solo dopo il recesso.
Sotto altro profilo, la società non ha dimostrato che avesse asportato documenti di pertinenza CP_1 dell'agenzia, sicchè neppure tale circostanza può assurgere a giusta causa di recesso.
In relazione al quantum, non è vero che non avesse prodotto i conteggi. La cancelleria del CP_1 Tribunale aveva rifiutato per errore la seconda busta creata al momento del deposito del ricorso;
il cancelliere ha riconosciuto l'errore e il giudice ha consentito il deposito dei documenti contenuti nella busta rifiutata, tra cui il conteggio (cfr. verbale d'udienza 22/1/2024) e nella prima difesa utile dopo il deposito (cfr. note del 7/2/2024) la società si è limitata ad una contestazione del tutto generica.
Infine, in relazione al terzo motivo deve rilevarsi che la società non spiega perché, come risulta documentalmente dall'elenco clienti prodotto in primo grado dal subagente e non espressamente contestato dalla Società, negli anni precedenti avesse sempre riconosciuto la provvigione a CP_1 se queste non gli erano dovute, né contesta che questi due assicurati fossero suoi clienti, limitandosi ad affermare che tali polizze erano state trasferite da altra agenzia AXA nel 2015, circostanza, questa, in sé neutra al fine del riconoscimento o meno della provvigione, ben potendo, dopo il 2015, essere stati clienti seguiti da CP_1
In conclusione, assorbita ogni altra questione, la sentenza impugnata va integralmente confermata, seppur integrata nella motivazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 222/2024 del Tribunale di Monza.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500 oltre a spese generali e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 28/11/2024
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Maria Rosaria Cuomo - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 222/2024, estensore dott. Lojacono, discussa all'udienza collegiale del 28/11/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LENTINI Parte_1 P.IVA_1 ALBERTO, elettivamente domiciliata in C.SO GENOVA, 14 MILANO presso il difensore
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMORUSO CP_1 C.F._1 EMANUELA, elettivamente domiciliato in VIALE ROMAGNA, 5 20133 MILANO presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “voglia annullare e/o riformare la sentenza impugnata in accoglimento dei formulati motivi di appello, con accoglimento del presente gravame -ove ritenuto opportuno, previa rimessione al primo Giudice- con accoglimento delle domande, sia riconvenzionali, sia istruttorie svolte dalla
[...] in primo grado e quindi: Parte_1 in accoglimento del primo motivo di appello:
1. accertare e dichiarare che il sig. ha, già in costanza di rapporto e poi a seguire, posto in CP_1 essere attività di sfruttamento abusivo di informazioni riservate legittimamente detenute dalla
[...]
preordinata e realizzare un massiccio sviamento della clientela riconducibile al Parte_1 portafoglio intermediato nel pregresso rapporto di subagenzia, in danno della medesima ai sensi degli artt. 98, 99 c.p.i. e 2958, n. 3 c.c.;
2. conseguentemente condannare il sig. al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla CP_1 da liquidarsi ai sensi dell'artt. 125 c.p.i. o, in subordine, ex artt. 2043 e 2056 c.c., Parte_1
1 anche in via equitativa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria e applicare al Ricorrente le misure correttive e le sanzioni civili individuate dall'art. 724 c.p.i., nei termini di seguito indicati:
2.1 condannare il sig. a risarcire alla il danno derivante dal mancato CP_1 Parte_1 incasso delle provvigioni sulle posizioni assicurative oggetto di distrazione, nella misura che potrà essere esattamente quantificata solo all'esito della ctu contabile richiesta e, ad oggi, quantificabile in € 50.000,00;
2.2 condannare il sig. alla restituzione degli utili realizzati per effetto dell'attività di sviamento CP_1 della clientela posta in essere, nella misura in cui dovessero essere superiori al risarcimento del danno;
2.3 condannare il sig. a risarcire all'Attrice la perdita subita per effetto dell'impossibilità di CP_1 proporre alla clientela stornata la sottoscrizione di nuove e diverse polizze assicurative e, quindi, di aumentare il portafoglio attraverso lo sfruttamento dei contatti già esistenti, danno che dovrà essere calcolato applicando la percentuale del 15% sul danno subito a titolo di perdita provvigionale o nella misura anche maggiore ritenuta di giustizia;
2.4 condannare il sig. a risarcire alla il danno per mancato CP_1 Parte_1 raggiungimento dello scaglione di rappel denominato Ambition previsto per l'anno 2020, e per il mancato recupero degli incentivi per gli anni 2017/2018, ai sensi dell'art. 278 c.p.c. (cfr. doc. 25 e § E, lett. c)
2.5 condannare il sig. a risarcire alla il danno derivante dall'avere CP_1 Parte_1 dovuto riconoscere condizioni vantaggiose di rinnovo delle polizze ai clienti riconducibili al portafoglio già affidato alla ex Subagenzia convenuta e rimasto in Agenzia che altrimenti non sarebbero state praticate e mediamente quantificabili in una riduzione del 50% dell'importo del premio normalmente praticato;
2.6 condannare il sig. a risarcire il danno all'immagine patito dalla CP_1 Parte_1 per effetto delle condotte illecite poste in essere dall'ex Subagente nella misura ritenuta di giustizia;
2.7 inibire al sig. la reiterazione delle condotte illecite, con previsione di una penale per ogni CP_1 giorno di ritardo nell'esecuzione e per ciascuna violazione o inosservanza, la cui quantificazione viene rimessa al Giudicante (artt. 124 c.p.i. e 2599 c.c.);
2.8 ordinare la distruzione, a cura e spese del Ricorrente, di tutte le informazioni illecitamente detenute su qualsivoglia supporto riconducibili al portafoglio già assegnato alla ex Subagente;
2.9 disporre la pubblicazione integrale della sentenza, a carico del ricorrente, su almeno 2 quotidiani a tiratura nazionale e 2 quotidiani a tiratura locale;
2.10 emettere, anche ai sensi dell'art. 2599 c.c. ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia;
3. accertare e dichiarare, se ritenuto necessario e/o opportuno in via equitativa, gli ulteriori danni d'immagine, commerciale e non, cagionati al ricorrente per effetto della condotta dei convenuti, che vengono qui quantificati in misura non inferiore ad Euro 10.000,00 -ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia- e per l'effetto condannare i convenuti a rifonderli all'Attrice;
− in via istruttoria (si reiterano le istanze non ammesse):
a) disporre, ai sensi degli artt. L2L,2 c.p.i. e 270 c.p.c., l'esibizione da parte del Ricorrente della documentazione contabile e delle anagrafiche dalle quali si possano determinare i Clienti distratti e gli incassi effettuati per effetto dell'attività di concorrenza sleale perpetrata in danno dell'Attrice; In accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello condannare il sig. a restituire a CP_1 quanto dalla seconda corrisposto al primo in ottemperanza al capo 1) del dispositivo Parte_1 della sentenza di primo grado;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per parte appellata: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello:
- confermare la sentenza n. 222/2024 (rg.n. 796/2020) emessa dal Tribunale di Monza il 18.03.2024 e pubblicata il 19.03.2024 e per l'effetto rigettare i motivi d'appello proposti dalla Parte_1 con il presente giudizio poiché infondati in fatto ed in diritto.
- Con la condanna alle spese del presente grado di giudizio.”
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 222/2024 il Tribunale di Monza ha parzialmente accolto il ricorso proposto da al pagamento della somma di euro 1.979,55 Parte_2 in favore del ricorrente a titolo di trattamento di fine mandato, oltre ad interessi legali e rivalutazione dalla data del recesso al saldo, e al pagamento della somma di euro 717,24 per provvigioni oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della domanda al saldo. Inoltre, il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta, ha condannato il ricorrente a versare alla resistente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 619,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno della ricezione delle somme al saldo, rigettando le altre domande avanzate dalle parti e compensando tra le stesse le spese di giudizio per soccombenza reciproca.
In particolare, il sig. allegava che: con contratto del 24 aprile 2012, CP_1 Parte_1
mandataria della Compagnia di Assicurazioni AXA, gli aveva conferito l'incarico di subagente
[...] assicurativo;
nel contratto, stipulato a tempo indeterminato, era previsto il diritto di recesso (art. 10) con un preavviso di 60 giorni;
egli, dopo aver anticipato verbalmente la propria decisione di esercitare tale diritto, con comunicazione 30 luglio 2019 aveva formalizzato siffatta volontà richiamando espressamente il contenuto delle norme contrattuali previste dal mandato di subagente;
a fronte della comunicazione ricevuta, non avendo interesse alla prosecuzione del rapporto Parte_1 durante il preavviso ed ritenendo che le dimissioni rassegnate avessero effetto immediato, con comunicazione del 2 agosto 2019, gli aveva intimato l'immediata messa a disposizione di tutta la documentazione in suo possesso necessaria per lo svolgimento dell'incarico professionale.
Con il ricorso di primo grado, aveva domandato il riconoscimento delle indennità di fine CP_1 mandato oltre alle provvigioni maturate fino alla cessazione del rapporto non corrisposte dall'azienda e l'indennità di mancato preavviso.
In particolare, sulla base di quanto previsto dal contratto stipulato, il ricorrente in primo grado aveva calcolato il trattamento di fine mandato (pari al 2% della provvigioni liquidate nel corso dell'intero rapporto, per complessivi euro 1.979,55), l'indennità sostitutiva del preavviso, nonché l'importo delle provvigioni maturate in costanza di rapporto, per alcuni contratti di assicurazione regolarmente stipulati per i quali l'azienda aveva omesso il pagamento (cliente per un importo di € 442,80 e Pt_3 cliente per un importo di € 274,44), nonché le provvigioni per gli incassi effettuati Parte_4 entro la data del 6 agosto 2019, che risultavano dal prospetto degli incassi giornalieri (foglio 42 del 6 agosto 2019), predisposto dalla medesima resistente non conteggiati dalla datrice di lavoro all'atto della liquidazione finale (€ 845,71).
Si costituiva in giudizio la quale, con domanda riconvenzionale, chiedeva al Parte_1
Tribunale di accertare la sussistenza di condotte integranti sfruttamento abusivo di informazioni riservate preordinate a realizzare uno sviamento della clientela poste in essere dal sig. in CP_1 danno della Società e, per l'effetto, chiedeva la condanna del lavoratore al risarcimento dei danni così subiti, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale.
Il Tribunale ha ritenuto che la lettera del 30.7.2019, con cui aveva comunicato alla CP_1 [...] l'esercizio del diritto di recesso “in data odierna”, come stabilito dalle disposizioni Parte_1 contrattuali del mandato conferitogli, dovesse intendersi come recesso senza preavviso, respingendo così la domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
In riferimento al trattamento di fine mandato, il punto 10.5 del contratto di subagenzia, tra le conseguenze dell'estinzione del rapporto, prevede che al subagente è dovuta una indennità del 2% delle provvigioni liquidate nel corso dell'intero rapporto.
3 Poiché la società non ha dato prova di essere receduta per giusta causa, tale indennità è stata ritenuta dovuta nella misura richiesta di euro 1.975,55 (importo non contestato nel quantum).
Il Giudice ha inoltre riconosciuto il diritto al pagamento delle provvigioni relative ai contratti con la cliente (polizza numero 100071) con scadenza al 31 gennaio 2019 per un importo di € 442,80 e Pt_3 con la cliente (polizza n.070587679) con scadenza 31 dicembre 2018, per un Parte_4 importo di € 274,44, come provato dalla produzione dei relativi fogli cassa.
Infondata, invece, la domanda relativa alle provvigioni per gli incassi effettuati entro la data del 6/8/2019, in quanto non provata per mancata produzione del foglio cassa.
Per quanto attiene alle domande riconvenzionali di il primo giudice ha rilevato Parte_1 l'insussistenza delle condotte che la Società contestava al CP_1
Infatti, già prima della cessazione del rapporto vi erano state numerose disdette da parte dei clienti della Società e rispetto ad esse il Tribunale non ha ravvisato alcun atto illecito, non avendo Brianza Ass. allegato e provato che i clienti fossero stati indotti dal a cambiare compagnia CP_1 assicurativa.
In relazione al periodo successivo al recesso, il Giudice ha rilevato che nel contratto non vi era alcuna clausola di non concorrenza. Inoltre, il sig. ha affermato che egli, prima di instaurare il CP_1 rapporto con la resistente, aveva un portafoglio di clienti che lo avevano seguito in Parte_5 (circostanza non contestata) e che aveva continuato a gestire lui personalmente. Gli stessi clienti, dunque, lo avrebbero seguito anche dopo il recesso dal contratto con Parte_6
Né il Giudice ha ritenuto che il comportamento del potesse integrare concorrenza sleale, in CP_1 quanto, trattandosi di clienti già da lui seguiti, lo stesso si sarebbe avvalso di documenti e dati in suo possesso.
Neppure emergeva che il avesse sottratto documenti cartacei, dal momento che l'unica teste CP_1 sentita in giudizio non aveva confermato la circostanza.
Inoltre, il Giudice riteneva non provato l'asserito danno per mancato incasso in relazione alle polizze dei clienti e in quanto la domanda si fondava sul documento 14, che riportava Pt_7 Parte_8 una sottoscrizione che secondo la CTU grafologica espletata non era riconducibile al lavoratore.
Infine, la Società allegava che il l'8.8.2019, aveva incassato da la CP_1 Parte_9 somma di euro 539,00 in contanti e il 27.7.2019 aveva incassato da la somma Parte_10 di euro 80,00 in contanti, entrambe a titolo di premio, senza poi versarlo all'agenzia; non avendo il subagente smentito tale allegazione, la domanda era fondata, con conseguente condanna di a CP_1 restituire euro 619,00 oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno della ricezione delle somme al saldo. ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado in relazione alle Parte_1 domande rigettate chiedendone la parziale riforma per i seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2598 SS. C.C. IN TEMA DI CONCORRENZA SLEALE. TRAVISAMENTO DEL FATTO PER CUI, NEL RAPPORTO DI SUBAGENZIA, IL COLLABORATORE SVOLGE UN INCARICO NELL'INTERESSE DEL PREPONENTE, SENZA ACQUISIRE DIRITTI SULLA PATERNITÀ DEI CLIENTI E DEI DATI CONTRATTUALI CHE LI RIGUARDANO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10.4 E 10.5 DEL CONTRATTO DI SUBAGENZIA.
Con la prima censura, la Società, dopo aver riportato l'impatto economico che le condotte distrattive del avrebbero causato all'attività economica della Società, quantificabile all'incirca in euro CP_1 50.000, ha lamentato l'errata interpretazione delle clausole contrattuali da parte del primo giudice.
4 Infatti, l'art. 10.4 del contratto di subagenzia prevede: “in caso di estinzione del rapporto, cessazione dell'incarico il Subagente dovrà immediatamente versare le somme incassate e riconsegnare tutti gli atti, documenti (titoli, stampati, registri, schedari, ecc.) e tutto il materiale di pertinenza nostra e/o dell'Impresa nostra preponente a suo tempo consegnato”. Di conseguenza, un siffatto obbligo di riconsegna sottende il divieto di utilizzare i dati contenuti nella documentazione da restituire. Nel sinallagma, l'indennità di fine mandato è finalizzata a remunerare l'ex Pt_11 Parte_12 collaboratore rispetto al vantaggio che permane all'Agenzia preponente: vantaggio che quindi non può esserle sottratto.
Coerentemente, dunque, l'art. 10.5 del contratto individuale prevede che solo subordinatamente alla riconsegna della documentazione l' debba corrispondere al subagente l'indennità del 2% CP_2 dell'ammontare delle provvigioni liquidate nel corso del rapporto.
Di conseguenza, il Giudice ha errato nel dichiarare leciti il possesso e l'utilizzazione dei dati dei clienti e, allo stesso tempo, nel riconoscere il diritto all'indennità di fine mandato.
Peraltro, secondo l'appellante, i dati utilizzati dal in quanto raccolti in specifiche banche dati CP_1 della Società, corrispondono a informazioni aziendali riservate “segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore” (art. 98 C.P.I.), delle quali lo stesso non avrebbe potuto disporre. Inoltre, in quanto autore della banca dati citata, è l'unica Parte_12 titolare dei diritti previsti dagli artt. 64-quinquies e 102-bis D.L. 148/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. 172/2017.
Ancora, la Società ha ribadito l'omessa riconsegna della documentazione relativa alle polizze riconducibili al portafoglio gestito dal e l'indebito utilizzo delle informazioni e tale condotta, CP_1 oltre a porsi in contrasto con la normativa di settore, che impone la riconsegna della documentazione inerente al contratto di subagenzia all'atto della cessazione dell'incarico (cfr art. 57, comma 2, Reg. IVASS n. 5 del 16.10.2006), dimostra la violazione consapevole delle norme a tutela della riservatezza delle informazioni segrete.
Senza i dati sottratti il sig. non avrebbe potuto distrarre il portafoglio verso la nuova agenzia CP_1 mandante presso cui aveva iniziato a lavorare come subagente.
Secondo l'appellante, le numerose disdette dei clienti nei Rami danni (cfr. doc. 12) ed il passaggio delle polizze RC Auto tutte in UNIPOL (cfr. doc. 13) integrano, di per sé, la prova sia di un uso illecito dell'accesso privilegiato alla banca dati di proprietà della sia della Parte_1 violazione dell'art. 99 CPI e degli artt. 64 quinquies e 102 bis LdA e costituiscono anche una manifestazione di concorrenza sleale da parte del ai danni della CP_1 Parte_1 rilevante ai sensi dell'art. 2598 c.c.
In conclusione di tale motivo, la Società ha sottolineato che, a differenza di quanto affermato dal primo giudice, dall'andamento stesso degli affari si può evincere che il già prima della CP_1 cessazione del rapporto non stava lavorando nell'interesse della per Parte_1
“promuovere, conservare ed implementare” gli affari come pattuito all'art.
1.1 del contratto di subagenzia. In riferimento al periodo successivo alla cessazione, la Società rileva che in primo grado ha contestato atti di concorrenza sleale, non di mera concorrenza e, quindi, è inconferente il riferimento del primo giudice alla clausola di non concorrenza.
Con il secondo motivo VIOLAZIONE DELL'ART. 10.5 DEL CONTRATTO DI SUBAGENZIA. CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. INSUSSISTENZA DEL DIRITTO DEL SIG. A VEDERSI RICONOSCIUTA CP_1 L'INDENNITÀ DI FINE MANDATO A FRONTE DELLA CONCORRENZA SLEALE A QUEST'ULTIMO IMPUTABILE, l'appellante ha osservato che la grave condotta di concorrenza
5 sleale descritta integra una giusta causa di recesso dal rapporto, con conseguente venir meno di qualsivoglia diritto all'indennità di fine rapporto.
Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza qui impugnata, tale argomento era stato svolto in primo grado, già nella memoria di costituzione della (cfr. § A4), in cui Parte_1 l'esponente Società aveva contestato l'an dell'avversaria pretesa avente ad oggetto le indennità di fine rapporto.
Inoltre, avendo la sentenza (a pag. 7) valutato come “ovvio che tutti i dati dei clienti, siccome già seguiti dal erano in possesso di quest'ultimo e venivano via via aggiornati presumibilmente CP_1 sotto forma digitale” ha falsamente applicato il medesimo art. 10.5 del contratto (cfr. doc. 2), il quale invece, come già esposto, obbliga alla riconsegna di tutti i documenti e questa è condizione del pagamento dell'indennità di fine rapporto.
In riferimento al quantum dell'indennità di fine rapporto, la Società ha rilevato che l'importo di euro 1.979,55 sarebbe stato indicato apoditticamente dal senza alcun supporto probatorio. Infatti, CP_1 nel ricorso in primo grado il lavoratore aveva affermato di aver prodotto “relativi conteggi sub doc. 8 e relativi fogli cassa mensili sub doc. 9” in realtà mai depositati in giudizio.
Con il terzo motivo SULLE POSIZIONI “FILATURA DI LENNA” E “PARÀ”, l'appellante rileva che il primo giudice ha erroneamente riconosciuto il diritto del lavoratore al pagamento delle provvigioni relative alle polizze di tali due clienti.
Poiché si tratta di coassicurazioni gestite dalla -mandataria di la quale trattiene CP_3 CP_4 le provvigioni integrali e poi distribuisce le quote provvigionali alle altre Agenzie coinvolte nella coassicurazione a fronte di estratto conto, al netto dei premi incassati (cd. provvigioni di incasso, non ricorrenti), il lavoratore avrebbe così ricevuto provvigioni a lui non spettanti.
Tale contestazione, osserva la Società, era stata svolta anche nel giudizio di primo grado, a differenza di quanto affermato dal Tribunale.
Con memoria del 14.11.2024 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del gravame CP_1 in quanto infondato e privo di supporto probatorio in riferimento a tutte le allegazioni formulate. In particolare, ha rilevato che il singolo assicurato è sempre libero di rivolgersi a diversa compagnia e nessun patto di non concorrenza impediva a di avere rapporti con i clienti - già assicurati CP_1 presso la – che lo contattavano per continuare ad essere seguiti da lui. Parte_1
Ha osservato, altresì, che le condotte che la Società asserisce essere state attuate in violazione, tra l'altro, del Codice della Proprietà Industriale, non sono state oggetto di denuncia penale da parte di
Parte_6
All'udienza del 28 novembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * *
L'appello non coglie nel segno e deve essere rigettato.
Per quanto concerne il primo motivo di gravame, il Collegio ritiene che non sia stata raggiunta la prova dello svolgimento di atti di concorrenza sleale da parte di durante il rapporto di CP_1 subagenzia o successivamente alla sua cessazione.
La teste (impiegata della appellante) ha riferito unicamente di avere visto portare Tes_1 CP_1 via dall'ufficio due sacchetti pieni di carta, ma di non sapere cosa contenessero e che lui gli aveva riferito che si trattava di vecchie polizze, sicchè l'allegazione della società secondo cui il subagente avrebbe asportato documenti di pertinenza della non ha trovato conferma. Parte_6
La società ha prodotto, poi, una serie di lettere di disdetta delle polizze riferibili a clienti del portafoglio del subagente e fonda la domanda relativa alla concorrenza sleale su grafici e fogli excel 6 di sua elaborazione e su un estratto ANIA da cui si vede che una serie di assicurati erano passati a Unipol per la RCA.
Tali elementi di fatto, anche complessivamente considerati, non consentono di dedurre da un fatto noto il fatto ignoto (i.e. gli atti di concorrenza sleale).
La circostanza che una serie di clienti facenti parte del portafoglio gestito da abbiamo CP_1 mandato la disdetta, per assumere rilievo, avrebbe dovuto essere integrata con la prova che l'appellato ebbe a contattare tali clienti - al fine di convincerli a disdettare il contratto in essere con Axa per passare ad altra Compagnia – utilizzando dati commerciali di pertinenza della Parte_6 Tuttavia una siffatta prova non è neppure stata dedotta dalla Società.
Alcun rilievo, poi possono avere i grafici e i fogli di calcolo in quanto elaborati dalla parte appellante e contestati dal in disparte il rilievo che la perdita di fatturato può dipendere da cause diverse CP_1 ed era onere della Società dimostrarne la stretta correlazione con lo storno di clientela che assume posto in essere a suo danno. Per_ Analoghe considerazioni possono svolgersi per il prospetto da quale si evince il passaggio di una serie di assicurati ad Unipol, senza però che possa ricavarsene con certezza che il transito sia avvenuto in seguito ad una condotta illecita del subagente, ben potendo, ciascun assicurato, decidere di cambiare compagnia senza che l'agente possa dolersene.
Ancora, deve rilevarsi che – a detta della stessa appellante – i clienti transitati in Unipol non costituivano la globalità dei clienti facenti parte del portafoglio gestito dal subagente e che neppure è stata adombrato che il subagente abbia contattato clienti di da lui non gestiti. Parte_6
Il tentativo di sviare la clientela (che non “appartiene” all'imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza (che altro non è che contesa della clientela), sicché per apprezzare nel caso concreto i requisiti della fattispecie di cui all'art. 2598 c.c., e ritenere illecito lo sviamento, occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale. L'ex subagente può liberamente utilizzare tutte quelle cognizioni che, pur se acquisite nell'attuazione del mandato, sono entrate a far parte del suo patrimonio personale di esperienza, quali le conoscenze personali. In linea di principio, dunque, il subagente che riceva mandato da altra agenzia può utilizzare le conoscenze e le relazioni con la clientela del suo precedente mandante che costituiscono il suo personale patrimonio, acquisito nel corso della precedente esperienza lavorativa.
“Per integrare gli estremi di un atto di concorrenza sleale è comunque necessario che le informazioni acquisite o utilizzate pur non costituenti oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali segreti commerciali, costituiscano comunque un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo” (Cass. 18772/2019)
Ne consegue che la semplice attività di contatto dei clienti che aveva seguito durante il suo CP_1 mandato con clienti che già conosceva da data antecedente all'inizio del rapporto di Parte_12 subagenzia, costituendo proprio quel pacchetto di clientela che aveva portato in Parte_12 rientra nella normale attività di concorrenza che la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ritiene lecita.
D'altro canto non aveva alcuna necessità di asportare copia delle polizze in essere, ben CP_1 potendo averne contezza da ogni singolo cliente che poteva esibirgli la propria copia.
In conclusione, le deduzioni dell'appellante restano sguarnite di riscontro probatorio, in mancanza di dimostrazione che fosse stato a contattare i singoli clienti e a invitarli a passare alla nuova CP_1 compagnia proponendo condizioni più vantaggiose rispetto a quelle precedenti avvantaggiandosi
7 della utilizzazione dei dati contenuti nelle polizze fatte durate in periodo con Parte_6 illecitamente sottratte.
Passando ad esaminare il secondo motivo di gravame, la tesi della società secondo cui la concorrenza sleale costituisca giusta causa di recesso ex post è destituito di fondamento: non si comprende, infatti, come la giusta causa, che costituisce la ragione per cui si recede, possa venire ad esistenza solo dopo il recesso.
Sotto altro profilo, la società non ha dimostrato che avesse asportato documenti di pertinenza CP_1 dell'agenzia, sicchè neppure tale circostanza può assurgere a giusta causa di recesso.
In relazione al quantum, non è vero che non avesse prodotto i conteggi. La cancelleria del CP_1 Tribunale aveva rifiutato per errore la seconda busta creata al momento del deposito del ricorso;
il cancelliere ha riconosciuto l'errore e il giudice ha consentito il deposito dei documenti contenuti nella busta rifiutata, tra cui il conteggio (cfr. verbale d'udienza 22/1/2024) e nella prima difesa utile dopo il deposito (cfr. note del 7/2/2024) la società si è limitata ad una contestazione del tutto generica.
Infine, in relazione al terzo motivo deve rilevarsi che la società non spiega perché, come risulta documentalmente dall'elenco clienti prodotto in primo grado dal subagente e non espressamente contestato dalla Società, negli anni precedenti avesse sempre riconosciuto la provvigione a CP_1 se queste non gli erano dovute, né contesta che questi due assicurati fossero suoi clienti, limitandosi ad affermare che tali polizze erano state trasferite da altra agenzia AXA nel 2015, circostanza, questa, in sé neutra al fine del riconoscimento o meno della provvigione, ben potendo, dopo il 2015, essere stati clienti seguiti da CP_1
In conclusione, assorbita ogni altra questione, la sentenza impugnata va integralmente confermata, seppur integrata nella motivazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 222/2024 del Tribunale di Monza.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500 oltre a spese generali e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 28/11/2024
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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