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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/11/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2804/2024 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. FR UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL UL Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. R.G. 2804/2024 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale con domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il 27 maggio Parte_1 C.F._1
1982, residente in [...]
e
C.F. , nato a [...] il 24 novembre Parte_2 C.F._2
1980, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta Emanuela Iacovelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma Via Sava 40, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27 giugno 2024, i sig.ri e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 2 giugno 2006 Parte_2 in Roma e precisando che dall'unione è nato il figlio (in data 22 dicembre Per_1
2005), maggiorenne ma non economicamente indipendente, hanno allegato che era da tempo venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi a causa di incompatibilità caratteriali tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente la pronuncia della loro separazione alle condizioni tra gli stessi concordate.
Le parti hanno altresì proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20 ottobre 2025, le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui all'accordo prodotto in allegato alle note depositate in data 7 luglio 2025 ovvero:
• “i coniugi vivranno separati e liberi di risiedere ovunque riterranno opportuno con obbligo di mutuo rispetto;
• La casa familiare sita a Roma in Via Valle Casa Romana 34, già di esclusiva proprietà della sig.ra sarà assegnata a Lei con quanto in essa contenuto;
Pt_1
• il figlio maggiorenne sarà collocato presso la madre nella casa coniugale sita in
Roma in Via Valle Casa Romana 34, mentre il marito si trasferirà presso altro immobile;
• il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento per il Parte_2 figlio la somma di euro 400.00 (quattrocento,00) che sarà versata alla Sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal Parte_1 mese successivo all'omologa di separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat ed al costo vita,
• I ricorrenti dichiarano di non aver altro, eccetto quanto sopra, a pretendere reciprocamente, avendo risolto ogni altra pendenza, anche di natura economica”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
2 L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge ed idonee a tutelare l'interesse prevalente della prole.
4. La causa deve proseguire per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La regolamentazione delle spese deve, quindi, essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e i, i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio concordatario a Roma il 2 giugno 2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune, anno 2006, atto n. 00848 parte 2, serie A01;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore con separata ordinanza per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL UL FR UP
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. FR UP Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL UL Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile n. R.G. 2804/2024 V.G. avente ad oggetto la separazione consensuale con domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c., su istanza depositata congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il 27 maggio Parte_1 C.F._1
1982, residente in [...]
e
C.F. , nato a [...] il 24 novembre Parte_2 C.F._2
1980, residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta Emanuela Iacovelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma Via Sava 40, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27 giugno 2024, i sig.ri e Parte_1 [...]
premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 2 giugno 2006 Parte_2 in Roma e precisando che dall'unione è nato il figlio (in data 22 dicembre Per_1
2005), maggiorenne ma non economicamente indipendente, hanno allegato che era da tempo venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi a causa di incompatibilità caratteriali tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
I ricorrenti hanno quindi chiesto congiuntamente la pronuncia della loro separazione alle condizioni tra gli stessi concordate.
Le parti hanno altresì proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20 ottobre 2025, le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui all'accordo prodotto in allegato alle note depositate in data 7 luglio 2025 ovvero:
• “i coniugi vivranno separati e liberi di risiedere ovunque riterranno opportuno con obbligo di mutuo rispetto;
• La casa familiare sita a Roma in Via Valle Casa Romana 34, già di esclusiva proprietà della sig.ra sarà assegnata a Lei con quanto in essa contenuto;
Pt_1
• il figlio maggiorenne sarà collocato presso la madre nella casa coniugale sita in
Roma in Via Valle Casa Romana 34, mentre il marito si trasferirà presso altro immobile;
• il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento per il Parte_2 figlio la somma di euro 400.00 (quattrocento,00) che sarà versata alla Sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal Parte_1 mese successivo all'omologa di separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat ed al costo vita,
• I ricorrenti dichiarano di non aver altro, eccetto quanto sopra, a pretendere reciprocamente, avendo risolto ogni altra pendenza, anche di natura economica”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione consensuale è fondata e merita accoglimento.
2 L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le condizioni concordate dalle parti sono congrue, conformi a legge ed idonee a tutelare l'interesse prevalente della prole.
4. La causa deve proseguire per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La regolamentazione delle spese deve, quindi, essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e i, i Parte_1 Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio concordatario a Roma il 2 giugno 2006, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune, anno 2006, atto n. 00848 parte 2, serie A01;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti;
c) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore con separata ordinanza per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di competenza, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
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