Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Sentenza 27 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 16/12/2021, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/12/2021
N. 01266/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1266 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Fullin, Maurizio Paniz, Domenico e Sagui Pascalin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del giudizio negativo che la -OMISSIS- ha espresso riguardo alla prova scritta del ricorrente, con conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scola-stico Regionale per il Veneto ad inserirlo nella graduatoria d'immissione in ruolo di docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, pur ad un sommario esame tipico della presente fase, che non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare;
Ritenuto, quanto al contestato giudizio negativo afferente alla “ qualità dell’esposizione ” e alla “ correttezza linguistica e terminologica ”, che le denunciate difficoltà incontrate dal ricorrente nella digitazione delle risposte ai quesiti, per il malfunzionamento della tastiera in dotazione - le quali al più potrebbero rendere scusabili eventuali errori di battitura -, non sono idonee a giustificare le imprecisioni linguistiche e gli oggettivi limiti compositivi emersi nella stesura della prova e ravvisati dalla commissione mediante l’attribuzione, in relazione a tale indicatore, di punteggi complessivamente insufficienti (compresi tra 2,5 e 3 punti);
Ritenuto che i giudizi espressi dalla commissione esaminatrice, possedendo carattere tecnico-discrezionale ed attenendo al merito dell'azione amministrativa, non sono suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta contraddittorietà, illogicità o irrazionalità (T.A.R. Campania, Salerno, n. 1151 del 2018);
Ritenuto che, alla luce di tali princìpi, non può ritenersi manifestamente irragionevole l'operato della commissione sulla base di una personale valutazione meritale del candidato, solo in parte confortata da alcuni cenni di approvazione contenuti nelle relazioni peritali richiamate nel ricorso;
Ritenuto che, quanto alla denunciata incoerenza dell’operato della commissione - desunta attraverso il confronto con alcuni elaborati, oggetto di favorevole valutazione, ritenuti equivalenti a quello prodotto dall’interessato -, l'eventuale disparità di trattamento (motivo 3) e, in ogni caso, i vizi logici e motivazionali che inficerebbero il giudizio negativo presuppongono pur sempre che, nel corso delle operazioni di correzione, sia documentabile un mutamento di orientamenti tale da determinare un disomogeneo approccio alla valutazione dei candidati;
Ritenuto che, in mancanza della prova di tale mutato orientamento, risultano inattingibili al sindacato giurisdizionale di legittimità apprezzamenti di merito concernenti un inammissibile confronto tra l’elaborato del ricorrente e quelli di altri candidati (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, n. 10349/2013);
Ritenuto, per quanto precede, di respingere l’istanza cautelare;
Ritenuto che le spese della presente fase vanno compensate in considerazione della particolarità della vicenda esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la suindicata istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le restanti parti private.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.