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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 257/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
UE NA LV AR, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2163/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120259005363804000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3055/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe
contro
Agenzia Entrate Riscossione Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato la intimazione di pagamento, notificata il 18.4.2025, avente ad oggetto una cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2016 per un ammontare complessivo di euro186,26, eccependo la intervenuta prescrizione.
Ha chiesto pertanto l'annullamento del suddetto atto, con vittoria di spese ed onorari.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che l'atto impugnato è stato emesso dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di
Agrigento, organo competente a norma degli artt. 12 e 24 del DPR 602/1973 che fissano in modo ineludibile quale criterio per la determinazione dei ruoli e l'affidamento agli ambiti territoriali dei concessionari il domicilio fiscale dei contribuenti. E' indubbio che la formazione dei ruoli è l'atto propedeutico da cui deriva il titolo per la procedura di riscossione, che viene portata avanti dal Concessionario attuando un logico principio di prossimità che sia più proficuo e vantaggioso sia per la difesa del contribuente, sia per rendere più agevole la eventuale fase esecutiva.
Posto ciò, ai sensi dell'art.4 D.Lgs 546/1992 le Corti di Giustizia tributaria sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 D.Lgvo n.446/1997, che hanno sede nella loro circoscizione.
Da quanto sopra, poichè la resistente ha la propria sede ad Agrigento, e non vi è sul punto alcuna contestazione, la Corte in composizione monocratica dichiara la propria incompetenza territoriale a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento, dinanzi a cui il ricorso deve essere riassunto nei termini di legge.
Non si statuisce sulle spese in assenza di costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara la propria incompetenza territoriale a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento. Così deciso il 10.12.2025 Giudice monocratico Anna Vasquez
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
UE NA LV AR, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2163/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120259005363804000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3055/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato:Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe
contro
Agenzia Entrate Riscossione Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato la intimazione di pagamento, notificata il 18.4.2025, avente ad oggetto una cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche per l'anno 2016 per un ammontare complessivo di euro186,26, eccependo la intervenuta prescrizione.
Ha chiesto pertanto l'annullamento del suddetto atto, con vittoria di spese ed onorari.
Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in giudizio.
All'odierna udienza camerale il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che l'atto impugnato è stato emesso dalla Agenzia delle Entrate Riscossione di
Agrigento, organo competente a norma degli artt. 12 e 24 del DPR 602/1973 che fissano in modo ineludibile quale criterio per la determinazione dei ruoli e l'affidamento agli ambiti territoriali dei concessionari il domicilio fiscale dei contribuenti. E' indubbio che la formazione dei ruoli è l'atto propedeutico da cui deriva il titolo per la procedura di riscossione, che viene portata avanti dal Concessionario attuando un logico principio di prossimità che sia più proficuo e vantaggioso sia per la difesa del contribuente, sia per rendere più agevole la eventuale fase esecutiva.
Posto ciò, ai sensi dell'art.4 D.Lgs 546/1992 le Corti di Giustizia tributaria sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 D.Lgvo n.446/1997, che hanno sede nella loro circoscizione.
Da quanto sopra, poichè la resistente ha la propria sede ad Agrigento, e non vi è sul punto alcuna contestazione, la Corte in composizione monocratica dichiara la propria incompetenza territoriale a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento, dinanzi a cui il ricorso deve essere riassunto nei termini di legge.
Non si statuisce sulle spese in assenza di costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara la propria incompetenza territoriale a favore della Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento. Così deciso il 10.12.2025 Giudice monocratico Anna Vasquez