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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/09/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3400 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ULLUCCI ALESSIO. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
LORENI LAURA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso depositato in data 05/09/2024 la parte ricorrente, premesso di aver presentato in data 23.01.2024 domanda per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla D. Lgs. 503/1992 ma che l'istanza non era stata accolta per ritenuta insussistenza del requisito sanitario (rigetto del CP_ 15.04.2024), conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Latina l'accertamento dello status di invalidità in misura non inferiore all'80%, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al D. Lgs. 503/1992, con condanna dell' CP_2 all'erogazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. CP_ L' si costituiva contestando la sussistenza del requisito sanitario per usufruire della prestazione richiesta e chiedeva il rigetto della domanda.
3. Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale al fine di accertare l'esistenza e il grado di invalidità della stessa.
4. Il ricorso è fondato e la domanda deve essere accolta.
5. Con decreto legislativo n. 503 del 1992, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici”, è stata disposta la elevazione dei Parte limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell' gestita dall' , CP_1 da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini. Tuttavia, l'art. 1, comma 8, dello stesso decreto stabilisce che detto innalzamento non trova applicazione nei confronti dei soggetti “invalidi in misura non inferiore all'80%”, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne e 60 se uomini.
6. Rilevato che nel caso di specie la sussistenza del requisito contributivo e anagrafico alla data di presentazione della domanda amministrativa non è oggetto di contestazione, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa ha accertato che il ricorrente è invalido nella misura dell'80% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
7. Il consulente nominato (dr. ), dopo aver sottoposto a visita la parte Persona_1 ricorrente (cfr. esame obiettivo) e preso visione della documentazione sanitaria in atti, nelle considerazioni medico- legali ha rilevato che:
“L'insieme dei dati anamnestico-clinico-documentali sopra riportati emergenti dalle operazioni peritali consente di formulare per il Ricorrente la seguente diagnosi medico- legale:
1. Cervicobrachialgia a severo impegno funzionale in portatore di fusione dei somi di C6 e C7, con stenosi del canale a livello del passaggio cervico-dorsale e locali discopatie, in soggetto con rachiartrosi lombare ad impegno funzionale: 40% per analogia al cod. 7001.
2
2. Esiti protesi ginocchio destro in gonartrosi sinistra: 40% per analogia al cod. 7221.
3. Obesità: 15% per analogia al cod. 7105.
4. OSAS: 35% secondo Linee Guida cod. 478.2. CP_1
5. Sindrome tunnel carpale bilaterale: non valutabile. Anche considerando solo coesistenti le menomazioni dei singoli distretti di cui alla diagnosi, il complesso menomativo raggiunge la misura dell'81%, che vale il diritto per il Ricorrente al riconoscimento del beneficio richiesto. L'attenta epicrisi documentale attesta che le patologie che sostengono la diagnosi medico-legale di cui sopra erano già presenti e nella medesima espressività clinica attuale dall'epoca della domanda”. Ha pertanto concluso così rispondendo al quesito posto: “Sussiste SI requisito medico- legale per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 decreto L. 503/92, dalla domanda”.
8. Questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni espresse dal CTU, risultando fondate su una corretta elaborazione ed interpretazione delle indagini anamnestiche, cliniche e strumentali ed apparendo immuni da errori di metodo e vizi logici ed, in ogni caso, non oggetto di contestazione. Pertanto, deve essere accolta la domanda finalizzata all'ottenimento della pensione anticipata di vecchiaia, con condanna dell'Ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori di legge.
9. Quanto alla decorrenza deve ritenersi la operatività della c.d. finestre mobili. In materia di applicabilità delle c.d. finestre mobili di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 alle pensioni di vecchiaia anticipata ex d.lgs. 503/1992, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018 (e da ultimo ribadito da Cass. – Ordinanza 03 febbraio 2020, n. 2382) secondo cui la disposizione dell'art. 12, cit. – per motivi letterali, logici e sistematici – individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta, secondo la formulazione della norma, non solo dei “soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato“ ma anche – oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma – di tutti gli altri soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”. È stato chiarito che nel perimetro normativo di tale disciplina “possono certamente rientrare i soggetti che, essendo “invalidi in misura non inferiore all'80%”, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. 502/1993 in relazione allo stesso settore privato. Quest'ultima normativa, com'è noto, al comma 1 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia “…al compimento della età
3 indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”, secondo la quale l'età pensionabile è stata portata a 65 anni per l'uomo e 60 anni per la donna. Il medesimo art. 1, al comma 8 ha poi espressamente escluso gli invalidi in misura non inferiore all'80% dall'ambito di applicazione dei più elevati limiti di età, con la conseguenza che per essi l'accesso al trattamento di vecchiaia è consentito all'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini”. Secondo la ricostruzione normativa operata dalla giurisprudenza di legittimità citata – e cui Questo Tribunale ritiene di aderire - la pensione anticipata per invalidità all'80% va considerato un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80% e che lo stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (…diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984. Né a tale interpretazione appare ostativa la circostanza che si tratti di una pensione per motivi di invalidità e che il legislatore ne abbia previsto l'anticipazione del relativo trattamento, avendo la Corte citata espressamente chiarito che lo slittamento della pensione di vecchiaia non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della “finestra”, dato che in tale periodo l'assicurato invalido potrebbe, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di (R.G. 3400/2024), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie la domanda e dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario previsto per la pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dalla domanda amministrativa del 23.01.2024;
4 - per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente dei ratei della CP_1 pensione di vecchiaia secondo la decorrenza di legge – in riferimento alla data dell'istanza amministrativa ma con applicazione dell'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010 - e nella misura dovuta, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla data predetta sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.200,00 oltre CP_1 iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come CP_1 da separato decreto.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
5
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3400 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ULLUCCI ALESSIO. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
LORENI LAURA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso depositato in data 05/09/2024 la parte ricorrente, premesso di aver presentato in data 23.01.2024 domanda per il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia, in quanto in possesso dei requisiti previsti dalla D. Lgs. 503/1992 ma che l'istanza non era stata accolta per ritenuta insussistenza del requisito sanitario (rigetto del CP_ 15.04.2024), conveniva in giudizio l' chiedendo al giudice del lavoro di Latina l'accertamento dello status di invalidità in misura non inferiore all'80%, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al D. Lgs. 503/1992, con condanna dell' CP_2 all'erogazione della pensione di vecchiaia con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. CP_ L' si costituiva contestando la sussistenza del requisito sanitario per usufruire della prestazione richiesta e chiedeva il rigetto della domanda.
3. Su richiesta della parte ricorrente veniva disposta ed espletata consulenza tecnica medico legale al fine di accertare l'esistenza e il grado di invalidità della stessa.
4. Il ricorso è fondato e la domanda deve essere accolta.
5. Con decreto legislativo n. 503 del 1992, recante “Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici”, è stata disposta la elevazione dei Parte limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell' gestita dall' , CP_1 da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini. Tuttavia, l'art. 1, comma 8, dello stesso decreto stabilisce che detto innalzamento non trova applicazione nei confronti dei soggetti “invalidi in misura non inferiore all'80%”, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne e 60 se uomini.
6. Rilevato che nel caso di specie la sussistenza del requisito contributivo e anagrafico alla data di presentazione della domanda amministrativa non è oggetto di contestazione, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa ha accertato che il ricorrente è invalido nella misura dell'80% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa.
7. Il consulente nominato (dr. ), dopo aver sottoposto a visita la parte Persona_1 ricorrente (cfr. esame obiettivo) e preso visione della documentazione sanitaria in atti, nelle considerazioni medico- legali ha rilevato che:
“L'insieme dei dati anamnestico-clinico-documentali sopra riportati emergenti dalle operazioni peritali consente di formulare per il Ricorrente la seguente diagnosi medico- legale:
1. Cervicobrachialgia a severo impegno funzionale in portatore di fusione dei somi di C6 e C7, con stenosi del canale a livello del passaggio cervico-dorsale e locali discopatie, in soggetto con rachiartrosi lombare ad impegno funzionale: 40% per analogia al cod. 7001.
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2. Esiti protesi ginocchio destro in gonartrosi sinistra: 40% per analogia al cod. 7221.
3. Obesità: 15% per analogia al cod. 7105.
4. OSAS: 35% secondo Linee Guida cod. 478.2. CP_1
5. Sindrome tunnel carpale bilaterale: non valutabile. Anche considerando solo coesistenti le menomazioni dei singoli distretti di cui alla diagnosi, il complesso menomativo raggiunge la misura dell'81%, che vale il diritto per il Ricorrente al riconoscimento del beneficio richiesto. L'attenta epicrisi documentale attesta che le patologie che sostengono la diagnosi medico-legale di cui sopra erano già presenti e nella medesima espressività clinica attuale dall'epoca della domanda”. Ha pertanto concluso così rispondendo al quesito posto: “Sussiste SI requisito medico- legale per la concessione della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 decreto L. 503/92, dalla domanda”.
8. Questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni espresse dal CTU, risultando fondate su una corretta elaborazione ed interpretazione delle indagini anamnestiche, cliniche e strumentali ed apparendo immuni da errori di metodo e vizi logici ed, in ogni caso, non oggetto di contestazione. Pertanto, deve essere accolta la domanda finalizzata all'ottenimento della pensione anticipata di vecchiaia, con condanna dell'Ente previdenziale al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori di legge.
9. Quanto alla decorrenza deve ritenersi la operatività della c.d. finestre mobili. In materia di applicabilità delle c.d. finestre mobili di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 alle pensioni di vecchiaia anticipata ex d.lgs. 503/1992, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso da Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018 (e da ultimo ribadito da Cass. – Ordinanza 03 febbraio 2020, n. 2382) secondo cui la disposizione dell'art. 12, cit. – per motivi letterali, logici e sistematici – individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia. Si tratta, secondo la formulazione della norma, non solo dei “soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato“ ma anche – oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma – di tutti gli altri soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia “alle età previste dagli specifici ordinamenti”. È stato chiarito che nel perimetro normativo di tale disciplina “possono certamente rientrare i soggetti che, essendo “invalidi in misura non inferiore all'80%”, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. 502/1993 in relazione allo stesso settore privato. Quest'ultima normativa, com'è noto, al comma 1 ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia “…al compimento della età
3 indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata”, secondo la quale l'età pensionabile è stata portata a 65 anni per l'uomo e 60 anni per la donna. Il medesimo art. 1, al comma 8 ha poi espressamente escluso gli invalidi in misura non inferiore all'80% dall'ambito di applicazione dei più elevati limiti di età, con la conseguenza che per essi l'accesso al trattamento di vecchiaia è consentito all'età di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini”. Secondo la ricostruzione normativa operata dalla giurisprudenza di legittimità citata – e cui Questo Tribunale ritiene di aderire - la pensione anticipata per invalidità all'80% va considerato un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80% e che lo stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (…diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge 222/1984. Né a tale interpretazione appare ostativa la circostanza che si tratti di una pensione per motivi di invalidità e che il legislatore ne abbia previsto l'anticipazione del relativo trattamento, avendo la Corte citata espressamente chiarito che lo slittamento della pensione di vecchiaia non comporta necessariamente l'abbandono del posto di lavoro durante l'anno di attesa dell'apertura della “finestra”, dato che in tale periodo l'assicurato invalido potrebbe, come qualsiasi altro lavoratore, continuare a lavorare ed anche accedere, medio tempore, ai trattamenti di invalidità previsti in caso di totale o parziale incapacità lavorativa.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di (R.G. 3400/2024), ogni contraria Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- accoglie la domanda e dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario previsto per la pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dalla domanda amministrativa del 23.01.2024;
4 - per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente dei ratei della CP_1 pensione di vecchiaia secondo la decorrenza di legge – in riferimento alla data dell'istanza amministrativa ma con applicazione dell'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010 - e nella misura dovuta, oltre agli interessi legali sui ratei dovuti dopo il 120° giorno dalla data predetta sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.200,00 oltre CP_1 iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate come CP_1 da separato decreto.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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