Articolo 1 della Legge 17 gennaio 1990, n. 5
Articolo 2
Versione
23 gennaio 1990
Art. 1. 1. La data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei comitati dell'emigrazione italiana e' rinviata di 7 mesi rispetto alla scadenza triennale indicata nell' articolo 8, primo comma, della legge 8 maggio 1985, n. 205 .
2. Qualora alla data delle elezioni di cui al comma 1 non sia entrata in vigore la nuova normativa elettorale, si applichera' la disciplina prevista dalla legge 16 agosto 1986, n. 530 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
Il testo dell' art. 8 della legge n. 205/1985 ("Istituzione dei comitati dell'emigrazione ialiana") e' il seguente:
"Art. 8 (Durata in carica e decadenza dei membri). - I componenti del comitato dell'emigrazione italiana restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.
Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato di riduca a meno della meta', il comitato viene sciolto dal capo dell'ufficio consolare e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento".
Nota all' art. 1, comma 2:
La legge n. 530/1986 reca: "Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205 , ed alle relative norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione italiana".
Entrata in vigore il 23 gennaio 1990
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