Sentenza breve 11 gennaio 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 11/01/2011, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00124/2011 REG.PROV.COLL.
N. 11328/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11328 del 2010, proposto da:
ES RI e SA BO, rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe SALIVETTO presso il cui studio in Roma, Via della Camilluccia, n. 19 sono elettivamente domiciliati;
contro
il Comune di Roma – Municipio XII, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocato Andrea CAMARDA dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21 domicilia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 688 del 27 settembre 2010 con la quale il Comune di Tivoli ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione di opere abusivamente realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2011 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza, anche in relazione alla possibilità di decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata;
RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi dell’art. 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite sul punto le parti costituite;
ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;
RILEVATO che parte ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Comune di Roma – Municipio XII le ha ingiunto la demolizione di “un manufatto a forma di “L” in aderenza ad un preesistente fabbricato. La struttura è realizzata in muratura in blocchetti di tufo ed il solaio è del tipo in laterocemento. Il manufatto risulta privo in qualsiasi opera di rifinitura sia interna che esterna e si compone di due blocchi con coperture inclinate poste a quote diverse… Ha una superficie di mq. 40,00 ed una altezza variabile da m. 2,90 a m.3,50 mentre il secondo blocco presenta una superficie di mq. 9,00 ed una altezza variabile da m. 2,60 a m. 3,00. Il prospetto presenta sul lato ovest un vano finestra, mentre sul lato di confine con la proprietà IO TO sono presenti due vani finestra”, in assenza di titolo abilitativo;
RILEVATO che non appare condivisibile l’unica articolata doglianza con la quale i ricorrenti, premesso in fatto che il manufatto è stato costruito in adesione ad un fabbricato, è di circa mq. 40,00 ed è stato costruito al solo fine di realizzare un garage per auto e che, in relazione a ciò, il ricorrente IO avrebbe presentato, in data 11 novembre 2010 una istanza di accertamento di conformità edilizia ex art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed ex art. 22 della legge regionale n. 15 del 2008, sicchè si imporrebbe in ogni caso la sospensione del provvedimento impugnato in attesa che l’Amministrazione si pronunci sulla detta istanza;
RILEVATO, al riguardo, che il procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 (con istanza peraltro non prodotta in ricorso) ha finalità e modalità diverse da quello di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (peraltro nel caso anche scaduto), (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010, n. 38207) sicchè non può trarsi per esso la medesima necessitata conclusione della sospensione del procedimento sanzionatorio, come sotteso al ricorso;
CONSIDERATO che, pertanto, il ricorso non può che essere respinto;
RITENUTO che le spese di lite seguano la soccombenza e vadano liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti RI ES e BO SA al pagamento di Euro 2.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Comune di Roma.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giancarlo Luttazi, Consigliere
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/01/2011
IL SEGRETARIO