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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA IA Di Stefano Presidente Dott.ssa Eliana Romeo Consigliera Dott.ssa IA TO LE Consigliera rel. nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1901/2023
a seguito di trattazione orale in udienza pubblica del giorno 03/06/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
tra
Parte_1
in persona del rappresentante legale pro
[...] tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mazzarella
- Appellante -
e
(deceduto), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano CP_1
Caponetti
Appellato
Controparte_2
- Appellati contumaci–
-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli sez. lavoro n.
232/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. il geometra ha adito il tribunale CP_1 di Tivoli, sez. lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni nei confronti delle Parte_1
(d'ora innanzi “ ” o “ ):
[...] Pt_1 CP_3
I. Condannare la C.I.P.A.G. alla liquidazione in favore del ricorrente della pensione di vecchiaia, con decorrenza 1° novembre 2016, o da altra diversa data accertanda;
II. In subordine, condannare la C.I.P.A.G. alla liquidazione in favore del ricorrente del trattamento pensionistico comunque spettante;
III. Condannare al pagamento di tutte le mensilità di pensione CP_3 dalla data di decorrenza a quella di effettiva corresponsione, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.
Il geometra ha dedotto nel ricorso introduttivo di essere stato iscritto alla
Cassa, pagandone integralmente i contributi, dal 1975 al 2009; di aver chiesto in data 28 ottobre 2016 il riconoscimento della pensione di vecchiaia ex art. 34, comma 6, del regolamento di previdenza geometri, avendo maturato il requisito contributivo di 35 anni di contributi versati, dopo aver svolto 41 anni di attività di libero professionista, e compiuto il
67° anno di età; che la C.I.P.E.G. aveva respinto in data 30 giugno 2017 la domanda in ragione dell'irregolarità contributiva in relazione a tutto il periodo assicurativo maturato;
di avere invece diritto alla prestazione richiesta, possedendo il requisito dell'effettivo versamento alla dei Pt_1 contributi per almeno trentacinque anni, per come richiesto dall'art. 2, comma 1, lett. b) del medesimo Regolamento, nonché il requisito anagrafico (67 anni di età).
Si è costituita la C.I.P.E.G. chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando altresì di aver riconosciuto nelle more, con decorrenza dal 1.10.2019, in favore del geom. la pensione di vecchiaia “ordinaria”, ex art. 2 del CP_1
Regolamento, avendo lo stesso raggiunto il requisito anagrafico per tale prestazione (compimento del 70° anno di età).
2 2. Il Tribunale ha accolto il ricorso accertando il diritto del geom. a CP_1 vedersi riconoscere la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 34, comma 6 del Regolamento a far data dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 28/10/2016 e condannando la al Pt_1 pagamento della relativa prestazione.
Ha rilevato il primo giudice, in particolare, che il geometra era in CP_1 possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 34, comma 6, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari per il godimento della pensione di vecchiaia
“anticipata” (anagrafico: 67 anni di età e contributivo: 35 anni di effettiva contribuzione), non trovando fondamento l'argomento avanzato dalla Pt_1 secondo cui per la fruizione della pensione di vecchiaia anticipata sarebbe richiesta la regolarità su tutto l'arco contributivo maturato al momento della domanda.
3. In data 25/07/2023 la C.I.P.E.G. ha interposto appello chiedendo la riforma della sentenza affidato a due motivi:
-Omessa pronuncia sulla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla;
Pt_1
-Falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 34, comma 6, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari.
Ha, chiesto, quindi, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) “In via principale, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Tivoli n.232/2023 pubblicata il
21/02/2023 nei termini sopraindicati e, per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere, atteso che la pensione di vecchiaia reddituale ex art.2 Reg. Previdenza è stata già liquidata dalla in favore del CP_3 geom. sulla scorta delle annualità contributive regolari (35), per CP_1 un importo annuo lordo di €.10.064,26, con decorrenza dal 01/10/2019
(ovvero dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei
3 requisiti anagrafico e contributivo), e tuttora l'appellato sta incassando regolarmente i ratei”;
b) “In ogni caso, respingere integralmente il ricorso proposto in primo grado dal geom. poiché inammissibile ed infondato in fatto ed in CP_1 diritto per i superiori motivi, condannando, per l'effetto, (domanda restitutoria) l'appellato alla restituzione degli importi corrisposti dalla
a titoli di ratei di pensione, in virtù della provvisoria esecuzione Pt_1 della sentenza di primo grado”;
c) “In via gradata, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse confermare la sentenza di primo grado, riconoscendo che
l'appellato ha maturato i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, si chiede che venga accertato e dichiarato che tale trattamento decorra dal 01/10/2018 (in considerazione della domanda di pensione anticipata presentata il 26/09/2018) e/o diversa data accertanda, anziché dal 01/11/2016, avendo il geom. rinunciato CP_1 alla prima domanda di pensione ed essendo in ogni caso, la prima domanda di pensione stata archiviata per mancata regolarizzazione contributiva nel termine indicato dalla con conseguente Parte_1 condanna alla restituzione (domanda restitutoria) degli importi eventualmente corrisposti dall'Ente a titolo di ratei di pensione in virtu' della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado”
d) “In linea subordinata, nella denegata ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte dovesse confermare la sentenza di primo grado, riconoscendo che
l'appellato ha maturato i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, si chiede che venga accertato e dichiarato che tale trattamento sostituisce la pensione di vecchiaia reddituale e, conseguentemente, che l'appellato sia condannato (domanda restitutoria) alla restituzione degli importi corrisposti da a far CP_3 data dal 01/10/2019 a titolo di ratei di pensione di vecchiaia reddituale”;
4. Si è costituito il geom. chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza di primo grado, eccependone in via preliminare
4 l'inammissibilità per violazione dell'art. 434 cpc nonché con riferimento alle domande nuove ivi formulate.
5. All'udienza del 12.11.2024 il difensore del geom. ne ha CP_1 dichiarato il decesso, come da documentazione già depositata (certificato di morte prodotto il 6.11.2024) e con ordinanza del 26.11.2024 resa alla successiva udienza il Collegio ha dichiarato l'interruzione del procedimento.
6. Ha riassunto il giudizio nei confronti degli eredi di la CP_1 [...]
Parte_1 con ricorso depositato il 7.2.2025, riportandosi alle
[...] conclusioni già rassegnate
7. Gli eredi di , benché ritualmente citati, sono rimasti CP_1 contumaci.
8. All'odierna udienza del 3.6.2025 la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
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9. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
10. Deve, in via preliminare, essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello ex art. 434 c.p.c. in punto di specificità dei motivi di gravame, atteso che tale norma non prescrive l'adozione di un rigido modello di impugnazione e che l'atto di appello, così come formulato, evidenzia nel suo complesso le censure mosse alla sentenza e l'ambito delle questioni rimesse al Collegio.
11. Passando ad esaminare il primo motivo di doglianza – con il quale la lamenta l'omessa pronuncia sulla richiesta di cessazione della materia Pt_1 del contendere formulata in primo grado - se ne deve evidenziare l'infondatezza.
Il Tribunale, invero, ha dato atto in sentenza della richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere formulata dalla , Pt_1 evidenziando altresì come il ricorrente avesse insistito nella originaria domanda.
5 E, invero, nelle note depositate in primo grado dal geom. questo – CP_1
a fronte della liquidazione operata dalla della pensione di vecchiaia Pt_1 ordinaria, con decorrenza dal 1.10.2019 - ha insistito nella originaria domanda avente ad oggetto il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 1.11.2016.
Né può sostenersi, secondo l'assunto della , essere sopravvenuta la Pt_1 carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc del geom. per avere CP_1 lo stesso rinunciato alla prima domanda di pensione di vecchiaia anticipata del 28.10.2016 - avendo presentato una seconda domanda per il conseguimento del medesimo trattamento in 26.9.2018 - non emergendo dalla lettura di tale ultima domanda alcuna volontà di rinunciare a quella precedente, invece nella stessa espressamente richiamata (si veda postilla apposta in calce alla domanda del 26.9.2018 - La presente a seguire richiesta cipea 719912 del 28.10.2016).
12. Il secondo motivo di censura deve essere parimenti respinto.
La Corte osserva, come anche affermato dal primo giudice, che è fatto pacifico tra le parti che l'odierno appellato, al tempo della prima domanda datata 28.10.2016 (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente primo grado) di pensione di vecchiaia anticipata, ai sensi degli artt. 34, sesto comma e 2 del regolamento, avesse già maturato il requisito di età anagrafica - 67 anni - ed il requisito contributivo - 35 anni di contributi effettivamente versati – ivi previsti per il godimento della prestazione.
La norma regolamentare oggetto di causa recita, infatti, (v. doc. 7 fascicolo primo grado che: “34.6 A decorrere dal 1° gennaio 2016, coloro CP_3 che al compimento del 67° anno di età siano in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del presente Regolamento possono chiedere la liquidazione di un trattamento pensionistico determinato secondo il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335 nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate.
La quota di pensione determinata ai sensi dell'art. 2 del presente
Regolamento è calcolata sui redditi dichiarati dall'iscritto fino al
6 31.12.2009. La misura di tale quota non può essere inferiore all'importo di cui al comma 4 del citato art. 2, ridotto in proporzione ai mesi di anzianità contributiva maturati fino alla predetta data del 31.12.2009” laddove l'art. 2, comma 1, lett. b) del medesimo regolamento prevede, quale requisito contributivo, quello dell' “effettivo versamento di contributi alla per Pt_1 almeno 35 anni in relazione a regolare iscrizione all'Albo <……>”
Le norme regolamentari non richiedono, quindi, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata, secondo quanto prospettato dall'appellante, l'ulteriore requisito della regolarità contributiva per l'intero arco assicurativo maturato fino al momento del pensionamento, bensì solo l'effettivo versamento di contributi per almeno 35 anni e l'età di 67 anni del richiedente.
Inconferente è anche il richiamo all'art. 24 del Regolamento Contributi della
(v. doc 17 fascicolo primo grado , che prevede – come Pt_1 CP_3 correttamente evidenzialo dal Giudice tiburtino – la differente fattispecie delle conseguenze dell'omesso od incompleto versamento dei contributi
(insanabilità in ipotesi di omesso versamento di contributi prescritti e possibile regolarizzazione, per contro, in ipotesi di incompleto versamento della contribuzione prescritta), non escludendo tale norma la possibilità di accedere alla prestazione qualora ne sussistano tutti i requisiti, come nella fattispecie in esame.
In conclusione, il geom. – alla data della domanda amministrativa CP_1 del 28.10.2016 – aveva sicuramente i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 34, sesto comma, Regolamento di
Previdenza, avendo maturato a tale data il requisito anagrafico (67 anni di età) e quello contributivo (versamento dei contributi dal 01/01/1975 al
31/12/2009).
13. Inammissibile, infine, in quanto proposta per la prima volta nel presente grado di giudizio, è la domanda con la quale la chiede accertarsi CP_3 che tale pensione di vecchiaia anticipata sostituisca la pensione di vecchiaia
“ordinaria” liquidata dalla in favore del (peraltro senza Pt_1 CP_1
7 alcuna domanda da quest'ultimo presentata, laddove l'art. 1, comma 3, del
Regolamento prevede che Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto) con decorrenza 1.10.2019, e la conseguente domanda di restituzione degli importi a tale titolo erogati.
14. L'appello deve essere, conclusivamente, respinto.
15. L'appellante deve essere, altresì - in applicazione delle regole della soccombenza -, condannato alla rifusione in favore degli odierni appellati delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, limitatamente all'attività processuale svolta dal difensore di sino alla dichiarazione di CP_1 interruzione del processo.
16. Deve, infine, darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello;
- Condanna la Parte_1 alla rifusione delle spese di lite in favore
[...] degli odierni appellati, liquidate in € 2.000,00, oltre spese forfettarie al 15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma 03/06/2025
La Consigliera est. La Presidente
IA TO LE IA IA Di Stefano
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