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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 15/07/2024, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. dott. Antonia Quartarella Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1368 /2022 R.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il Parte_1
29/12/1978 (C.F. ), con l'avvocato C.F._1
FRANGIONE MARIA BRUNA, nei confronti di
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), con l'avvocato D'ORSI EDGARDO, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Alla scadenza del termine (11/6/2024) per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 9/8/2022 da nei confronti Parte_1 di Controparte_1
vista la memoria di costituzione depositata nell'interesse di in data 15/10/22; Controparte_1
vista la sentenza non definitiva sullo stato n. 565/2023 pubblicata il
6/7/2023, con prosecuzione del giudizio in ordine alle residue questioni controverse;
vista la proposta di conciliazione formulata dal G.I. ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con ordinanza del 2/4/2024; rilevato che entrambe le parti hanno accettato la proposta conciliativa e sottoscritto l'accordo del 5/6/2024, depositato in originale il 10/6/2024;
considerato che
, essendo già stata emessa sentenza parziale concernente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di regolamentare le questioni residue oggetto della causa deve tenersi conto della intervenuta regolamentazione come da accordo depositato in atti;
ritenuto che
, esaminate le condizioni di cui all'accordo, le stesse possano essere integralmente recepite e asseverate, in quanto conformi a legge e idonee a soddisfare le esigenze dei figli minori e Per_1
Persona_2
ritenuto che, stante l'accordo e l'espressa previsione di cui al n. 5) della convenzione di divorzio, le spese processuali debbano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 9/8/2022 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) vista la sentenza parziale sullo stato n. 565/2023 pubblicata il
6/7/2023, assevera l'accordo sottoscritto dalle parti il 5/6/2024 e depositato in originale in data 10/6/2024;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 10/7/2024.
Il Giudice Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. dott. Antonia Quartarella Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1368 /2022 R.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il Parte_1
29/12/1978 (C.F. ), con l'avvocato C.F._1
FRANGIONE MARIA BRUNA, nei confronti di
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), con l'avvocato D'ORSI EDGARDO, C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Alla scadenza del termine (11/6/2024) per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 9/8/2022 da nei confronti Parte_1 di Controparte_1
vista la memoria di costituzione depositata nell'interesse di in data 15/10/22; Controparte_1
vista la sentenza non definitiva sullo stato n. 565/2023 pubblicata il
6/7/2023, con prosecuzione del giudizio in ordine alle residue questioni controverse;
vista la proposta di conciliazione formulata dal G.I. ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con ordinanza del 2/4/2024; rilevato che entrambe le parti hanno accettato la proposta conciliativa e sottoscritto l'accordo del 5/6/2024, depositato in originale il 10/6/2024;
considerato che
, essendo già stata emessa sentenza parziale concernente la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di regolamentare le questioni residue oggetto della causa deve tenersi conto della intervenuta regolamentazione come da accordo depositato in atti;
ritenuto che
, esaminate le condizioni di cui all'accordo, le stesse possano essere integralmente recepite e asseverate, in quanto conformi a legge e idonee a soddisfare le esigenze dei figli minori e Per_1
Persona_2
ritenuto che, stante l'accordo e l'espressa previsione di cui al n. 5) della convenzione di divorzio, le spese processuali debbano essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 9/8/2022 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) vista la sentenza parziale sullo stato n. 565/2023 pubblicata il
6/7/2023, assevera l'accordo sottoscritto dalle parti il 5/6/2024 e depositato in originale in data 10/6/2024;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 10/7/2024.
Il Giudice Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco