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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/08/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2016/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2016/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 30 aprile 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Chiara Riello
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Smarano (TN) in data 3 maggio 2008 e che dalla loro unione sono nati a Cles (TN) i figli (il 25 luglio 2010) e (il 25 dicembre Per_1 Per_2
2012), entrambi minorenni.
1 I ricorrenti hanno allegato che la sig.ra è assunta con contratto a tempo Pt_1 determinato sino al 31 agosto 2025 presso il magazzino AVN di Casez (TN) ove svolge la mansione di cernitrice di mele di terzo livello con reddito annuo di €
8.998,00, mentre il sig. è imprenditore con reddito annuo di € 54.399,00. Pt_3
I coniugi hanno dedotto che l'abitazione familiare è sita in Sarnonico (TN) in via IV
Novembre n. 3 ed è di proprietà del sig. per la quota di 20/200. Pt_2
I ricorrenti hanno allegato di essere ciascuno proprietario dei beni immobili indicati in ricorso e il sig. è proprietario anche di tre autovetture. Pt_2
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“
1. La casa familiare sarà assegnata a fino al momento in cui i Parte_1 figli, e , raggiungeranno la piena autonomia economica;
Persona_3 Per_2
2. Il signor fornirà, con cadenza annuale, la legna necessaria al Parte_2 funzionamento del riscaldamento della casa familiare;
3. I figli, e saranno affidati congiuntamente alla madre e Persona_3 Per_2 al padre, con collocazione presso la madre;
4. Le visite al padre saranno garantite in forma libera e concordate tra i signori
e , con interesse preminente rispetto alla prole, Parte_1 Parte_2 dato l'ottimo rapporto di collaborazione nella gestione dei figli che si è instaurato tra i due;
i figli trascorreranno i fine settimana, alternativamente con la madre e con il padre e allo stesso modo, equamente, trascorreranno le festività, con
l'impegno dei coniugi a favorire la frequentazione ed il rapporto con il genitore non collocatario;
5. Il padre, , sarà obbligato a corrispondere € 240,00 al mese per Parte_2 ogni figlio a titolo di assegno di mantenimento, che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, per un totale di € 480,00 al mese, da versare sul conto corrente della madre, IT14 O082 8235 4600 0002 7303 012; Parte_1
2
6. I coniugi contribuiranno, nella misura dell'80% a carico del signor Parte_2
e del 20% a carico della signora , alle spese straordinarie
[...] Parte_1 che si renderanno necessarie per i figli, sino al raggiungimento della loro autonomia economica, secondo le previsioni contenute nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto famigliare approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 29.11.2017;
7. Gli assegni al nucleo familiare, nonché ogni altra provvidenza e/o sussidio erogato da Ente pubblico o privato spetteranno alla signora quale Parte_1 genitore collocatario;
8. Le deduzioni fiscali per i figli a carico saranno effettuate nella misura del 50% ciascuno e le detrazioni delle spese straordinarie verranno operate secondo la proporzione di contribuzione delle spese straordinarie”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2016/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 30 aprile 2025 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Chiara Riello
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Smarano (TN) in data 3 maggio 2008 e che dalla loro unione sono nati a Cles (TN) i figli (il 25 luglio 2010) e (il 25 dicembre Per_1 Per_2
2012), entrambi minorenni.
1 I ricorrenti hanno allegato che la sig.ra è assunta con contratto a tempo Pt_1 determinato sino al 31 agosto 2025 presso il magazzino AVN di Casez (TN) ove svolge la mansione di cernitrice di mele di terzo livello con reddito annuo di €
8.998,00, mentre il sig. è imprenditore con reddito annuo di € 54.399,00. Pt_3
I coniugi hanno dedotto che l'abitazione familiare è sita in Sarnonico (TN) in via IV
Novembre n. 3 ed è di proprietà del sig. per la quota di 20/200. Pt_2
I ricorrenti hanno allegato di essere ciascuno proprietario dei beni immobili indicati in ricorso e il sig. è proprietario anche di tre autovetture. Pt_2
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“
1. La casa familiare sarà assegnata a fino al momento in cui i Parte_1 figli, e , raggiungeranno la piena autonomia economica;
Persona_3 Per_2
2. Il signor fornirà, con cadenza annuale, la legna necessaria al Parte_2 funzionamento del riscaldamento della casa familiare;
3. I figli, e saranno affidati congiuntamente alla madre e Persona_3 Per_2 al padre, con collocazione presso la madre;
4. Le visite al padre saranno garantite in forma libera e concordate tra i signori
e , con interesse preminente rispetto alla prole, Parte_1 Parte_2 dato l'ottimo rapporto di collaborazione nella gestione dei figli che si è instaurato tra i due;
i figli trascorreranno i fine settimana, alternativamente con la madre e con il padre e allo stesso modo, equamente, trascorreranno le festività, con
l'impegno dei coniugi a favorire la frequentazione ed il rapporto con il genitore non collocatario;
5. Il padre, , sarà obbligato a corrispondere € 240,00 al mese per Parte_2 ogni figlio a titolo di assegno di mantenimento, che sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, per un totale di € 480,00 al mese, da versare sul conto corrente della madre, IT14 O082 8235 4600 0002 7303 012; Parte_1
2
6. I coniugi contribuiranno, nella misura dell'80% a carico del signor Parte_2
e del 20% a carico della signora , alle spese straordinarie
[...] Parte_1 che si renderanno necessarie per i figli, sino al raggiungimento della loro autonomia economica, secondo le previsioni contenute nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto famigliare approvate dal Consiglio Nazionale Forense il 29.11.2017;
7. Gli assegni al nucleo familiare, nonché ogni altra provvidenza e/o sussidio erogato da Ente pubblico o privato spetteranno alla signora quale Parte_1 genitore collocatario;
8. Le deduzioni fiscali per i figli a carico saranno effettuate nella misura del 50% ciascuno e le detrazioni delle spese straordinarie verranno operate secondo la proporzione di contribuzione delle spese straordinarie”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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