Articolo 1 della Legge 3 novembre 1952, n. 1788
Articolo 2
Versione
19 dicembre 1952
Art. 1.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a prelevare dai fondi di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 , la somma di L. 2.493.750.000 da assegnarsi all'Amministrazione per gli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma generale di assistenza Unrra-Casas, 1ª Giunta.
Tale somma e' amministrata dalla predetta 1ª Giunta nel modo previsto dall'ultimo comma dell' art. 2 del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 236 .
Entrata in vigore il 19 dicembre 1952