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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/10/2025, n. 3679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3679 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 15875/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
LD Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 15875/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to ODIERNA UGO e dall'avv. Parte_1
EP FO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. SARNATARO Controparte_1
ANNALISA
Resistente
Con ricorso del 12/12/2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva di prestare servizio presso il P.
O. di Frattamaggiore, con inquadramento nella Categoria D6, profilo professionale di “Collaboratore
Professionale Sanitario - infermiere” e di aver svolto nel periodo da maggio a giugno 2021 attività di somministrazione dei vaccini anti COVID 19, con conseguente diritto al pagamento della indennità prevista l'art. 1, comma 464, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 come successivamente modificato dall'art. 20 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, convertito dalla Legge n. 69 del 21 maggio
2021; che la stessa era tuttavia stata calcolata nella misura del lavoro straordinario e non in quella realmente dovuta.
Esponeva altresì che vani erano risultati i tentativi di ottenere il dovuto, formulando quindi la domanda di condanna dell'ente convenuto al pagamento della indennità quantificate ai sensi della norma sopra richiamata per 36 ore complessive, da quantificarsi in concreto in separata sede, con vittoria di spese. Cont Costituitosi in giudizio la convenuta rilevava di aver provveduto al pagamento delle somme richieste ad eccezione di n. 18.22 ore non risultanti dai cartellini marcatempo
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Preliminarmente va rilevato che entrambe le parti hanno convenuto nelle note di trattazione che le Cont somme dovute sono state versate dall sia pure dopo la notifica del ricorso.
A tal proposito va osservato che parte ricorrente, nelle note di trattazione, ha espressamente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con ciò ritenendo satisfattivo il pagamento intervenuto anche con riferimento alle ore residue non conteggiate.
Ne consegue che nessuna pronuncia è richiesta in proposito
Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. Cont
Nel caso che ci occupa l' ha provveduto ad adeguare gli importi già con la busta paga di gennaio
2025, ovvero subito dopo la notifica dei ricorsi.
Tenuto conto di tale situazione e della parziale infondatezza delle pretese (relative al maggior importo richiesto) sussistono giuste ragioni per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. LD
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio
Aversa 6.10.2025 Il Giudice
LD Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
LD Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 15875/2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to ODIERNA UGO e dall'avv. Parte_1
EP FO
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso dall'avv. SARNATARO Controparte_1
ANNALISA
Resistente
Con ricorso del 12/12/2024 parte ricorrente in epigrafe esponeva di prestare servizio presso il P.
O. di Frattamaggiore, con inquadramento nella Categoria D6, profilo professionale di “Collaboratore
Professionale Sanitario - infermiere” e di aver svolto nel periodo da maggio a giugno 2021 attività di somministrazione dei vaccini anti COVID 19, con conseguente diritto al pagamento della indennità prevista l'art. 1, comma 464, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 come successivamente modificato dall'art. 20 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, convertito dalla Legge n. 69 del 21 maggio
2021; che la stessa era tuttavia stata calcolata nella misura del lavoro straordinario e non in quella realmente dovuta.
Esponeva altresì che vani erano risultati i tentativi di ottenere il dovuto, formulando quindi la domanda di condanna dell'ente convenuto al pagamento della indennità quantificate ai sensi della norma sopra richiamata per 36 ore complessive, da quantificarsi in concreto in separata sede, con vittoria di spese. Cont Costituitosi in giudizio la convenuta rilevava di aver provveduto al pagamento delle somme richieste ad eccezione di n. 18.22 ore non risultanti dai cartellini marcatempo
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Preliminarmente va rilevato che entrambe le parti hanno convenuto nelle note di trattazione che le Cont somme dovute sono state versate dall sia pure dopo la notifica del ricorso.
A tal proposito va osservato che parte ricorrente, nelle note di trattazione, ha espressamente chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con ciò ritenendo satisfattivo il pagamento intervenuto anche con riferimento alle ore residue non conteggiate.
Ne consegue che nessuna pronuncia è richiesta in proposito
Sussiste quindi, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione della materia del contendere.
Tale circostanza, pacificamente ammessa dalla parte ricorrente, rimuove ogni ragione di contrasto tra le parti sicché può dirsi venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito.
Sopravvive, tuttavia, la questione relativa all'onere delle spese di giudizio che va d'ufficio risolta con il criterio della soccombenza virtuale, in base ad una delibazione sommaria, della probabilità di accoglimento della domanda. Cont
Nel caso che ci occupa l' ha provveduto ad adeguare gli importi già con la busta paga di gennaio
2025, ovvero subito dopo la notifica dei ricorsi.
Tenuto conto di tale situazione e della parziale infondatezza delle pretese (relative al maggior importo richiesto) sussistono giuste ragioni per compensare interamente fra le parti le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. LD
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere. Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio
Aversa 6.10.2025 Il Giudice
LD Pezzullo