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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/04/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6720/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6720/2017 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Antonio Esposito Mocerino Parte_1
OPPONENTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Luisa Esposito Controparte_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. Parte_1
1886/2017, emesso dall'intestato Tribunale, con il quale gli si ingiungeva il pagamento, in favore di , di € 30.000,00 in forza di una serie Controparte_1
di assegni bancari;
l'opponente, in particolare, deduceva l'inesistenza di rapporti diretti con l'opposto e, conseguentemente, l'inesistenza di un contratto di mutuo tra gli stessi, evidenziando come gli assegni azionati in sede monitoria fossero stati consegnati dal al Consorzio Euro Mutual Company, per CP_1
il quale agiva in qualità di rappresentante. Parte_1
Si costituiva in giudizio , il quale resisteva all'opposizione e Controparte_1
ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Così instauratosi il contraddittorio, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di alcuna attività istruttoria e, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva all'udienza cartolare del
25/03/2025 per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2 Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
3 espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Premesso ciò, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso.
Nel caso in esame, l'opposto produceva in giudizio gli assegni emessi in favore
4 dell'opponente e dei suoi familiari;
, d'latronde, dava atto di Parte_1
avere effettivamente ricevuto da tali assegni e di averli Controparte_1
versati sui propri conti corrente, deducendo, tuttavia, di aver operato in nome e per conto del Consorzio Euro Mutual Company, con cui l'opposto aveva stipulato un contratto di finanziamento.
Al riguardo, occorre evidenziare che agli atti risultavano depositati gli esiti degli accertamenti, effettuati dalla Guardia di Finanza, ove può leggersi che,
seguito delle indagini esperite, gli assegni emessi su Fineco Bank in data
22/04/2008, di € 5.000,00 ciascuno, risultavano versati dal , in Parte_1
qualità di delegato del conto corrente intestato alla coniuge (cfr. Persona_1
c.d. “fascicolo penale” e “documentazione attestante incasso” allegati telematicamente dall'opposto in data 11/02/2019) e che gli ulteriori due assegni n.084486141 e 084486142, posti alla base del decreto ingiuntivo, risultavano incassati da e da . Parte_1 Persona_1
Veniva inoltre documentato dall'opposto un atto di transazione, non disconosciuto, con cui le parti consensualmente convenivano di compensare tra loro alcuni debiti e nel quale l'odierno opponente, agendo in proprio e non nella qualità di amministratore del Consorzio Euro Mutual Company, riconosceva il diritto di a rientrare nel possesso del capitale di € 40.000,00 Controparte_1
(cfr. all. nr. 4 alla comparsa di costituzione e risposta) e, dal tenore delle dichiarazioni ivi contenute, appare indubbio che il avesse incamerato _1
personalmente le somme in questione, atteso che nella scrittura privata in esame, specificando che “[…] la rata semestrale di 1200,00 euro del capitale
di euro 40,0000 nella percentuale del 6% come comprovato dal certificato di
deposito emesso dall'Euro Mutual Company n. 0345 […]”, la cifra veniva
5 implicitamente annoverata tra i debiti personali del nei confronti di _1
. Controparte_1
L'odierno opponente, inoltre, anche negli scritti difensivi, ammetteva, con una dichiarazione di natura sostanzialmente confessoria, i fatti costitutivi del diritto di credito vantato, dichiarando di aver versato le somme su conti personali e dei familiari al fine di “[…] reperire la liquidità per finanziare le aziende socie del
consorzio” (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pagg. 1,
2); Il De Luca, poi, anche negli scritti successivi si limitava ad una contestazione oltremodo generica dei fatti costitutivi provati dall'opposto, del tutto inidonea a paralizzare l'avversa pretesa creditoria, senza nemmeno chiarire modalità di eventuale versamento al Consorzio delle predette somme ovvero suffragare la propria versione con documentazione probatoria.
Pertanto, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo,
l'opponente, in quanto convenuto in senso sostanziale, avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi dallo stesso ritenuti in grado di aver inciso sul diritto di credito vantato dall'opposto e da questo adeguatamente provato. Ma l'onere probatorio incombente sull'opponente non può reputarsi assolto.
Pertanto, mentre parte opposta produceva in giudizio quanto necessario a provare la fondatezza della propria domanda nei confronti del questi _1
non forniva alcuna prova contraria, ammettendo invero i fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto. Difatti, con un unico motivo di opposizione, si limitava ad eccepire implicitamente la propria carenza di legittimazione passiva derivante dalla circostanza che gli assegni, sebbene allo stesso intestati,
risultassero avere come beneficiario dell'importo il consorzio, rappresentando
6 di aver riscosso la somma in oggetto ma di averlo fatto in nome e per conto del
Consorzio Euro Mutual Company, senza provare in alcun modo quanto dichiarato.
Alla luce dei documenti in atti e della generica contestazione dei fatti di causa,
pertanto, sono emersi elementi idonei e sufficienti in grado di fornire adeguato supporto probatorio alla tesi dell'odierno opposto. Ne discende il rigetto della presente opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr.
1886/2017;
- Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo nr. 1886/2017;
- Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Luisa Esposito, dichiaratasi antistataria.
Nola, 24/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6720/2017 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to Antonio Esposito Mocerino Parte_1
OPPONENTE
contro
, con il patrocinio dell'avv.to Luisa Esposito Controparte_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi
1 in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. Parte_1
1886/2017, emesso dall'intestato Tribunale, con il quale gli si ingiungeva il pagamento, in favore di , di € 30.000,00 in forza di una serie Controparte_1
di assegni bancari;
l'opponente, in particolare, deduceva l'inesistenza di rapporti diretti con l'opposto e, conseguentemente, l'inesistenza di un contratto di mutuo tra gli stessi, evidenziando come gli assegni azionati in sede monitoria fossero stati consegnati dal al Consorzio Euro Mutual Company, per CP_1
il quale agiva in qualità di rappresentante. Parte_1
Si costituiva in giudizio , il quale resisteva all'opposizione e Controparte_1
ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Così instauratosi il contraddittorio, respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di alcuna attività istruttoria e, dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, giungeva all'udienza cartolare del
25/03/2025 per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
2 Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
3 espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Premesso ciò, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate e tenuto conto, in particolare, dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
occorre valutare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso.
Nel caso in esame, l'opposto produceva in giudizio gli assegni emessi in favore
4 dell'opponente e dei suoi familiari;
, d'latronde, dava atto di Parte_1
avere effettivamente ricevuto da tali assegni e di averli Controparte_1
versati sui propri conti corrente, deducendo, tuttavia, di aver operato in nome e per conto del Consorzio Euro Mutual Company, con cui l'opposto aveva stipulato un contratto di finanziamento.
Al riguardo, occorre evidenziare che agli atti risultavano depositati gli esiti degli accertamenti, effettuati dalla Guardia di Finanza, ove può leggersi che,
seguito delle indagini esperite, gli assegni emessi su Fineco Bank in data
22/04/2008, di € 5.000,00 ciascuno, risultavano versati dal , in Parte_1
qualità di delegato del conto corrente intestato alla coniuge (cfr. Persona_1
c.d. “fascicolo penale” e “documentazione attestante incasso” allegati telematicamente dall'opposto in data 11/02/2019) e che gli ulteriori due assegni n.084486141 e 084486142, posti alla base del decreto ingiuntivo, risultavano incassati da e da . Parte_1 Persona_1
Veniva inoltre documentato dall'opposto un atto di transazione, non disconosciuto, con cui le parti consensualmente convenivano di compensare tra loro alcuni debiti e nel quale l'odierno opponente, agendo in proprio e non nella qualità di amministratore del Consorzio Euro Mutual Company, riconosceva il diritto di a rientrare nel possesso del capitale di € 40.000,00 Controparte_1
(cfr. all. nr. 4 alla comparsa di costituzione e risposta) e, dal tenore delle dichiarazioni ivi contenute, appare indubbio che il avesse incamerato _1
personalmente le somme in questione, atteso che nella scrittura privata in esame, specificando che “[…] la rata semestrale di 1200,00 euro del capitale
di euro 40,0000 nella percentuale del 6% come comprovato dal certificato di
deposito emesso dall'Euro Mutual Company n. 0345 […]”, la cifra veniva
5 implicitamente annoverata tra i debiti personali del nei confronti di _1
. Controparte_1
L'odierno opponente, inoltre, anche negli scritti difensivi, ammetteva, con una dichiarazione di natura sostanzialmente confessoria, i fatti costitutivi del diritto di credito vantato, dichiarando di aver versato le somme su conti personali e dei familiari al fine di “[…] reperire la liquidità per finanziare le aziende socie del
consorzio” (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, pagg. 1,
2); Il De Luca, poi, anche negli scritti successivi si limitava ad una contestazione oltremodo generica dei fatti costitutivi provati dall'opposto, del tutto inidonea a paralizzare l'avversa pretesa creditoria, senza nemmeno chiarire modalità di eventuale versamento al Consorzio delle predette somme ovvero suffragare la propria versione con documentazione probatoria.
Pertanto, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo,
l'opponente, in quanto convenuto in senso sostanziale, avrebbe dovuto dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi dallo stesso ritenuti in grado di aver inciso sul diritto di credito vantato dall'opposto e da questo adeguatamente provato. Ma l'onere probatorio incombente sull'opponente non può reputarsi assolto.
Pertanto, mentre parte opposta produceva in giudizio quanto necessario a provare la fondatezza della propria domanda nei confronti del questi _1
non forniva alcuna prova contraria, ammettendo invero i fatti costitutivi del diritto vantato dall'opposto. Difatti, con un unico motivo di opposizione, si limitava ad eccepire implicitamente la propria carenza di legittimazione passiva derivante dalla circostanza che gli assegni, sebbene allo stesso intestati,
risultassero avere come beneficiario dell'importo il consorzio, rappresentando
6 di aver riscosso la somma in oggetto ma di averlo fatto in nome e per conto del
Consorzio Euro Mutual Company, senza provare in alcun modo quanto dichiarato.
Alla luce dei documenti in atti e della generica contestazione dei fatti di causa,
pertanto, sono emersi elementi idonei e sufficienti in grado di fornire adeguato supporto probatorio alla tesi dell'odierno opposto. Ne discende il rigetto della presente opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo nr.
1886/2017;
- Dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo nr. 1886/2017;
- Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.809,00 oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Luisa Esposito, dichiaratasi antistataria.
Nola, 24/04/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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