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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/06/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1647/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1647/2022 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. PUTRIGNANO VINCENZO e dall'avv. CORVINO ALESSANDRO ricorrente contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUPO SABINA resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale allegando di avere ricevuto in data 20.9.2022 un certificato di variazione , con cui le è stato intimato il pagamento di € 28.414,72 CP_1
(comprensivo di capitale, sanzioni e interessi) in riferimento al mancato pagamento di premi assicurativi per le annualità 2016/2017.
Ha dedotto che l'impugnato certificato di variazione trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022002965/DDL del 23/06/2022 con il Con quale di Napoli ha contestato alla ricorrente l'interposizione fittizia di
Pag. 1 di 14 manodopera per il periodo dal 1.6.2016 al 31.5.2017 in riferimento al personale assunto da , subappaltatrice Parte_2
consorziata di alla quale la società Controparte_3 ricorrente aveva affidato un appalto di servizi avente ad oggetto il
“confezionamento dei prodotti ed attività connesse ed inerenti” da svolgere presso la sede di Ciserano.
Ha evidenziato l'erroneità delle conclusioni raggiunte dagli ispettori, in quanto l'appalto (rectius subappalto) intercorso con era Parte_3 genuino, circostanza comprovata dall'aver richiesto alla subappaltatrice copia delle visure, degli attestati di idoneità professionale, dell'iscrizione presso INPS
e , del DVR, degli attestati di frequenza ai corsi sulla sicurezza e dei CP_1 giudizi di idoneità medica dei lavoratori, dei DURC (sempre regolari); dal fatto che la cooperativa aveva nominato un proprio referente, tale Persona_1 che effettuava il coordinamento con i responsabili di , cui si Parte_1
affiancava , responsabile di area che periodicamente si recava Controparte_4
a Ciserano per la consegna ai lavoratori dei dispositivi di sicurezza;
dal fatto che tra i dipendenti di committente e appaltatore non vi era promiscuità, poiché lavoravano in aree separate e su servizi diversi;
che molti lavoratori indicati nel verbale non erano mai stati impiegati nell'appalto e che altri vi erano stati addetti per un numero di giorni inferiore al mese;
che le fatture di pagamento riportano numeri progressivi non sequenziali con ciò dimostrando che non Parte_2
lavorava in monocommittenza. Ha poi evidenziato di avere cessato l'appalto in data 6.4.2017 alla luce della notizia che non stava pagando i Parte_2
propri dipendenti. Ha infine concluso eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto azionato da e, nel merito, l'inesistenza degli obblighi assicurativi di CP_1 cui al certificato di variazione impugnato.
Si è ritualmente costituito in giudizio che, nel chiedere il rigetto del CP_1 ricorso, ha evidenziato che il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla notifica del verbale unico di accertamento e poi sospeso nei periodi indicati nella memoria difensiva alla luce della normativa COVID;
nel merito, ha rivendicato
Pag. 2 di 14 la legittimità del verbale unico di accertamento e del conseguente certificato di variazione , alla luce delle dichiarazioni confessorie rese avanti al curatore CP_1
fallimentare della da , amministratore di Parte_3 Parte_4 questa dal 14.4.2016 al 20.3.2017 e da , amministratore e Controparte_4 liquidatore dal 20.3.2017 in avanti, oltre che dalle dichiarazioni rese da 12 lavoratori sentiti nell'immediatezza dell'accertamento dagli ispettori;
ha evidenziato che alla luce delle indagini svolte è emerso con chiarezza che T_
(azienda non preesistente allo pseudo-appalto di cui trattasi) era priva di
[...] organizzazione, non ha assunto alcun rischio imprenditoriale, non aveva sede operativa, non aveva mezzi o attrezzature proprie, né forniva alcuna direttiva operativa ai dipendenti, soggetti al potere organizzativo della committente
, limitandosi alla mera gestione cartolare del personale e quindi in Parte_1
definitiva alla mera fornitura della manodopera. Ha evidenziato la correttezza del ricalcolo dei premi assicurativi, anche alla luce del principio del c.d. minimo contrattuale. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi Testimone_1
acquisite le Controparte_4 Tes_2 Testimone_3
testimonianze rese nel giudizio parallelo RG 1342/2022 promosso da Parte_1
contro
INPS avente ad oggetto il medesimo verbale unico di accertamento (e segnatamente dei testi: CP_5 Controparte_4 [...]
, Testimone_1 Tes_2 Controparte_6 Persona_1
, la causa è stata poi discussa e CP_7 CP_8 CP_9 decisa all'udienza del 13.5.2025 dando lettura del dispositivo.
2.- Il ricorso non merita accoglimento.
2.1.- Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente.
Trattasi infatti del pagamento di premi assicurativi dovuti in riferimento all'anno
2016 e 2017, da effettuarsi entro il 16 febbraio dell'anno successivo e quindi rispettivamente entro il 16.2.2017 e il 16.2.2018; il termine di prescrizione quinquennale, pertanto, scadeva il 16.2.2022 e il 16.2.2023. Senonché, come
Pag. 3 di 14 correttamente indicato dall'ente convenuto, il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335 è stato sospeso (c.d. “sospensione covid”) per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per complessivi 311 giorni. Basti a tal fine ricordare le norme intervenute per far fronte al periodo emergenziale e segnatamente:
- l'art. 37 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge
27/2020, il quale ha previsto che “i termini di prescrizione (delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, ossia per 129 giorni;
- l'art. 11 comma 9 del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con legge
21/2021, che ha previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, ossia per 182 giorni.
Ebbene, i crediti richiesti dall' certamente rientrano nelle ipotesi citate CP_1
dalle predette disposizioni normative, facendo parte appunto delle “contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 legge 8 agosto 1995 n. 335”, sicché non vi è dubbio in ordine all'applicabilità della sospensione prevista dalla citata normativa al caso di specie. Ne consegue che il termine di prescrizione per il pagamento dei premi assicurativi è stato differito
Pag. 4 di 14 rispettivamente al 24.12.2022 e al 24.12.2023 per effetto della sospensione
“covid”.
La prescrizione è stata poi ulteriormente interrotta dalla notifica del verbale unico di accertamento, intervenuta il 23.6.2022 e comunque dalla notifica del certificato di variazione del 20.9.2022 impugnato nel presente giudizio.
In ogni caso, considerato che i contributi assistenziali vengono calcolati sulla base delle retribuzioni denunciate dallo stesso contribuente, il dies a quo del termine di prescrizione dei maggiori importi dovuti non può che decorrere dall'accertamento delle maggiori retribuzioni ossia, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Infine, l'occultamento dei maggiori importi posti alla base del calcolo dei contributi assistenziali costituisce anche causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. sino alla scoperta del dolo, avvenuta, appunto, per effetto dell'accertamento ispettivo culminato con il verbale unico di accertamento del 23.6.2022.
In definitiva, non è maturata alcuna prescrizione dei crediti azionati da . CP_1
2.2.- Nel merito, il ricorso è infondato.
2.2.1.- Come noto, in tema di interposizione illecita di manodopera la giurisprudenza ha da tempo delineato i requisiti rilevanti per ritenere la genuinità
o meno di un appalto e ha sancito che occorre di volta in volta procedere ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico dell'impresa, operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente: se sia cioè provvista di una propria organizzazione di impresa, se in concreto assuma su di sé l'alea economica insita nell'attività produttiva oggetto dell'appalto, se i lavoratori impiegati per il raggiungimento dei risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore e agiscano alle sue dipendenze e nel di lui interesse, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente (tra le molte: Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 15557 del 10.6.2019). La giurisprudenza ha
Pag. 5 di 14 poi rilevato che resta irrilevante che manchi, in capo al formale committente,
l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 12551 del 25.6.2020).
Quando, dai risultati dell'accertamento processuale, emerge che l'impresa appaltatrice è sprovvista di effettiva autonomia imprenditoriale, ha struttura e capitali del tutto inadeguati all'importanza dell'opera, i poteri decisionali sono riservati al committente e all'appaltatore è sottratta ogni autonomia in quanto semplice strumento per celare la realtà dei rapporti, il fatto che egli abbia anche potuto impiegare, nell'esecuzione dei lavori, capitale, attrezzature e mezzi propri diventa allora circostanza del tutto marginale ed irrilevante ai fini del riconoscimento della sussistenza della situazione interpositoria (Cass. Civ. sez.
Lav. sent. n. 1676 del 27.1.2005). La giurisprudenza ha poi statuito che si ha interposizione di manodopera anche nel caso in cui l'appaltatore sia fornito di una propria effettiva e autonoma organizzazione imprenditoriale, ma si sia limitato nel caso specifico a prestare soltanto la manodopera, senza assumere su di sé alcun rischio economico nell'esecuzione dei lavori appaltati (Cass. Civ. sez.
Lav. sent. n. 2014 del 12.3.1996).
Nel caso di specie è emerso in modo inequivocabile che gli appalti in essere tra e “ ”, subappaltatrice consorziata Parte_1 Controparte_10
di “ non erano genuini. La conclusione è desumibile Controparte_3 dai seguenti elementi, accertati nel corso dell'istruttoria di giudizio:
a) le dichiarazioni confessorie rese da e Parte_5 Controparte_4
raccolte in sede di interrogatorio dal curatore fallimentare della “
[...]
” e segnatamente: Parte_6
- legale rappresentante dal 14.4.2016 al 20.3.2017 ha Parte_5
espressamente dichiarato di essere stato un mero prestanome, di non sapere quale sia stato l'ultimo bilancio depositato in CCIAA, di non sapere dove si trovassero i beni materiali della società (arredi, macchine
Pag. 6 di 14 per l'ufficio, macchinari, autoveicoli), di non essersi occupato della gestione della società e di non sapere da chi fosse gestita, di non conoscere fornitori, professionisti e banche con cui operava la società, e di non sapere se la società avesse o meno dei dipendenti;
- amministratore unico della società dal 21.3.2017 Controparte_4
all'8.3.2018 e liquidatore dal 9.3.2018 al 17.9.2019, ha parimenti dichiarato di non sapere dove si trovassero i beni materiali della società
(arredi, macchine per l'ufficio, macchinari, autoveicoli) e che uno dei fornitori più importanti era di Ciserano;
sentito dagli Parte_1
ispettori in sede di accesso ispettivo ha poi espressamente confessato che
“La si interessava di logistica e confezionamento di Parte_2 prodotti cosmetici, in pratica forniva personale ad aziende previo appalto” (…) Le attività della si svolgevano Parte_2 presso le sedi operative delle committenti con le attrezzature ed i macchinari nonché le strutture di proprietà dei committenti. Quindi è a mia conoscenza non avesse mezzi propri di produzione. La società T_
non aveva una propria sede operativa”.
[...]
b) Le dichiarazioni rese da legale rappresentante di Testimone_4
avanti agli ispettori (cfr doc. 1a prodotto da ), il quale Parte_1 CP_1
ha riferito: “La cooperativa service non aveva strutture e/o T_ macchinari propri che adoperavano nel lavoro, aveva però Parte_7
e i transpallet”.
[...]
c) Le dichiarazioni rese avanti agli ispettori dai lavoratori (cfr doc. 1a di
), che hanno affermato: CP_1
- di non sapere chi fosse l'amministratore della né di Parte_2
conoscere responsabili di tale società (cfr dichiarazioni di
[...]
; Per_2 Persona_3 Testimone_1
- di aver firmato la lettera di assunzione a Ciserano presso Parte_1
spesso alla presenza di o di un certo (cfr Controparte_4 Per_4 dichiarazioni di Testimone_5 Persona_2 Per_3
Pag. 7 di 14 Per_3 Testimone_1 CP_7 Per_5
; Controparte_6
- che gli orari di lavoro così come le direttive venivano fornite dai responsabili di (tra i quali, tali “ ” e “ ”), sia per il Parte_1 Per_6 Per_7 coordinamento dei lavori da svolgere che per il planning aziendale di produzione, nonché per la consegna del prodotto lavorato a fine giornata e per il controllo qualità (effettuato sempre da dipendenti di , Parte_1
ossia tali “ ”, “ ”, “ , “ ) - cfr Per_8 Per_9 Per_10 Per_11 dichiarazioni di Testimone_5 Persona_12 Tes_6
[...] Persona_2 Persona_3 Testimone_1
[...] CP_7 Per_5 Per_13 Persona_14
;
[...] Testimone_3 Controparte_6
- che il lavoro si svolgeva in ambienti comuni con i dipendenti diretti di e le mansioni erano identiche (cfr dichiarazioni di Parte_1
; Testimone_6 Testimone_3
- di non aver mai ricevuto dalla strumenti di lavoro, ad Parte_2
eccezione dello scotch, poiché le attrezzature che utilizzavano erano di proprietà di (cfr dichiarazioni di Parte_1 Testimone_5
Persona_12 Persona_2 Persona_3 [...]
, Testimone_1 CP_7 Per_5 Per_13 [...]
. Persona_14 Controparte_6
d) È emerso peraltro che i lavoratori hanno prestato attività lavorativa per numerosi anni sempre presso la “committente” , sia prima che Parte_1
dopo la formale assunzione in (cfr dichiarazioni di Parte_2 [...]
, sebbene alle formali dipendenze di varie Testimone_1 CP_7 cooperative succedutesi nel corso degli anni (tra cui: CP_11 CP_12
, , ), peraltro svolgendo sempre le medesime
[...] CP_13 CP_14 mansioni (cfr dichiarazioni di Persona_3 CP_7 Per_5
. Tali cooperative erano accomunate dal medesimo “contatto” che era
[...]
Pag. 8 di 14 (cfr dichiarazioni di Controparte_4 Testimone_6 [...]
. Per_2
e) La “ ” non era azienda preesistente rispetto agli Parte_3
appalti per cui è giudizio, poiché è stata iscritta nel Registro imprese il
26.4.2016 e ha iniziato l'attività in data 2.5.2016 ossia pochi giorni prima dell'inizio dell'appalto presso (cfr. visura doc. 4 fascicolo Parte_1
). CP_1
f) La non ha mai avuto una sede operativa, né mezzi o Parte_2
attrezzature proprie, circostanza peraltro inusuale a fronte del fatto che risultava avere avuto alle proprie dipendenze 300 lavoratori.
g) Il corrispettivo dell'appalto (tra e era Parte_1 Controparte_3
pattuito in un “compenso forfettario, concordato anticipatamente” e fatturato
“a cadenza mensile” (cfr pag. 6 doc. 3 fascicoolo ricorrente), mentre il contratto di subappalto (tra e Controparte_3 Parte_3
) non reca nemmeno alcun riferimento al corrispettivo dovuto (cfr doc. 4
[...] fascicolo ricorrente); peraltro i contratti sono redatti con diciture del tutto generiche che potrebbero vale per qualsiasi azienda e/o appalto, con contenuti per nulla confezionati su misura della specifica attività oggetto dello stesso.
In altri termini, all'esito degli accertamenti effettuati in sede ispettiva, è emerso che era priva di una reale struttura imprenditoriale (non Parte_3 aveva sede operativa, mezzi e attrezzature), non operava in condizioni di autonomia organizzativa e gestionale rispetto alla “committente” (i Parte_1 cui responsabili impartivano le direttive al personale, gestivano interamente le modalità e le tempistiche di lavoro, esercitavano il potere organizzativo sui dipendenti), e nemmeno aveva assunto su di sé l'alea economica dell'appalto (il corrispettivo era dovuto a cadenza mensile e non sulla base di uno stato avanzamento lavori;
comunque l'appaltatrice non aveva un vero e proprio rischio imprenditoriale non avendo altre spese per l'esecuzione dell'appalto se non il mero costo del personale). Di fatto, si può dire che si è limitata a Parte_2 fornire la manodopera (circostanza confermata in sede ispettiva da CP_4
Pag. 9 di 14 ) e a gestire il personale dal punto di vista cartolare, occupandosi dei CP_4 pagamenti delle retribuzioni. Le sopraindicate circostanze costituiscono elementi chiari, precisi e concordanti che dimostrano in modo univoco la mancanza di una reale organizzazione imprenditoriale della Parte_8 oltre che l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e gestionale dell'appalto in capo a Parte_1
2.2.2.- Non può giungersi a conclusioni diverse nemmeno a fronte delle ritrattazioni effettuate dai lavoratori che sono stati sentiti nel corso del presente giudizio (e di quello RG 1342/2022, i cui verbali sono stati acquisiti): devono infatti essere ritenute attendibili le dichiarazioni rese avanti agli ispettori nel 2022
e non invece quelle rese in giudizio.
Sul valore probatorio delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, si deve rammentare che il verbale di fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale (Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 12545 del
25.11.1992); con la precisazione che non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata dei documenti. In quest'ultima ipotesi, tale materiale probatorio
è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente qualora lo specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 8445 del 4.5.2020). Peraltro, il giudice, nell'ambito della valutazione complessiva delle risultanze di causa, può attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che a quelle da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 24208 del 2.11.2020).
Pag. 10 di 14 Ebbene, le lavoratrici sentite nel corso del giudizio, pur confermando le dichiarazioni rese avanti agli ispettori all'epoca dei fatti, hanno inaspettatamente individuato quale “responsabile” di tale Parte_2 Persona_1 riferendo che era lui ad impartire loro ordini e direttive essendo “in azienda tutti i giorni”. Tale circostanza è del tutto inusuale (se non sospetta), in quanto in sede ispettiva, i lavoratori hanno dichiarato di non aver mai incontrato alcun responsabile di e difatti non è mai stato Parte_9 Persona_1
nominato da nessuno di essi nell'immediatezze dei fatti;
egli non è nemmeno mai stato presente durante gli accessi (e ciò smentisce la tesi della sua presenza “tutti i giorni” in ) e di conseguenza non è mai stato sentito dagli ispettori, Parte_1 evidentemente poiché la sua figura quale asserito “responsabile” di T_
non è in concreto mai emersa. Si osserva, inoltre, che
[...] Persona_1
non è stato indicato come responsabile nemmeno da e dal Persona_15 legale rappresentante di ER US RC. Insomma, la figura di totalmente sconosciuta durante l'accesso ispettivo, è Persona_1 comparsa improvvisamente in corso di giudizio quale “responsabile”: nessuno dei testimoni, peraltro, ha saputo dare spiegazioni credibili circa il motivo per il quale, precedentemente, non ne abbia mai fatto menzione.
Le testimonianze rese in corso di giudizio sono inoltre inattendibili anche sotto altri aspetti. L'accesso ispettivo ha avuto ad oggetto il periodo 1.6.2016 –
31.5.2017, mentre il nominativo di compare come dipendente di Per_1 T_
solo dal gennaio 2017 (cfr pag. 20 del verbale) restando quindi scoperto
[...] il periodo precedente;
ciò contrasta con le dichiarazioni dei testi e dello stesso laddove affermano che egli è stato il responsabile e referente di Per_1 T_
presso dal 2016 al 2017. In corso di giudizio, poi, è stata
[...] Parte_1 riferita di una presenza costante di in Controparte_4 Parte_1
(nell'ordine di tre o quattro volte a settimana); tuttavia, quando è stato sentito nel
2022 dagli ispettori, lo stesso (che ha assunto formalmente la carica di CP_4
legale rappresentante di solo dal marzo 2017 in poi, in Parte_2
Pag. 11 di 14 sostituzione del prestanome nulla ha riferito in merito a una sua Parte_5 assidua presenza in . Parte_1
Infine, vi è da dire che le testimoni e Testimone_1 Tes_2
(così come e sentite Testimone_3 Controparte_6 CP_7 nell'ambito del giudizio parallelo RG 1342/2022) lavorano attualmente ancora a
Ciserano presso alle dipendenze della “ ”: trattasti di Parte_1 CP_14 una di quelle cooperative (sopra citate) che si sono succedute nel tempo senza soluzione di continuità con appalto presso e che vedono quale Parte_1 referente sempre . È comprensibile, quindi, che le dipendenti Controparte_4
abbiano voluto edulcorare alcuni aspetti essendo tuttora legate da rapporti lavorativi con i soggetti coinvolti ed essendo quindi ancora sotto la loro influenza. Inoltre, avendo sempre lavorato a Ciserano presso ma Parte_1
con un continuo avvicendamento di cooperative, è anche possibile che le dipendenti abbiano potuto fare confusione circa i periodi di riferimento;
è quindi senz'altro più probabile che abbiano reso dichiarazioni precise e pertinenti agli ispettori nell'immediatezza dei fatti piuttosto che molti anni dopo, in sede di giudizio.
In definitiva, deve concludersi per la non genuinità dell'appalto intercorso con essendosi l'appaltatrice limitata alla mera fornitura di Parte_2
manodopera in favore di Parte_1
2.2.3.- Nessun dubbio in ordine alla corretta quantificazione delle somme dovute all' . CP_1
In primo luogo, vi è da evidenziare che gli ispettori hanno provveduto al ricalcolo dell'imponibile retributivo sulla base del CCNL di categoria, in riferimento ai lavoratori che hanno prestato la loro opera nell'appalto presso
, per il periodo in contestazione. Sul punto, sono infondate le Parte_1
doglianze della società ricorrente laddove lamenta che gli ispettori abbiano errato nel calcolo avendo conteggiato un numero di lavoratori superiore a quello effettivamente adibito all'appalto e per un periodo più lungo (sino a maggio CP_ 2017) rispetto alla cessazione dell'appalto (aprile 2017). Difatti, l'ispettore
Pag. 12 di 14 (sentito nell'ambito del giudizio RG 1342/2022, le cui dichiarazioni CP_5 sono state acquisite al presente procedimento) ha spiegato che “tutti i lavoratori di cui al verbale di accertamento erano impiegati nell'appalto. Non c'è stato solo l'accesso per stabilire se erano impiegati nell'appalto, c'era l'Unilav che indicava la sede di lavoro oppure il flusso Uniemens, in cui esiste un codice con il quale viene codificata la sede di lavoro dei dipendenti”. In altri termini, è certo che tutti lavoratori specificati in calce al verbale di accertamento hanno prestato la loro attività nell'appalto e per tutti i periodi indicati, avendo gli Parte_1 ispettori raffrontato i flussi UNILAV e UNIEMENS ove era espressamente indicata la sede di lavoro con un codice univoco che individua il luogo di adibizione del dipendente. Di conseguenza, sono stati ricalcolati tutti gli imponibili retributivi sulla base delle giornate lavorate, delle previsioni del
CCNL e del principio del c.d. “minimo contrattuale” (art. 1 comma 1 D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 1989, n.
389), secondo cui “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
L'ispettore ha poi evidenziato che “in ordine alla quantificazione, CP_5
abbiamo assoggettato a contribuzione anche le ore di assenza ingiustificata, non
c'era bisogno di chiedere giustificazioni, in quanto sul LUL o non c'era la giustifica o erano indicate come assenza ingiustificate, in ogni caso non c'era nella legenda alcun giustificativo. Normalmente chiediamo a tutti le giustificazioni dell'assenza, trattandosi di un evento molto frequente. Se
l'abbiamo considerata ingiustificata è perché non risultava, né ci è stato prodotto alcun giustificativo”. In altri termini, la società non ha esibito alcuna documentazione a sostegno di eventuali assenze (giustificazioni scritte dei lavoratori e/o provvedimenti disciplinari adottati dall'azienda) ed i dipendenti
Pag. 13 di 14 escussi hanno dichiarato di aver effettuato le proprie prestazioni lavorative senza alcuna assenza, sicché, correttamente, tutte le giornate lavorative sono state imputate.
Accertata la correttezza del calcolo dell'imponibile retributivo, si è CP_1 limitata a ricalcolare a sua volta il premio (e le sanzioni) sulla base del dato contenuto nel verbale di accertamento e quindi delle retribuzioni non dichiarate per gli anni 2016 e 2017; l' ha quindi calcolato un premio evaso di € CP_15
10.164,53 per l'anno 2016 e di € 6.736,32 per il 2017, oltre sanzioni e interessi, per complessivi € 28.414,72.
Il certificato di variazione impugnato deve pertanto essere confermato e il ricorso respinto.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi medi per lo scaglione di valore di riferimento (da €
26.000,00 ad € 52.000,00) per la materia previdenziale e quindi: € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 2.693,00 per la fase istruttoria, € 3.675,00 per la fase decisionale per complessivi € 9.273,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese di lite, che liquida in € 9.273,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 13.5.2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1647/2022 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. PUTRIGNANO VINCENZO e dall'avv. CORVINO ALESSANDRO ricorrente contro
(Cod. Fisc. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. LUPO SABINA resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale allegando di avere ricevuto in data 20.9.2022 un certificato di variazione , con cui le è stato intimato il pagamento di € 28.414,72 CP_1
(comprensivo di capitale, sanzioni e interessi) in riferimento al mancato pagamento di premi assicurativi per le annualità 2016/2017.
Ha dedotto che l'impugnato certificato di variazione trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2022002965/DDL del 23/06/2022 con il Con quale di Napoli ha contestato alla ricorrente l'interposizione fittizia di
Pag. 1 di 14 manodopera per il periodo dal 1.6.2016 al 31.5.2017 in riferimento al personale assunto da , subappaltatrice Parte_2
consorziata di alla quale la società Controparte_3 ricorrente aveva affidato un appalto di servizi avente ad oggetto il
“confezionamento dei prodotti ed attività connesse ed inerenti” da svolgere presso la sede di Ciserano.
Ha evidenziato l'erroneità delle conclusioni raggiunte dagli ispettori, in quanto l'appalto (rectius subappalto) intercorso con era Parte_3 genuino, circostanza comprovata dall'aver richiesto alla subappaltatrice copia delle visure, degli attestati di idoneità professionale, dell'iscrizione presso INPS
e , del DVR, degli attestati di frequenza ai corsi sulla sicurezza e dei CP_1 giudizi di idoneità medica dei lavoratori, dei DURC (sempre regolari); dal fatto che la cooperativa aveva nominato un proprio referente, tale Persona_1 che effettuava il coordinamento con i responsabili di , cui si Parte_1
affiancava , responsabile di area che periodicamente si recava Controparte_4
a Ciserano per la consegna ai lavoratori dei dispositivi di sicurezza;
dal fatto che tra i dipendenti di committente e appaltatore non vi era promiscuità, poiché lavoravano in aree separate e su servizi diversi;
che molti lavoratori indicati nel verbale non erano mai stati impiegati nell'appalto e che altri vi erano stati addetti per un numero di giorni inferiore al mese;
che le fatture di pagamento riportano numeri progressivi non sequenziali con ciò dimostrando che non Parte_2
lavorava in monocommittenza. Ha poi evidenziato di avere cessato l'appalto in data 6.4.2017 alla luce della notizia che non stava pagando i Parte_2
propri dipendenti. Ha infine concluso eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto azionato da e, nel merito, l'inesistenza degli obblighi assicurativi di CP_1 cui al certificato di variazione impugnato.
Si è ritualmente costituito in giudizio che, nel chiedere il rigetto del CP_1 ricorso, ha evidenziato che il decorso della prescrizione è stato interrotto dalla notifica del verbale unico di accertamento e poi sospeso nei periodi indicati nella memoria difensiva alla luce della normativa COVID;
nel merito, ha rivendicato
Pag. 2 di 14 la legittimità del verbale unico di accertamento e del conseguente certificato di variazione , alla luce delle dichiarazioni confessorie rese avanti al curatore CP_1
fallimentare della da , amministratore di Parte_3 Parte_4 questa dal 14.4.2016 al 20.3.2017 e da , amministratore e Controparte_4 liquidatore dal 20.3.2017 in avanti, oltre che dalle dichiarazioni rese da 12 lavoratori sentiti nell'immediatezza dell'accertamento dagli ispettori;
ha evidenziato che alla luce delle indagini svolte è emerso con chiarezza che T_
(azienda non preesistente allo pseudo-appalto di cui trattasi) era priva di
[...] organizzazione, non ha assunto alcun rischio imprenditoriale, non aveva sede operativa, non aveva mezzi o attrezzature proprie, né forniva alcuna direttiva operativa ai dipendenti, soggetti al potere organizzativo della committente
, limitandosi alla mera gestione cartolare del personale e quindi in Parte_1
definitiva alla mera fornitura della manodopera. Ha evidenziato la correttezza del ricalcolo dei premi assicurativi, anche alla luce del principio del c.d. minimo contrattuale. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi Testimone_1
acquisite le Controparte_4 Tes_2 Testimone_3
testimonianze rese nel giudizio parallelo RG 1342/2022 promosso da Parte_1
contro
INPS avente ad oggetto il medesimo verbale unico di accertamento (e segnatamente dei testi: CP_5 Controparte_4 [...]
, Testimone_1 Tes_2 Controparte_6 Persona_1
, la causa è stata poi discussa e CP_7 CP_8 CP_9 decisa all'udienza del 13.5.2025 dando lettura del dispositivo.
2.- Il ricorso non merita accoglimento.
2.1.- Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte ricorrente.
Trattasi infatti del pagamento di premi assicurativi dovuti in riferimento all'anno
2016 e 2017, da effettuarsi entro il 16 febbraio dell'anno successivo e quindi rispettivamente entro il 16.2.2017 e il 16.2.2018; il termine di prescrizione quinquennale, pertanto, scadeva il 16.2.2022 e il 16.2.2023. Senonché, come
Pag. 3 di 14 correttamente indicato dall'ente convenuto, il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335 è stato sospeso (c.d. “sospensione covid”) per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per complessivi 311 giorni. Basti a tal fine ricordare le norme intervenute per far fronte al periodo emergenziale e segnatamente:
- l'art. 37 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge
27/2020, il quale ha previsto che “i termini di prescrizione (delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria) di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, ossia per 129 giorni;
- l'art. 11 comma 9 del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con legge
21/2021, che ha previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, ossia per 182 giorni.
Ebbene, i crediti richiesti dall' certamente rientrano nelle ipotesi citate CP_1
dalle predette disposizioni normative, facendo parte appunto delle “contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 legge 8 agosto 1995 n. 335”, sicché non vi è dubbio in ordine all'applicabilità della sospensione prevista dalla citata normativa al caso di specie. Ne consegue che il termine di prescrizione per il pagamento dei premi assicurativi è stato differito
Pag. 4 di 14 rispettivamente al 24.12.2022 e al 24.12.2023 per effetto della sospensione
“covid”.
La prescrizione è stata poi ulteriormente interrotta dalla notifica del verbale unico di accertamento, intervenuta il 23.6.2022 e comunque dalla notifica del certificato di variazione del 20.9.2022 impugnato nel presente giudizio.
In ogni caso, considerato che i contributi assistenziali vengono calcolati sulla base delle retribuzioni denunciate dallo stesso contribuente, il dies a quo del termine di prescrizione dei maggiori importi dovuti non può che decorrere dall'accertamento delle maggiori retribuzioni ossia, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Infine, l'occultamento dei maggiori importi posti alla base del calcolo dei contributi assistenziali costituisce anche causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c. sino alla scoperta del dolo, avvenuta, appunto, per effetto dell'accertamento ispettivo culminato con il verbale unico di accertamento del 23.6.2022.
In definitiva, non è maturata alcuna prescrizione dei crediti azionati da . CP_1
2.2.- Nel merito, il ricorso è infondato.
2.2.1.- Come noto, in tema di interposizione illecita di manodopera la giurisprudenza ha da tempo delineato i requisiti rilevanti per ritenere la genuinità
o meno di un appalto e ha sancito che occorre di volta in volta procedere ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice, assumendo su di sé il rischio economico dell'impresa, operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente: se sia cioè provvista di una propria organizzazione di impresa, se in concreto assuma su di sé l'alea economica insita nell'attività produttiva oggetto dell'appalto, se i lavoratori impiegati per il raggiungimento dei risultati siano effettivamente diretti dall'appaltatore e agiscano alle sue dipendenze e nel di lui interesse, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente (tra le molte: Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 15557 del 10.6.2019). La giurisprudenza ha
Pag. 5 di 14 poi rilevato che resta irrilevante che manchi, in capo al formale committente,
l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro (Cass. Civ. Sez. Lav. ord. n. 12551 del 25.6.2020).
Quando, dai risultati dell'accertamento processuale, emerge che l'impresa appaltatrice è sprovvista di effettiva autonomia imprenditoriale, ha struttura e capitali del tutto inadeguati all'importanza dell'opera, i poteri decisionali sono riservati al committente e all'appaltatore è sottratta ogni autonomia in quanto semplice strumento per celare la realtà dei rapporti, il fatto che egli abbia anche potuto impiegare, nell'esecuzione dei lavori, capitale, attrezzature e mezzi propri diventa allora circostanza del tutto marginale ed irrilevante ai fini del riconoscimento della sussistenza della situazione interpositoria (Cass. Civ. sez.
Lav. sent. n. 1676 del 27.1.2005). La giurisprudenza ha poi statuito che si ha interposizione di manodopera anche nel caso in cui l'appaltatore sia fornito di una propria effettiva e autonoma organizzazione imprenditoriale, ma si sia limitato nel caso specifico a prestare soltanto la manodopera, senza assumere su di sé alcun rischio economico nell'esecuzione dei lavori appaltati (Cass. Civ. sez.
Lav. sent. n. 2014 del 12.3.1996).
Nel caso di specie è emerso in modo inequivocabile che gli appalti in essere tra e “ ”, subappaltatrice consorziata Parte_1 Controparte_10
di “ non erano genuini. La conclusione è desumibile Controparte_3 dai seguenti elementi, accertati nel corso dell'istruttoria di giudizio:
a) le dichiarazioni confessorie rese da e Parte_5 Controparte_4
raccolte in sede di interrogatorio dal curatore fallimentare della “
[...]
” e segnatamente: Parte_6
- legale rappresentante dal 14.4.2016 al 20.3.2017 ha Parte_5
espressamente dichiarato di essere stato un mero prestanome, di non sapere quale sia stato l'ultimo bilancio depositato in CCIAA, di non sapere dove si trovassero i beni materiali della società (arredi, macchine
Pag. 6 di 14 per l'ufficio, macchinari, autoveicoli), di non essersi occupato della gestione della società e di non sapere da chi fosse gestita, di non conoscere fornitori, professionisti e banche con cui operava la società, e di non sapere se la società avesse o meno dei dipendenti;
- amministratore unico della società dal 21.3.2017 Controparte_4
all'8.3.2018 e liquidatore dal 9.3.2018 al 17.9.2019, ha parimenti dichiarato di non sapere dove si trovassero i beni materiali della società
(arredi, macchine per l'ufficio, macchinari, autoveicoli) e che uno dei fornitori più importanti era di Ciserano;
sentito dagli Parte_1
ispettori in sede di accesso ispettivo ha poi espressamente confessato che
“La si interessava di logistica e confezionamento di Parte_2 prodotti cosmetici, in pratica forniva personale ad aziende previo appalto” (…) Le attività della si svolgevano Parte_2 presso le sedi operative delle committenti con le attrezzature ed i macchinari nonché le strutture di proprietà dei committenti. Quindi è a mia conoscenza non avesse mezzi propri di produzione. La società T_
non aveva una propria sede operativa”.
[...]
b) Le dichiarazioni rese da legale rappresentante di Testimone_4
avanti agli ispettori (cfr doc. 1a prodotto da ), il quale Parte_1 CP_1
ha riferito: “La cooperativa service non aveva strutture e/o T_ macchinari propri che adoperavano nel lavoro, aveva però Parte_7
e i transpallet”.
[...]
c) Le dichiarazioni rese avanti agli ispettori dai lavoratori (cfr doc. 1a di
), che hanno affermato: CP_1
- di non sapere chi fosse l'amministratore della né di Parte_2
conoscere responsabili di tale società (cfr dichiarazioni di
[...]
; Per_2 Persona_3 Testimone_1
- di aver firmato la lettera di assunzione a Ciserano presso Parte_1
spesso alla presenza di o di un certo (cfr Controparte_4 Per_4 dichiarazioni di Testimone_5 Persona_2 Per_3
Pag. 7 di 14 Per_3 Testimone_1 CP_7 Per_5
; Controparte_6
- che gli orari di lavoro così come le direttive venivano fornite dai responsabili di (tra i quali, tali “ ” e “ ”), sia per il Parte_1 Per_6 Per_7 coordinamento dei lavori da svolgere che per il planning aziendale di produzione, nonché per la consegna del prodotto lavorato a fine giornata e per il controllo qualità (effettuato sempre da dipendenti di , Parte_1
ossia tali “ ”, “ ”, “ , “ ) - cfr Per_8 Per_9 Per_10 Per_11 dichiarazioni di Testimone_5 Persona_12 Tes_6
[...] Persona_2 Persona_3 Testimone_1
[...] CP_7 Per_5 Per_13 Persona_14
;
[...] Testimone_3 Controparte_6
- che il lavoro si svolgeva in ambienti comuni con i dipendenti diretti di e le mansioni erano identiche (cfr dichiarazioni di Parte_1
; Testimone_6 Testimone_3
- di non aver mai ricevuto dalla strumenti di lavoro, ad Parte_2
eccezione dello scotch, poiché le attrezzature che utilizzavano erano di proprietà di (cfr dichiarazioni di Parte_1 Testimone_5
Persona_12 Persona_2 Persona_3 [...]
, Testimone_1 CP_7 Per_5 Per_13 [...]
. Persona_14 Controparte_6
d) È emerso peraltro che i lavoratori hanno prestato attività lavorativa per numerosi anni sempre presso la “committente” , sia prima che Parte_1
dopo la formale assunzione in (cfr dichiarazioni di Parte_2 [...]
, sebbene alle formali dipendenze di varie Testimone_1 CP_7 cooperative succedutesi nel corso degli anni (tra cui: CP_11 CP_12
, , ), peraltro svolgendo sempre le medesime
[...] CP_13 CP_14 mansioni (cfr dichiarazioni di Persona_3 CP_7 Per_5
. Tali cooperative erano accomunate dal medesimo “contatto” che era
[...]
Pag. 8 di 14 (cfr dichiarazioni di Controparte_4 Testimone_6 [...]
. Per_2
e) La “ ” non era azienda preesistente rispetto agli Parte_3
appalti per cui è giudizio, poiché è stata iscritta nel Registro imprese il
26.4.2016 e ha iniziato l'attività in data 2.5.2016 ossia pochi giorni prima dell'inizio dell'appalto presso (cfr. visura doc. 4 fascicolo Parte_1
). CP_1
f) La non ha mai avuto una sede operativa, né mezzi o Parte_2
attrezzature proprie, circostanza peraltro inusuale a fronte del fatto che risultava avere avuto alle proprie dipendenze 300 lavoratori.
g) Il corrispettivo dell'appalto (tra e era Parte_1 Controparte_3
pattuito in un “compenso forfettario, concordato anticipatamente” e fatturato
“a cadenza mensile” (cfr pag. 6 doc. 3 fascicoolo ricorrente), mentre il contratto di subappalto (tra e Controparte_3 Parte_3
) non reca nemmeno alcun riferimento al corrispettivo dovuto (cfr doc. 4
[...] fascicolo ricorrente); peraltro i contratti sono redatti con diciture del tutto generiche che potrebbero vale per qualsiasi azienda e/o appalto, con contenuti per nulla confezionati su misura della specifica attività oggetto dello stesso.
In altri termini, all'esito degli accertamenti effettuati in sede ispettiva, è emerso che era priva di una reale struttura imprenditoriale (non Parte_3 aveva sede operativa, mezzi e attrezzature), non operava in condizioni di autonomia organizzativa e gestionale rispetto alla “committente” (i Parte_1 cui responsabili impartivano le direttive al personale, gestivano interamente le modalità e le tempistiche di lavoro, esercitavano il potere organizzativo sui dipendenti), e nemmeno aveva assunto su di sé l'alea economica dell'appalto (il corrispettivo era dovuto a cadenza mensile e non sulla base di uno stato avanzamento lavori;
comunque l'appaltatrice non aveva un vero e proprio rischio imprenditoriale non avendo altre spese per l'esecuzione dell'appalto se non il mero costo del personale). Di fatto, si può dire che si è limitata a Parte_2 fornire la manodopera (circostanza confermata in sede ispettiva da CP_4
Pag. 9 di 14 ) e a gestire il personale dal punto di vista cartolare, occupandosi dei CP_4 pagamenti delle retribuzioni. Le sopraindicate circostanze costituiscono elementi chiari, precisi e concordanti che dimostrano in modo univoco la mancanza di una reale organizzazione imprenditoriale della Parte_8 oltre che l'esercizio del potere direttivo, organizzativo e gestionale dell'appalto in capo a Parte_1
2.2.2.- Non può giungersi a conclusioni diverse nemmeno a fronte delle ritrattazioni effettuate dai lavoratori che sono stati sentiti nel corso del presente giudizio (e di quello RG 1342/2022, i cui verbali sono stati acquisiti): devono infatti essere ritenute attendibili le dichiarazioni rese avanti agli ispettori nel 2022
e non invece quelle rese in giudizio.
Sul valore probatorio delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, si deve rammentare che il verbale di fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale (Cass. Civ. SS.UU. sent. n. 12545 del
25.11.1992); con la precisazione che non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c., la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata dei documenti. In quest'ultima ipotesi, tale materiale probatorio
è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente qualora lo specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 8445 del 4.5.2020). Peraltro, il giudice, nell'ambito della valutazione complessiva delle risultanze di causa, può attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che a quelle da essi riferite in sede di deposizione in giudizio (Cass. Civ. sez. Lav. ord. n. 24208 del 2.11.2020).
Pag. 10 di 14 Ebbene, le lavoratrici sentite nel corso del giudizio, pur confermando le dichiarazioni rese avanti agli ispettori all'epoca dei fatti, hanno inaspettatamente individuato quale “responsabile” di tale Parte_2 Persona_1 riferendo che era lui ad impartire loro ordini e direttive essendo “in azienda tutti i giorni”. Tale circostanza è del tutto inusuale (se non sospetta), in quanto in sede ispettiva, i lavoratori hanno dichiarato di non aver mai incontrato alcun responsabile di e difatti non è mai stato Parte_9 Persona_1
nominato da nessuno di essi nell'immediatezze dei fatti;
egli non è nemmeno mai stato presente durante gli accessi (e ciò smentisce la tesi della sua presenza “tutti i giorni” in ) e di conseguenza non è mai stato sentito dagli ispettori, Parte_1 evidentemente poiché la sua figura quale asserito “responsabile” di T_
non è in concreto mai emersa. Si osserva, inoltre, che
[...] Persona_1
non è stato indicato come responsabile nemmeno da e dal Persona_15 legale rappresentante di ER US RC. Insomma, la figura di totalmente sconosciuta durante l'accesso ispettivo, è Persona_1 comparsa improvvisamente in corso di giudizio quale “responsabile”: nessuno dei testimoni, peraltro, ha saputo dare spiegazioni credibili circa il motivo per il quale, precedentemente, non ne abbia mai fatto menzione.
Le testimonianze rese in corso di giudizio sono inoltre inattendibili anche sotto altri aspetti. L'accesso ispettivo ha avuto ad oggetto il periodo 1.6.2016 –
31.5.2017, mentre il nominativo di compare come dipendente di Per_1 T_
solo dal gennaio 2017 (cfr pag. 20 del verbale) restando quindi scoperto
[...] il periodo precedente;
ciò contrasta con le dichiarazioni dei testi e dello stesso laddove affermano che egli è stato il responsabile e referente di Per_1 T_
presso dal 2016 al 2017. In corso di giudizio, poi, è stata
[...] Parte_1 riferita di una presenza costante di in Controparte_4 Parte_1
(nell'ordine di tre o quattro volte a settimana); tuttavia, quando è stato sentito nel
2022 dagli ispettori, lo stesso (che ha assunto formalmente la carica di CP_4
legale rappresentante di solo dal marzo 2017 in poi, in Parte_2
Pag. 11 di 14 sostituzione del prestanome nulla ha riferito in merito a una sua Parte_5 assidua presenza in . Parte_1
Infine, vi è da dire che le testimoni e Testimone_1 Tes_2
(così come e sentite Testimone_3 Controparte_6 CP_7 nell'ambito del giudizio parallelo RG 1342/2022) lavorano attualmente ancora a
Ciserano presso alle dipendenze della “ ”: trattasti di Parte_1 CP_14 una di quelle cooperative (sopra citate) che si sono succedute nel tempo senza soluzione di continuità con appalto presso e che vedono quale Parte_1 referente sempre . È comprensibile, quindi, che le dipendenti Controparte_4
abbiano voluto edulcorare alcuni aspetti essendo tuttora legate da rapporti lavorativi con i soggetti coinvolti ed essendo quindi ancora sotto la loro influenza. Inoltre, avendo sempre lavorato a Ciserano presso ma Parte_1
con un continuo avvicendamento di cooperative, è anche possibile che le dipendenti abbiano potuto fare confusione circa i periodi di riferimento;
è quindi senz'altro più probabile che abbiano reso dichiarazioni precise e pertinenti agli ispettori nell'immediatezza dei fatti piuttosto che molti anni dopo, in sede di giudizio.
In definitiva, deve concludersi per la non genuinità dell'appalto intercorso con essendosi l'appaltatrice limitata alla mera fornitura di Parte_2
manodopera in favore di Parte_1
2.2.3.- Nessun dubbio in ordine alla corretta quantificazione delle somme dovute all' . CP_1
In primo luogo, vi è da evidenziare che gli ispettori hanno provveduto al ricalcolo dell'imponibile retributivo sulla base del CCNL di categoria, in riferimento ai lavoratori che hanno prestato la loro opera nell'appalto presso
, per il periodo in contestazione. Sul punto, sono infondate le Parte_1
doglianze della società ricorrente laddove lamenta che gli ispettori abbiano errato nel calcolo avendo conteggiato un numero di lavoratori superiore a quello effettivamente adibito all'appalto e per un periodo più lungo (sino a maggio CP_ 2017) rispetto alla cessazione dell'appalto (aprile 2017). Difatti, l'ispettore
Pag. 12 di 14 (sentito nell'ambito del giudizio RG 1342/2022, le cui dichiarazioni CP_5 sono state acquisite al presente procedimento) ha spiegato che “tutti i lavoratori di cui al verbale di accertamento erano impiegati nell'appalto. Non c'è stato solo l'accesso per stabilire se erano impiegati nell'appalto, c'era l'Unilav che indicava la sede di lavoro oppure il flusso Uniemens, in cui esiste un codice con il quale viene codificata la sede di lavoro dei dipendenti”. In altri termini, è certo che tutti lavoratori specificati in calce al verbale di accertamento hanno prestato la loro attività nell'appalto e per tutti i periodi indicati, avendo gli Parte_1 ispettori raffrontato i flussi UNILAV e UNIEMENS ove era espressamente indicata la sede di lavoro con un codice univoco che individua il luogo di adibizione del dipendente. Di conseguenza, sono stati ricalcolati tutti gli imponibili retributivi sulla base delle giornate lavorate, delle previsioni del
CCNL e del principio del c.d. “minimo contrattuale” (art. 1 comma 1 D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 1989, n.
389), secondo cui “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
L'ispettore ha poi evidenziato che “in ordine alla quantificazione, CP_5
abbiamo assoggettato a contribuzione anche le ore di assenza ingiustificata, non
c'era bisogno di chiedere giustificazioni, in quanto sul LUL o non c'era la giustifica o erano indicate come assenza ingiustificate, in ogni caso non c'era nella legenda alcun giustificativo. Normalmente chiediamo a tutti le giustificazioni dell'assenza, trattandosi di un evento molto frequente. Se
l'abbiamo considerata ingiustificata è perché non risultava, né ci è stato prodotto alcun giustificativo”. In altri termini, la società non ha esibito alcuna documentazione a sostegno di eventuali assenze (giustificazioni scritte dei lavoratori e/o provvedimenti disciplinari adottati dall'azienda) ed i dipendenti
Pag. 13 di 14 escussi hanno dichiarato di aver effettuato le proprie prestazioni lavorative senza alcuna assenza, sicché, correttamente, tutte le giornate lavorative sono state imputate.
Accertata la correttezza del calcolo dell'imponibile retributivo, si è CP_1 limitata a ricalcolare a sua volta il premio (e le sanzioni) sulla base del dato contenuto nel verbale di accertamento e quindi delle retribuzioni non dichiarate per gli anni 2016 e 2017; l' ha quindi calcolato un premio evaso di € CP_15
10.164,53 per l'anno 2016 e di € 6.736,32 per il 2017, oltre sanzioni e interessi, per complessivi € 28.414,72.
Il certificato di variazione impugnato deve pertanto essere confermato e il ricorso respinto.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi medi per lo scaglione di valore di riferimento (da €
26.000,00 ad € 52.000,00) per la materia previdenziale e quindi: € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 2.693,00 per la fase istruttoria, € 3.675,00 per la fase decisionale per complessivi € 9.273,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese di lite, che liquida in € 9.273,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 13.5.2025 il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
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