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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori Magistrati:
- dott. Alessandro Nunziata Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 18 febbraio 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3214/2023 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andreina Ciotoli, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Ceccano, alla Via P. Umberto, n. 44, giusta delega in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del Dirigente generale pro-tempore della ,
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo e dall'Avv. Luca Capilupi in virtù di procura generale alle liti (atto notaio del 28.7.2020, Rep. 89932), con Persona_1 domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale INAIL, in Roma alla Piazza delle Cinque Giornate n.
3 APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro,
n. 1626/2023 pubblicata il 13/12/2023
1 Conclusioni delle parti: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
4.7.2022 conveniva in giudizio l' ed esponeva: - di aver lavorato dal 1978, Parte_1 CP_1
svolgendo attività di saldatore e addetto alla carpenteria metallica alle dipendenze di varie ditte.
Aggiungeva che, in ragione dell'attività svolta, della rumorosità delle lavorazioni all'interno dell'autofficina meccanica, a cui si sommavano i rumori prodotti dalla saldatura e battitura delle lamiere, aveva sviluppato una malattia professionale (“ipoacusia neurosensoriale bilaterale dalle alte frequenze con vertigini ed acufemi”); - che, tuttavia, l'Istituto assicuratore non aveva riconosciuto il nesso causale tra il lavoro svolto e la patologia denunciata. Chiedeva, quindi, al Tribunale di: “1) accertare e dichiarare che … il ricorrente a causa della malattia professionale ha diritto a quanto richiesto con il presente ricorso;
2) dichiarare ammissibile l'azione proposta dal ricorrente e per l'effetto dichiarare il
convenuto tenuto ad assumere il caso di specie ed a riconoscere come malattia professionale gli eventi
subiti dall'istante; 3) accertare e riconoscere il danno biologico di tipo acustico nella misura del 10 % o
in quella che sarà accertata in corso di causa attraverso CTU che sin da ora si chiede;
4) condannare
l'istituto alla liquidazione, in favore del ricorrente sopra generalizzato della rendita ai sensi della CP_1 vigente normativa, nella misura da accertarsi in corso di causa;
5) condannare l' al pagamento CP_1 della diminuzione del valore del credito dalla data di presentazione della domanda amministrativa al
saldo ex lege 11.8.1973 n. 533 o in subordine ex art. 1224 degli interessi legali sulle somme rivalutate e degli interessi ex art. 1283 cc dalla domanda al saldo”, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, contestando CP_1 in particolare l'eziologia professionale della patologia denunciata.
Espletata la prova testimoniale e disposta una consulenza tecnica medico-legale sulla persona del ricorrente, il Tribunale - con la sentenza n. 1626/2023 pubblicata il 13 dicembre 2023 - riteneva provate, all'esito dell'istruttoria testimoniale, le mansioni dedotte con le caratteristiche descritte nel ricorso ex art. 442 c.p.c. e tuttavia, sulla scorta delle risultanze peritali, rigettava la domanda e dichiarava irripetibili le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Avverso tale sentenza proponeva appello lamentando il difetto di Parte_1 motivazione e l'erroneità della decisione in quanto il Tribunale aveva acriticamente recepito le conclusioni del consulente tecnico, ritenute erronee, parziali e non esaustive. In particolare, il consulente - ad avviso dell'appellante -, accertata la sussistenza delle patologie lamentate dal lavoratore, ne aveva erroneamente escluso la derivazione causale dall'attività lavorativa svolta, nonostante questa fosse tabellata. Lamentava altresì il l'erronea valutazione delle risultanze Pt_1
2 probatorie e dei documenti prodotti. Chiedeva, in via istruttoria, il rinnovo della c.t.u. e di accogliere la domanda originariamente proposta.
Si costituiva l' , resistendo all'avverso atto di gravame e chiedendo la conferma della CP_1
sentenza impugnata sulla scorta della c.t.u. espletata in primo grado.
Il Collegio, ritenutane la necessità, disponeva consulenza tecnica medico-legale.
All'udienza del 18 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa con la lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro stretta connessione - è fondato.
2.1. Occorre premettere che – come accertato dal Tribunale con statuizione non attinta da gravame e, pertanto, passata in giudicato – ha lavorato - dal 1978 – come operaio Parte_1
specializzato in carpenteria metallica con la mansione di tubista e saldatore.
Le testimonianze acquisite innanzi al Tribunale hanno consentito di accertare che, nell'espletamento dell'attività, l'odierno appellante si occupava, per non meno di otto ore al giorno, di “carpenteria metallica, lavorazione delle lamiere, serbatoi”, usando frollini, seghe, martelli pneumatici, chiavi pneumatiche che usano i gommisti per avvitare le ruote, la mazza martello, martelli, taglierini, cesoie;
durante tale attività “il rumore era costante”, anche perché alle medesime lavorazioni erano dedite contestualmente più persone e non si adoperavano dispositivi di protezione individuale dal rumore “perché non venivano forniti all'epoca” (cfr. le concordanti deposizioni dei testi e riportate anche nella sentenza impugnata). Testimone_1 Testimone_2
Pacifica è la diagnosi di “ipoacusia neurosensoriale bilaterale”.
Oggetto di contrasto tra le parti è, invece, la natura professionale della malattia, esclusa dal
C.t.u. nominato dal Tribunale.
2.2. Avuto riguardo ai motivi di appello e trattandosi di controversia di natura essenzialmente medico-legale, il Collegio ha nominato un proprio ausiliario affinché lo stesso, “esaminati gli atti, previa visita dell'appellante ed esame della documentazione prodotta, tenuto conto dei rilievi contenuti nell'atto di appello, nonché delle deduzioni svolte dall' nella memoria di CP_1 costituzione”, accertasse “se le patologie da cui è affetto hanno o meno carattere Parte_1 professionale, avuto riguardo all'attività lavorativa svolta e al rischio ad essa connesso” e, “in caso di risposta positiva alla domanda che precede”, indicasse in quale misura (in termini percentuali) la malattia stessa avesse “provocato una menomazione permanente dell'indennità psicofisica dell'appellante e con quale decorrenza”.
3 Orbene, all'esito della visita medica effettuata e di un attento esame della documentazione medica prodotta, nonché degli esami strumentali in atti, l'esperto nominato ha formulato la seguente diagnosi medico legale: “ipoacusia neurosensoriale bilaterale in soggetto 64enne”.
Ha, quindi, condivisibilmente evidenziato che:
• lo svolgimento delle suddette mansioni, come descritte dai testi, comportava la realizzazione di strutture metalliche attraverso tecniche di lavorazione specifiche, utilizzando i macchinari, le attrezzature e gli utensili propri del taglio, della deformazione, della battitura, della saldatura e della rifinitura dei metalli;
in ragione di tali attività l'appellante risultava sorvegliato per rischio rumore;
• dall'esame dell'estratto contributivo in atti risulta, a partire dall'agosto 1978, CP_3 un'attività lavorativa pressoché continuativa fino al 2012 (eccettuato un anno in cui è stato svolto il servizio militare di leva); solo a decorrere dall'anno 2013 l'attività è stata meno continuativa per fruizione di alcuni periodi di cassa integrazione e mobilità;
• la denuncia di “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” è stata presentata all' in data CP_1
12.10.2021, ovvero subito dopo il pensionamento del lavoratore (nell'estratto dell' risulta, CP_3
infatti, contribuzione fino al 30.9.2021).
Nella vicenda per cui è causa – ha chiarito il C.t.u. - «gran parte delle operazioni lavorative svolte, “in modo non occasionale” (ovvero “in modo abituale e sistematico” secondo quanto previsto nell'ultimo aggiornamento delle Tabelle M.P. promulgato nel novembre 2023), per oltre 40 anni, dal ricorrente risultano previste alla voce 75 [ipocusia da rumore (H83.3)], sottovoci a) e c) nonché, più estensivamente, alla sottovoce w), delle Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura (GU n. 169 del 21/7/2008), vigenti all'epoca di denuncia della ipoacusia neurosensoriale bilaterale in discussione»; inoltre, «anche il requisito del periodo di massima indennizzabilità (4 anni) risulta rispettato (epoca di documentazione della malattia, dagli atti disponibili, risalente al maggio 2019)». Secondo l'esperto, pertanto,«Il caso … presentava i requisiti per una trattazione fondata sulla presunzione legale di origine e pur restando sempre sottintesa la necessità della valutazione, nel merito, del nesso di causalità, risultando la ipoacusia neurosensoriale una malattia a genesi multifattoriale, è tuttavia onere dell' dimostrare che il CP_1 lavoratore non è stato esposto durante l'intera attività lavorativa ad un rischio idoneo, per intensità
e durata, a provocare la condizione patologica denunciata e che detta condizione trovi certa o prevalente causa in fattori patogeni extralavorativi».
Tanto premesso, il Consulente ha rilevato come la definizione negativa del caso da parte dell' risulta immotivata sul piano tecnico medico-legale, se si considera che l'Istituto non CP_1
aveva acquisito dati concernenti la valutazione del rischio rumore o le misure di contenimento eventualmente adottate.
4 Ad avviso dell'esperto nominato dal Collegio, l' , così come il C.t.u. che ha effettuato CP_1 la consulenza di primo grado, ha ignorato l'adibizione, in modo non occasionale, e anzi continuativo, del a lavorazioni specificamente previste dall'allora vigente Tabella delle malattie Pt_1 professionali nell'industria; anche la - solo eventuale - sussistenza di un efficace isolamento acustico nell'organizzazione degli ambienti lavorativi e dei macchinari/utensili ove l'odierno appellante ha operato è del tutto indimostrata da parte dell'istituto assicuratore. In proposito giova aggiungere che i testi escussi innanzi al Tribunale, colleghi di lavoro del hanno concordemente riferito Pt_1 dell'assenza di dispositivi atti a proteggere dal rumore.
Inoltre, il C.t.u. ha evidenziato che l'attività lavorativa a rischio di esposizione a rumore otolesivo è stata intrapresa dal nel 1978 e, dunque, in epoca ben antecedente la Pt_1
promulgazione del D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 che ha introdotto obblighi specifici in tema di contenimento del rischio rumore in ambito lavorativo e di correlata sorveglianza sanitaria;
il che rende certamente attendibili le dichiarazioni dei testi auditi circa il mancato uso di dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) in epoche lavorative più remote.
Il C.t.u. ha chiarito, inoltre, che nel 2018 lo stesso ha pubblicato un report in materia CP_1 di “Ipoacusia da rumore un problema di salute ancora attuale sul lavoro. Scheda 1 fondato CP_4
sui dati del sistema di sorveglianza delle malattie professionali ( e secondo detto report (i CP_4
cui dati sono riferiti al lasso temporale 2010-2024) i lavoratori “montatori di carpenteria metallica” risultavano la terza categoria professionale per numerosità di denunce d'ipoacusia da rumore. Il dato più rilevante risultante da detto report emerge dall'associazione della malattia ai vari comparti lavorativi valutata attraverso i PRR (“proportional reporting ratio”): posto che “Il PRR è calcolato come proporzione di casi segnalati con nesso positivo, relativi alla patologia in esame in un determinato settore, rapportata alla corrispondente proporzione di casi segnalati in altri settori, osservando contestualmente i limiti dell'intervallo di confidenza (CL) per valutarne la significatività”, il report evidenzia che “i settori di attività economica, su dati del periodo CP_4
2000 - 2012, maggiormente associati con l'ipoacusia da rumore … sono fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo (PRR = 1,77), fabbricazione di carta (PRR = 1,42), industria del legno (PRR =
1,42) e costruzioni (PRR = 1,38).”.
Il report conferma, pertanto, che l'esposizione a rumore otolesivo è strettamente connessa all'espletamento dell'attività di carpenteria metallica.
Quanto alla riconducibilità dell'ipoacusia ad eziologia presbiacusica, sostenuta dal C.t.u. nominato dal Tribunale, ha rilevato l'ausiliario della Corte che “non si può certo fondatamente sostenere, nello specifico caso in esame, che la stessa presbiacusia possa aver rivestito il ruolo di causa esclusiva o in subordine, di concausa prevalente rispetto a quella connessa all'esposizione
5 professionale a rumore otolesivo cui il ricorrente è stato esposto per oltre 4 decenni”. In senso contrario depone il globale esame dell'andamento delle curve audiometriche negli esami in atti;
in particolare, l'esame audiometrico effettuato il 10.12.2021 presso l' integrato da un esame CP_1
otoscopico ed impedenzometrico e da ritenersi più accurato rispetto ai due analoghi esami audiometrici precedenti agli atti, in quanto effettuato per finalità medico-legali, non depone per detta eziologia. Ciò detto, l'ausiliario ha rilevato che la circostanza che il ricorrente abbia effettuato tutti gli accertamenti audiometrici a disposizione in età relativamente avanzata e che probabilmente la presbiacusia possa aver rivestito il ruolo di concausa del danno percettivo emerso è certamente possibile, ma non si può certo fondatamente sostenere, nello specifico caso in esame, che la stessa presbiacusia possa aver rivestito il ruolo di causa esclusiva o in subordine, di concausa prevalente rispetto quella connessa all'esposizione professionale a rumore otolesivo cui il ricorrente è stato esposto per oltre 4 decenni. In proposito il C.t.u. ha richiamato le indicazioni contenute nella richiamata disposizione operativa del 2006 secondo cui nei casi in cui venga accertata la CP_1
concorrenza di agenti patogeni extralavorativi, la malattia diagnosticata dovrà comunque essere considerata di origine professionale, senza che sia rilevante la maggiore o minore incidenza nel raffronto tra le concause lavorative ed extralavorative.
In definitiva, tenuto conto della globale e prolungata attività svolta dal ricorrente come operaio carpentiere metallico, dipendente del settore metalmeccanico dal 1978 al 2021, il C.t.u. ha concluso che si può ritenere “quantomeno con probabilità qualificata, che l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale a suo carico accertata, possa essere ritenuta di eziologia professionale”.
Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni raggiunte dal proprio ausiliario, che appaiono pienamente condivisibili, avendo il C.t.u. tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, delle caratteristiche obiettive dell'attività lavorativa, nonché dei dati scientifici a disposizione, facendo corretta applicazione dei principi in tema di sussistenza del nesso di causalità in ambito professionale.
In particolare, come rilevato nell'indagine peritale, le lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico dal sono considerate tabellate dallo stesso Istituto appellato;
infatti, in Pt_1 correlazione alla voce 75 delle “Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura (GU n. 169 del 21/7/2008)”, ovvero in correlazione alla malattia “Ipoacusia da rumore (H83.3)” si rinvengono - segnatamente nella sottovoce c) – le lavorazioni di “martellatura, molatura, ribattitura di materiali metallici (lamiere, chiodi, altri)”.
Nella specie, quindi, è dimostrato che il lavoratore ha contratto la malattia tabellata e ha svolto lavorazioni che rientrano nel perimetro legale della correlazione causale presunta.
Pertanto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, quando la malattia è inclusa nelle tabelle, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla
6 lavorazione nociva, perché in tal caso, sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella, il nesso eziologico è presunto per legge (da ultimo Cass. sez. lav. ord. n.
22592/2024).
Proprio con riferimento alla ipoacusia, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che, “in caso di svolgimento di lavorazione tabellata, il lavoratore può invocare a proprio favore una presunzione di eziologia professionale, che è superabile dall' soltanto con la dimostrazione CP_1 che la infermità denunciata sia stata determinata da un fattore extralavorativo” (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 17336 del 2005, che richiama anche le sentenze della Corte di Cassazione
n. 5018 del 21 maggio 1994; n. 4808 del 30 maggio 1997; n. 339 del 17 gennaio 1998; n. 19312 del
25 settembre 2004; ecc.) e che “solo in caso di lavorazione non tabellata il lavoratore ha l'onere di dimostrare sia che l'ipoacusia da accertare è da attribuire a un fattore morbigeno professionale sia che essa è collegata alla svolta attività lavorativa”.
Sulla base di tali premesse, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, non sono in contestazione tra le parti le caratteristiche dell'attività lavorativa espletata dall'appellante né la sussistenza della malattia professionale denunciata, di guisa che il nesso eziologico è presunto per legge e se ne deve dichiarare la sussistenza in quanto l' non ha fornito la prova contraria, dimostrando l'intervento CP_1
causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.
Ciò posto, deve darsi atto che il C.t.u. ha concluso che la malattia di origine professionale accertata ha comportato “postumi permanenti complessivamente valutabili nella misura del 10%
(dieci per cento) come danno biologico (ex art. 13, D. Lgs n. 38/2000), a decorrere dalla data CP_1 della domanda amministrativa”.
Il Collegio condivide tali conclusioni, che peraltro non hanno ricevuto alcuna specifica contestazione dalle parti né nel termine assegnato nel corso delle operazioni peritali né all'udienza di discussione.
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni e in riforma dell'impugnata sentenza, deve affermarsi il diritto di all'indennizzo previsto dall'art. 13 del d.lgs. 38/2000 in Parte_1 relazione a una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 10% dalla data della domanda amministrativa (12.10.2021); l' va, quindi, condannato al pagamento di quanto dovuto a tale CP_1
titolo dal primo giorno del mese successivo alla predetta domanda, oltre alla maggior somma tra interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo al 12.10.2021 al soddisfo
3. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa ed ai vigenti parametri di riferimento, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
7 Le spese delle c.t.u. espletate innanzi al Tribunale e nel presente grado, liquidate con separati decreti, devono essere poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara il diritto di di percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del d.lgs. Parte_1
38/2000 in relazione a una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 10% dalla data della domanda amministrativa (12.10.2021) e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto CP_1
dovuto a tale titolo dal primo giorno del mese successivo alla predetta domanda, oltre alla maggior somma tra interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria secondo gli indici IS (nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, legge n. 412/1991) dal 121° giorno successivo al 12.10.2021 al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in euro CP_1 Parte_1
3.800,00 quanto al giudizio di primo grado e in euro 4.000,00 quanto al giudizio di secondo grado, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Andreina Ciotoli, antistatario;
- pone definitivamente le spese delle CTU espletate innanzi al Tribunale e nel presente grado, liquidate con separati decreti, a carico dell' . CP_1
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi Il Presidente dott. Alessandro Nunziata
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