Articolo 4 della Legge 27 febbraio 1955, n. 84
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 aprile 1955
Art. 4.
E' abrogato l' art. 3 della legge 20 marzo 1940, n. 234 .
I sottufficiali della Guardia di finanza che non possono conseguire la nomina a sottotenente di complemento del Corpo, a norma dell' art. 8 della legge 4 agosto 1942, n. 915 , per aver superato i limiti di eta' previsti dall' art. 68 della legge 16 giugno 1935, n. 1026 , possono essere nominati sottotenenti nella riserva.
Entrata in vigore il 7 aprile 1955