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Sentenza 3 gennaio 2024
Sentenza 3 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/01/2024, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia della Persona e dei Minori, composta dai magistrati:
Dott. Domenica Motta Presidente est.
Dott. Concetta Pappalardo Consigliere
Dott. Carmelo Mazzeo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 650/2020 R.G. promossa
DA
nato in [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Catania, Via C.So V. Parte_1
Emanuele n. 15/17 presso lo studio dell'avv. Giuditta Gulino che lo rappr. e dif. come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappr. e dif. ope legis
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
APPELLATO
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale – appello avverso ordinanza resa ex art. 702
bis e ss. c.p.c. dal Tribunale di Catania in data 8.4.2020
FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente notificato al , proponeva appello Controparte_1 Parte_1
avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 bis e ss. c.p.c. dal Tribunale di Catania in data 8.4.2020, con la quale era stata rigettata la richiesta avanzata dal ricorrente, volta a ottenere il riconoscimento, in via gradatamente subordinata, dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Chiedeva che la Corte riconoscesse i presupposti per la protezione internazionale, e, in via subordinata, per la protezione umanitaria.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva la totale infondatezza dell'appello, di cui Controparte_1
chiedeva il rigetto.
Il P.G., al quale il procedimento era stato regolarmente comunicato, chiedeva con note scritte
il rigetto dell'appello.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in virtù della sostituzione dell'udienza precedentemente fissata con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, il procuratore dell'appellante depositava note telematiche, con le quali deduceva la propria incompatibilità
professionale, in quanto assunto alle dipendenze del . Controparte_2
La Corte, in forza delle suddette note, disponeva l'interruzione del processo in data 25.5.2023.
La Corte, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., spirato il termine previsto per la riassunzione, con decreto del
16.11.2023, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, fissando quale termine ultimo per il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il 19.12.2023.
La Corte, rilevato il mancato deposito di note entro il predetto termine, poneva la causa in decisione.
*** Va dichiarata l'estinzione del procedimento per mancata riassunzione del processo interrotto ex art. 305 c.p.c.
Invero, la norma in parola dispone “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine
perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Ne consegue che, nel caso di processo formalmente interrotto, la mancata prosecuzione o riassunzione nel termine trimestrale determina immediatamente, ossia senza alcun periodo di quiescenza, la necessaria declaratoria di estinzione del procedimento con cancellazione della causa dal ruolo.
Nel caso in specie, la Corte ha disposto in data 25.5.2023 l'interruzione del procedimento ai sensi dell'art. 301 c.p.c., uniformandosi ad un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (“la
cancellazione dell'avvocato dall'albo, anche a domanda, integra una causa di interruzione del
giudizio, determinando la simultanea perdita per il difensore dello ius postulandi dal lato attivo e
passivo e l'obbligo per il giudice di rilevarla a tutela del diritto di difesa della parte colpita
dall'evento interruttivo” cfr. Cons Stato, sez. IV, n. 1249 del 2018, sez. III, n. 295 del 2016; Cass.
civ. sez. un. n. 3702 del 2017), a seguito della dichiarazione di incompatibilità professionale presentata dal procuratore di parte appellante, in quanto attualmente assunto alle dipendenze del
. Controparte_2
Coerentemente con quanto appena illustrato, il Collegio osserva che la declaratoria di estinzione del giudizio per omessa riassunzione presuppone la conoscenza legale dell'evento interruttivo,
conoscenza che, nel caso in esame, non è mancata, atteso che la dichiarazione di incompatibilità è
stata acquisita agli atti, essendo peraltro pacifica la sospensione del difensore dall'albo.
Ciò posto, il Collegio osserva che il termine trimestrale di cui sopra è ampiamente spirato senza che nessuna delle parti abbia proseguito o riassunto il giudizio.
Pertanto, in forza dell'art. 305 c.p.c., nonché dell'art. 307 c.p.c., secondo il quale l'estinzione è
dichiarata con sentenza dal Collegio, va dichiarata l'estinzione del processo e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo. Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno sostenuto.
P.Q.M.
LA CORTE,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 650/2020 R.G.,
dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania in data 21.12.2023 nella camera di consiglio della Sezione Persona, Minori e
Famiglia della Corte di Appello.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia della Persona e dei Minori, composta dai magistrati:
Dott. Domenica Motta Presidente est.
Dott. Concetta Pappalardo Consigliere
Dott. Carmelo Mazzeo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 650/2020 R.G. promossa
DA
nato in [...] l'[...], elettivamente domiciliato in Catania, Via C.So V. Parte_1
Emanuele n. 15/17 presso lo studio dell'avv. Giuditta Gulino che lo rappr. e dif. come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappr. e dif. ope legis
[...]
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
APPELLATO
CON L'INTERVENTO DEL P.G.
OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale – appello avverso ordinanza resa ex art. 702
bis e ss. c.p.c. dal Tribunale di Catania in data 8.4.2020
FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente notificato al , proponeva appello Controparte_1 Parte_1
avverso l'ordinanza emessa ex art. 702 bis e ss. c.p.c. dal Tribunale di Catania in data 8.4.2020, con la quale era stata rigettata la richiesta avanzata dal ricorrente, volta a ottenere il riconoscimento, in via gradatamente subordinata, dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
Chiedeva che la Corte riconoscesse i presupposti per la protezione internazionale, e, in via subordinata, per la protezione umanitaria.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva la totale infondatezza dell'appello, di cui Controparte_1
chiedeva il rigetto.
Il P.G., al quale il procedimento era stato regolarmente comunicato, chiedeva con note scritte
il rigetto dell'appello.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in virtù della sostituzione dell'udienza precedentemente fissata con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, il procuratore dell'appellante depositava note telematiche, con le quali deduceva la propria incompatibilità
professionale, in quanto assunto alle dipendenze del . Controparte_2
La Corte, in forza delle suddette note, disponeva l'interruzione del processo in data 25.5.2023.
La Corte, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., spirato il termine previsto per la riassunzione, con decreto del
16.11.2023, disponeva la rimessione della causa sul ruolo, fissando quale termine ultimo per il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il 19.12.2023.
La Corte, rilevato il mancato deposito di note entro il predetto termine, poneva la causa in decisione.
*** Va dichiarata l'estinzione del procedimento per mancata riassunzione del processo interrotto ex art. 305 c.p.c.
Invero, la norma in parola dispone “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine
perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
Ne consegue che, nel caso di processo formalmente interrotto, la mancata prosecuzione o riassunzione nel termine trimestrale determina immediatamente, ossia senza alcun periodo di quiescenza, la necessaria declaratoria di estinzione del procedimento con cancellazione della causa dal ruolo.
Nel caso in specie, la Corte ha disposto in data 25.5.2023 l'interruzione del procedimento ai sensi dell'art. 301 c.p.c., uniformandosi ad un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (“la
cancellazione dell'avvocato dall'albo, anche a domanda, integra una causa di interruzione del
giudizio, determinando la simultanea perdita per il difensore dello ius postulandi dal lato attivo e
passivo e l'obbligo per il giudice di rilevarla a tutela del diritto di difesa della parte colpita
dall'evento interruttivo” cfr. Cons Stato, sez. IV, n. 1249 del 2018, sez. III, n. 295 del 2016; Cass.
civ. sez. un. n. 3702 del 2017), a seguito della dichiarazione di incompatibilità professionale presentata dal procuratore di parte appellante, in quanto attualmente assunto alle dipendenze del
. Controparte_2
Coerentemente con quanto appena illustrato, il Collegio osserva che la declaratoria di estinzione del giudizio per omessa riassunzione presuppone la conoscenza legale dell'evento interruttivo,
conoscenza che, nel caso in esame, non è mancata, atteso che la dichiarazione di incompatibilità è
stata acquisita agli atti, essendo peraltro pacifica la sospensione del difensore dall'albo.
Ciò posto, il Collegio osserva che il termine trimestrale di cui sopra è ampiamente spirato senza che nessuna delle parti abbia proseguito o riassunto il giudizio.
Pertanto, in forza dell'art. 305 c.p.c., nonché dell'art. 307 c.p.c., secondo il quale l'estinzione è
dichiarata con sentenza dal Collegio, va dichiarata l'estinzione del processo e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo. Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno sostenuto.
P.Q.M.
LA CORTE,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 650/2020 R.G.,
dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania in data 21.12.2023 nella camera di consiglio della Sezione Persona, Minori e
Famiglia della Corte di Appello.
IL PRESIDENTE ESTENSORE