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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/07/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 911/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 14.01.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.04.1960, (c.f. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
Giorgio il 28.12.1949 e (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 nata a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Macerata alla Via
VIII Marzo n. 9, presso lo studio dell'Avv. Enea Olimpi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con sede in Brescia alla Via Corfù n. 102, quale procuratrice speciale di
(c.f. ), con sede in Milano alla Via Vittorio Parte_3 P.IVA_2
Betteloni n. 2, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Renato Sardi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
1 e
Controparte_3
(c.f. , in persona del suo legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, in primo grado rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
Bertola, non costituita in appello altra appellata e
(c.f. ), in persona del suo Controparte_4 P.IVA_4 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Porto San Giorgio (FM) alla Via Medi n.
21/E, contumace in primo grado, non costituita in appello altra appellata
Oggetto: rapporti bancari in c/c – mutuo fondiario – liberazione del fideiussore ex art. 1956
c.c. e 1957c.c. – rilievo del fideiussore ex art. 1953 c.c., opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 94/2022 emessa in data 23/24.02.2022 dal Tribunale di
Fermo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 94/2022 emessa in data 23/24.02.2022 il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento di Controparte_5 CP_2
quale procuratrice speciale di cessionaria del credito di
[...] Parte_3
, già Controparte_6 Controparte_5
al fine di sentir dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo emesso anche nei
[...] confronti di e (che hanno congiuntamente Parte_2 Controparte_1 proposto separata opposizione, poi riunita a quella del , in solido e quali garanti Parte_1 di terza chiamata dichiarata contumace, per il pagamento Controparte_7 immediato dell'importo complessivo di €.2.101.743,48 oltre interessi convenzionali, in virtù di mancato pagamento delle rate di cui al contratto di mutuo fondiario condizionato a
S.A.L. stipulato in data 4.07.2005 per nominali €.
5.800.000 e relativo contratto definitivo del 26.09.2011 al quale faceva seguito l'atto di frazionamento in data 8.07.2014, deducendo la nullità e in ogni caso l'inefficacia del contratto di garanzia, rilasciata nello stesso atto di mutuo, per violazione dei principi di correttezza e buona fede nella fase
2 esecutiva del contratto e per violazione del dovere di informazione ex art. 119 TUB, nonché la liberazione ex art. 1956 c.c., l'incertezza del credito e la nullità del contratto di mutuo per difforme, con richiesta di risarcimento del danno per illegittima Pt_4 segnalazione alla Centrale rischi a carico del e dichiarazione di incompetenza Parte_1 del Tribunale di Fermo in favore di quello di Macerata, ha dichiarato la propria competenza, ha rigettato l'opposizione e per l'effetto confermato il d.i. opposto, ha rigettato le domande riconvenzionali, ha dichiarato inammissibile perché tardiva la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per abuso di garanzia, con condanna degli opponenti al pagamento in via solidale, in favore delle due banche convenute, delle spese di lite che ha dichiarato interamente compensate tra e Parte_2 CP_1 [...]
Controparte_7
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_2
, chiedendone la riforma per non aver dichiarato la nullità delle Controparte_1 fideiussioni nonostante la presenza di un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede posto in essere dalla banca per raggiungere scopi illeciti, rinvenibili oltre che nella sproporzione di garanzie sovrabbondanti rispetto al debito garantito, anche nella mancata escussione delle garanzie ipotecarie già disponibili sul patrimonio del debitore principale;
il giudicante ha, altresì, erroneamente rigettato l'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1956 c.c. pur avendo la banca concesso ulteriore credito al debitore principale in stato di crisi conclamata e senza informare i fideiussori ai quali ha attribuito, nei fatti, la responsabilità esclusiva del dissesto della cooperativa per mandare esenti società e soci da ogni pretesa;
ed inoltre, autorizzando il frazionamento del mutuo e delle ipoteche, la banca modificava le condizioni contrattuali vigenti al momento della concessione della garanzia fideiussoria, rendeva dunque impossibile la surroga nelle garanzie ipotecarie originarie, riducendola solo a quella nelle garanzie esistenti sul comparto edile residuato dall'assegnazione in via definitiva delle porzioni degli immobili ai soci;
la sentenza è viziata anche per non aver rilevato la decadenza della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. e, pur prevedendo l'art. 17 del contratto di mutuo la rinuncia ai termini previsti dal citato art. 1957 c.c., tuttavia esso deve considerarsi parzialmente nullo in quanto stipulato in conformità di intese anticoncorrenziali censurate dal provvedimento di Banca d'LI n. 55/2005; la banca ha violato anche i doveri di buona fede e diligenza nell'operare delle variazioni unilaterali ai contratti che non sono state comunicate ai fideiussori come previsto dagli artt. 118 e 119 TUB, avendo loro impedito di conoscere il complessivo andamento della relazione commerciale tra banca e società garantita, instaurando rapporti solo in apparenza autonomi da quello per il quale la garanzia era stata
3 prestata ma che, nei fatti, sono risultati univocamente diretti a determinare l'insolvenza della società predetta o in ogni caso l'aggravarsi del rischio, sottraendo all'eventuale rivalsa del fideiussore le garanzie patrimoniali originariamente prestate dal debitore garantito provvedendo progressivamente a ridurle nel giro di sei anni, per poi circoscriverle ad una serie di beni gravati da una quota di mutuo che la banca ha intenzionalmente sospeso per anni e, nel 2016, dichiarato il debitore principale decaduto dal beneficio del termine, venivano aggrediti solo i patrimoni personali dei garanti, frattanto esclusi dall'amministrazione e dall'assemblea dei soci e privati anche delle informazioni sull'andamento della società; il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola del mutuo nella parte in cui riporta la pubblicazione di un ISC/TAEG nel relativo documento di sintesi inferiore a quello effettivamente applicato dalla banca nel corso del rapporto, nonché nella parte in cui prevede interessi ususrari, come accertato dal CTP la cui relazione è stata depositata in allegato con la memoria ex art. 183, co. 2, c.p.c. e, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio, avrebbe dovuto essere comunque scrutinata;
la sentenza ha erroneamente rigettato l'azione di rilievo formulata ex art. 1953 c.c. nei confronti della società garantita, affinché gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali azioni di regresso, ritenendo il primo giudice che siffatto comportamento, in mancanza di una sua costituzione e non avendo provveduto al pagamento dell'obbligazione principale per la liberazione del fideiussore, può dar luogo soltanto alla condanna al risarcimento dei danni.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.01.2025 parte appellante ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ribadendola in sede di memoria di replica, stante la pendenza presso il Tribunale di Fermo di un giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. instaurato da in data 21.12.2023, volto ad accertare Controparte_8
l'estinzione del debito oggetto della garanzia controversa.
Si è regolarmente costituita in giudizio quale procuratrice speciale di Controparte_2
contestando in modo specifico l'avverso gravame ed evidenziando Parte_3 come correttamente la sentenza abbia ravvisato, a prescindere dalla tardività dell'eccezione formulata in sede di memoria istruttoria primo termine, la sussistenza dell'interesse della banca ad escutere i fideiussori, che si è precostituita un titolo esecutivo con cui iscrivere ipoteca giudiziale a carico dei loro beni per complessivi €.
2.750.000 a fronte di un d.i. ottenuto per €.2.101.743,48 avendo il diritto di costituirsi garanzie ulteriori rispetto a quelle concesse dal debitore principale e considerato che i sicuri e numerosi ribassi in sede d'asta avrebbero consentito il recupero solo parziale del credito vantato;
non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 1956 c.c., atteso che tutti i garanti erano già perfettamente a
4 conoscenza della situazione economica della società per avere e Parte_1 Parte_2 ricoperto la qualità di soci e amministratori della debitrice principale, mentre è la CP_1 moglie di inoltre la fideiussione prestata è di tipo specifico ed ordinario, in cui il Parte_2 credito è individuato e la sua eventuale successiva quantificazione dipende esclusivamente da parametri predeterminati dai contraenti e non soggetti alla loro discrezionalità, né la concessione di un ulteriore finanziamento alla società debitrice è rilevante per l'operatività dell'art. 1956 c.c., considerato che gli odierni appellanti si erano costituiti garanti solo con riferimento al primo mutuo;
né vi è violazione dell'art. 1957 c.c., considerato che la revoca dei rapporti è dell'11.11.2016 e la banca ha agito contro la debitrice principale nel termine di 6 mesi previsto dal derogato art. 1957 c.c. e -oltre alla tardività dell'eccezione- la specificità della garanzia è di ostacolo alla dichiarazione di nullità integrale del contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni appellanti per contrasto di alcune clausole con la normativa antitrust, avendo la Banca d'LI valutato le clausole dello schema ABI, riguardante la sola fideiussione omnibus, di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche;
la banca non ha commesso violazione neppure degli artt. 118 e 119 TUB, non potendo le variazioni del contratto di mutuo del 26.09.2011 costituire oggetto di comunicazioni ex art. 119 TUB, non essendo atti relativi all'andamento del rapporto, ma Par autonomi contratti rispetto al mutuo del 4.07.2005; la difformità tra pattuito in contratto e quello effettivamente applicato nel corso del rapporto non ne determina la nullità e non ha alcun rilievo, non rivestendo gli odierni appellanti la qualità di soggetti consumatori ed essendo escluso che gli stessi abbiano agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale svolta dalla società di cui a suo tempo erano amministratori;
l'eccezione di usurarietà degli interessi moratori è stata tardivamente sollevata con la seconda memoria istruttoria e documentata solo con il deposito di CTP, per cui la sua rilevabilità d'ufficio va considerata con l'onere di tempestiva allegazione delle parti, essendo necessario che i fatti posti a fondamento della nullità rilevabile d'ufficio siano stati allegati e sottoposti al giudice negli atti introduttivi in cui si delimita il thema decidendum della controversia, non essendo a tal fine sufficiente la documentazione contrattuale, né i conteggi effettuati dal perito di parte sono stati fatti senza considerare la maggiorazione prevista per gli interessi di mora (2,10 punti), costituendo esso l'unico criterio corretto al fine di verificare il rispetto, anche da parte dei tassi moratori, della soglia usura, come prescritto anche dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 19597/2020.
A seguito di ordinanza del 14.01.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Dev'essere preliminarmente scrutinata la domanda di sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., di recente formulata da parte appellante sulla scorta della sospensione del giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. pendente presso il Tribunale di Fermo in data 21.12.2023 ad istanza di , al fine di accertare in capo alla cooperativa Controparte_8
l'estinzione del debito garantito dagli odierni appellanti.
Dall'esame della documentazione in atti si evincono sia la revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione disposta in data 6/07.06.2024 sia il permanere del debito della società garantita e, pertanto, la mancanza dei presupposti dell'art. 295 c.p.c., atteso che l'oggetto del procedimento di esecuzione riguarda esclusivamente la trentunesima quota del mutuo risultante dal frazionamento, di residui €.2.062.685,14 oltre interessi, mentre l'oggetto del presente procedimento è costituito dai beni frazionati nelle quote da n. 1 a n.
30, accollati dai soci della cooperativa stessa: “dai suddetti atti di accollo non può in alcun modo ricavarsi l'estinzione della trentunesima quota del mutuo del 2005 … che, dunque, ben può essere azionata in via esecutiva ... residuando infatti, comunque, le posizioni debitorie derivanti dal mutuo del 2005, rispetto al quale non vi è evidenza, per quanto sopra detto, che sia stato estinto”, come motivato nel citato provvedimento di revoca (cfr. pag. 3).
Passando all'esame dei motivi del gravame, con il primo di essi la difesa appellante si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di interesse ad agire della banca a fare valere le proprie ragioni di credito nei confronti degli opponenti che mediante fideiussione hanno garantito l'adempimento dell'obbligazione principale affiancando il loro patrimonio a quello del debitore principale, non avendo il giudicante considerato che con il frazionamento in data 8.07.2014 azionato in via monitoria è stata iscritta un'ipoteca di €.
4.136.000 dell'ammontare di gran lunga superiore al credito vantato nei confronti del debitore principale e che, pertanto, avrebbe dovuto indurre la banca ad agire prioritariamente nei confronti del debitore principale.
La censura non coglie nel segno.
Osserva la Corte come in materia di limiti di applicabilità dell'obbligo previsto dall'art. 2911 c.c., che impone ai creditori privilegiati -che intendono pignorare altri beni diversi da quelli già vincolati alla loro soddisfazione- di sottoporre ad esecuzione anche i beni oggetto di garanzia, non possa sottacersi l'orientamento giurisprudenziale di legittimità
6 che, di recente, si è occupato dei limiti di aggredibilità dei beni del fideiussore (cfr. Cass. civ., Ordinanza n. 9789 dell'11 aprile 2024).
La Suprema Corte, richiamando i principali arresti giurisprudenziali in materia, evidenzia come la norma abbia la funzione di contemperare e bilanciare secondo ragionevolezza contrapposti interessi, ovvero, da un lato l'interesse del creditore privilegiato ad avere una tutela effettiva, dall'altro lato sia l'interesse del debitore a non subire un eccessivo aggravio della sua posizione, sia gli interessi dei creditori chirografari a non veder mortificate le proprie legittime aspettative di soddisfazione, giungendo alla conclusione che essa non è applicabile nel caso in cui il creditore privilegiato agisca in via esecutiva sui distinti patrimoni di due diversi soggetti obbligati in solido, fra i quali i beni di uno solo di essi sono oggetto di prelazione.
Ed infatti, in tale ipotesi non ricorre il concorso di creditori chirografari e creditori muniti di diritti di prelazione sul patrimonio del comune debitore, giacché i creditori dei due obbligati in solido possono soddisfarsi ciascuno esclusivamente sul patrimonio del proprio debitore;
per tale ragione, vengono meno le esigenze di tutela che la disposizione di cui all'art. 2911 c.c. è diretta a garantire.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “sui beni del fideiussore, trattandosi di obbligato solidale non può essere assoggettata a condizioni e limitazioni non espressamente previste dalla legge, in relazione alla sussistenza di garanzie reali sui beni del debitore principale e, di conseguenza, il divieto di cui all'art. 2911 c.c. non opera in caso di aggressione esecutiva dei beni del fideiussore, laddove il creditore vanti ipoteca sui beni del creditore principale” e, pertanto, il creditore ipotecario può agire esecutivamente sui beni del fideiussore senza essere (previamente) tenuto a sottoporre ad esecuzione anche i beni immobili ipotecati.
Peraltro, come ben evidenziato dal giudicante, l'eventuale abuso di garanzie è questione che potrebbe rilevare nel merito sotto il profilo di una domanda risarcitoria che, tuttavia, non è stata proposta tempestivamente e, pertanto, essa va ritenuta anche inammissibile.
L'eccezione è, comunque, da ritenersi infondata anche nel merito, in quanto l'opponibilità dell'eccezione di mala fede è subordinata all'esistenza di una prova “pronta e liquida” sul carattere abusivo e fraudolento della richiesta di pagamento del creditore. Ciò significa che il comportamento del beneficiario deve risultare, oltre che doloso o abusivo o fraudolento, anche manifesto e documentato, necessitando all'uopo di prove certe e non contestate. Sul tema, il Supremo Consesso è dell'avviso che “l'esigenza di scongiurare uno sfruttamento
7 'opportunistico' della normativa di tutela dell'investitore potrebbe portare la corte, come suggerito da parte della dottrina, ad affermare la possibilità per l'intermediario di opporre
l'exceptio doli generalis in tutte quelle ipotesi in cui il cliente (evidentemente in mala fede) proponga una domanda di nullità 'selettiva', cosicché l'eccezione di dolo, concepito quale strumento volto ad ottenere la disapplicazione delle norme positive nei casi in cui la rigorosa applicazione delle stesse risulterebbe - in ragione di una condotta abusiva - sostanzialmente iniqua, potrebbe in effetti rivelarsi un'utile arma di difesa contro il ricorso pretestuoso” (così Corte di Cassazione n. 23927/18), analogicamente applicabile anche in caso di mutuo, lì dove l'espressione “evidentemente in mala fede”, intesa quale inganno del creditore al momento dell'esercizio del diritto, viene utilizzata al fine di sottolineare la necessaria presenza di un comportamento doloso manifesto.
Ebbene, nel caso di specie non si ravvisa, poiché non provato neppure per presunzioni, alcun comportamento illegittimo che la banca avrebbe adottato in occasione della
“iniziativa giudiziaria rivolta ai soli fideiussori” in cui si rinverrebbero “intenti esuberanti da quelli tipici della fideiussione nell'ottica di una più che probabile continuità con
l'obbiettivo manifestato dalla Cooperativa di ottenere la ripetizione delle somme richieste in prestito all'Istituto di credito mediante le azioni giudiziarie intentate verso gli odierni appellanti, in quanto ex amministratori”, né “alcuna inequivocabile prova dell'intento abusivo perpetrato con la sua azione giudiziale ai danni dei fideiussori”, essendosi la banca limitata ad escutere le garanzie fideiussorie dopo aver realizzato, secondo un giudizio prognostico di tipo squisitamente economico-imprenditoriale, che le garanzie ipotecarie a suo tempo concesse dalla debitrice sugli immobili di sua proprietà non sarebbero state sufficienti.
Sempre in via preliminare, va analizzata l'eccezione di nullità sollevata dagli appellanti nel presupposto che le fideiussioni siano state rilasciate in attuazione di intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 33 L. 10.10.1990 n. 287, nonché per la loro conformità allo schema contrattuale ABI e, in quanto tali, oggetto di sanzione inflitta dalla
Banca d'LI per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, con conseguente richiesta di liberazione dei garanti quale conseguenza della pretesa nullità.
L'assunto non è condivisibile.
Dirimente per stabilire se la questione della nullità, affermata dalla sentenza della
Cassazione, Sezioni Unite, del 30 dicembre 2021, n. 41994, delle clausole delle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI riguardi tutte le fideiussioni indipendentemente dalla loro natura omnibus o specifica, è il principio di diritto formulato
8 dalla Suprema Corte che, a tutela del principio generale di tutela della concorrenza, riconosce che la violazione della normativa antitrust non può essere circoscritta a una specifica tipologia di garanzia: “La nullità dei contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41994/2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello ABI dichiarate nulle: pertanto, se vi è la clausola nulla del modello ABI, il contratto è viziato in parte qua in quanto 'a valle' dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex articoli 1341 e
1342 c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano
'cointeressati' alla prestazione della garanzia” (Cassazione civile, sez. III, Ordinanza n.
27243 del 21 ottobre 2024).
Stabilito che la nullità delle clausole dichiarate anticoncorrenziali dalla Banca d'LI nel
2005 si estende a tutte le tipologie di fideiussione, sia omnibus che specifiche, nonché rilevato che l'eccezione di nullità è comunque rilevabile d'ufficio, dall'esame della documentazione in atti risulta che la fideiussione è stata rilasciata dalla società appellante in data 4.07.2005 nel testo del contratto di mutuo e, pertanto, dal punto di vista cronologico può ritenersi ricadente nel perimetro d'indagine svolto dalla Banca d'LI la quale, con il richiamato provvedimento, ha accertato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”, in particolare evidenziandosi come le verifiche compiute dalla BIT nel corso dell'istruttoria abbiano “mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI”, discendendo tale uniformità “da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI
(non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo”.
A tal proposito la Corte di Cassazione, dapprima con la citata ordinanza n. 28910/2017 e successivamente con sentenza n. 21878 del 15.06.2019, ha espresso l'autorevole principio secondo cui “il mero dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui agli articoli 2), 6) ed 8) del Modulo ABI è condizione necessaria e sufficiente per ritenere che l'invalidità dell'intesa “a monte” tra Istituti di credito, volta a
9 restringere la concorrenza, si estenda in via derivata al contratto di garanzia “a valle”, stipulato tra la singola Banca ed il singolo garante, poiché appare evidente che l'intesa “a monte” … ha quale finalità unica ed esclusiva, quella di imporre in modo generale ed uniforme a tutti i contraenti le pattuizioni convenute tra le Banche, in tal modo ripercuotendosi inevitabilmente, quale effetto naturale, sui singoli contratti di garanzia”.
Al fine di valutare la validità ed efficacia delle suddette clausole impugnate, ciò che rileva è quindi la coincidenza delle pattuite condizioni contrattuali con il testo di uno schema contrattuale che possa ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva: l'illiceità derivata dalle intese anticoncorrenziali 'a monte' deve essere affermata a patto che il contenuto delle stesse sia effettivamente trasposto nelle singole clausole dei contratti 'a valle', non potendo l'accertamento dell'intesa illecita né comportare in via automatica la nullità dei negozi conclusi tra le imprese aderenti al cartello e i singoli soggetti ad esso estranei né, ancor meno, il pregiudizio effettivo sofferto da parte appellante per non aver potuto scegliere liberamente il testo della garanzia sottoscritta.
Pertanto, l'accertata identità tra la clausola ABI di deroga all'art. 1957 c.c. e quella sottoscritta nello specifico contratto di fideiussione comporta senz'altro la nullità di queste ultime per illiceità derivata dagli effetti dell'intesa (in questi termini: Cass. Civ., ord. 12 dicembre 2017, n. 29810, cit.; conf.: Cass. Civ., 22 maggio 2019, n. 13846; Cass. Civ. 15 giugno 2019, n. 21878, cit.; Cass. Civ. 26 settembre 2019, n. 24044).
Applicando i suesposti principi al caso specifico, emergendo dall'esame del contratto costitutivo di fideiussione la presenza della clausola di deroga dall'art. 1957 c.c. del tutto sovrapponibile a quelle dello schema ABI in esame ed essendo la stipula della garanzia fideiussoria avvenuta a pochi mesi di distanza dal citato provvedimento della Banca d'LI del 2.05.2005, la prova del fatto costitutivo della domanda è assolta dalla perdurante esistenza, all'epoca di sottoscrizione del contratto in discussione, dell'intesa illecita, potendo in tal caso il fideiussore giovarsi dell'accertamento dell'intesa contenuto in un provvedimento dell'Autorità competente del tutto contingente al periodo dell'indagine a campione svolta nel settembre 2004 e, quindi, idonea ad assurgere a prova privilegiata del contestato utilizzo generalizzato ed uniforme da parte delle banche degli stessi modelli contrattuali contenenti la clausola citata: ed infatti, i provvedimenti delle autorità indipendenti di garanzia costituiscono prova privilegiata dei fatti accertati, che possono essere richiamati dalla parte interessata anche in altri giudizi, pur se tale prova opera con riferimento specifico agli accertamenti svolti e relativamente alla loro epoca, proprio come nel caso di specie.
10 D'altronde, in materia di accertamenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, il riconoscimento in capo ad essi dei medesimi valori di prova privilegiata non consente, nel successivo giudizio civile, di rimettere in discussione i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in materia di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio o alle stesse argomentazioni (così Cass. n. 17891
31.8.2011; Cass 9.5.2013 n.7039; Cass 11904/2014).
Considerato, quindi, che la serialità della riproduzione dello schema ABI nei contratti di fideiussione 'a valle' connota negativamente la condotta degli istituti di credito, inficiando la libera scelta dei clienti che, pur di accedere al credito, sono costretti alla sottoscrizione di clausole che certamente non costituisce il frutto di una loro libera scelta, la Suprema Corte ha reputato di assicurare il giusto equilibrio, nel sistema d'impresa, tra le posizioni delle contrapposte parti negoziali, ugualmente da tutelare, impedendo l'alterazione del libero gioco della concorrenza a discapito di una di esse, in genere la parte più debole del rapporto.
Ed infatti, nel caso in esame, la sottoscrizione del contratto di fideiussione avvenuto a distanza di pochi mesi dal menzionato Provvedimento della Banca d'LI avrebbe dovuto indurre la banca appellata, quale associata ABI, ad epurare la clausola sanzionata a causa della sua invalidità, tuttavia risulta che essa non vi abbia provveduto al momento della sottoscrizione dell'appellante fideiussore, probabilmente per averle valutate come irrinunciabili nell'ambito della propria economia negoziale, tanto da concedere credito alla società garantita facendo affidamento sull'operatività della clausola de qua e sulla circostanza che, in caso di inadempimento della società debitrice principale (come in effetti verificatosi), avrebbe potuto contenere in tutto o in parte i rischi del finanziamento.
Acclarata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione in astratto della parziale nullità dell'art. 17 dell'atto costitutivo di fideiussione (Allegato “A” al contratto di mutuo), secondo cui il creditore non sarebbe tenuto a rispettare tale termine semestrale, potendo agire anche successivamente senza decadere dal diritto di agire contro il fideiussore, va considerato che, una volta dichiarata la nullità parziale della clausola che deroga la previsione codicistica dell'art. 1957 c.c., essa tornerebbe quindi ad applicarsi.
La richiamata pronuncia di legittimità ha, inoltre, stabilito un ulteriore principio correlato:
“La conseguenza pratica di tale nullità è che, venendo meno la clausola di deroga ai termini dell'articolo 1957 c.c. in quanto riproduttiva dello schema ABI dichiarato nullo, trova piena applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria prevista da tale norma”: ebbene, trasferendo i suestesi autorevoli principi alla fattispecie concreta, dall'esame documentale non emerge alcuna decadenza dalla garanzia
11 per l'omessa escussione da parte della banca nel rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c.
(entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita), in quanto risulta che la diffida ad adempiere rivolta alla società debitrice e ai garanti per le rate di mutuo, rimaste impagate dal febbraio 2016 all'ottobre 2016, è stata tempestivamente inviata nel novembre 2016 e, altrettanto tempestivamente, risulta avvenuto il deposito dell'ingiunzione di pagamento nel gennaio 2017.
Con il successivo motivo viene censurata la sentenza per non aver sanzionato il comportamento della banca che, senza informare il fideiussore, avrebbe concesso ulteriore credito al debitore principale, sapendo che le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, integrando tale condotta la fattispecie dell'abusiva concessione del credito, atteso che il frazionamento del mutuo e delle ipoteche non solo costituiva una modifica delle condizioni contrattuali esistenti al momento del rilascio delle fideiussioni da parte degli appellanti, ma rendeva di fatto impossibile la surroga nelle garanzie ipotecarie originarie, peraltro non azionate dalla banca per la scarsa appetibilità sul mercato degli immobili realizzati ormai da un decennio.
Il motivo è infondato.
Reputa il Collegio che, in considerazione della circostanza oggettiva e documentale che gli odierni appellanti e (marito di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
), all'epoca dello svolgimento dei fatti controversi, erano soci e amministratori della
[...] cooperativa debitrice principale, assorbente su qualsivoglia questione è l'evidente inapplicabilità della liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. da essi invocata a fronte della lamentata ulteriore concessione del credito, pur nell'asserita consapevolezza della banca del mutamento in peius delle condizioni economiche del debitore garantito (cfr.
Cass. n. 4458 del 2.03.2005), lì dove “il 'far credito', ai fini della norma citata, è stato inteso non solo come il mettere la controparte nella possibilità di disporre di somme di denaro da restituire, ma, ad esempio, anche il lasciare che un rapporto a prestazioni corrispettive si svolga in modo che la controparte continui a ricevere la prestazione a suo favore” e, “anche ammettendo la non correttezza del comportamento della società concedente, essa da sola non porta alla liberazione del fideiussore” (Cass. sent. n. 21730 del 22.10.2010).
Secondo la Suprema Corte, inoltre, “l'obbligo del creditore di proteggere l'interesse del fideiussore per un'obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore costituisce un'obbligazione cui è tenuto il creditore ex art. 1956 c.c., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata e, pertanto, sul creditore che abbia
12 consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, grava l'onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza valutata in rapporto all'homo eiusdem condicionis et professionis”
(Cass. ordin. n. 32774/2019).
Detto principio subisce, però, un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale sia comune anche al garante o se tale circostanza si possa desumere altrimenti, potendo in tali casi prescindersi dalla richiesta di autorizzazione ex art. 1956 c.c., in quanto ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore nei casi in cui, ad esempio, questi abbia perfetta conoscenza della situazione patrimoniale del debitore garantito (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4112 del 2 marzo 2016): pertanto, secondo la granitica giurisprudenza, è fuor di dubbio che “il comportamento colpevole ed efficiente del creditore stesso … non può ritenersi realizzato nell'ipotesi in cui il fideiussore, assommando in sé la duplice qualità di amministratore e di garante di una società, debitrice principale, sia a conoscenza delle condizioni patrimoniali di quest'ultima e abbia, nonostante esse, sollecitato e ottenuto fidi e dilazioni, essendo in tal caso
l'eventuale pregiudizio ricollegabile all'attività stessa del fideiussore, che non può perciò riversarne le conseguenze sul creditore” (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 2461 del 20 aprile
1982; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7587 del 5 giugno 2001).
Ed ancora, secondo Cassazione, Ordinanza 9.01.2021 n.54, non è invocabile la liberazione ex art.1956 cc, ove la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale sia comune anche al fideiussore e ciò può ricavarsi anche da presunzioni, quali ad esempio il garante che ricopre la carica di amministratore e/o di socio, oppure è coniuge o familiare convivente del debitore principale o del suo amministratore.
Sul punto, il Collegio condivide il principio giurisprudenziale secondo cui l'esclusione della liberazione del fideiussione è certamente giustificata dall'effettiva e diretta conoscenza, da parte di ciascun fideiussore, della situazione economico-finanziaria della società garantita e delle attività sociali, per esserne al corrente in virtù della partecipazione in seno all'amministrazione della società, dovendosi in tale sede valorizzare il dato di fatto per il quale il socio ha il diritto di informarsi dell'attività sociale mediante l'ispezione dei libri sociali e l'esame dello stato patrimoniale, nonché mediante l'approvazione del bilancio in assemblea: “tra i diritti del socio di una società di capitali vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (art. 2422 c.c.) e
l'esame dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.). Pertanto, nel caso in cui il fideiussore per
13 obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chiede di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fideiussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società” (Cass. 3 agosto 1995,
n. 8486).
Gli attuali appellanti, peraltro, non hanno dimostrato la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1956 c.c. per ottenere la loro liberazione quali fideiussori, non essendo sufficiente l'assolvimento del solo onere di allegazione, in mancanza di prova concreta di quale fosse la condizione patrimoniale del debitore garantito alla data di concessione di entrambe le garanzie al fine di poterne valutare il suo successivo peggioramento, né la circostanza che la banca, pur nella consapevolezza dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche e patrimoniali, avesse continuato a concedergli credito senza la preventiva speciale autorizzazione, per cui a nulla vale eccepire l'assenza della preventiva autorizzazione ex art. 1956 c.c. mancando la prova del presupposto fattuale, costituito dal mutamento in peius delle condizioni patrimoniali della società debitrice, legittimante la preventiva richiesta di autorizzazione da parte del fideiussore.
Neppure può costituire giustificato motivo la circostanza che i garanti e Parte_1 siano stati esclusi dall'amministrazione e dall'assemblea dei soci con delibera Parte_2 assembleare del 19.07.2010, in quanto la stipula del “contratto definitivo di mutuo fondiario a stato avanzamento lavori” (tale in atti denominato) recante la data del
26.09.2011 costituisce un atto necessario rispetto al mutuo iniziale del 4.07.2005, proprio in quanto strutturato per volontà dei suoi contraenti quale contratto “a stato avanzamento lavori” in riferimento, cioè, ad un evento futuro e certo, quale appunto quello della ultimazione degli immobili e non può, quindi, essere assolutamente considerato come un nuovo finanziamento per il quale necessitasse la previa informativa del fideiussore comportando, in caso di omissione, la violazione dell'art. 1956 c.c., né alla luce di quanto ora considerato sussiste la lamentata violazione degli obblighi di buona fede e diligenza, oggetto di specifico motivo di gravame, eccepita sulla base di asserite variazioni unilaterali apportate dalla banca al suddetto contratto del 26.09.2011, in mancanza di loro comunicazione ai fideiussori ex artt. 118 e 119 TUB (non pervenuta neppure su sollecitazione alla banca con lettera di procuratore del 15.07.2013), come già correttamente
14 rilevato dal primo giudice con convincente e condivisibile motivazione: “la stipula del contratto di mutuo definitivo del 26.09.2011 e la stipula del finanziamento del 26.09.2011
a rogito del notaio non possono considerarsi atti relativi all'andamento del Per_1 rapporto, ma autonomi contratti rispetto al contratto di mutuo del 2005 che pertanto non dovevano essere oggetto di alcuna comunicazione ex art 119 TUB” (cfr. pag. 15 sent.).
Di qui l'irrilevanza delle considerazioni dell'appellante che l'ordine del giorno dell'assemblea del 19.07.2010 fosse noto alla banca e dell'invio, nell'imminenza della riunione, di un telegramma al fine di sollecitare il perfezionamento di “tutte le operazioni di frazionamento e assegnazione con conseguente estinzione del mutuo, previa stipula del contratto definitivo ai sensi di quanto previsto dall'art 2 lett. B del contratto di mutuo ipotecario a s.a.l. del 04/07/2005”, dovendo ritenersi irrilevante anche la circostanza che gli odierni appellanti non fossero più nella possibilità di ricevere le informazioni sull'andamento della società, così come è privo di rilievo in quanto rientrante nella mera strategia imprenditoriale il rifiuto della banca, in data anteriore all'assemblea, di attuare la restrizione ipotecaria del mutuo, con asserito impedimento anche della vendita degli immobili già realizzati e della surroga nelle garanzie ipotecarie.
Quanto al merito, la difesa appellante ha chiesto la riforma della sentenza gravata nella parte in cui non ha valorizzato il divario fra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente praticato, nell'assunto che tale circostanza comporterebbe la nullità della clausola del mutuo che riporta questo indicatore di costo inferiore per palese violazione dell'art. 117 TUB e alle normative in tema di pubblicità dei tassi (pubblicità ingannevole).
La doglianza è infondata.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale a cui questa Corte territoriale intende dare seguito il TAEG, altrimenti denominato ISC (indice sintetico di costo), costituisce un indicatore finalizzato ad indicare il costo complessivo di un finanziamento e non un tasso per cui la sua mancata o erronea indicazione non comporta la nullità del contratto posto che, come chiarito dalla Suprema Corte “in tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre
15 ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”
(cfr. Cass. civ., sentenza n. 39169/2021).
In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento puntualizzando che il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Secondo la Suprema Corte, quindi, poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC all'interno del contratto di mutuo stipulato dagli appellanti non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, co. 7 lett.
a), TUB, come invece erroneamente inteso da parte appellante, ma potrebbe eventualmente costituire fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori (Tribunale
Torino 14.11,2018; conforme Tribunale Ancona 08.01.2020, Tribunale Roma 3.01.2020,
Tribunale Modena 6.05.2019), dovendo in tal caso il cliente fornire però la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento e, tuttavia, tale circostanza non è stata allegata, né provata da parte mutuataria appellante.
Meritevole di rigetto è anche l'ulteriore motivo di gravame costituito dalla richiesta di riforma della sentenza per non avere il giudice di prime cure rilevato -anche d'ufficio- la sussistenza di gravi anomalie dei tassi di interesse che, invero, il CTP avrebbe accertato in relazione ai contratti di mutuo in esame, preliminarmente ritenendo l'inammissibilità dell'eccezione in quanto formulata dai fideiussori solo in sede di seconda memoria ex art
183, co. 6, c.p.c. tramite il deposito della perizia di parte, nell'assunto che “il principio di rilievo d'ufficio delle pattuizioni usurarie deve in ogni caso essere contemperato con le regole processuali ed in particolare con gli oneri di tempestiva allegazione delle parti” e che “nell'atto introduttivo nessuna censura è stata effettuata da parte dei fideiussori circa la legittimità della clausola di interessi pattuita” (cfr. sent. pag. 17).
In tal senso si è pronunciata anche Cassazione civile sez. I, sent 14.10.2019, n. 25847 ribadendo il “principio consolidato secondo cui la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di
16 un'eccezione in senso stretto, bensì di una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che, però, sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio (Cass., n. 24483/13; n. 17150/16)”, come nel caso di specie, in cui non può ritenersi tale la CTP, che secondo l'unanime orientamento giurisprudenziale “costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo” (cfr. Cons. Stato, sez. II, sent. 10.01.2021, n. 633;
Cassazione Civile, sez. I, sent. 6.08.2015, n.16552; Cass. civ., sez. II, sent. 26.03.2012, n.
4833). Va, inoltre, rilevata l'infondatezza dell'eccezione anche nel merito, avendo il CTP ipotizzato l'applicazione di interessi usurari senza operare la maggiorazione dello spread di
2,1 punti previsto in sede di verifica del rispetto, anche da parte dei tassi moratori, della soglia usura (così Cass., SS.UU., sent n. 19597/2020, che nel comporre il contrasto giurisprudenziale ha ritenuto l'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori), con conseguente rigetto della richiesta di CTU contabile sui mutui oggetto di contestazione.
Ultima considerazione riguarda la domanda di rilievo ex art. 1953 c.c., già rigettata dal giudice di prime cure e riproposta dagli appellanti nei confronti della cooperativa terza chiamata, già contumace in primo grado e non costituita in appello, sul presupposto del negato accertamento del diritto azionato dai fideiussori a causa del mancato pagamento dell'obbligazione principale da parte del soggetto garantito.
Il motivo è infondato.
Occorre muovere dal dettato della normativa in esame, che prevede il c.d. rilievo a favore del fideiussore, da questi azionabile al fine di essere tutelato dal debitore principale, che deve procurargli la liberazione o prestare le cautele per l'eventuale regresso, nel caso in cui la possibilità di esperire vittoriosamente l'azione di regresso appaia compromessa.
Le cinque ipotesi previste dalla norma sono tassative, la seconda di esse che qui in particolar modo interessa riguarda il caso in cui il debitore sia divenuto insolvente, nel senso che egli non sia in grado di adempiere alla propria obbligazione, per cui l'azione del fideiussore tenderà ad ottenere un titolo per assicurare i1 soddisfacimento del credito da lui garantito sui beni dei quali il debitore può ancora disporre. Dal momento che il procedimento vede quali parti processuali sia i garanti che la debitrice garantita -non costituitasi in entrambi i gradi di giudizio- e considerato l'esito della controversia che ha accertato anche in tale fase di gravame la fondatezza dell'azione monitoria della banca creditrice nei loro confronti, la norma invocata è da ritenersi inapplicabile in quanto il
17 giudizio iniziato contro i fideiussori si è definito con la loro condanna, perché in questo caso essi hanno il normale diritto di regresso contro il debitore.
Al lume delle suesposte considerazioni la Corte, respinto ogni mezzo istruttorio richiesto dall'appellante in quanto ininfluente ai fini del decidere e ritenuto assorbito ogni altra questione, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il principio della soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 CP_1
avverso la sentenza n. 94/2022 emessa in data 23/24.02.2022 dal Tribunale di CP_1
Fermo, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co.
1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna parte appellante alla refusione, in favore di quale Controparte_2 procuratrice speciale di delle spese processuali del grado di appello, Parte_3 che liquida in complessivi €.21.000 (di cui €.
3.900 per studio controversia, €.
4.500 per fase introduttiva ed €.12.600 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 15.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 911/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 14.01.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
10.04.1960, (c.f. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
Giorgio il 28.12.1949 e (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 nata a [...] il [...], tutti elettivamente domiciliati in Macerata alla Via
VIII Marzo n. 9, presso lo studio dell'Avv. Enea Olimpi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_1 tempore, con sede in Brescia alla Via Corfù n. 102, quale procuratrice speciale di
(c.f. ), con sede in Milano alla Via Vittorio Parte_3 P.IVA_2
Betteloni n. 2, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Renato Sardi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
1 e
Controparte_3
(c.f. , in persona del suo legale
[...] P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, in primo grado rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
Bertola, non costituita in appello altra appellata e
(c.f. ), in persona del suo Controparte_4 P.IVA_4 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Porto San Giorgio (FM) alla Via Medi n.
21/E, contumace in primo grado, non costituita in appello altra appellata
Oggetto: rapporti bancari in c/c – mutuo fondiario – liberazione del fideiussore ex art. 1956
c.c. e 1957c.c. – rilievo del fideiussore ex art. 1953 c.c., opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 94/2022 emessa in data 23/24.02.2022 dal Tribunale di
Fermo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 94/2022 emessa in data 23/24.02.2022 il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento di Controparte_5 CP_2
quale procuratrice speciale di cessionaria del credito di
[...] Parte_3
, già Controparte_6 Controparte_5
al fine di sentir dichiarare la revoca del decreto ingiuntivo emesso anche nei
[...] confronti di e (che hanno congiuntamente Parte_2 Controparte_1 proposto separata opposizione, poi riunita a quella del , in solido e quali garanti Parte_1 di terza chiamata dichiarata contumace, per il pagamento Controparte_7 immediato dell'importo complessivo di €.2.101.743,48 oltre interessi convenzionali, in virtù di mancato pagamento delle rate di cui al contratto di mutuo fondiario condizionato a
S.A.L. stipulato in data 4.07.2005 per nominali €.
5.800.000 e relativo contratto definitivo del 26.09.2011 al quale faceva seguito l'atto di frazionamento in data 8.07.2014, deducendo la nullità e in ogni caso l'inefficacia del contratto di garanzia, rilasciata nello stesso atto di mutuo, per violazione dei principi di correttezza e buona fede nella fase
2 esecutiva del contratto e per violazione del dovere di informazione ex art. 119 TUB, nonché la liberazione ex art. 1956 c.c., l'incertezza del credito e la nullità del contratto di mutuo per difforme, con richiesta di risarcimento del danno per illegittima Pt_4 segnalazione alla Centrale rischi a carico del e dichiarazione di incompetenza Parte_1 del Tribunale di Fermo in favore di quello di Macerata, ha dichiarato la propria competenza, ha rigettato l'opposizione e per l'effetto confermato il d.i. opposto, ha rigettato le domande riconvenzionali, ha dichiarato inammissibile perché tardiva la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per abuso di garanzia, con condanna degli opponenti al pagamento in via solidale, in favore delle due banche convenute, delle spese di lite che ha dichiarato interamente compensate tra e Parte_2 CP_1 [...]
Controparte_7
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello , e Parte_1 Parte_2
, chiedendone la riforma per non aver dichiarato la nullità delle Controparte_1 fideiussioni nonostante la presenza di un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede posto in essere dalla banca per raggiungere scopi illeciti, rinvenibili oltre che nella sproporzione di garanzie sovrabbondanti rispetto al debito garantito, anche nella mancata escussione delle garanzie ipotecarie già disponibili sul patrimonio del debitore principale;
il giudicante ha, altresì, erroneamente rigettato l'eccezione di decadenza dalla garanzia fideiussoria ex art. 1956 c.c. pur avendo la banca concesso ulteriore credito al debitore principale in stato di crisi conclamata e senza informare i fideiussori ai quali ha attribuito, nei fatti, la responsabilità esclusiva del dissesto della cooperativa per mandare esenti società e soci da ogni pretesa;
ed inoltre, autorizzando il frazionamento del mutuo e delle ipoteche, la banca modificava le condizioni contrattuali vigenti al momento della concessione della garanzia fideiussoria, rendeva dunque impossibile la surroga nelle garanzie ipotecarie originarie, riducendola solo a quella nelle garanzie esistenti sul comparto edile residuato dall'assegnazione in via definitiva delle porzioni degli immobili ai soci;
la sentenza è viziata anche per non aver rilevato la decadenza della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c. e, pur prevedendo l'art. 17 del contratto di mutuo la rinuncia ai termini previsti dal citato art. 1957 c.c., tuttavia esso deve considerarsi parzialmente nullo in quanto stipulato in conformità di intese anticoncorrenziali censurate dal provvedimento di Banca d'LI n. 55/2005; la banca ha violato anche i doveri di buona fede e diligenza nell'operare delle variazioni unilaterali ai contratti che non sono state comunicate ai fideiussori come previsto dagli artt. 118 e 119 TUB, avendo loro impedito di conoscere il complessivo andamento della relazione commerciale tra banca e società garantita, instaurando rapporti solo in apparenza autonomi da quello per il quale la garanzia era stata
3 prestata ma che, nei fatti, sono risultati univocamente diretti a determinare l'insolvenza della società predetta o in ogni caso l'aggravarsi del rischio, sottraendo all'eventuale rivalsa del fideiussore le garanzie patrimoniali originariamente prestate dal debitore garantito provvedendo progressivamente a ridurle nel giro di sei anni, per poi circoscriverle ad una serie di beni gravati da una quota di mutuo che la banca ha intenzionalmente sospeso per anni e, nel 2016, dichiarato il debitore principale decaduto dal beneficio del termine, venivano aggrediti solo i patrimoni personali dei garanti, frattanto esclusi dall'amministrazione e dall'assemblea dei soci e privati anche delle informazioni sull'andamento della società; il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola del mutuo nella parte in cui riporta la pubblicazione di un ISC/TAEG nel relativo documento di sintesi inferiore a quello effettivamente applicato dalla banca nel corso del rapporto, nonché nella parte in cui prevede interessi ususrari, come accertato dal CTP la cui relazione è stata depositata in allegato con la memoria ex art. 183, co. 2, c.p.c. e, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio, avrebbe dovuto essere comunque scrutinata;
la sentenza ha erroneamente rigettato l'azione di rilievo formulata ex art. 1953 c.c. nei confronti della società garantita, affinché gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurargli il soddisfacimento delle eventuali azioni di regresso, ritenendo il primo giudice che siffatto comportamento, in mancanza di una sua costituzione e non avendo provveduto al pagamento dell'obbligazione principale per la liberazione del fideiussore, può dar luogo soltanto alla condanna al risarcimento dei danni.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.01.2025 parte appellante ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ribadendola in sede di memoria di replica, stante la pendenza presso il Tribunale di Fermo di un giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. instaurato da in data 21.12.2023, volto ad accertare Controparte_8
l'estinzione del debito oggetto della garanzia controversa.
Si è regolarmente costituita in giudizio quale procuratrice speciale di Controparte_2
contestando in modo specifico l'avverso gravame ed evidenziando Parte_3 come correttamente la sentenza abbia ravvisato, a prescindere dalla tardività dell'eccezione formulata in sede di memoria istruttoria primo termine, la sussistenza dell'interesse della banca ad escutere i fideiussori, che si è precostituita un titolo esecutivo con cui iscrivere ipoteca giudiziale a carico dei loro beni per complessivi €.
2.750.000 a fronte di un d.i. ottenuto per €.2.101.743,48 avendo il diritto di costituirsi garanzie ulteriori rispetto a quelle concesse dal debitore principale e considerato che i sicuri e numerosi ribassi in sede d'asta avrebbero consentito il recupero solo parziale del credito vantato;
non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 1956 c.c., atteso che tutti i garanti erano già perfettamente a
4 conoscenza della situazione economica della società per avere e Parte_1 Parte_2 ricoperto la qualità di soci e amministratori della debitrice principale, mentre è la CP_1 moglie di inoltre la fideiussione prestata è di tipo specifico ed ordinario, in cui il Parte_2 credito è individuato e la sua eventuale successiva quantificazione dipende esclusivamente da parametri predeterminati dai contraenti e non soggetti alla loro discrezionalità, né la concessione di un ulteriore finanziamento alla società debitrice è rilevante per l'operatività dell'art. 1956 c.c., considerato che gli odierni appellanti si erano costituiti garanti solo con riferimento al primo mutuo;
né vi è violazione dell'art. 1957 c.c., considerato che la revoca dei rapporti è dell'11.11.2016 e la banca ha agito contro la debitrice principale nel termine di 6 mesi previsto dal derogato art. 1957 c.c. e -oltre alla tardività dell'eccezione- la specificità della garanzia è di ostacolo alla dichiarazione di nullità integrale del contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni appellanti per contrasto di alcune clausole con la normativa antitrust, avendo la Banca d'LI valutato le clausole dello schema ABI, riguardante la sola fideiussione omnibus, di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche;
la banca non ha commesso violazione neppure degli artt. 118 e 119 TUB, non potendo le variazioni del contratto di mutuo del 26.09.2011 costituire oggetto di comunicazioni ex art. 119 TUB, non essendo atti relativi all'andamento del rapporto, ma Par autonomi contratti rispetto al mutuo del 4.07.2005; la difformità tra pattuito in contratto e quello effettivamente applicato nel corso del rapporto non ne determina la nullità e non ha alcun rilievo, non rivestendo gli odierni appellanti la qualità di soggetti consumatori ed essendo escluso che gli stessi abbiano agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale svolta dalla società di cui a suo tempo erano amministratori;
l'eccezione di usurarietà degli interessi moratori è stata tardivamente sollevata con la seconda memoria istruttoria e documentata solo con il deposito di CTP, per cui la sua rilevabilità d'ufficio va considerata con l'onere di tempestiva allegazione delle parti, essendo necessario che i fatti posti a fondamento della nullità rilevabile d'ufficio siano stati allegati e sottoposti al giudice negli atti introduttivi in cui si delimita il thema decidendum della controversia, non essendo a tal fine sufficiente la documentazione contrattuale, né i conteggi effettuati dal perito di parte sono stati fatti senza considerare la maggiorazione prevista per gli interessi di mora (2,10 punti), costituendo esso l'unico criterio corretto al fine di verificare il rispetto, anche da parte dei tassi moratori, della soglia usura, come prescritto anche dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 19597/2020.
A seguito di ordinanza del 14.01.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Dev'essere preliminarmente scrutinata la domanda di sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c., di recente formulata da parte appellante sulla scorta della sospensione del giudizio di opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. pendente presso il Tribunale di Fermo in data 21.12.2023 ad istanza di , al fine di accertare in capo alla cooperativa Controparte_8
l'estinzione del debito garantito dagli odierni appellanti.
Dall'esame della documentazione in atti si evincono sia la revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione disposta in data 6/07.06.2024 sia il permanere del debito della società garantita e, pertanto, la mancanza dei presupposti dell'art. 295 c.p.c., atteso che l'oggetto del procedimento di esecuzione riguarda esclusivamente la trentunesima quota del mutuo risultante dal frazionamento, di residui €.2.062.685,14 oltre interessi, mentre l'oggetto del presente procedimento è costituito dai beni frazionati nelle quote da n. 1 a n.
30, accollati dai soci della cooperativa stessa: “dai suddetti atti di accollo non può in alcun modo ricavarsi l'estinzione della trentunesima quota del mutuo del 2005 … che, dunque, ben può essere azionata in via esecutiva ... residuando infatti, comunque, le posizioni debitorie derivanti dal mutuo del 2005, rispetto al quale non vi è evidenza, per quanto sopra detto, che sia stato estinto”, come motivato nel citato provvedimento di revoca (cfr. pag. 3).
Passando all'esame dei motivi del gravame, con il primo di essi la difesa appellante si duole dell'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di interesse ad agire della banca a fare valere le proprie ragioni di credito nei confronti degli opponenti che mediante fideiussione hanno garantito l'adempimento dell'obbligazione principale affiancando il loro patrimonio a quello del debitore principale, non avendo il giudicante considerato che con il frazionamento in data 8.07.2014 azionato in via monitoria è stata iscritta un'ipoteca di €.
4.136.000 dell'ammontare di gran lunga superiore al credito vantato nei confronti del debitore principale e che, pertanto, avrebbe dovuto indurre la banca ad agire prioritariamente nei confronti del debitore principale.
La censura non coglie nel segno.
Osserva la Corte come in materia di limiti di applicabilità dell'obbligo previsto dall'art. 2911 c.c., che impone ai creditori privilegiati -che intendono pignorare altri beni diversi da quelli già vincolati alla loro soddisfazione- di sottoporre ad esecuzione anche i beni oggetto di garanzia, non possa sottacersi l'orientamento giurisprudenziale di legittimità
6 che, di recente, si è occupato dei limiti di aggredibilità dei beni del fideiussore (cfr. Cass. civ., Ordinanza n. 9789 dell'11 aprile 2024).
La Suprema Corte, richiamando i principali arresti giurisprudenziali in materia, evidenzia come la norma abbia la funzione di contemperare e bilanciare secondo ragionevolezza contrapposti interessi, ovvero, da un lato l'interesse del creditore privilegiato ad avere una tutela effettiva, dall'altro lato sia l'interesse del debitore a non subire un eccessivo aggravio della sua posizione, sia gli interessi dei creditori chirografari a non veder mortificate le proprie legittime aspettative di soddisfazione, giungendo alla conclusione che essa non è applicabile nel caso in cui il creditore privilegiato agisca in via esecutiva sui distinti patrimoni di due diversi soggetti obbligati in solido, fra i quali i beni di uno solo di essi sono oggetto di prelazione.
Ed infatti, in tale ipotesi non ricorre il concorso di creditori chirografari e creditori muniti di diritti di prelazione sul patrimonio del comune debitore, giacché i creditori dei due obbligati in solido possono soddisfarsi ciascuno esclusivamente sul patrimonio del proprio debitore;
per tale ragione, vengono meno le esigenze di tutela che la disposizione di cui all'art. 2911 c.c. è diretta a garantire.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “sui beni del fideiussore, trattandosi di obbligato solidale non può essere assoggettata a condizioni e limitazioni non espressamente previste dalla legge, in relazione alla sussistenza di garanzie reali sui beni del debitore principale e, di conseguenza, il divieto di cui all'art. 2911 c.c. non opera in caso di aggressione esecutiva dei beni del fideiussore, laddove il creditore vanti ipoteca sui beni del creditore principale” e, pertanto, il creditore ipotecario può agire esecutivamente sui beni del fideiussore senza essere (previamente) tenuto a sottoporre ad esecuzione anche i beni immobili ipotecati.
Peraltro, come ben evidenziato dal giudicante, l'eventuale abuso di garanzie è questione che potrebbe rilevare nel merito sotto il profilo di una domanda risarcitoria che, tuttavia, non è stata proposta tempestivamente e, pertanto, essa va ritenuta anche inammissibile.
L'eccezione è, comunque, da ritenersi infondata anche nel merito, in quanto l'opponibilità dell'eccezione di mala fede è subordinata all'esistenza di una prova “pronta e liquida” sul carattere abusivo e fraudolento della richiesta di pagamento del creditore. Ciò significa che il comportamento del beneficiario deve risultare, oltre che doloso o abusivo o fraudolento, anche manifesto e documentato, necessitando all'uopo di prove certe e non contestate. Sul tema, il Supremo Consesso è dell'avviso che “l'esigenza di scongiurare uno sfruttamento
7 'opportunistico' della normativa di tutela dell'investitore potrebbe portare la corte, come suggerito da parte della dottrina, ad affermare la possibilità per l'intermediario di opporre
l'exceptio doli generalis in tutte quelle ipotesi in cui il cliente (evidentemente in mala fede) proponga una domanda di nullità 'selettiva', cosicché l'eccezione di dolo, concepito quale strumento volto ad ottenere la disapplicazione delle norme positive nei casi in cui la rigorosa applicazione delle stesse risulterebbe - in ragione di una condotta abusiva - sostanzialmente iniqua, potrebbe in effetti rivelarsi un'utile arma di difesa contro il ricorso pretestuoso” (così Corte di Cassazione n. 23927/18), analogicamente applicabile anche in caso di mutuo, lì dove l'espressione “evidentemente in mala fede”, intesa quale inganno del creditore al momento dell'esercizio del diritto, viene utilizzata al fine di sottolineare la necessaria presenza di un comportamento doloso manifesto.
Ebbene, nel caso di specie non si ravvisa, poiché non provato neppure per presunzioni, alcun comportamento illegittimo che la banca avrebbe adottato in occasione della
“iniziativa giudiziaria rivolta ai soli fideiussori” in cui si rinverrebbero “intenti esuberanti da quelli tipici della fideiussione nell'ottica di una più che probabile continuità con
l'obbiettivo manifestato dalla Cooperativa di ottenere la ripetizione delle somme richieste in prestito all'Istituto di credito mediante le azioni giudiziarie intentate verso gli odierni appellanti, in quanto ex amministratori”, né “alcuna inequivocabile prova dell'intento abusivo perpetrato con la sua azione giudiziale ai danni dei fideiussori”, essendosi la banca limitata ad escutere le garanzie fideiussorie dopo aver realizzato, secondo un giudizio prognostico di tipo squisitamente economico-imprenditoriale, che le garanzie ipotecarie a suo tempo concesse dalla debitrice sugli immobili di sua proprietà non sarebbero state sufficienti.
Sempre in via preliminare, va analizzata l'eccezione di nullità sollevata dagli appellanti nel presupposto che le fideiussioni siano state rilasciate in attuazione di intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 33 L. 10.10.1990 n. 287, nonché per la loro conformità allo schema contrattuale ABI e, in quanto tali, oggetto di sanzione inflitta dalla
Banca d'LI per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990, con conseguente richiesta di liberazione dei garanti quale conseguenza della pretesa nullità.
L'assunto non è condivisibile.
Dirimente per stabilire se la questione della nullità, affermata dalla sentenza della
Cassazione, Sezioni Unite, del 30 dicembre 2021, n. 41994, delle clausole delle fideiussioni bancarie conformi allo schema ABI riguardi tutte le fideiussioni indipendentemente dalla loro natura omnibus o specifica, è il principio di diritto formulato
8 dalla Suprema Corte che, a tutela del principio generale di tutela della concorrenza, riconosce che la violazione della normativa antitrust non può essere circoscritta a una specifica tipologia di garanzia: “La nullità dei contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante si applica indipendentemente dalla natura omnibus o specifica della fideiussione. Le Sezioni Unite 41994/2021 non richiedono espressamente che si tratti di fideiussione omnibus, bensì si riferiscono ai contratti di fideiussione che contengono le clausole del modello ABI dichiarate nulle: pertanto, se vi è la clausola nulla del modello ABI, il contratto è viziato in parte qua in quanto 'a valle' dell'intesa anticoncorrenziale. Tale nullità, fondandosi sulla necessaria tutela della libertà di concorrenza, non può essere sanata né dalle sottoscrizioni specifiche ex articoli 1341 e
1342 c.c., trattandosi di nullità di origine unionale, né dal fatto che i fideiussori siano
'cointeressati' alla prestazione della garanzia” (Cassazione civile, sez. III, Ordinanza n.
27243 del 21 ottobre 2024).
Stabilito che la nullità delle clausole dichiarate anticoncorrenziali dalla Banca d'LI nel
2005 si estende a tutte le tipologie di fideiussione, sia omnibus che specifiche, nonché rilevato che l'eccezione di nullità è comunque rilevabile d'ufficio, dall'esame della documentazione in atti risulta che la fideiussione è stata rilasciata dalla società appellante in data 4.07.2005 nel testo del contratto di mutuo e, pertanto, dal punto di vista cronologico può ritenersi ricadente nel perimetro d'indagine svolto dalla Banca d'LI la quale, con il richiamato provvedimento, ha accertato che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”, in particolare evidenziandosi come le verifiche compiute dalla BIT nel corso dell'istruttoria abbiano “mostrato, con riferimento alle clausole esaminate, la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell'ABI”, discendendo tale uniformità “da una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell'ABI
(non ancora diffuso presso le associate), che potrebbe però essere perpetuata dall'effettiva introduzione di quest'ultimo”.
A tal proposito la Corte di Cassazione, dapprima con la citata ordinanza n. 28910/2017 e successivamente con sentenza n. 21878 del 15.06.2019, ha espresso l'autorevole principio secondo cui “il mero dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui agli articoli 2), 6) ed 8) del Modulo ABI è condizione necessaria e sufficiente per ritenere che l'invalidità dell'intesa “a monte” tra Istituti di credito, volta a
9 restringere la concorrenza, si estenda in via derivata al contratto di garanzia “a valle”, stipulato tra la singola Banca ed il singolo garante, poiché appare evidente che l'intesa “a monte” … ha quale finalità unica ed esclusiva, quella di imporre in modo generale ed uniforme a tutti i contraenti le pattuizioni convenute tra le Banche, in tal modo ripercuotendosi inevitabilmente, quale effetto naturale, sui singoli contratti di garanzia”.
Al fine di valutare la validità ed efficacia delle suddette clausole impugnate, ciò che rileva è quindi la coincidenza delle pattuite condizioni contrattuali con il testo di uno schema contrattuale che possa ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva: l'illiceità derivata dalle intese anticoncorrenziali 'a monte' deve essere affermata a patto che il contenuto delle stesse sia effettivamente trasposto nelle singole clausole dei contratti 'a valle', non potendo l'accertamento dell'intesa illecita né comportare in via automatica la nullità dei negozi conclusi tra le imprese aderenti al cartello e i singoli soggetti ad esso estranei né, ancor meno, il pregiudizio effettivo sofferto da parte appellante per non aver potuto scegliere liberamente il testo della garanzia sottoscritta.
Pertanto, l'accertata identità tra la clausola ABI di deroga all'art. 1957 c.c. e quella sottoscritta nello specifico contratto di fideiussione comporta senz'altro la nullità di queste ultime per illiceità derivata dagli effetti dell'intesa (in questi termini: Cass. Civ., ord. 12 dicembre 2017, n. 29810, cit.; conf.: Cass. Civ., 22 maggio 2019, n. 13846; Cass. Civ. 15 giugno 2019, n. 21878, cit.; Cass. Civ. 26 settembre 2019, n. 24044).
Applicando i suesposti principi al caso specifico, emergendo dall'esame del contratto costitutivo di fideiussione la presenza della clausola di deroga dall'art. 1957 c.c. del tutto sovrapponibile a quelle dello schema ABI in esame ed essendo la stipula della garanzia fideiussoria avvenuta a pochi mesi di distanza dal citato provvedimento della Banca d'LI del 2.05.2005, la prova del fatto costitutivo della domanda è assolta dalla perdurante esistenza, all'epoca di sottoscrizione del contratto in discussione, dell'intesa illecita, potendo in tal caso il fideiussore giovarsi dell'accertamento dell'intesa contenuto in un provvedimento dell'Autorità competente del tutto contingente al periodo dell'indagine a campione svolta nel settembre 2004 e, quindi, idonea ad assurgere a prova privilegiata del contestato utilizzo generalizzato ed uniforme da parte delle banche degli stessi modelli contrattuali contenenti la clausola citata: ed infatti, i provvedimenti delle autorità indipendenti di garanzia costituiscono prova privilegiata dei fatti accertati, che possono essere richiamati dalla parte interessata anche in altri giudizi, pur se tale prova opera con riferimento specifico agli accertamenti svolti e relativamente alla loro epoca, proprio come nel caso di specie.
10 D'altronde, in materia di accertamenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, il riconoscimento in capo ad essi dei medesimi valori di prova privilegiata non consente, nel successivo giudizio civile, di rimettere in discussione i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in materia di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio o alle stesse argomentazioni (così Cass. n. 17891
31.8.2011; Cass 9.5.2013 n.7039; Cass 11904/2014).
Considerato, quindi, che la serialità della riproduzione dello schema ABI nei contratti di fideiussione 'a valle' connota negativamente la condotta degli istituti di credito, inficiando la libera scelta dei clienti che, pur di accedere al credito, sono costretti alla sottoscrizione di clausole che certamente non costituisce il frutto di una loro libera scelta, la Suprema Corte ha reputato di assicurare il giusto equilibrio, nel sistema d'impresa, tra le posizioni delle contrapposte parti negoziali, ugualmente da tutelare, impedendo l'alterazione del libero gioco della concorrenza a discapito di una di esse, in genere la parte più debole del rapporto.
Ed infatti, nel caso in esame, la sottoscrizione del contratto di fideiussione avvenuto a distanza di pochi mesi dal menzionato Provvedimento della Banca d'LI avrebbe dovuto indurre la banca appellata, quale associata ABI, ad epurare la clausola sanzionata a causa della sua invalidità, tuttavia risulta che essa non vi abbia provveduto al momento della sottoscrizione dell'appellante fideiussore, probabilmente per averle valutate come irrinunciabili nell'ambito della propria economia negoziale, tanto da concedere credito alla società garantita facendo affidamento sull'operatività della clausola de qua e sulla circostanza che, in caso di inadempimento della società debitrice principale (come in effetti verificatosi), avrebbe potuto contenere in tutto o in parte i rischi del finanziamento.
Acclarata la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione in astratto della parziale nullità dell'art. 17 dell'atto costitutivo di fideiussione (Allegato “A” al contratto di mutuo), secondo cui il creditore non sarebbe tenuto a rispettare tale termine semestrale, potendo agire anche successivamente senza decadere dal diritto di agire contro il fideiussore, va considerato che, una volta dichiarata la nullità parziale della clausola che deroga la previsione codicistica dell'art. 1957 c.c., essa tornerebbe quindi ad applicarsi.
La richiamata pronuncia di legittimità ha, inoltre, stabilito un ulteriore principio correlato:
“La conseguenza pratica di tale nullità è che, venendo meno la clausola di deroga ai termini dell'articolo 1957 c.c. in quanto riproduttiva dello schema ABI dichiarato nullo, trova piena applicazione la disciplina ordinaria sulla decadenza dalla garanzia fideiussoria prevista da tale norma”: ebbene, trasferendo i suestesi autorevoli principi alla fattispecie concreta, dall'esame documentale non emerge alcuna decadenza dalla garanzia
11 per l'omessa escussione da parte della banca nel rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c.
(entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita), in quanto risulta che la diffida ad adempiere rivolta alla società debitrice e ai garanti per le rate di mutuo, rimaste impagate dal febbraio 2016 all'ottobre 2016, è stata tempestivamente inviata nel novembre 2016 e, altrettanto tempestivamente, risulta avvenuto il deposito dell'ingiunzione di pagamento nel gennaio 2017.
Con il successivo motivo viene censurata la sentenza per non aver sanzionato il comportamento della banca che, senza informare il fideiussore, avrebbe concesso ulteriore credito al debitore principale, sapendo che le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, integrando tale condotta la fattispecie dell'abusiva concessione del credito, atteso che il frazionamento del mutuo e delle ipoteche non solo costituiva una modifica delle condizioni contrattuali esistenti al momento del rilascio delle fideiussioni da parte degli appellanti, ma rendeva di fatto impossibile la surroga nelle garanzie ipotecarie originarie, peraltro non azionate dalla banca per la scarsa appetibilità sul mercato degli immobili realizzati ormai da un decennio.
Il motivo è infondato.
Reputa il Collegio che, in considerazione della circostanza oggettiva e documentale che gli odierni appellanti e (marito di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
), all'epoca dello svolgimento dei fatti controversi, erano soci e amministratori della
[...] cooperativa debitrice principale, assorbente su qualsivoglia questione è l'evidente inapplicabilità della liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. da essi invocata a fronte della lamentata ulteriore concessione del credito, pur nell'asserita consapevolezza della banca del mutamento in peius delle condizioni economiche del debitore garantito (cfr.
Cass. n. 4458 del 2.03.2005), lì dove “il 'far credito', ai fini della norma citata, è stato inteso non solo come il mettere la controparte nella possibilità di disporre di somme di denaro da restituire, ma, ad esempio, anche il lasciare che un rapporto a prestazioni corrispettive si svolga in modo che la controparte continui a ricevere la prestazione a suo favore” e, “anche ammettendo la non correttezza del comportamento della società concedente, essa da sola non porta alla liberazione del fideiussore” (Cass. sent. n. 21730 del 22.10.2010).
Secondo la Suprema Corte, inoltre, “l'obbligo del creditore di proteggere l'interesse del fideiussore per un'obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore costituisce un'obbligazione cui è tenuto il creditore ex art. 1956 c.c., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata e, pertanto, sul creditore che abbia
12 consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, grava l'onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza valutata in rapporto all'homo eiusdem condicionis et professionis”
(Cass. ordin. n. 32774/2019).
Detto principio subisce, però, un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale sia comune anche al garante o se tale circostanza si possa desumere altrimenti, potendo in tali casi prescindersi dalla richiesta di autorizzazione ex art. 1956 c.c., in quanto ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore nei casi in cui, ad esempio, questi abbia perfetta conoscenza della situazione patrimoniale del debitore garantito (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4112 del 2 marzo 2016): pertanto, secondo la granitica giurisprudenza, è fuor di dubbio che “il comportamento colpevole ed efficiente del creditore stesso … non può ritenersi realizzato nell'ipotesi in cui il fideiussore, assommando in sé la duplice qualità di amministratore e di garante di una società, debitrice principale, sia a conoscenza delle condizioni patrimoniali di quest'ultima e abbia, nonostante esse, sollecitato e ottenuto fidi e dilazioni, essendo in tal caso
l'eventuale pregiudizio ricollegabile all'attività stessa del fideiussore, che non può perciò riversarne le conseguenze sul creditore” (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 2461 del 20 aprile
1982; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7587 del 5 giugno 2001).
Ed ancora, secondo Cassazione, Ordinanza 9.01.2021 n.54, non è invocabile la liberazione ex art.1956 cc, ove la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale sia comune anche al fideiussore e ciò può ricavarsi anche da presunzioni, quali ad esempio il garante che ricopre la carica di amministratore e/o di socio, oppure è coniuge o familiare convivente del debitore principale o del suo amministratore.
Sul punto, il Collegio condivide il principio giurisprudenziale secondo cui l'esclusione della liberazione del fideiussione è certamente giustificata dall'effettiva e diretta conoscenza, da parte di ciascun fideiussore, della situazione economico-finanziaria della società garantita e delle attività sociali, per esserne al corrente in virtù della partecipazione in seno all'amministrazione della società, dovendosi in tale sede valorizzare il dato di fatto per il quale il socio ha il diritto di informarsi dell'attività sociale mediante l'ispezione dei libri sociali e l'esame dello stato patrimoniale, nonché mediante l'approvazione del bilancio in assemblea: “tra i diritti del socio di una società di capitali vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (art. 2422 c.c.) e
l'esame dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.). Pertanto, nel caso in cui il fideiussore per
13 obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chiede di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fideiussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società” (Cass. 3 agosto 1995,
n. 8486).
Gli attuali appellanti, peraltro, non hanno dimostrato la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1956 c.c. per ottenere la loro liberazione quali fideiussori, non essendo sufficiente l'assolvimento del solo onere di allegazione, in mancanza di prova concreta di quale fosse la condizione patrimoniale del debitore garantito alla data di concessione di entrambe le garanzie al fine di poterne valutare il suo successivo peggioramento, né la circostanza che la banca, pur nella consapevolezza dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche e patrimoniali, avesse continuato a concedergli credito senza la preventiva speciale autorizzazione, per cui a nulla vale eccepire l'assenza della preventiva autorizzazione ex art. 1956 c.c. mancando la prova del presupposto fattuale, costituito dal mutamento in peius delle condizioni patrimoniali della società debitrice, legittimante la preventiva richiesta di autorizzazione da parte del fideiussore.
Neppure può costituire giustificato motivo la circostanza che i garanti e Parte_1 siano stati esclusi dall'amministrazione e dall'assemblea dei soci con delibera Parte_2 assembleare del 19.07.2010, in quanto la stipula del “contratto definitivo di mutuo fondiario a stato avanzamento lavori” (tale in atti denominato) recante la data del
26.09.2011 costituisce un atto necessario rispetto al mutuo iniziale del 4.07.2005, proprio in quanto strutturato per volontà dei suoi contraenti quale contratto “a stato avanzamento lavori” in riferimento, cioè, ad un evento futuro e certo, quale appunto quello della ultimazione degli immobili e non può, quindi, essere assolutamente considerato come un nuovo finanziamento per il quale necessitasse la previa informativa del fideiussore comportando, in caso di omissione, la violazione dell'art. 1956 c.c., né alla luce di quanto ora considerato sussiste la lamentata violazione degli obblighi di buona fede e diligenza, oggetto di specifico motivo di gravame, eccepita sulla base di asserite variazioni unilaterali apportate dalla banca al suddetto contratto del 26.09.2011, in mancanza di loro comunicazione ai fideiussori ex artt. 118 e 119 TUB (non pervenuta neppure su sollecitazione alla banca con lettera di procuratore del 15.07.2013), come già correttamente
14 rilevato dal primo giudice con convincente e condivisibile motivazione: “la stipula del contratto di mutuo definitivo del 26.09.2011 e la stipula del finanziamento del 26.09.2011
a rogito del notaio non possono considerarsi atti relativi all'andamento del Per_1 rapporto, ma autonomi contratti rispetto al contratto di mutuo del 2005 che pertanto non dovevano essere oggetto di alcuna comunicazione ex art 119 TUB” (cfr. pag. 15 sent.).
Di qui l'irrilevanza delle considerazioni dell'appellante che l'ordine del giorno dell'assemblea del 19.07.2010 fosse noto alla banca e dell'invio, nell'imminenza della riunione, di un telegramma al fine di sollecitare il perfezionamento di “tutte le operazioni di frazionamento e assegnazione con conseguente estinzione del mutuo, previa stipula del contratto definitivo ai sensi di quanto previsto dall'art 2 lett. B del contratto di mutuo ipotecario a s.a.l. del 04/07/2005”, dovendo ritenersi irrilevante anche la circostanza che gli odierni appellanti non fossero più nella possibilità di ricevere le informazioni sull'andamento della società, così come è privo di rilievo in quanto rientrante nella mera strategia imprenditoriale il rifiuto della banca, in data anteriore all'assemblea, di attuare la restrizione ipotecaria del mutuo, con asserito impedimento anche della vendita degli immobili già realizzati e della surroga nelle garanzie ipotecarie.
Quanto al merito, la difesa appellante ha chiesto la riforma della sentenza gravata nella parte in cui non ha valorizzato il divario fra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente praticato, nell'assunto che tale circostanza comporterebbe la nullità della clausola del mutuo che riporta questo indicatore di costo inferiore per palese violazione dell'art. 117 TUB e alle normative in tema di pubblicità dei tassi (pubblicità ingannevole).
La doglianza è infondata.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale a cui questa Corte territoriale intende dare seguito il TAEG, altrimenti denominato ISC (indice sintetico di costo), costituisce un indicatore finalizzato ad indicare il costo complessivo di un finanziamento e non un tasso per cui la sua mancata o erronea indicazione non comporta la nullità del contratto posto che, come chiarito dalla Suprema Corte “in tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre
15 ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”
(cfr. Cass. civ., sentenza n. 39169/2021).
In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento puntualizzando che il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Secondo la Suprema Corte, quindi, poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti. Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione del TAEG/ISC all'interno del contratto di mutuo stipulato dagli appellanti non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, co. 7 lett.
a), TUB, come invece erroneamente inteso da parte appellante, ma potrebbe eventualmente costituire fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori (Tribunale
Torino 14.11,2018; conforme Tribunale Ancona 08.01.2020, Tribunale Roma 3.01.2020,
Tribunale Modena 6.05.2019), dovendo in tal caso il cliente fornire però la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento e, tuttavia, tale circostanza non è stata allegata, né provata da parte mutuataria appellante.
Meritevole di rigetto è anche l'ulteriore motivo di gravame costituito dalla richiesta di riforma della sentenza per non avere il giudice di prime cure rilevato -anche d'ufficio- la sussistenza di gravi anomalie dei tassi di interesse che, invero, il CTP avrebbe accertato in relazione ai contratti di mutuo in esame, preliminarmente ritenendo l'inammissibilità dell'eccezione in quanto formulata dai fideiussori solo in sede di seconda memoria ex art
183, co. 6, c.p.c. tramite il deposito della perizia di parte, nell'assunto che “il principio di rilievo d'ufficio delle pattuizioni usurarie deve in ogni caso essere contemperato con le regole processuali ed in particolare con gli oneri di tempestiva allegazione delle parti” e che “nell'atto introduttivo nessuna censura è stata effettuata da parte dei fideiussori circa la legittimità della clausola di interessi pattuita” (cfr. sent. pag. 17).
In tal senso si è pronunciata anche Cassazione civile sez. I, sent 14.10.2019, n. 25847 ribadendo il “principio consolidato secondo cui la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di
16 un'eccezione in senso stretto, bensì di una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che, però, sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio (Cass., n. 24483/13; n. 17150/16)”, come nel caso di specie, in cui non può ritenersi tale la CTP, che secondo l'unanime orientamento giurisprudenziale “costituisce una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio. Il contenuto tecnico del documento non ne altera la natura, che resta quella di atto difensivo” (cfr. Cons. Stato, sez. II, sent. 10.01.2021, n. 633;
Cassazione Civile, sez. I, sent. 6.08.2015, n.16552; Cass. civ., sez. II, sent. 26.03.2012, n.
4833). Va, inoltre, rilevata l'infondatezza dell'eccezione anche nel merito, avendo il CTP ipotizzato l'applicazione di interessi usurari senza operare la maggiorazione dello spread di
2,1 punti previsto in sede di verifica del rispetto, anche da parte dei tassi moratori, della soglia usura (così Cass., SS.UU., sent n. 19597/2020, che nel comporre il contrasto giurisprudenziale ha ritenuto l'applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori), con conseguente rigetto della richiesta di CTU contabile sui mutui oggetto di contestazione.
Ultima considerazione riguarda la domanda di rilievo ex art. 1953 c.c., già rigettata dal giudice di prime cure e riproposta dagli appellanti nei confronti della cooperativa terza chiamata, già contumace in primo grado e non costituita in appello, sul presupposto del negato accertamento del diritto azionato dai fideiussori a causa del mancato pagamento dell'obbligazione principale da parte del soggetto garantito.
Il motivo è infondato.
Occorre muovere dal dettato della normativa in esame, che prevede il c.d. rilievo a favore del fideiussore, da questi azionabile al fine di essere tutelato dal debitore principale, che deve procurargli la liberazione o prestare le cautele per l'eventuale regresso, nel caso in cui la possibilità di esperire vittoriosamente l'azione di regresso appaia compromessa.
Le cinque ipotesi previste dalla norma sono tassative, la seconda di esse che qui in particolar modo interessa riguarda il caso in cui il debitore sia divenuto insolvente, nel senso che egli non sia in grado di adempiere alla propria obbligazione, per cui l'azione del fideiussore tenderà ad ottenere un titolo per assicurare i1 soddisfacimento del credito da lui garantito sui beni dei quali il debitore può ancora disporre. Dal momento che il procedimento vede quali parti processuali sia i garanti che la debitrice garantita -non costituitasi in entrambi i gradi di giudizio- e considerato l'esito della controversia che ha accertato anche in tale fase di gravame la fondatezza dell'azione monitoria della banca creditrice nei loro confronti, la norma invocata è da ritenersi inapplicabile in quanto il
17 giudizio iniziato contro i fideiussori si è definito con la loro condanna, perché in questo caso essi hanno il normale diritto di regresso contro il debitore.
Al lume delle suesposte considerazioni la Corte, respinto ogni mezzo istruttorio richiesto dall'appellante in quanto ininfluente ai fini del decidere e ritenuto assorbito ogni altra questione, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il principio della soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 CP_1
avverso la sentenza n. 94/2022 emessa in data 23/24.02.2022 dal Tribunale di CP_1
Fermo, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co.
1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna parte appellante alla refusione, in favore di quale Controparte_2 procuratrice speciale di delle spese processuali del grado di appello, Parte_3 che liquida in complessivi €.21.000 (di cui €.
3.900 per studio controversia, €.
4.500 per fase introduttiva ed €.12.600 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 15.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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