TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/10/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
AS De UC Presidente
OR BE CE
ET IN CE relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2261/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 05/05/2025
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ANGELICCHIO SILVIA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MONDINI SIMONE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova al fine di ottenere l'omologazione delle seguenti condizioni:
1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, autorizzando le parti a vivere separate, con obbligo di reciproco rispetto;
2) Il figlio , oggi maggiorenne è economicamente indipendente e Per_1 continuerà a vivere con il padre presso la casa coniugale;
3) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale della loro separazione i coniugi convengono di effettuale le seguenti attribuzioni senza intento di liberalità: A) , si impegna a trasferire a che accetta ed acquista Parte_1 CP_1 il 50% dell'immobile indiviso ed attuale ex casa coniugale (completa di pertinenze ed accessorio) sita in Viadana (MN), Via Paralupa n.45, catastalmente contraddistinta al NCEU del Comune di Viadana (MN) al Foglio 102, Particella 678, Subalterno 1, Categoria A2, Classe 4, Consistenza 8,5 vani, Superficie 178 mq. (escluse aree scoperte, 195 mq. incluse aree scoperte) e Subalterno 2, Categoria C6, Classe 3, Consistenza 32 mq., come meglio indicato nell'atto del Notaio del 03/02/2012, Repertorio n. 26685 e registrato in data Persona_2 10/02/2012. B) Il corrispettivo per il trasferimento viene determinato tra le parti senza spirito di liberalità nella misura di € 47.500,00 somma che verrà versata dal sig. CP_1 alla sig.ra al momento del rogito notarile, da stipularsi entro trenta Pt_1 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, salvo eventi di forza maggiore, e presso il Notaio di fiducia scelto dalla parte acquirente. Tale trasferimento rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti e viene considerato elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare per la regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali sorti in dipendenza del matrimonio e della convivenza familiare;
4) i coniugi dichiarano di essere, allo stato, economicamente indipendenti.
5) spese legali compensate tra le parti e con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale tra i rispettivi difensori che sottoscrivono l'atto anche ai sensi di cui all'art 13 L.P.
6) Ex art 473 bis n. 12 cpc le parti dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande o domande ad esse connesse. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SABBIONETA in data 13/10/1996 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 15, parte II, serie A, anno 1996) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede: 2 1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SABBIONETA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23.10.2025
La CE relatrice
ET IN
Il Presidente
AS De UC
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
AS De UC Presidente
OR BE CE
ET IN CE relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2261/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 05/05/2025
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ANGELICCHIO SILVIA
E
) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MONDINI SIMONE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova al fine di ottenere l'omologazione delle seguenti condizioni:
1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, autorizzando le parti a vivere separate, con obbligo di reciproco rispetto;
2) Il figlio , oggi maggiorenne è economicamente indipendente e Per_1 continuerà a vivere con il padre presso la casa coniugale;
3) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale della loro separazione i coniugi convengono di effettuale le seguenti attribuzioni senza intento di liberalità: A) , si impegna a trasferire a che accetta ed acquista Parte_1 CP_1 il 50% dell'immobile indiviso ed attuale ex casa coniugale (completa di pertinenze ed accessorio) sita in Viadana (MN), Via Paralupa n.45, catastalmente contraddistinta al NCEU del Comune di Viadana (MN) al Foglio 102, Particella 678, Subalterno 1, Categoria A2, Classe 4, Consistenza 8,5 vani, Superficie 178 mq. (escluse aree scoperte, 195 mq. incluse aree scoperte) e Subalterno 2, Categoria C6, Classe 3, Consistenza 32 mq., come meglio indicato nell'atto del Notaio del 03/02/2012, Repertorio n. 26685 e registrato in data Persona_2 10/02/2012. B) Il corrispettivo per il trasferimento viene determinato tra le parti senza spirito di liberalità nella misura di € 47.500,00 somma che verrà versata dal sig. CP_1 alla sig.ra al momento del rogito notarile, da stipularsi entro trenta Pt_1 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, salvo eventi di forza maggiore, e presso il Notaio di fiducia scelto dalla parte acquirente. Tale trasferimento rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti e viene considerato elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare per la regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali sorti in dipendenza del matrimonio e della convivenza familiare;
4) i coniugi dichiarano di essere, allo stato, economicamente indipendenti.
5) spese legali compensate tra le parti e con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale tra i rispettivi difensori che sottoscrivono l'atto anche ai sensi di cui all'art 13 L.P.
6) Ex art 473 bis n. 12 cpc le parti dichiarano che non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande o domande ad esse connesse. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SABBIONETA in data 13/10/1996 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 15, parte II, serie A, anno 1996) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede: 2 1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SABBIONETA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 23.10.2025
La CE relatrice
ET IN
Il Presidente
AS De UC
3