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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CLIVIO NICOLA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 680/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sestu - Via Scipione,1 09028 Sestu CA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 553 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2017
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 564 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato:
Voglia la Corte,
dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in osservanza a quanto previsto dall'art. 46, comma 3 del d.lgs. n. 546/1992, con conseguente compensazione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 settembre 2025, Rappresentante_1 ha impugnato gli avvisi di intimazione indicati in epigrafe, aventi ad oggetto il pagamento di imposta su pubblicità e pubbliche affissioni per gli anni 2015,
2016 e 2017, concludendo per il loro annullamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sestu che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 2 dicembre 2025, l'ente impositore ha dichiarato di aver verificato la fondatezza della pretesa azionata dal contribuente, in particolare sotto il profilo della omessa notifica degli atti presupposti.
Ha, quindi, documentato (v. allegato n. 1 alle controdeduzioni) di aver provveduto all'annullamento in via di autotutela di entrambi gli atti impugnati.
Va, pertanto, dichiarata la cessata materia del contendere con estizione del giudizio ed integrale compensazione tra le parti delle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CLIVIO NICOLA, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 680/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sestu - Via Scipione,1 09028 Sestu CA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 553 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2017
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 564 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato:
Voglia la Corte,
dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in osservanza a quanto previsto dall'art. 46, comma 3 del d.lgs. n. 546/1992, con conseguente compensazione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 settembre 2025, Rappresentante_1 ha impugnato gli avvisi di intimazione indicati in epigrafe, aventi ad oggetto il pagamento di imposta su pubblicità e pubbliche affissioni per gli anni 2015,
2016 e 2017, concludendo per il loro annullamento.
Si è costituito in giudizio il Comune di Sestu che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 2 dicembre 2025, l'ente impositore ha dichiarato di aver verificato la fondatezza della pretesa azionata dal contribuente, in particolare sotto il profilo della omessa notifica degli atti presupposti.
Ha, quindi, documentato (v. allegato n. 1 alle controdeduzioni) di aver provveduto all'annullamento in via di autotutela di entrambi gli atti impugnati.
Va, pertanto, dichiarata la cessata materia del contendere con estizione del giudizio ed integrale compensazione tra le parti delle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.