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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/11/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il giorno 8 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del
D. Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 3 novembre 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6695, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. CASCELLA ASCANIO,
- ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. DAMASCO PIERFRANCESCO,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/12/2022 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – Parte_1 CP_1
1 premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 2 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
- In via preliminare, disporre, con decreto in calce al presente ricorso, la comparizione personale delle parti, fissando l'udienza di discussione della causa e quindi:
- Nel merito, accertare e dichiarare l'eziologia dell'infortunio sul lavoro con l'infermità CP_ denunziata e, per l'effetto, condannare l' a costituire in favore della ricorrente la rendita vitalizia corrispondente ad un grado di invalidità pari al 45%, ovvero a quella diversa percentuale di invalidità, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del giudizio, in ogni caso superiore a quella attualmente riconosciuta pari al 30%, con accessori di legge dal dì del CP_ dovuto fino all'effettivo soddisfo;
condannare, in ogni caso, l' al pagamento delle spese processuali e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando – limitatamente a taluni profili – le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite ed è stata altresì disposta C.T.U. medico legale.
La controversia, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
In punto di diritto va ricordato, in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, che:
- l'art. 74, co. 1-2, del D.P.R. n. 1124/1965 stabilisce che “1. Agli effetti del presente titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita,
2 l'attitudine al lavoro.
2. Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una rendita d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli artt. da 116 a 120: 1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado della inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento, aliquota pari al grado di inabilità; 3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento per cento”;
- l'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000 prevede che “1. […] il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema CP_1
d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per
l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di
3 un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita
"tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione. […].
7. La misura della rendita può essere riveduta, nei modi e nei termini di cui agli articoli 83, 137 e 146 del testo unico. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita. […] 11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile”.
Per quanto riguarda le modificazioni, nel corso del tempo, delle condizioni di salute degli assicurati e, di riflesso, le modificazioni delle prestazioni ad essi erogate da , occorre altresì ricordare che l'art. 13 del CP_1
D. Lgs. n. 38/2000 prevede che “(4) Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale o per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale o in rendita, l'assicurato stesso può chiedere all'istituto assicuratore la liquidazione del capitale o della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento.
L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La revisione dell'indennizzo in capitale, per aggravamento della menomazione sopravvenuto nei termini di cui sopra, può avvenire una sola volta. Per le malattie
4 neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione. […]”.
La giurisprudenza ha chiarito che la disciplina di cui al I e III periodo del comma 4 dell'art. 13 del D. Lgs. ult. cit. “si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui l'assicurato: a) sia stato dichiarato guarito senza postumi;
b) sia stato dichiarato guarito con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale (e cioè che non presenti una menomazione di grado pari o superiore al 6 per cento); c) sia stato riconosciuto portatore di postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in rendita, ma
[che raggiungono] solo quello che da diritto all'erogazione dell'indennizzo in capitale (cioè di una menomazione di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento). Solo per quest'ultimo caso, evidentemente, e cioè solo nel caso in cui l'assicurato sia stato riconosciuto portatore di postumi che danno diritto all'erogazione dell'indennizzo in capitale, è previsto che l'interessato possa chiedere, per una sola volta, la "revisione dell'indennizzo in capitale per aggravamento della menomazione" sopravvenuto nei termini di cui al comma 4” (Cassazione civile sez. lav., 20/01/2012, n. 796).
Tale disciplina non si applica, pertanto, agli assicurati che sono già beneficiari di una rendita erogata da : a questi ultimi si applica la diversa CP_1 disciplina contenuta negli artt. 83, 137 e 146 del D.P.R. n. 1124/1965, richiamati espressamente anche dall'art. 13, co. 7, del D. Lgs. n. 38/2000:
- l'art. 83 del D.P.R. n. 1124/1965, recante disposizioni generali in materia di rendite da infortunio o da malattia professionale erogate da , prevede CP_1 che “(1) La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione delle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.
(2) La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere
5 corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro. (3) L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine alla domanda medesima. (4) Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104. (5) Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte ai fini del presente articolo dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto l' CP_2 assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
(6) Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita;
ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente. (7) Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio. (8) Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. […]”;
- l'art. 137 del D.P.R. n. 1124/1965, anch'esso richiamato espressamente dall'art. 13, co. 7, del D. Lgs. n. 38/2000, contiene, in materia di malattie professionali, una disciplina complessivamente simile a quella dell'art. 84 del medesimo D.P.R. cit.,
- l'art. 146 del D.P.R. n. 1124/1965, pure oggetto di espresso richiamo all'interno dell'art. 13, co. 7, del D. Lgs. n. 38/2000, stabilisce, in riferimento a talune specifiche malattie professionali (silicosi e asbestosi), una disciplina
6 parzialmente derogatoria rispetto a quella contenuta nell'art. 84 e nell'art. 137 del medesimo D.P.R. cit.
La giurisprudenza ha chiarito, a proposito dell'art. 83 del D.P.R. n.
1124/1965, che “il termine di complessivi dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, previsto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), non è di prescrizione, né di decadenza, ma delimita soltanto l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, che fa sorgere il diritto alla revisione;
pertanto è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, a condizione che la parte interessata provi che la variazione (in meglio od in peggio) si sia verificata entro il decennio, e purché, se la revisione è richiesta dall' , l'Istituto, entro un anno dalla data di scadenza del decennio dalla costituzione CP_1 della rendita, comunichi all'interessato l'inizio del relativo procedimento (cfr. Cass.
17.2.2011 n. 3870); secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 27 aprile 2004 n. 8066; Cass. 10 novembre 2004 n. 21386; Cass. 22 settembre 2010 n. 20009) il termine decennale […] serve semplicemente a delimitare l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato, poiché la legge collega al trascorrere del tempo una presunzione assoluta per effetto della quale devono ritenersi definitivamente stabilizzate le condizioni fisiche. Ne discende che l'attivazione del procedimento di revisione e l'accertamento medico legale possono aver anche luogo oltre il suddetto termine di dieci anni, purché le modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato siano avvenute entro il suddetto limite temporale;
[…] coerentemente con i suddetti principi deve ritenersi che, nel caso in cui entro il termine decennale suddetto si proceda alla revisione della rendita per infortunio sul lavoro e questa accerti la sussistenza di un miglioramento dell'attitudine al lavoro che conduca la relativa riduzione in uno spazio di giuridica irrilevanza, ed in tale spazio si conservi alla scadenza del decennio, si determina l'irreversibile estinzione del diritto. Conseguentemente, ove dopo il decennio l'attitudine al lavoro si riduca raggiungendo nuovamente una misura astrattamente
7 rilevante, emerge una nuova situazione materiale, estranea al preesistente diritto (cfr. Cass.
20994/2010 cit.)” (Cassazione civile sez. lav., 08/11/2021, n. 32463).
In punto di fatto va invece evidenziato che, in sede amministrativa, la parte convenuta aveva già riconosciuto, in capo alla parte ricorrente, l'esistenza di un danno biologico derivato dall'infortunio sul lavoro subito da quest'ultima in data 8/11/2010, quantificato originariamente nella misura del 24% e successivamente, all'esito della (prima) visita di revisione svoltasi in data
24/07/2015, nella misura del 30%.
A seguito della (seconda) visita di revisione tenutasi in data 12/05/2021 la parte convenuta ha confermato la valutazione effettuata in data 24/07/2015, ritenendo che i postumi permanenti del predetto infortunio sul lavoro siano ancora valutabili nella misura del 30%.
La parte ricorrente ha contestato le risultanze della seconda visita di revisione, sostenendo che vi sarebbe stato un ulteriore aggravamento del danno biologico derivato dal predetto infortunio sul lavoro, quantificato dalla medesima parte ricorrente nella misura del 45% o comunque in misura non inferiore al 34%.
All'esito della C.T.U. disposta nel presente giudizio il consulente incaricato ha ritenuto che la valutazione effettuata in sede amministrativa dalla parte convenuta in data 12/05/2021 non sia corretta e che il danno CP_1 biologico (menomazione permanente all'integrità psicofisica) riportato dalla parte ricorrente per effetto di un ulteriore aggravamento degli effetti dell'infortunio sul lavoro del 8/11/2010 sia quantificabile nella misura del
40%.
Il consulente incaricato ha anche precisato che tale aggravamento si è verificato entro il decennio decorrente dall'infortunio di cui di discorre: pertanto non si applica, in concreto, la presunzione assoluta di definitiva stabilizzazione, al compimento del decennio, delle condizioni di salute della parte ricorrente derivanti dall'infortunio sul lavoro subito dalla stessa, di cui
8 all'art. 83 del D.P.R. n. 1124/1965 (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
08/11/2021, n. 32463, cit.), e, di riflesso, il predetto aggravamento è rilevante ai fini dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e ai fini dell'adeguamento della rendita in godimento alla parte ricorrente.
Apparendo le conclusioni del consulente logiche, razionali e pienamente intellegibili e condivisibili, esse devono essere fatte proprie da questo giudice ai fini della decisione.
In assenza di specifiche indicazioni del consulente incaricato circa la decorrenza del (maggiore) danno biologico di cui sopra, tale decorrenza deve essere ancorata alla data di presentazione della seconda domanda amministrativa di aggravamento.
* * *
In conclusione, il ricorso deve quindi essere accolto parzialmente, nei limiti suindicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta: tali spese sono liquidate nella misura di euro 3.300,00 oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA).
Tuttavia le spese suddette devono essere parzialmente compensate, per
1/2, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso (avendo la parte ricorrente dedotto l'esistenza di un danno biologico pari al 45%, dunque superiore a quello poi effettivamente riconosciuto all'esito del presente giudizio).
Le spese di C.T.U. seguono anch'esse la soccombenza e sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
- accertata l'esistenza di un aggravamento dei postumi permanenti riportati dalla parte ricorrente in conseguenza infortunio sul lavoro verificatosi nei confronti della stessa in data 8/11/2010 e accertata l'esistenza di un correlato danno biologico stimabile nella misura del
9 40%, con decorrenza dalla seconda domanda amministrativa di aggravamento, condanna la parte convenuta alla integrazione della rendita in godimento alla parte ricorrente e al pagamento, in favore della stessa, dei relativi ratei correnti ed arretrati, oltre accessori di legge;
- respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida, previa compensazione parziale, in euro 1.650,00, oltre accessori (spese generali al 15%, IVA e CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Velletri, 3 novembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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