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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/02/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda sezione civile riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Federico D'Incecco Cons. Aus. Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 1745 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 e promossa
DA
(p. i.v.a. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, Dott.sa rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Piero Novelli presso il cui studio, sito in Ancona al C.so Mazzini n. 107, è elettivamente domiciliata giusta procura speciale in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Michele Venturi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto legale sito in Sassoferrato (An) alla Via Cavour n. 21, giusta procura speciale su separato documento informatico depositato unitamente alla comparsa di costituzione
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
( Cod. Fisc. ) domiciliata e residente in CP_2 C.F._2
Senigallia alla Strada Prov.le Sant'Angelo n. 149, già contumace in primo grado.
APPELLATA/ CONTUMACE
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1810/2019, depositata in data 24.10.2019, non notificata, resa nel procedimento Tribunale di
Ancona r.g.n. 390/2016, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note telematiche del 17.04.2024.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da nei confronti di e Controparte_1 CP_2 [...]
rispettivamente proprietaria/conducente ed assicuratrice del veicolo CP_3
Opel Corsa tg. AD138SM, volta ad ottenere la condanna dei detti convenuti, in solido tra loro, al risarcimento, in proprio favore, di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in occasione del sinistro stradale avvenuto il 20.05.2008, alle ore 08.00 circa, in località Grottino di Senigallia (An) sulla S.P. 13; l'accoglieva accertando e dichiarando che il sinistro per cui era causa ( investimento del CP_1
nel mentre quale operaio si trovava sul margine sinistro della S.P. 13 nella corsia opposta rispetto al senso di marcia percorso dalla convenuta, in prossimità del guard rail ivi esistente, intento a segnalare la presenza sulla sede stradale di un mezzo in manovra) era imputabile alla responsabilità esclusiva di proprietaria e CP_2 conducente dell'autovettura investitrice, conseguentemente condannando, in solido tra loro, i convenuti al risarcimento dei danni patiti dall'attore, liquidati, detratti sia gli acconti già versati dai convenuti sia le somme ricevute o capitalizzate, in € CP_4
181.377,83 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione e detratta la rivalutazione delle somme versate dall' all'attualità con ulteriore condanna dei CP_4
convenuti al pagamento delle spese di giudizio e di svolta c.t.u. ( fase Atp).
Espletata istruttoria attraverso l'acquisizione delle produzioni documentali avutesi dalle parti ( in particolare: rapporto della Polstrada di Ancona intervenuta a rilevare il sinistro, documentazione planimetrica/fotografica dello stato dei luoghi, certificazione medica, verbali di udienza (istruttoria) del procedimento penale svoltosi dinanzi il Giudice di Pace di Senigallia nei confronti della c.t.u. CP_2
medico legale svolta in sede di a.t.p.) e prova per testi il giudice di primo grado, ricostruita la dinamica dell'incidente come coinvolgente la responsabilità esclusiva della conducente dell'auto Opel Corsa tg. AD138SM, per non aver CP_2
vinto, in acclarata fattispecie di investimento di pedone, la presunzione di
2 responsabilità sulla stessa gravante ex art. 2054 comma 1° c.c. nonchè per aver violato il disposto di cui all'art. 141 commi 3 e 11 C.d. S., come da contravvenzione elevata dagli agenti intervenuti, dato che nel percorrere la S.P. 13 in località
Grottino di Senigallia, con direzione di marcia da Senigallia verso Ostra, pur in prossimità di una curva, in presenza di condizioni meteo avverse ( pioggia) che avevano reso viscido il fondo stradale e di sufficiente visuale per avvedersi dell'ingombro della carreggiata opposta da parte di un mezzo in manovra la cui presenza era segnalata dall'attore ( operaio addetto alle segnalazioni) presente anch'egli nella carreggiata opposta in prossimità del Guard Rail;
non provvedeva ad adeguare la propria condotta di guida alle circostanze del caso perdendo, conseguentemente, il controllo del mezzo che, dopo aver invaso la corsia di marcia riservata al transito in direzione opposta, collideva con il guard rail per poi investire l'attore al quale, nella circostanza, non risultava addebitabile alcun concorso di colpa per aver tenuto un comportamento improvviso o imprevedibile, giungeva a riconoscere il danno patrimoniale, nella misura di € 150.742,00, e quello non patrimoniale liquidato, con riferimento alle risultanze della c.t.u. medico legale e in applicazione dei valori espressi nelle Tabelle del Tribunale di Milano dell'anno
2018; in € 150.742,90, ivi compresa personalizzazione del danno liquidata in €
14.422,40, poste risarcitorie che, decurtate degli acconti già versati dai convenuti e delle somme ricevute o capitalizzate dall' residuavano dovute nella misura di CP_4
€ 181.377,83 oltre interessi e rivalutazione e detratta la rivalutazione delle somme versate dall' all'attualità. CP_4
Avverso l'anzidetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato, la prospettando i motivi di doglianza in seguito Controparte_3
riportati.
Parte appellante conviene in giudizio i sig.ri e Controparte_1 CP_2
chiedendo alla Corte adita in via preliminare: di sospendere, fissando apposita udienza di discussione dell'istanza, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata nel merito e in via principale: di riformare, in accoglimento del proposto appello, la sentenza impugnata respingendo in tutto la domanda svolta dal Controparte_1
nel merito e in via gradata: di ridurre la richiesta di risarcimento di CP_1 in conseguenza dell'accertando grado di concorso di colpa nella causazione
[...]
3 dell'evento ex art. 1227 1° comma c.c. e per l'effetto compensare in tutto o in parte la liquidazione delle spese del primo grado; in via ulteriormente gradata: di rideterminare l'importo dovuto detraendo: - la rivalsa corrisposta per euro CP_4
86.769,47 per valore capitale di cui euro 33.893,75 per danno biologico ed euro
52.875,72 per danno patrimoniale rivalutata sino alla data della sentenza e con gli interessi da applicare sulla somma rivalutata anno per anno sino alla liquidazione giudiziale;
- la somma versata dalla Compagnia pari ad € 10.500,00 il 5 aprile 2012 attualizzando con rivalutazione ed interessi la detta somma alla data della liquidazione giudiziale del danno;
- la somma di € 111.034,10 corrisposta dalla al in data 29.11.2019 in esecuzione della sentenza impugnata CP_3 CP_1
condannando il a restituire a la eventuale differenza con CP_1 Controparte_3
gli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. o in via subordinata al saggio legale dalla data del pagamento al saldo.
Si costituiva in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto integrale Controparte_1 dell'istanza volta ad ottenere la sospensiva della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata nonché dell'appello proposto da con Controparte_3
conferma dei capi della sentenza, dalla stessa sottoposti a gravame, proponendo, altresì, appello incidentale chiedendo alla Corte adita, in accoglimento dell'appello incidentale, di riformare parzialmente la gravata sentenza condannando la e in solido tra loro, a corrispondere in Parte_1 CP_2
favore di esso appellante incidentale l'ulteriore somma di € 6.930,00, a titolo di danno non patrimoniale da invalidità temporanea. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge su tutte le somme riconosciute come dovute, anche successivi alla sentenza di primo grado, fino all'effettivo pagamento;
e con condanna delle controparti, in solido tra loro, a spese e compensi di causa prospettando i motivi di doglianza in seguito riportati.
Con provvedimento del 10.06.2020 l'intestata Corte, sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza per somma superiore ad € 20.000,00.
Quindi la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.06.2022 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per essere, successivamente, con ordinanza del 16.11.2023, rimessa sul ruolo al fine di provvedere, ad onere della parte appellante ed entro la data del 04.01.2024, all'integrazione del contraddittorio
4 nei confronti del litisconsorte necessario, risultato pretermesso, con CP_2
rinvio alla nuova udienza del 17.04.2024 ove la causa, sulla precisazione delle conclusioni come in epigrafe effettuate, veniva assunta a decisione con concessione dei termini 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante principale deduceva i seguenti motivi d'appello:
1) Erronea esclusione del concorso di colpa dell'attore nella Controparte_1 causazione dell'incidente ex art. 2054 e 1227 c.c.. Parte appellante ritiene che una corretta lettura delle risultanze istruttorie acquisite in corso di giudizio avrebbe dovuto condurre il giudicante ad individuare una responsabilità concorrente del sul presupposto che lo stesso, al momento dell'investimento, si trovava sulla CP_1
carreggiata riservata al transito in senso inverso, a quello tenuto dal veicolo investitore condotto dalla in prossimità del guard rail, e non al di là dello CP_2
stesso, sulla tangente di uscita della curva con riferimento alla direzione di marcia tenuta della e senza indossare il giubbotto retroriflettente. CP_2
2) Erronea attribuzione di una personalizzazione del pregiudizio non patrimoniale definito come incidenza sulla cenestesi lavorativa. Si censura di erroneità
l'avvenuto riconoscimento di una personalizzazione per riscontrata cenestesi lavorativa, espressa in una percentuale del 20% del danno biologico puro, ritenendola non dovuta, dal momento che il relativo danno (non patrimoniale) doveva considerarsi assorbito dal danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica (mancato guadagno) contestualmente riconosciuto, nonchè eccessiva.
3) Erronea e/o illegittima attribuzione del danno patrimoniale;
erronea e/o illegittima e/o errata perché eccessiva liquidazione del danno patrimoniale. Si censura l'avvenuto riconoscimento di un danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica ritenendolo erroneo non solo per aver ritenuto corrispondente l'incapacità di guadagno con la percentuale di incapacità lavorativa specifica (20%) ma anche nella parte in cui assume l'ammontare del reddito perduto per anno lavorativo ed infine per il criterio applicato per sviluppare il danno patrimoniale.
5 4) Omessa detrazione del pagamento da parte di della somma di Controparte_3
€ 10.500,00 in data 5.04.2012. Si rileva l'omessa detrazione dell'acconto versato ante causam in data 5.04.2012.
L'appellante incidentale, con unico articolato motivo, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudicante, nel liquidare il danno biologico temporaneo, ha applicato il valore monetario minimo di liquidazione del danno non patrimoniale per giorno di inabilità temporanea assoluta (€ 98,00), senza operare alcun aumento a titolo di personalizzazione sebbene esistessero i presupposti per giungere ad un simile aumento considerata la gravità delle lesioni riportate ( 180 giorni di ITT, poi ulteriori 180 giorni di ITP al 50% ed infine 180 giorni al 25%) nonché la circostanza che il danneggiato era stato costretto a sopportare l'immobilizzazione, diversi interventi chirurgici, ricoveri ospedalieri, riabilitazioni e fisioterapie per il recupero della mobilità dell'arto.
L'appello principale è infondato mentre risulta accoglibile, per quanto di ragione, quello incidentale.
Preliminarmente deve dichiararsi, non essendosi provveduto a ciò in udienza, la contumacia dell'appellata la quale, pur regolarmente citata in giudizio CP_2 in ottemperanza dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, non si costituiva in giudizio.
Quanto al merito il primo motivo d'appello principale non merita accoglimento.
Relativamente ai sinistri stradali nei quali siano coinvolti pedoni la giurisprudenza della Suprema Corte è costantemente orientata a ritenere operante non solo la presunzione di colpa esclusiva a carico del conducente di cui all'art 2054 cc, comma
1, superabile solo qualora, dall'accertamento dei fatti, si pervenga ad escludere che il conducente abbia violato le norme della circolazione, comprese quelle di diligenza, prudenza e perizia, e ad acclarare che lo stesso abbia messo in atto quanto possibile per evitare il danno, avuto riguardo alla situazione concreta ( cfr. Cass.
Civ. n. 36809/2017, Cass. Civ. n. 30388/2017, Cass. Civ. n. 2241/2019 ); ma anche un temperamento del principio del legittimo affidamento (nel fatto che tutti gli utenti della strada rispettino le norme di comportamento) in quello opposto, in base al quale “…l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità.” ( Cfr. Cass.
6 Pen. n. 27513/2017, n. 5691/2016 Cass. Pen. n. 29272/2019, Cass. Pen. n.
34406/2019; Cass. Pen. n. 40810/2019, Cass. Pen. n. 36178/2019, Cass. Pen. n.
29361/2022).
I predetti principi giurisprudenziali, applicati al caso di specie, portano a ritenere la gravata sentenza esente da censure quanto alla dichiarata esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro, della conducente l'auto investitrice.
Esaminate, infatti, le risultanze degli accertamenti esperiti ( rilievi dello stato dei luoghi, planimetrici, dei danni riscontrati sul veicolo, della posizione post sinistro dell'autovettura,) come contenuti nel rapporto/rilievo di incidente stradale redatto dai verbalizzanti agenti della Polstrada di Ancona, intervenuti sul luogo dell'incidente il giorno 20.05.2008, che quale atto pubblico deve ritenersi dotato, quanto alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. ( cfr.
Cass. Civ. n.226629/2008, Cass. Civ. n.9251/2010, Cass. Civ. n.3787/2012, Cass.
Civ. n.9037/2019) si ritiene che la ricostruzione dinamica dell'incidente che vede l'autovettura Opel Corsa tg. AD138SM, condotta dalla perdere aderenza CP_2 andando ad investire il pedone, mentre quest'ultimo, il giorno 20.05.2008 CP_1
alle ore 08.00 circa, stava percorrendo a piedi, quale operaio di una ditta che stava effettuando lavori in loco, la S.P. 13 in località Grottino di Senigallia (An), marciando all'interno della carreggiata riservata al transito in senso contrario a quello percorso dal veicolo condotto dalla e in prossimità del guard rail ivi CP_2
esistente; risulti non infirmata da alcuna specifica prova contraria essendo, altresì, confortata dalle dichiarazioni, aventi valore confessorio, rese dalla conducente dell'auto investitrice ( come contenuti nel rapporto/rilievo di incidente CP_2
stradale redatto dai verbalizzanti ove è dato testualmente leggere <Verso le ore
08.00 ero a bordo della mia vettura e stavo percorrendo la SP 13 con direzione di marcia Sant'Angelo – Ostra, giunta in prossimità di una curva destrorsa, moderavo la velocità e uscita da detta curva notavo la presenza di un autoarticolato sulla corsia di marcia opposta rispetto alla mia un centinaio di metri più avanti, cercavo di moderare ulteriormente la mia velocità ma appena toccavo i freni la macchina,
a causa dell'asfalto reso sdruciolevole dalla pioggia caduta, perdeva aderenza e sbandava verso sinistra andando ad urtare il guard rail posto al limite della
7 carreggiata dove si trovava anche un signore che camminava in direzione
Sant'Angelo. Subito, non avendo riportato lesioni scendevo dall'auto e prestavo i primi soccorsi>> . (cfr. rapporto di incidente stradale redatto da Polstrada Ancona pag.3/4 sub doc. n.1) in fasc. primo grado attore).
La ricostruzione dinamica di cui sopra non comporta, tuttavia, il riconoscimento di corresponsabilità nella causazione dell'incidente a carico del pedone investito.
L'accertamento dei fatti come risultante a seguito dell'analisi degli elementi e rilievi contenuti nel rapporto di incidente stradale redatto dagli agenti della
Polstrada di Ancona il giorno del sinistro, non consente di superare la presunzione di responsabilità posta a carico della conducente il veicolo investitore dall'art. 2054 comma 1 c.c. ed, anzi, dimostra, avuto riguardo alla situazione concreta, come la stessa abbia violato specifiche norme di circolazione, in particolare l'art. 141 C.d.S.
(velocità) per la cui infrazione veniva, infatti, contravvenzionata dagli agenti intervenuti e non abbia messo in atto quanto possibile per evitare il danno.
A tal proposito occorre, infatti, rilevare come: a) la velocità dell'auto condotta dalla desumibile dai danni riportati dal veicolo ( paraurti, parafanghi introflessi, CP_2
cofano motore accartocciato cfr rapporto di incidente redatto dalla Polstrada di
Ancona sub doc. n.1) fasc. attore) nonché dal fatto che l'autovettura, successivamente alla perdita di controllo del mezzo da parte della conducente, nonostante un primo impatto frontale con il guard rail della opposta corsia di marcia e l'investimento del pedone carambolava ulteriormente sulla strada sino a terminare la sua corsa nella corsia originariamente percorsa, non fosse, a prescindere dal superamento o meno del limite di velocità imposto in loco, sicuramente commisurata al caso concreto caratterizzato dal fatto che si stava percorrendo un tratto di strada curvilineo a destra, con visuale coperta e pavimentazione bagnata e resa viscida dalla pioggia battente in atto ( cfr. rapporto di incidente Polstrada Ancona pag.2/11 fasc. primo grado attore) circostanze che avrebbero dovuto indurre la ad adeguare la velocità prima di entrare in curva CP_2
in modo tale da conservare sempre il controllo del mezzo considerato, altresì, che al pedone/operaio investito non può addebitarsi alcun comportamento imprudente dato che lo stesso, perfettamente avvistabile data l'ora dell'avvenuto incidente ( ore
08.00 del mese di maggio), si trovava nella corsia di marcia opposta a quella
8 percorsa dalla e in tratto rettilineo posto dopo la curva e, quindi, al di fuori CP_2
della traiettoria di uscita dalla stessa;
b) qualora la avesse tenuto una velocità CP_2
adeguata allo stato dei luoghi ben avrebbe potuto evitare di frenare, così scongiurando la conseguente perdita di controllo del mezzo in curva che ebbe a causare l'invasione della corsia di marcia opposta e, quindi, l'investimento del pedone, dato che, come si evince dalle dichiarazioni dalla stessa rese alla Polstrada intervenuta, << …notavo la presenza di un autoarticolato sulla corsia di marcia opposta rispetto alla mia, un centinaio di metri più avanti…>> (cfr. rapporto di incidente stradale redatto da Polstrada Ancona pag.3/4 sub doc. n.1) in fasc. primo grado attore) nessun elemento perturbatore della circolazione si era palesato sulla corsia dalla stessa percorsa.
Parimenti infondato è il secondo motivo d'appello principale che vorrebbe ricompreso il danno da cenestesi lavorativa in quello da lesione della capacità lavorativa specifica.
Il giudice di primo grado nel liquidare il danno non patrimoniale da accertata cenestesi lavorativa mediante un'appesantimento del valore monetario liquidato per l'invalidità permanente si è attenuto alla costante interpretazione giurisprudenziale fornita in materia dalla S.C. secondo la quale “… il danno da lesione della
“cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa, si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto…”(Cfr ex multis Cass. Civ. n. 12572/2018 Cass. Civ. n. 17411/2019; Cass.
n. 17931/2019; Cass. n. 12605/2023; Cass. n. 16628/2023).
Non meritevole di accoglimento è anche il terzo motivo di appello principale che vorrebbe erroneamente liquidato il danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica.
Precisato, infatti, che <<…non esiste una correlazione diretta tra la percentuale di invalidità e la percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica;
dato che
9 il grado di invalidità non si riflette in maniera automatica sulla riduzione della capacità lavorativa specifica, ma spetta al giudice di merito valutarne l'incidenza in concreto…>> (Cfr Cass. Civ. n. 19537/2007 e, da ultimo, Cass. Civ. n.
14241/2023) considerando le caratteristiche del lavoro precedentemente svolto (o delle aspettative lavorative realisticamente apprezzabili, sulla base della formazione del danneggiato e delle esperienze maturate), e la possibile idoneità della invalidità permanente conseguente al sinistro di pregiudicare in concreto la situazione lavorativa preesistente e le prospettive future;
deve dirsi che il giudicante, ha correttamente e condivisibilmente valutato, ai fini dell'esistenza di un danno da lesione della capacità lavorativa specifica, di operaio/autista di camion, ricollegabile eziologicamente al danno biologico conseguito all'incidente, la documentazione contrattuale nonchè reddituale ( buste paga e dichiarazioni dei redditi ante sinistro anni 2005-2006-2007 e post sinistro sub doc.ti da n.21 a 36 in fasc. primo grado attore e da n 54 a 57 in memorie 183 6° comma cpc 2 termine ) prodotta dall'attore attestante l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro precedentemente in essere, quale autista a tempo indeterminato 3° livello, e la successiva assunzione con contratti a termine comportante una contrazione del reddito da lavoro valutata quest'ultima, ai fini liquidatori del danno, alla luce del criterio fornito dalla costante giurisprudenza di legittimità che nel caso, quale quello di specie, di lesione riguardante lavoratore dipendente espressamente prevede
<<…nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba
considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina…per il lavoro dipendente, sulla base del reddito da lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge che risulta più elevato tra quelli degli ultimi tre anni>>.( cfr. Cass. Civ. n. 5958/2023 Cass. Civ. n. 11759/2018; Cass. Civ. n. 18855/2008,
Cass. Civ. n. 5680/1996, Cass. Civ. n. 2822/1994, Cass. Civ. n. 209/2005), giungendo ad individuare nel reddito per l'anno 2007, antecedente a quello del sinistro, pari ad €.28.628,00, quello da porre, a base dei relativi calcoli liquidatori, né ha errato nello sviluppare detti calcoli facendo riferimento “…ai parametri diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989…”
10 considerato che, alla data della decisione, quelli erano i criteri cui, in aderenza all'interpretazione giurisprudenziale di legittimità, si faceva riferimento per giungere alla liquidazione del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica ( Cfr. Cass. Civ. n. 20615/2015, Cass. Civ. n. 18093/2020).
Infondata è, infine, la censura, contenuta nel quarto motivo d'appello principale, con la quale si contesta l'omesso scomputo, dal credito risarcitorio riconosciuto all'attore, della somma di € 10.500,00 da questi ricevuta in data 5.04.2012 a titolo di acconto.
Premesso, infatti, che la predetta somma era, per l'importo di € 4.750,00, imputata, dalla stessa appellante (cfr. doc. n.18 in fasc. primo grado parte Controparte_3
convenuta) a rimborso, in favore di parte attrice, delle spese, competenze legali ed accessori per l'assistenza prestata dal patrocinatore Avv. Valtero Bruscia;
deve dirsi che la stessa, per la restante parte di € 5.750,00, è stata, dal giudicante, detratta dalla somma di € 7.775,37, riconosciuta al quali spese mediche documentate e di CP_1
c.t.u., per giungere, così, a riconoscere, a saldo della predetta posta risarcitoria, la somma residuale di €.2.025,37, facendo riferimento ai conteggi effettuati dalla difesa di parte attorea in comparsa conclusionale di primo grado mai contestati (cfr. sentenza pagg. 9 e11).
D'altra parte, a conferma dell'avvenuto scomputo, milita quanto espresso al riguardo nel dispositivo di sentenza ove è dato testualmente leggere <<…dichiara tenuti, e per l'effetto, condanna la sig.ra e , CP_2 Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al risarcimento del danno che, detratti sia gli acconti già versati dai convenuti, sia le somme CP_4 ricevute o capitalizzatesi liquida in €.181.377,83, …>> (cfr. dispositivo di sentenza pag.11).
Fondata è, invece, la doglianza posta a base dell'appello incidentale.
Per il danno biologico temporaneo, la Tabella Milanese prevedeva quale importo standard la somma di euro 98,00 pro die con possibilità di riconoscere, a titolo di personalizzazione, un aumento della detta somma nella misura massima del 50% .
Nella fattispecie concreta, esaminato il diario clinico riportato nella relazione di c.t.u. svolta in sede di a.t.p. ( cfr. c.t.u. sub doc. n.19 in fasc. parte attrice, pagg. da
8 a 15) si ritengono esistenti i presupposti per personalizzare, riconoscendo un
11 aumento del 20% sull'importo standard pro die di € 98,00, il risarcimento per il periodo di inabilità temporanea totale, considerato che le iniziali lesioni con ospedalizzazione, intervento chirurgico, immobilizzazione, protratte terapie mediche e fisiche, nuovo intervento, ulteriori trattamenti medici e fisici hanno certamente determinato nel soggetto sofferenza e dolore ulteriori rispetto al normale.
Si ritiene, quindi, applicando, secondo il predetto criterio di personalizzazione, una quantificazione giornaliera della inabilità temporanea corrispondente ad € 118,00, di liquidare, rispetto a quanto già liquidato a titolo di danno da inabilità temporanea totale, l'ulteriore somma di € 3.600,00 secondo il seguente calcolo ( € 118,00 x 180 gg ITT = € 21.240,00 - € 17.640,00, liquidati in primo grado, = € 3.600,00).
Su tale somma vengono riconosciuti, in applicazione del costante insegnamento dettato dalla Suprema Corte quanto al ritardo nel pagamento nelle obbligazioni risarcitorie, i c.d. interessi compensativi “diretti a compensare la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità del bene patrimoniale perduto” da calcolarsi al tasso legale sulla sorte capitale ( € 3.600,00) devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data di deposito della presente sentenza (Cass. Civ. n.1712/1995, nonché, ex multis
Cass. Civ. 4010/2006) riconoscendo, infine, sull'importo complessivo così liquidato interessi legali dalla data della sentenza sino al soddisfo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Stante la proposizione dell'impugnativa principale successivamente al 30 gennaio
2013, nonché il relativo rigetto, ricorrono i presupposti processuali per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del Testo Unico di cui al D.P.R. 30.05.2002
n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
12 nonché sull'appello incidentale proposto da nei confronti di Controparte_1
e entrambi avverso la sentenza del Parte_1 CP_2
Tribunale di Ancona n. 1810/2019, depositata in data 24.10.2019, non notificata, resa nel procedimento Tribunale di Ancona r.g.n. 390/2016, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta ed istanza disattese o assorbite così provvede:
- rigetta l'appello principale, accoglie quello incidentale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona n. 1810/2019, depositata in data
24.10.2019, non notificata, resa nel procedimento Tribunale di Ancona r.g.n.
390/2016, così dispone:
- condanna la e di in via solidale tra Parte_1 CP_2 loro, all'ulteriore pagamento in favore di per le ragioni di cui in Controparte_1
motivazione, della somma di € 3.600,00 oltre interessi compensativi e legali secondo i criteri di cui in parte motiva;
- condanna la al rimborso, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite del grado di giudizio che si liquidano in complessivi €
[...]
4.500,00 di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva ed € 2.000,00 per la fase decisionale oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a cura di parte appellante principale
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1
quello dovuto per il proposto appello principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
- fermo il resto.
Ancona, lì 12.02.2025
Il G. A. Relatore Il Presidente
Dott. Federico D'Incecco Dott. Guido Federico
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